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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 5489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5489 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12499/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA EX ART. 127-TER C.P.C.
CON SENTENZA CONTESTUALE tra
Parte_1
ATTORE OPPONENTE e
Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
Oggi 11 dicembre 2025 il Giudice dott. Laura Frata, all'esito dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti,
a seguito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., che deposita in Cancelleria affinché sia comunicata alle parti.
Il Giudice
dott. Laura Frata
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12499/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SORRENTINO Parte_1 P.IVA_1 MAURIZIO, elettivamente domiciliato in VIA ROMANINO 1, presso il difensore avv. Pt_1 SORRENTINO MAURIZIO
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINCA STEFANO, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in PIAZZA STATUTO 1 14100 ASTI presso il difensore avv. PINCA STEFANO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Nel merito:
- revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto,
- accertare e dichiarare che nessun debito sussiste da parte della nei confronti Parte_1 della per le fatture azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo. Controparte_1
Con vittoria di compensi professionali e spese, oltre Iva e Cpa.
In via istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie dedotte nella memoria n.2 ex art.171 ter c.p.c.”.
pagina 2 di 7 Per Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo; respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le declaratorie del caso,
I. EL TO
a) Rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
II. IN OGNI CASO
b) condannare parte resistente alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge (C.P.A. ed I.V.A.) ed oltre al rimb. forf. spese gen.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3034/2024, dell'importo Parte_1 di euro 54.467,85 a titolo di capitale, oltre interessi e spese, emesso dal Tribunale di Brescia in favore di per il mancato pagamento di alcune fatture relative al noleggio di veicoli Controparte_1 commerciali.
Parte attrice ha confermato di aver sottoscritto con la società opposta un contratto di noleggio a lungo termine, relativo a veicoli commerciali necessari per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale, rilevando tuttavia che i veicoli forniti sono risultati sempre viziati, tanto che l'opponente in varie occasioni ha provveduto a farli riparare a proprie spese.
Ha inoltre dedotto che dal mese di giugno 2024 parte opposta ha emesso nei suoi confronti una serie di fatture contenenti addebiti con causali generiche e soprattutto mai concordati tra le parti, per un importo complessivo di euro 19.285,00.
Ha pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e si è opposta all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione eventualmente formulata da controparte. si è costituita in giudizio chiedendo in primo luogo la concessione della provvisoria Controparte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., considerato che l'opposizione proposta da controparte non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione, oltre a risultare del tutto generica e proposta a soli fini dilatori. Ha inoltre evidenziato che parte attrice si è limitata a contestare la debenza dell'importo di euro 19.285, 00, con la conseguenza che la residua somma risultante dal decreto ingiuntivo, pari ad euro 35.182,85, risulta non contestata.
pagina 3 di 7 Quanto al merito della controversia, la società opposta ha dedotto di aver sempre inviato a controparte sia le fatture che i relativi allegati, con particolare riferimento agli importi addebitati a seguito di sinistri, sottolineando come il contratto sottoscritto tra le parti preveda che la manutenzione straordinaria e gli interventi necessari per il corretto funzionamento del veicolo sono a carico del cliente.
Dopo l'accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte opposta e dopo il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza dell'11.12.2025 per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; in accoglimento dell'istanza del convenuto opposto, con decreto in data 21.11.25 è stato disposto lo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Deve preliminarmente rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis,
Cass. n. 17371/2003).
Deve altresì rammentarsi che la parte ha l'onere di specifica contestazione ai sensi dell'art. 115, comma
1, c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
La pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio ha ad oggetto il pagamento della somma di euro 54.467,85 oltre interessi e spese, per il pagamento di fatture relative al noleggio di veicoli commerciali.
La società opponente ha contestato la presenza di vizi nei veicoli noleggiati, nonché in ogni caso la debenza degli importi indicati nelle fatture a titolo di addebiti per causali generiche, quali “addebiti generici come da allegato” e “addebiti franchigie sinistri come da allegato”, rilevando che tali allegati pagina 4 di 7 non erano stati mai inviati in precedenza. Ha altresì eccepito l'assenza di liquidità di tali crediti ai fini della emissione del decreto ingiuntivo.
La convenuta opposta, per contro, ha contestato la genericità dell'avversa doglianza circa la presenza di vizi nei veicoli noleggiati e l'assenza di previe contestazioni;
ha rilevato l'assenza di contestazione su parte del quantum richiesto in sede monitoria, osservando che le contestazioni relative agli addebiti come da allegati (in particolare per sinistri) sono infondate, in ragione delle previsioni contrattuali e dell'avvenuto inoltro degli allegati, unitamente alle fatture, senza che la società opponente abbia mai sollevato prima alcuna contestazione in proposito.
Ciò premesso, quanto alla dedotta presenza di vizi nei veicoli danneggiati, tale doglianza è stata formulata in via del tutto generica e risulta sfornita di qualsivoglia elemento probatorio, essendosi limitata a formulare sul punto capitoli di prova orale parimenti del tutto generici (e perciò inammissibili); né l'opponente ha prodotto pregresse contestazioni circa tali asseriti vizi.
In relazione al secondo profilo contestato dall'opponente, risulta confermato dalla documentazione prodotta dalla convenuta opposta che essa ha provveduto ad inviare via email copia delle fatture e degli allegati (cfr. docc. 10-13 fasc. conv. opposta), nonché ad inviare via pec all'opponente le foto dei veicoli oggetto di sinistri, unitamente al verbale di consegna alle officine per gli interventi di riparazione (cfr. doc. 14 fasc. conv. opposta); al contempo non risulta che abbia Parte_1 mai sollevato alcuna contestazione a seguito della ricezione della predetta documentazione.
D'altra parte, può altresì rammentarsi che la giurisprudenza ha avuto occasione di osservare che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 с.с. (cfr. Cass. n. 3581 del 8/02/24; Cass. ord.
n. 1444 del 15/01/2024; Cass. ord. n. 1972 del 23/01/2023)
Tale pretesa, peraltro, risulta fondata sulla previsione contrattuale di cui all'art. 10 del contratto di noleggio (cfr. doc. 1 fasc. monitorio).
Alla luce di quanto osservato, risultano prive di pregio anche le generiche contestazioni sollevate dall'opponente in merito alla carenza di valore probatorio delle fatture;
tali argomentazioni difensive,
pagina 5 di 7 considerati gli elementi probatori in atti già richiamati, risultano, anzi, indice ulteriore della natura meramente dilatoria dell'opposizione proposta.
Ne consegue che deve ritenersi che nel caso di specie la creditrice opposta - attrice in senso sostanziale
- abbia pertanto fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente - convenuto in senso sostanziale - non abbia fornito la prova del proprio adempimento, né ha provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Si rileva, infine, la superfluità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, attesa l'irrilevanza e inammissibilità delle prove richieste, in ragione di quanto osservato nei precedenti paragrafi.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, della non particolare complessità della causa e dell'attività difensiva espletata (in particolare, fase istruttoria e fase decisoria ridotte), le spese di lite sono liquidate a carico della parte opponente e in favore dell'opposta in complessivi euro 9.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 3034/2024, già dichiarato esecutivo, emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia;
- condanna la parte opponente a rifondere delle spese di lite, liquidate in Controparte_1 complessivi euro 9.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c, pubblicata mediante deposito in Cancelleria.
pagina 6 di 7 Brescia, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Laura Frata
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA EX ART. 127-TER C.P.C.
CON SENTENZA CONTESTUALE tra
Parte_1
ATTORE OPPONENTE e
Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
Oggi 11 dicembre 2025 il Giudice dott. Laura Frata, all'esito dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti,
a seguito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., che deposita in Cancelleria affinché sia comunicata alle parti.
Il Giudice
dott. Laura Frata
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12499/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SORRENTINO Parte_1 P.IVA_1 MAURIZIO, elettivamente domiciliato in VIA ROMANINO 1, presso il difensore avv. Pt_1 SORRENTINO MAURIZIO
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINCA STEFANO, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in PIAZZA STATUTO 1 14100 ASTI presso il difensore avv. PINCA STEFANO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Nel merito:
- revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto,
- accertare e dichiarare che nessun debito sussiste da parte della nei confronti Parte_1 della per le fatture azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo. Controparte_1
Con vittoria di compensi professionali e spese, oltre Iva e Cpa.
In via istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie dedotte nella memoria n.2 ex art.171 ter c.p.c.”.
pagina 2 di 7 Per Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo; respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le declaratorie del caso,
I. EL TO
a) Rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
II. IN OGNI CASO
b) condannare parte resistente alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge (C.P.A. ed I.V.A.) ed oltre al rimb. forf. spese gen.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3034/2024, dell'importo Parte_1 di euro 54.467,85 a titolo di capitale, oltre interessi e spese, emesso dal Tribunale di Brescia in favore di per il mancato pagamento di alcune fatture relative al noleggio di veicoli Controparte_1 commerciali.
Parte attrice ha confermato di aver sottoscritto con la società opposta un contratto di noleggio a lungo termine, relativo a veicoli commerciali necessari per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale, rilevando tuttavia che i veicoli forniti sono risultati sempre viziati, tanto che l'opponente in varie occasioni ha provveduto a farli riparare a proprie spese.
Ha inoltre dedotto che dal mese di giugno 2024 parte opposta ha emesso nei suoi confronti una serie di fatture contenenti addebiti con causali generiche e soprattutto mai concordati tra le parti, per un importo complessivo di euro 19.285,00.
Ha pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e si è opposta all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione eventualmente formulata da controparte. si è costituita in giudizio chiedendo in primo luogo la concessione della provvisoria Controparte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., considerato che l'opposizione proposta da controparte non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione, oltre a risultare del tutto generica e proposta a soli fini dilatori. Ha inoltre evidenziato che parte attrice si è limitata a contestare la debenza dell'importo di euro 19.285, 00, con la conseguenza che la residua somma risultante dal decreto ingiuntivo, pari ad euro 35.182,85, risulta non contestata.
pagina 3 di 7 Quanto al merito della controversia, la società opposta ha dedotto di aver sempre inviato a controparte sia le fatture che i relativi allegati, con particolare riferimento agli importi addebitati a seguito di sinistri, sottolineando come il contratto sottoscritto tra le parti preveda che la manutenzione straordinaria e gli interventi necessari per il corretto funzionamento del veicolo sono a carico del cliente.
Dopo l'accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte opposta e dopo il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza dell'11.12.2025 per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; in accoglimento dell'istanza del convenuto opposto, con decreto in data 21.11.25 è stato disposto lo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Deve preliminarmente rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis,
Cass. n. 17371/2003).
Deve altresì rammentarsi che la parte ha l'onere di specifica contestazione ai sensi dell'art. 115, comma
1, c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
La pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio ha ad oggetto il pagamento della somma di euro 54.467,85 oltre interessi e spese, per il pagamento di fatture relative al noleggio di veicoli commerciali.
La società opponente ha contestato la presenza di vizi nei veicoli noleggiati, nonché in ogni caso la debenza degli importi indicati nelle fatture a titolo di addebiti per causali generiche, quali “addebiti generici come da allegato” e “addebiti franchigie sinistri come da allegato”, rilevando che tali allegati pagina 4 di 7 non erano stati mai inviati in precedenza. Ha altresì eccepito l'assenza di liquidità di tali crediti ai fini della emissione del decreto ingiuntivo.
La convenuta opposta, per contro, ha contestato la genericità dell'avversa doglianza circa la presenza di vizi nei veicoli noleggiati e l'assenza di previe contestazioni;
ha rilevato l'assenza di contestazione su parte del quantum richiesto in sede monitoria, osservando che le contestazioni relative agli addebiti come da allegati (in particolare per sinistri) sono infondate, in ragione delle previsioni contrattuali e dell'avvenuto inoltro degli allegati, unitamente alle fatture, senza che la società opponente abbia mai sollevato prima alcuna contestazione in proposito.
Ciò premesso, quanto alla dedotta presenza di vizi nei veicoli danneggiati, tale doglianza è stata formulata in via del tutto generica e risulta sfornita di qualsivoglia elemento probatorio, essendosi limitata a formulare sul punto capitoli di prova orale parimenti del tutto generici (e perciò inammissibili); né l'opponente ha prodotto pregresse contestazioni circa tali asseriti vizi.
In relazione al secondo profilo contestato dall'opponente, risulta confermato dalla documentazione prodotta dalla convenuta opposta che essa ha provveduto ad inviare via email copia delle fatture e degli allegati (cfr. docc. 10-13 fasc. conv. opposta), nonché ad inviare via pec all'opponente le foto dei veicoli oggetto di sinistri, unitamente al verbale di consegna alle officine per gli interventi di riparazione (cfr. doc. 14 fasc. conv. opposta); al contempo non risulta che abbia Parte_1 mai sollevato alcuna contestazione a seguito della ricezione della predetta documentazione.
D'altra parte, può altresì rammentarsi che la giurisprudenza ha avuto occasione di osservare che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 с.с. (cfr. Cass. n. 3581 del 8/02/24; Cass. ord.
n. 1444 del 15/01/2024; Cass. ord. n. 1972 del 23/01/2023)
Tale pretesa, peraltro, risulta fondata sulla previsione contrattuale di cui all'art. 10 del contratto di noleggio (cfr. doc. 1 fasc. monitorio).
Alla luce di quanto osservato, risultano prive di pregio anche le generiche contestazioni sollevate dall'opponente in merito alla carenza di valore probatorio delle fatture;
tali argomentazioni difensive,
pagina 5 di 7 considerati gli elementi probatori in atti già richiamati, risultano, anzi, indice ulteriore della natura meramente dilatoria dell'opposizione proposta.
Ne consegue che deve ritenersi che nel caso di specie la creditrice opposta - attrice in senso sostanziale
- abbia pertanto fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente - convenuto in senso sostanziale - non abbia fornito la prova del proprio adempimento, né ha provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Si rileva, infine, la superfluità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, attesa l'irrilevanza e inammissibilità delle prove richieste, in ragione di quanto osservato nei precedenti paragrafi.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, della non particolare complessità della causa e dell'attività difensiva espletata (in particolare, fase istruttoria e fase decisoria ridotte), le spese di lite sono liquidate a carico della parte opponente e in favore dell'opposta in complessivi euro 9.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 3034/2024, già dichiarato esecutivo, emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia;
- condanna la parte opponente a rifondere delle spese di lite, liquidate in Controparte_1 complessivi euro 9.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c, pubblicata mediante deposito in Cancelleria.
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Il Giudice dott. Laura Frata
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