Ordinanza cautelare 2 ottobre 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00271/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02863/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2863 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Auditore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto del Questore di -OMISSIS- del 20/05/2025, notificato il 21/05/2025, di revoca del permesso di soggiorno I20575770 rilasciato dalla Questura di -OMISSIS- in data 23/07/24 nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il dott. RO GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato il Questore di -OMISSIS- ha revocato il permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, rilasciato al ricorrente dalla Questura di -OMISSIS- in data 23.7.24.
La difesa erariale si è costituita in giudizio, depositando documentazione, senza tuttavia articolare memorie difensive.
Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, in quanto sfornita del requisito del periculum, essendo il ricorrente stato rimpatriato in data 21.5.25.
All’udienza pubblica del 11.12.25 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I) In via preliminare, il Collegio dà atto che, secondo quanto evidenziato nel provvedimento impugnato, “la Polizia di Frontiera di -OMISSIS- ha accertato, a seguito di attività di osservazione e controllo, la presenza stabile nell'area aeroportuale di cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, che tali soggetti, nonostante il titolo di soggiorno, non risultano attualmente svolgere alcuna attività lavorativa, né hanno fornito prova di un'attività in corso o di redditi leciti che giustifichino il mantenimento del titolo di soggiorno”.
II) Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/90, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, irragionevolezza e disparità di trattamento.
In particolare, l’affermazione secondo cui vivrebbe stabilmente a -OMISSIS- sarebbe falsa, avendo in primo luogo dimostrato di essersi recato recentemente in Marocco, e giustificato la sua presenza presso i locali dell’aeroporto nel corso degli accertamenti, dimostrando di essere stato regolarmente assunto da parte di un’impresa nazionale di pulizie ivi operante, nel corso dell’anno 2025. A fronte della cessazione di rapporto di lavoro, si sarebbe trovato a -OMISSIS- per riprendere i contatti con l’ex datore, e/o per avviare collaborazioni con altre imprese ivi operanti.
Le affermazioni del ricorrente sono tuttavia infondate in fatto, essendo smentite dagli atti del giudizio.
III.1) In primo luogo, il Collegio dà atto che la documentazione relativa al citato viaggio in Marocco, lungi dallo sminuire la prospettazione contenuta nel provvedimento impugnato, è del tutto compatibile con la sua stabile presenza a -OMISSIS-, considerata la brevità di tale soggiorno (dal 29.4.25 al 16.5.2025).
III.2) Inoltre, nel verbale d’udienza del 21.5.2025 davanti al Giudice di Pace di -OMISSIS-, lo stesso ricorrente ha espressamente dichiarato “di stazionare a -OMISSIS- da tre mesi non avendo trovato dove dormire”, e “di avere lasciato il lavoro”, dovendosi pertanto confermare il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto che “non risulta essere titolare di un rapporto di lavoro attivo, che il medesimo dichiarava di essersi volontariamente dimesso dall'ultimo impiego poiché intenzionato a vivere stabilmente presso lo scalo aeroportuale di -OMISSIS-”.
III.3) Anche volendo prescindere dal valore di per sé confessorio delle predette dichiarazioni, e prendendo in esame la documentazione depositata in giudizio dal ricorrente, quest’ultima non intacca le valutazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
In particolare, sebbene l’estratto conto contributivo evidenzi una certa continuità nei versamenti fino al 2020, negli anni successivi il ricorrente non ha percepito alcun reddito (2021-2022) o gli stessi sono risultati modesti (circa 10.000 euro per il biennio 2023-2024, ed 2000 euro per il primo semestre 2025).
Alla luce di quanto precede, il provvedimento impugnato va confermato nella parte in cui ha ravvisato “il venir meno dei requisiti di integrazione sociale ed economica”, quali “presupposti per la permanenza regolare sul territorio nazionale”.
III.4) Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10 bis L. n. 241, evidenzia il Collegio che, neppure nel corso del presente giudizio, il ricorrente ha fornito elementi che, ove valutati, avrebbero inciso sul contenuto del provvedimento finale.
Come detto, il ricorrente ha infatti espressamente confermato quanto posto a fondamento dello stesso, ammettendo di vivere stabilmente nell’aeroporto, e di aver abbandonato il lavoro, così come la documentazione dallo stesso prodotta ha evidenziato la percezione di redditi insufficienti e discontinui.
IV.1) Alla luce di quanto precede, non assume rilievo neppure l’ulteriore censura di irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità, secondo cui, la tutela dell’ordine pubblico dovrebbe avere luogo mediante l’adozione di misure di prevenzione, che diversamente dalla revoca impugnata, non avrebbero comportato conseguenze irreversibili e definitive a carico del ricorrente, come ha ad esempio avuto luogo in occasione dell’allontanamento di persone che stazionavano presso l’aeroporto di -OMISSIS- senza un giustificato motivo.
IV.2) Sul punto, osserva il Collegio che, nel caso di specie, il provvedimento impugnato non è incentrato sulla mera presenza del ricorrente presso l’aeroporto di -OMISSIS-, quanto invece, come detto, sulla comprovata mancanza di inserimento sociale, ed in particolare, sulla carenza di redditi adeguati, di una stabile occupazione, oltreché di un luogo in cui vivere.
L’accertamento della presenza del ricorrente nell’aeroporto di -OMISSIS- non costituisce pertanto il presupposto del provvedimento impugnato, quanto invece, alla luce delle ulteriori considerazioni dell’Amministrazione circa il suo inserimento sociale, una conferma della sua fondatezza.
In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione delle peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 11 dicembre 2025 e 9 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
HA SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
RO GA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO GA | HA SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.