Cass. civ., sez. III, sentenza 08/02/1988, n. 1356
CASS
Sentenza 8 febbraio 1988

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Poiché durante il regime vincolistico, il contratto di locazione di immobile, per quanto attiene alla sua durata dopo la scadenza contrattuale, viene sottratto all'autonomia delle parti ed assoggettato alla disciplina legale, in modo da escludere la efficacia di una rinnovazione tacita eventualmente prevista dal contratto, il rapporto prosegue per effetto della proroga legale e non in virtù di una tacita rinnovazione per difetto di disdetta. ( V 1224/84, mass n 433366; ( V 5857/82, mass n 423600; ( Conf 1655/81, mass n 412323; ( Conf 3112/68, mass n 336010).*

L'apprezzamento del contenuto e della portata di una clausola contrattuale, frutto della ricerca e della Determinazione della volontà delle parti, costituisce un tipico accertamento di fatto, istituzionalmente attribuito al giudice del merito, la cui valutazione sfugge al Sindacato di legittimità se è sorretto da motivazione congrua. ( Conf 1098/87, mass n 450660; ( Conf 4511/85, mass n 441975; ( Conf 726/83, mass n 425472; ( Conf 6458/83, mass n 431195).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/02/1988, n. 1356
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1356
    Data del deposito : 8 febbraio 1988

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