Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00605/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01826/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1826 del 2025, proposto da
IA AN DA, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Picone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 1485/2025 del 03.04.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa EP GG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ha dichiarato il diritto di parte ricorrente “ di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per l’anno scolastico 2024/2025 ”, condannando “ per l’effetto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, alla attribuzione alla parte ricorrente della carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di euro 500,00 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94 ”;
- con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha adito questo Tribunale per l’esecuzione del giudicato nascente dalla suddetta sentenza, chiedendo ordinarsi al Ministero dell’Istruzione e del Merito, anche a mezzo commissario ad acta, il pagamento delle somme liquidate in suo favore;
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con memoria di mera forma;
Considerato che:
- la sentenza è passata in giudicato (come da attestazione rilasciata dal Tribunale di Catania – sez. lavoro in data 25settembre 2025), è stata ritualmente notificata ai fini esecutivi all’Amministrazione intimata, e dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 L. 31 dicembre 1996, n. 669;
- l’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al giudicato;
- pertanto, sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto:
- di dover dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione scolastica di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, mediante il pagamento della somma dovuta in favore della parte ricorrente nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;
- di nominare fin da ora, per il caso di ulteriore inadempienza protratta oltre il termine concesso all’amministrazione, quale Commissario ad acta, attingendo alle risorse interne della stessa Amministrazione – anche al fine di evitare ulteriori esborsi che potrebbero costituire danno erariale – il Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di 60 giorni al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato;
- di precisare che:
a) l’espletamento dell’incarico di commissario ad acta costituisce un obbligo a cui il dipendente pubblico non può sottrarsi – salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al Giudice che lo ha nominato, che deciderà al riguardo – pena le sanzioni previste dalla legge;
b) nel caso di specie, il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso atteso che: b1) nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrare nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (ex plurimis, TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 21 novembre 2025, n. 3315 e TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 14 novembre 2025, n. 3246); b2) il Ministero resistente avrebbe già dovuto provvedere a dare adempimento al giudicato in epigrafe;
c) nel caso di suo eventuale insediamento, il commissario ad acta designato ovvero da questi delegato dovrà dare immediata comunicazione del proprio insediamento alla Segreteria di questa Sezione di questo TAR Sicilia – Catania;
Ritenuto, infine, che le spese di lite debbano seguire la soccombenza, secondo la liquidazione di cui in dispositivo e con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia o dalla sua comunicazione in via amministrativa, alla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 1485/2025 del 03.04.2025.;
- nomina Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, come indicato in motivazione, dando tempestiva comunicazione del suo insediamento;
- condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP GG, Presidente, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
Andrea Maisano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EP GG |
IL SEGRETARIO