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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 951/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ER NC, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore MANCINI ADELMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2275/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 11789/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1 e pubblicata il 27/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239086839381000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239086839381000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140199639155000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150058322709000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 502/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l' intimazione di pagamento n.09720239086839381000 notificata il 20/9/2023 di € 1.042,60 relativa alle cartelle n. 097201401996391155000 e n. 09720150058322709000 per mancato pagamento bollo auto, chiedendone l'annullamento, eccependo la prescrizione dei crediti e la decadenza dal potere di riscossione.
Si costituiva in primo grado AdER che insisteva per la legittimità dell'atto chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 11789/2024 la CGT di primo grado di Roma, ha respinto il ricorso condannando il ricorrente alle spese.
Ricorrente_1Avverso la sentenza ha proposto appello il chiedendone la riforma. Si è costituito in appello AdER, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'appello e nel merito il rigetto in quanto infondato con conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_2.
All'udienza del 27/11/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata ha respinto il ricorso ritenendo che non sia maturata alcuna prescrizione per la notifica, medio tempore, di atti interruttivi prodotti da AdER agli atti del giudizio. Con il primo motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto non decorso il termine di prescrizione triennale con riferimento al bollo auto 2011 di cui alla cartella n.
097201401996391155000 notificata il 2/10/2015, quindi, oltre i termini di legge.
Il motivo è infondato. Osserva questa Corte che risulta dalla documentazione agli atti che la cartella n.
097201401996391155000, sebbene alla data della notifica (2/10/2015), non contestata dall'appellate, fosse già decorso il termine triennale di prescrizione del credito erariale, detta cartella non è stata impugnata nei termini dal contribuente con la conseguenza che la pretesa è diventata definitiva.
Difatti la cartella è un atto tributario tipico che deve obbligatoriamente essere impugnato per contestare vizi precedenti quale è, nel caso di specie, l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria e, conseguentemente, la mancata impugnazione nei termini della cartella comporta la “cristallizzazione” della pretesa tributaria ciò precludendo la possibilità di eccepire vizi od eventi estintivi, come la prescrizione, che si sono verificati anteriormente o contestualmente alla notifica di quell'atto (Cass. sent. n. 6436/2025).
Conseguentemente non avendo il contribuente mai impugnato la cartella n.
097201401996391155000 notificata il 2/10/2015, con l'impugnazione della successiva intimazione di pagamento notificata il 20/9/2023 non può più eccepire vizi precedenti come l'esenzione in quanto il mezzo è a servizio di persona disabile la prescrizione del credito, essendosi ormai cristallizzata la pretesa tributaria sul credito di cui alla predetta cartella.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che la Corte di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto non decorso il termine quinquennale per la notifica dell'intimazione di pagamento dalla notifica della cartella con conseguente prescrizione della pretesa tributaria.
Il motivo è infondato. Risulta agli atti che la cartella n. 09720150058322709000 relativa a tassa auto 2012 è stata notificata in data 14/5/2015, circostanza non oggetto di contestazione, entro il termine triennale di prescrizione del tributo.
Detta cartella non è stata impugnata nei termini dal contribuente con conseguente definitività della pretesa tributaria. Successivamente in data 16/2/2016 è stato notificato preavviso di fermo amministrativo relativamente alla predetta cartella, circostanza non contestata, che ha interrotto il decorso della prescrizione.
Successivamente al preavviso di fermo amministrativo risultano notificati, circostanza non contestata i seguenti atti interruttivi della prescrizione:
-in data 3/3/2017 intimazione di pagamento n. 09720179018684748000
-in data 27/9/2019 intimazione di pagamento n. 09720199056407736000 successivamente è intervenuta la sospensione dei termini di prescrizione prevista dall' art. 67 DL n.18/2020, dal 8/3/2020 al 31/5/2020, con conseguente generale slittamento di 85 giorni di tutti i termini di prescrizione in corso durante l'emergenza ID (Cass. SS.UU ord. n.
960/2025)
-in data 20/9/2023 intimazione di pagamento n. 09720239086839381000.
Da quanto sopra emerge quindi l'infondatezza del motivo di impugnazione non essendo maturata alcuna prescrizione in ordine al credito di cui alla cartella n. 097201401996391155000.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio, respinge l'appello del contribuente che condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'agenzia per la riscossione liquidate in €. 400,00 con distrazione in favore del procuratore antistatario. Roma 27/1/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Franco Lunerti
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ER NC, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore MANCINI ADELMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2275/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 11789/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1 e pubblicata il 27/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239086839381000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239086839381000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140199639155000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150058322709000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 502/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l' intimazione di pagamento n.09720239086839381000 notificata il 20/9/2023 di € 1.042,60 relativa alle cartelle n. 097201401996391155000 e n. 09720150058322709000 per mancato pagamento bollo auto, chiedendone l'annullamento, eccependo la prescrizione dei crediti e la decadenza dal potere di riscossione.
Si costituiva in primo grado AdER che insisteva per la legittimità dell'atto chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 11789/2024 la CGT di primo grado di Roma, ha respinto il ricorso condannando il ricorrente alle spese.
Ricorrente_1Avverso la sentenza ha proposto appello il chiedendone la riforma. Si è costituito in appello AdER, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'appello e nel merito il rigetto in quanto infondato con conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_2.
All'udienza del 27/11/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata ha respinto il ricorso ritenendo che non sia maturata alcuna prescrizione per la notifica, medio tempore, di atti interruttivi prodotti da AdER agli atti del giudizio. Con il primo motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto non decorso il termine di prescrizione triennale con riferimento al bollo auto 2011 di cui alla cartella n.
097201401996391155000 notificata il 2/10/2015, quindi, oltre i termini di legge.
Il motivo è infondato. Osserva questa Corte che risulta dalla documentazione agli atti che la cartella n.
097201401996391155000, sebbene alla data della notifica (2/10/2015), non contestata dall'appellate, fosse già decorso il termine triennale di prescrizione del credito erariale, detta cartella non è stata impugnata nei termini dal contribuente con la conseguenza che la pretesa è diventata definitiva.
Difatti la cartella è un atto tributario tipico che deve obbligatoriamente essere impugnato per contestare vizi precedenti quale è, nel caso di specie, l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria e, conseguentemente, la mancata impugnazione nei termini della cartella comporta la “cristallizzazione” della pretesa tributaria ciò precludendo la possibilità di eccepire vizi od eventi estintivi, come la prescrizione, che si sono verificati anteriormente o contestualmente alla notifica di quell'atto (Cass. sent. n. 6436/2025).
Conseguentemente non avendo il contribuente mai impugnato la cartella n.
097201401996391155000 notificata il 2/10/2015, con l'impugnazione della successiva intimazione di pagamento notificata il 20/9/2023 non può più eccepire vizi precedenti come l'esenzione in quanto il mezzo è a servizio di persona disabile la prescrizione del credito, essendosi ormai cristallizzata la pretesa tributaria sul credito di cui alla predetta cartella.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che la Corte di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto non decorso il termine quinquennale per la notifica dell'intimazione di pagamento dalla notifica della cartella con conseguente prescrizione della pretesa tributaria.
Il motivo è infondato. Risulta agli atti che la cartella n. 09720150058322709000 relativa a tassa auto 2012 è stata notificata in data 14/5/2015, circostanza non oggetto di contestazione, entro il termine triennale di prescrizione del tributo.
Detta cartella non è stata impugnata nei termini dal contribuente con conseguente definitività della pretesa tributaria. Successivamente in data 16/2/2016 è stato notificato preavviso di fermo amministrativo relativamente alla predetta cartella, circostanza non contestata, che ha interrotto il decorso della prescrizione.
Successivamente al preavviso di fermo amministrativo risultano notificati, circostanza non contestata i seguenti atti interruttivi della prescrizione:
-in data 3/3/2017 intimazione di pagamento n. 09720179018684748000
-in data 27/9/2019 intimazione di pagamento n. 09720199056407736000 successivamente è intervenuta la sospensione dei termini di prescrizione prevista dall' art. 67 DL n.18/2020, dal 8/3/2020 al 31/5/2020, con conseguente generale slittamento di 85 giorni di tutti i termini di prescrizione in corso durante l'emergenza ID (Cass. SS.UU ord. n.
960/2025)
-in data 20/9/2023 intimazione di pagamento n. 09720239086839381000.
Da quanto sopra emerge quindi l'infondatezza del motivo di impugnazione non essendo maturata alcuna prescrizione in ordine al credito di cui alla cartella n. 097201401996391155000.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio, respinge l'appello del contribuente che condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'agenzia per la riscossione liquidate in €. 400,00 con distrazione in favore del procuratore antistatario. Roma 27/1/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Franco Lunerti