Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 24/06/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01115/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00915/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 915 del 2024, proposto da
Enel Sole S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo D'Alleo, Andrea D'Alleo, con domicilio eletto presso lo studio Emilio Corea in Catanzaro, via V. Pugliese n. 29;
contro
Comune di Guardia Piemontese, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo N. 294/2023 emesso dal Tribunale di Paola in data 30/31 ottobre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Federico Baffa;
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo del 31 ottobre 2023, n. 294, il Tribunale di Paola ha condannato il Comune di Guardia Piemontese al pagamento, in favore di Enel Sole s.p.a., della complessiva somma di € 308.482,21 “ oltre interessi legali e moratori (tasso BCE incrementato di sette punti percentuali) maturati e maturandi dalle singole scadenze delle fatture fino al soddisfo ” nonché al pagamento delle spese del giudizio monitorio “ liquidate in € 4.394,00 per compenso professionale, in € 937.50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ”;
- il decreto non è stato opposto, divenendo definitivamente esecutivo, come da attestazione della Cancelleria, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 8 gennaio 2024;
- con ricorso notificato in data 24 maggio 2024, depositato nella Segreteria in data 29 maggio 2024, il creditore ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;
- l’amministrazione non si è costituita in giudizio.
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Segretario Generale del Comune di Paola con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo debbano essere poste, come già anticipato, a carico dell’amministrazione inadempiente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo del Comune di Guardia Piemontese di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dal decreto di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in essa indicate, al netto delle somme già corrisposte;
b) nomina Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Paola, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna il Comune di Guardia Piemontese al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 3.700,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
d) dispone che copia della sentenza sia trasmessa alla Procura della Corte dei Conti territorialmente competente, per le valutazioni di spettanza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Vittorio Carchedi, Referendario
Federico Baffa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Baffa | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO