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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 08/04/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese in data 8 aprile 2025 nella causa RG
n. 75/2022 promossa da
, , assistita dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Max Veronese, Eden Veronese e Francesca Giordano Parte opponente
Contro
, assistito dall'avv. Andrea Sella Controparte_1 C.F._1
Convenuto opposto
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con decreto ingiuntivo n. 10/2022 del 11/02/2022 (R.G. 25/2022) il Tribunale di Biella ha ingiunto a il pagamento, in favore del sig. Parte_2 CP_1
dell'importo complessivo di € 15.285,23 a titolo di t.f.r., oltre interessi e spese.
[...]
L'ingiunta, senza contestare il proprio debito di natura retributiva1, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo dianzi individuato, sostenendo di essere titolare, nei confronti dell'opposto, di un controcredito, quantificabile in € 50.000, di natura risarcitoria, in relazione a cui ha chiesto, nella presente sede di opposizione, la condanna del sig. al pagamento della relativa differenza CP_1
o, in subordine, la compensazione nella misura ritenuta di giustizia.
L'ingiunta ha in particolare dedotto che nelle tre occasioni meglio descritte in ricorso (consistite nell'aver prestato servizi di trasporto di propri ex clienti in pendenza di rapporto di lavoro), l'opposto avrebbe violato i doveri legali e contrattuali facenti capo al prestatore di lavoro e, in particolare, gli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede (artt. 2105 , 1175, 1176, 13375, 2104 cc), ponendo altresì in essere un'attività di concorrenza sleale e di sviamento di clientela.
2.Si è ritualmente costituita in giudizio parte resistente opposta, contestando la fondatezza dell'opposizione ed evidenziando l'insussistenza degli inadempimenti ascrittile (di cui difetterebbero i presupposti giuridici e fattuali) e la completa assenza di prova del danno asseritamente patito. Il convenuto opposto ha proposto, altresì, domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 5.055,27 per competenze di fine rapporto e saldo tfr maturati al termine del rapporto di lavoro, avvenuto in data 01.10.2021.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta a decisione in data odierna a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
3.Ebbene, ritiene in primo luogo il Tribunale che l'opposizione non sia fondata per le seguenti ragioni. 1 L'opponente non ha infatti contestato la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro, né la debenza del tfr azionato dall'opposto in sede monitoria nella misura quantificata nel d.i.. 1 In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opponente, nella sua veste di convenuto sostanziale, a dover provare l'avvenuto adempimento ed in ogni caso l'estinzione del suo debito, mentre l'opposto deve provare l'esistenza dell'obbligazione inadempiuta.
Orbene, nel caso di specie, la datrice di lavoro, che, come visto, non ha contestato l'esistenza e l'ammontare del credito retributivo azionato dal sig. in sede monitoria ed oggetto del CP_1
d.i. opposto (credito di cui vi è, comunque, la prova in considerazione della documentazione di cui al ricorso monitorio), si è limitata a sostenere l'esistenza di un proprio asserito controcredito, a titolo di risarcimento del danno, patito per via della violazione, da parte del proprio dipendente, del dovere di fedeltà e dei canoni di buona fede e correttezza, realizzando un'attività di concorrenza sleale e uno sviamento di clientela;
tale violazione si sarebbe concretizzata nell' avere svolto, il sig.
l'attività di conducente di autovetture, per conto proprio e in costanza di Controparte_1 rapporto di lavoro con la ditta opponente, nei confronti di un cliente della ditta medesima. Secondo
l'opponente ciò sarebbe avvenuto in tre occasioni, tra la fine di agosto 2021 e la metà di settembre
2021, occasioni nelle quali il sig. avrebbe svolto il servizio di autista per tale cliente e CP_1 per sua moglie.
Ebbene, le condotte ascritte al lavoratore non sono state da questi contestate nella loro materialità : il ricorrente ha, tuttavia, evidenziato di aver reso tali episodici servizi per ragioni di gratitudine nei confronti del cliente e a titolo gratuito;
ha inoltre evidenziato l'inconfigurabilità di atti di concorrenza sleale.
Partendo da tale ultima considerazione, si rileva che la S.C. è chiara nell'argomentare che “In tema di concorrenza sleale e in particolare per sviamento di clientela, l'illiceità della condotta non dev'essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato” (cfr. Cass. 2007, n. 12681).
Nel caso di specie sono stati prospettati tre minimi episodi di atti concorrenziali, sicché manca del tutto la prova di un profilo di sistematica condotta di concorrenza sleale (e la prova orale offerta risulta dunque inammissibile).
Ciò posto si osserva, in secondo luogo e sotto diverso profilo, che indipendentemente dalla valutazione della sussistenza degli inadempimenti ascritti al lavoratore, specie agli obblighi derivanti dall'art. 2105 c.c., parte ricorrente non ha in alcun modo dimostrato il nesso di causa tra asserito inadempimento e danno né ha provato e, anzi, ancor prima, adeguatamente delineato, il lamentato danno patito.
Da un lato, non vi è, infatti, prova né offerta di prova del fatto che il cliente abbia cessato di utilizzare il servizio offerto dalla ricorrente in ragione della condotta del sig. (la stessa CP_1 opponente ha individuato la data del 30.6.2021 quale ultimo periodo di fatturazione al cliente, mentre gli episodi di presunto inadempimento si sono collocati temporalmente successivamente, ossia tra fine agosto e metà settembre 2021).
Dall'altro lato, in punto danno, è stato ipotizzato, sulla base del fatturato degli anni 2019, 2020 e metà 2021, un danno futuro da perdita di fatturato di euro 50.000; premesso che non sussiste neppure la prova dell'ammontare dei fatturati relativi agli anni predetti, poichè -a fronte della contestazione effettuata sul punto dall'opposto- non può non rilevarsi che i tabulati in atti sono inidonei allo scopo (trattasi di tabelle di incerta provenienza riportante gli importi di cui ad assunte fatture), si deve ribadire che non vi è prova alcuna (né adeguata offerta di prova) dell'esistenza del danno di cui si discorre, non avendo parte attrice effettuato alcun tipo di deduzione sul punto. Il
2 danno, pertanto, non risulta provato non solo nel quantum, ma neppure nell'an, con conseguente inapplicabilità dell'art. 432 c.p.c. Conclusivamente, mentre parte convenuta opposta ha fornito la prova dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (il quale -come visto- non è stato neppure contestato), parte opponente non ha provato fatti estintivi/modificativi/impeditivi dell'altrui pretesa, nella specie l'adempimento o l'esistenza di un proprio controcredito da porre in compensazione con quello di cui all'ingiunzione. L'opposizione deve pertanto essere respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Quanto poi alla domanda riconvenzionale proposta da parte del convenuto opposto la stessa - ammissibile alla luce della giurisprudenza più recente della S.C.- è fondata.
Il sig. ha dedotto il mancato pagamento da parte della ditta opponente del residuo ferie, CP_1 permessi, festività e saldo TFR maturati al termine del rapporto di lavoro, avvenuto in data
01.10.2021, chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 5.055,27.
I crediti di cui si discorre -non contestati dal datore di lavoro- risultano, in ogni caso provati, trattandosi di crediti derivanti da istituti di legge e ricavabili dall'esame dell'ultima busta paga ricevuta (busta paga maggio 2021).
La ditta opponente nulla ha contestato né ha fornito la prova del pagamento delle spettanze azionate dal sig. . CP_1
Parte opponente, peraltro, non ha contestato neppure i conteggi del convenuto opposto, con la conseguenza che gli stessi possono essere posti alla base della presente decisione.
Al riguardo, si richiama l'orientamento della Suprema Corte in base al quale "nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sè, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”(Cass. 9285/2003).
Si è, altresì, precisato che" nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità' della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass., 4051/11).
Alla luce di tali considerazioni, i conteggi effettuati dal convenuto opposto, risultando immuni da vizi di impostazione e di calcolo, e non essendo stati contestati, possono essere posti a base della decisione.
Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la opponente va condannata al pagamento in favore del convenuto opposto della complessiva somma di euro € 5.055,27 lordi a
3 titolo di residuo ferie, permessi, festività e saldo TFR maturati al 01.10.2021 (data di cessazione del rapporto di lavoro), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della opponente e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione,
1. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10/2022 emesso dal Tribunale di Biella in data 11/02/2022, che conferma integralmente;
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale , condanna , titolare di Parte_1
, al pagamento in favore di Parte_2 Controparte_1 della somma di € 5.055,27 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
3. condanna l'opponente a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Controparte_1 euro 2.000, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge.
Biella, 08.04.25.
La Giudice
Dr.ssa Francesca Marchese
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese in data 8 aprile 2025 nella causa RG
n. 75/2022 promossa da
, , assistita dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Max Veronese, Eden Veronese e Francesca Giordano Parte opponente
Contro
, assistito dall'avv. Andrea Sella Controparte_1 C.F._1
Convenuto opposto
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con decreto ingiuntivo n. 10/2022 del 11/02/2022 (R.G. 25/2022) il Tribunale di Biella ha ingiunto a il pagamento, in favore del sig. Parte_2 CP_1
dell'importo complessivo di € 15.285,23 a titolo di t.f.r., oltre interessi e spese.
[...]
L'ingiunta, senza contestare il proprio debito di natura retributiva1, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo dianzi individuato, sostenendo di essere titolare, nei confronti dell'opposto, di un controcredito, quantificabile in € 50.000, di natura risarcitoria, in relazione a cui ha chiesto, nella presente sede di opposizione, la condanna del sig. al pagamento della relativa differenza CP_1
o, in subordine, la compensazione nella misura ritenuta di giustizia.
L'ingiunta ha in particolare dedotto che nelle tre occasioni meglio descritte in ricorso (consistite nell'aver prestato servizi di trasporto di propri ex clienti in pendenza di rapporto di lavoro), l'opposto avrebbe violato i doveri legali e contrattuali facenti capo al prestatore di lavoro e, in particolare, gli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede (artt. 2105 , 1175, 1176, 13375, 2104 cc), ponendo altresì in essere un'attività di concorrenza sleale e di sviamento di clientela.
2.Si è ritualmente costituita in giudizio parte resistente opposta, contestando la fondatezza dell'opposizione ed evidenziando l'insussistenza degli inadempimenti ascrittile (di cui difetterebbero i presupposti giuridici e fattuali) e la completa assenza di prova del danno asseritamente patito. Il convenuto opposto ha proposto, altresì, domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 5.055,27 per competenze di fine rapporto e saldo tfr maturati al termine del rapporto di lavoro, avvenuto in data 01.10.2021.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta a decisione in data odierna a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
3.Ebbene, ritiene in primo luogo il Tribunale che l'opposizione non sia fondata per le seguenti ragioni. 1 L'opponente non ha infatti contestato la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro, né la debenza del tfr azionato dall'opposto in sede monitoria nella misura quantificata nel d.i.. 1 In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opponente, nella sua veste di convenuto sostanziale, a dover provare l'avvenuto adempimento ed in ogni caso l'estinzione del suo debito, mentre l'opposto deve provare l'esistenza dell'obbligazione inadempiuta.
Orbene, nel caso di specie, la datrice di lavoro, che, come visto, non ha contestato l'esistenza e l'ammontare del credito retributivo azionato dal sig. in sede monitoria ed oggetto del CP_1
d.i. opposto (credito di cui vi è, comunque, la prova in considerazione della documentazione di cui al ricorso monitorio), si è limitata a sostenere l'esistenza di un proprio asserito controcredito, a titolo di risarcimento del danno, patito per via della violazione, da parte del proprio dipendente, del dovere di fedeltà e dei canoni di buona fede e correttezza, realizzando un'attività di concorrenza sleale e uno sviamento di clientela;
tale violazione si sarebbe concretizzata nell' avere svolto, il sig.
l'attività di conducente di autovetture, per conto proprio e in costanza di Controparte_1 rapporto di lavoro con la ditta opponente, nei confronti di un cliente della ditta medesima. Secondo
l'opponente ciò sarebbe avvenuto in tre occasioni, tra la fine di agosto 2021 e la metà di settembre
2021, occasioni nelle quali il sig. avrebbe svolto il servizio di autista per tale cliente e CP_1 per sua moglie.
Ebbene, le condotte ascritte al lavoratore non sono state da questi contestate nella loro materialità : il ricorrente ha, tuttavia, evidenziato di aver reso tali episodici servizi per ragioni di gratitudine nei confronti del cliente e a titolo gratuito;
ha inoltre evidenziato l'inconfigurabilità di atti di concorrenza sleale.
Partendo da tale ultima considerazione, si rileva che la S.C. è chiara nell'argomentare che “In tema di concorrenza sleale e in particolare per sviamento di clientela, l'illiceità della condotta non dev'essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato” (cfr. Cass. 2007, n. 12681).
Nel caso di specie sono stati prospettati tre minimi episodi di atti concorrenziali, sicché manca del tutto la prova di un profilo di sistematica condotta di concorrenza sleale (e la prova orale offerta risulta dunque inammissibile).
Ciò posto si osserva, in secondo luogo e sotto diverso profilo, che indipendentemente dalla valutazione della sussistenza degli inadempimenti ascritti al lavoratore, specie agli obblighi derivanti dall'art. 2105 c.c., parte ricorrente non ha in alcun modo dimostrato il nesso di causa tra asserito inadempimento e danno né ha provato e, anzi, ancor prima, adeguatamente delineato, il lamentato danno patito.
Da un lato, non vi è, infatti, prova né offerta di prova del fatto che il cliente abbia cessato di utilizzare il servizio offerto dalla ricorrente in ragione della condotta del sig. (la stessa CP_1 opponente ha individuato la data del 30.6.2021 quale ultimo periodo di fatturazione al cliente, mentre gli episodi di presunto inadempimento si sono collocati temporalmente successivamente, ossia tra fine agosto e metà settembre 2021).
Dall'altro lato, in punto danno, è stato ipotizzato, sulla base del fatturato degli anni 2019, 2020 e metà 2021, un danno futuro da perdita di fatturato di euro 50.000; premesso che non sussiste neppure la prova dell'ammontare dei fatturati relativi agli anni predetti, poichè -a fronte della contestazione effettuata sul punto dall'opposto- non può non rilevarsi che i tabulati in atti sono inidonei allo scopo (trattasi di tabelle di incerta provenienza riportante gli importi di cui ad assunte fatture), si deve ribadire che non vi è prova alcuna (né adeguata offerta di prova) dell'esistenza del danno di cui si discorre, non avendo parte attrice effettuato alcun tipo di deduzione sul punto. Il
2 danno, pertanto, non risulta provato non solo nel quantum, ma neppure nell'an, con conseguente inapplicabilità dell'art. 432 c.p.c. Conclusivamente, mentre parte convenuta opposta ha fornito la prova dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (il quale -come visto- non è stato neppure contestato), parte opponente non ha provato fatti estintivi/modificativi/impeditivi dell'altrui pretesa, nella specie l'adempimento o l'esistenza di un proprio controcredito da porre in compensazione con quello di cui all'ingiunzione. L'opposizione deve pertanto essere respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Quanto poi alla domanda riconvenzionale proposta da parte del convenuto opposto la stessa - ammissibile alla luce della giurisprudenza più recente della S.C.- è fondata.
Il sig. ha dedotto il mancato pagamento da parte della ditta opponente del residuo ferie, CP_1 permessi, festività e saldo TFR maturati al termine del rapporto di lavoro, avvenuto in data
01.10.2021, chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 5.055,27.
I crediti di cui si discorre -non contestati dal datore di lavoro- risultano, in ogni caso provati, trattandosi di crediti derivanti da istituti di legge e ricavabili dall'esame dell'ultima busta paga ricevuta (busta paga maggio 2021).
La ditta opponente nulla ha contestato né ha fornito la prova del pagamento delle spettanze azionate dal sig. . CP_1
Parte opponente, peraltro, non ha contestato neppure i conteggi del convenuto opposto, con la conseguenza che gli stessi possono essere posti alla base della presente decisione.
Al riguardo, si richiama l'orientamento della Suprema Corte in base al quale "nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sè, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”(Cass. 9285/2003).
Si è, altresì, precisato che" nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità' della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass., 4051/11).
Alla luce di tali considerazioni, i conteggi effettuati dal convenuto opposto, risultando immuni da vizi di impostazione e di calcolo, e non essendo stati contestati, possono essere posti a base della decisione.
Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la opponente va condannata al pagamento in favore del convenuto opposto della complessiva somma di euro € 5.055,27 lordi a
3 titolo di residuo ferie, permessi, festività e saldo TFR maturati al 01.10.2021 (data di cessazione del rapporto di lavoro), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della opponente e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione,
1. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10/2022 emesso dal Tribunale di Biella in data 11/02/2022, che conferma integralmente;
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale , condanna , titolare di Parte_1
, al pagamento in favore di Parte_2 Controparte_1 della somma di € 5.055,27 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
3. condanna l'opponente a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Controparte_1 euro 2.000, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge.
Biella, 08.04.25.
La Giudice
Dr.ssa Francesca Marchese
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