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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/06/2025, n. 2291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2291 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2506/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 27/06/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2506 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Parte_1
Sansoni giusta procura in atti
APPELLANTE
E con l'avv. Anna Lucia Del Signore che la rappresenta e CP_1 difende come da procura in atti,
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3423/2024, pubblicata in data 20/03/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 3.5.2023 esponeva: Parte_1 di aver lavorato alle dipendenze della dal 1.12.2021 al 14.7.2022; CP_1 che il rapporto veniva formalizzato solo a decorrere dal 6.4.2022 con contratto di apprendistato;
di aver svolto le mansioni di assegnazione delle camere agli ospiti, allestimento del buffet e svolgimento delle operazioni di backoffice (fatturazioni, conti e rapporti con gruppi) sotto la direzione ed il controllo dei preposti datoriali, osservando l'orario dalle 7 alle 15 o dalle 15 alle 23 per tre giorni a settimana presso l'hotel Cervara e dalle 7 alle 23 un giorno a settimana presso l'hotel Sheppers fino al 5.4.2022 e poi per ulteriori tre giorni a settimana con l'orario
7-15 o 15-23 presso uno dei due hotel. Assumeva di essere rimasto creditore delle maggiorazioni per le festività lavorate, dell'indennità sostitutiva dei permessi e delle ferie non goduti e delle spettanze di fine rapporto. Svolte articolate considerazioni sulla nullità del contratto di apprendistato, assumeva la riconducibilità delle mansioni espletate al 3° livello della declaratoria contrattuale e concludeva chiedendo di: “a) accertare e dichiarare la natura subordinata qualificata a tempo indeterminato ab origine del rapporto di lavoro di cui è causa;
b) dichiarare l'illegittimità, nullità, annullabilità del contratto di apprendistato dichiarato dal datore come asseritamente intercorso tra le parti;
c) riconosciuto al dipendente il diritto al trattamento economico e normativo richiesto nelle parti in fatto ed in diritto, condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 8.258,92, per i titoli di cui in narrativa e come da conteggio analitico in atti parte integrante del presente atto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dalle singole scadenze, ovvero della diversa somma, maggiore
o minore, che emergerà in corso di causa o che stabilirà il Giudice anche in via equitativa, eventualmente con assegnazione di altro livello di classificazione e redazione di ulteriore conteggio;
d) vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del difensore antistatario”. 3
Si costituiva la resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Con la sentenza indicata in epigrafe, resa all'esito dell'espletata istruttoria, il
Tribunale accoglieva in parte il ricorso e, dichiarata la nullità del contratto di apprendistato, accertava la sussistenza fra le parti di un contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato dal 1.12.2021 al 14.7.2022, rigettando però le domande di condanna al pagamento delle differenze retributive e compensando integralmente le spese fra le parti. Osservava il Tribunale che dalle dichiarazioni testimoniali acquisite era emersa la sussistenza del rapporto sin dal dicembre 2021, ulteriormente corroborata dalle disposizioni di bonifico bancario prodotte in atti dal ricorrente, con conseguente nullità del contratto di apprendistato stipulato dal 6.4.2022 anche a prescindere dalla carenza della forma scritta. Trattandosi di rapporto di fatto, il Tribunale escludeva la spettanza della 14^ mensilità e respingeva altresì le domande di pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti per carenza di prova.
Respingeva la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive rispetto al superiore 3° livello rivendicato ritenendo non dimostrata la riconducibilità delle mansioni espletate dal ricorrente a tale livello e rilevava che non era stata formulata alcuna domanda fondata su differenze retributive relative al 4° livello. Invero, secondo il Tribunale, “non vi è prova del livello rivendicato, mentre non vi è domanda sul livello inferiore. Infatti il ricorrente non ha richiesto il riconoscimento del quarto livello, né in modo esplicito, né in modo implicito;
non ne ha richiamato la relativa declaratoria contrattuale nel ricorso;
non ha fatto rinvio a quella contenuta nel CCNL depositato in atti;
non ha neppure descritto prestazioni rientranti nel quarto livello”.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 formulando due motivi di censura. Con il primo motivo ha lamentato l'erronea interpretazione della disciplina contrattuale, ribadendo la riconducibilità delle mansioni espletate dal lavoratore al 3° livello della declaratoria contrattuale. Con il secondo motivo ha censurato l'omessa pronuncia sulle differenze retributive rispetto al 4° livello spettantegli in relazione alle minori somme percepite come apprendista di 4° livello. Ha concluso chiedendo, in parziale riforma della gravata sentenza di: “- dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in 4
favore del ricorrente della somma di euro 8.258,92 quale differenza retributiva tra il 4° livello apprendista ed il 3° livello qualificato ccnl Pubblici Esercizi;
- In subordine, e previa autorizzazione al deposito del relativo conteggio, condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive tra il 4° livello apprendista ed il 4° livello qualificato ccnl Pubblici Esercizi;
- vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario”. La società appellata si è costituita eccependo l'inammissibilità in rito del gravame e la sua infondatezza nel merito.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale.
Nel merito l'appello non può trovare accoglimento.
Secondo quanto previsto dal CCNL appartengono al 3° livello “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza;
i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica;
i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico - funzionale di altri lavoratori e cioè:
- impiegato addetto all'amministrazione del personale senza capo;
- controllo amministrativo;
- corrispondente in lingue estere;
- segretario ricevimento cassa o amministrazione (…)
- portiere unico;
- segretario con funzioni di portineria, intendendosi per tale quel lavoratore che nelle aziende nelle quali le attività di portineria e ricevimento siano state 5
unificate, svolga i compiti affidatigli con autonomia operativa con prevalenza delle mansioni di segreteria, ricevimento e cassa rispetto a quelle di portineria;
(…) portiere di notte;
(…)” Come correttamente evidenziato dal Tribunale, con l'originario ricorso introduttivo il si è limitato a dedurre, peraltro genericamente, di Parte_1 aver espletato le seguenti mansioni: “segretario addetto al ricevimento ed alla cassa in front office … nonché di addetto alle operazioni di assegnazione camere agli ospiti, all'allestimento del buffet per le prime colazioni, alle operazioni di back office quali fatturazione e conti e rapporti con gruppi”.
Secondo l'appellante i testi avrebbero confermato l'espletamento delle mansioni di “portiere unico” che rientrano nelle figure esemplificative della declaratoria di 3° livello. In realtà tali mansioni non sono emerse dalle deposizioni testimoniali acquisite. Invero, il teste ha riferito di Tes_1 aver accompagnato solo occasionalmente il al lavoro quando non Parte_1 erano disponibili i suoi familiari “circa un paio di volte al mese, forse una volta a settimana” e ha dichiarato: “Mi è capitato di entrare nell'hotel e ho visto il ricorrente lavorare. Ho avuto modo di vedere l'ingresso dell'hotel, il front office e il desk dove lavorava il ricorrente, la sala colazioni e i corridoi dell'hotel. Quando lo andavo a riprendere il ricorrente era ancora in servizio e lo ho visto lavorare. Faceva principalmente il front office. Una sera stava aspettando che arrivasse un gruppo per un concerto. Lo ho visto che era a disposizione dei clienti, dava informazioni, prendeva le chiavi. Accoglieva nuovi clienti. Questo l'ho visto solo per quanto riguarda l'hotel Scheppers, dell'altro nulla so. Cap 5) nelle occasioni in cui l'ho visto il ricorrente era solo, ricordo però che noi prima di potercene andare dovevamo aspettare la persona che doveva dargli il cambio nel turno successivo”. La circostanza che talvolta il teste abbia visto il stare alla reception da solo ed Parte_1 occuparsi dell'accoglienza dei clienti non è sufficiente a dimostrare l'espletamento delle mansioni di “portiere unico” anche perché contraddetta dalle altre deposizioni testimoniali. In particolare, secondo il teste Tes_2
“Il ricorrente era affiancato sempre dal (…) Poteva stare per
[...] Per_1 qualche tempo da solo al banco ma aveva sempre il supporto da lontano del (…) Il ricorrente faceva front office, non faceva l'allestimento delle Per_1 prime colazioni, faceva il back office, ma sempre affiancato dal sig. . Per_1 6
Parimenti il teste ha riferito che il era sempre Testimone_3 Parte_1 affiancato dal durante l'effettuazione dei turni di lavoro e ha dichiarato Per_1 che “In merito alle mansioni vi è da distinguere: per quanto riguarda i gruppi di clienti me ne occupo io;
per la fatturazione elettronica se ne occupa l'amministrazione, io . Le colazioni in quel periodo non credo che le Per_2 facessimo perché venivamo dal . Tutto il resto era fatto sotto la Pt_2 supervisione di . Sono cose che si fanno dopo un periodo di Per_2 affiancamento”. Correttamente pertanto il Tribunale ha escluso il diritto del lavoratore all'inquadramento nel 3° livello, anche in considerazione della totale carenza di allegazioni circa le “conoscenze tecniche ed adeguata esperienza” e la “specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica” che caratterizzano il livello rivendicato.
Anche il secondo motivo di gravame deve essere disatteso. Con
l'originario ricorso introduttivo il non ha in alcun modo richiesto Parte_1
l'inquadramento nel 4° livello e non ha prospettato differenze retributive fondate sulla nullità del rapporto di apprendistato. Né tale domanda può ritenersi formulata mediante l'inciso contenuto nelle conclusioni “… ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che emergerà in corso di causa o che stabilirà il
Giudice anche in via equitativa, eventualmente con assegnazione di altro livello di classificazione e redazione di ulteriore conteggio”, attesa l'inesistenza nel corpo dell'atto di qualsivoglia deduzione in fatto (e tantomeno in diritto) circa l'erogazione di una retribuzione inferiore a quella prevista per l'apprendista rispetto a quella spettante per il 4° livello. Tanto più che non è possibile ricondurre le mansioni espletate ad un livello contrattuale per difetto di allegazione delle relative declaratorie. Invero, secondo i consolidati principi sanciti dalla S.C., “In materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica- anche di carattere dirigenziale - superiore a quella di inquadramento formale, il giudice - senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione - può riconoscere l'inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia” (così Cass. n. 22872 del 08/10/2013). Come costantemente ribadito dalla S.C., la domanda di accertamento del diritto del lavoratore ad 7
essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, può ritenersi domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia (vd. ex multis, Cass. n. 3863 del 15/02/2008). Nel caso in esame nell'originario ricorso introduttivo difettava qualsivoglia indicazione delle declaratorie contrattuali di qualsivoglia livello contrattuale diverso dal 3° rivendicato. Correttamente, dunque, il Tribunale non ha provveduto a svolgere alcun accertamento sulla possibilità di inquadramento dell'odierno appellante in una diversa qualifica, facendo corretta applicazione dei principi sanciti dalla S.C. che qui debbono intendersi integralmente richiamati anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.000,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 27/06/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA AL TR
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2506/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 27/06/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2506 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Parte_1
Sansoni giusta procura in atti
APPELLANTE
E con l'avv. Anna Lucia Del Signore che la rappresenta e CP_1 difende come da procura in atti,
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3423/2024, pubblicata in data 20/03/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 3.5.2023 esponeva: Parte_1 di aver lavorato alle dipendenze della dal 1.12.2021 al 14.7.2022; CP_1 che il rapporto veniva formalizzato solo a decorrere dal 6.4.2022 con contratto di apprendistato;
di aver svolto le mansioni di assegnazione delle camere agli ospiti, allestimento del buffet e svolgimento delle operazioni di backoffice (fatturazioni, conti e rapporti con gruppi) sotto la direzione ed il controllo dei preposti datoriali, osservando l'orario dalle 7 alle 15 o dalle 15 alle 23 per tre giorni a settimana presso l'hotel Cervara e dalle 7 alle 23 un giorno a settimana presso l'hotel Sheppers fino al 5.4.2022 e poi per ulteriori tre giorni a settimana con l'orario
7-15 o 15-23 presso uno dei due hotel. Assumeva di essere rimasto creditore delle maggiorazioni per le festività lavorate, dell'indennità sostitutiva dei permessi e delle ferie non goduti e delle spettanze di fine rapporto. Svolte articolate considerazioni sulla nullità del contratto di apprendistato, assumeva la riconducibilità delle mansioni espletate al 3° livello della declaratoria contrattuale e concludeva chiedendo di: “a) accertare e dichiarare la natura subordinata qualificata a tempo indeterminato ab origine del rapporto di lavoro di cui è causa;
b) dichiarare l'illegittimità, nullità, annullabilità del contratto di apprendistato dichiarato dal datore come asseritamente intercorso tra le parti;
c) riconosciuto al dipendente il diritto al trattamento economico e normativo richiesto nelle parti in fatto ed in diritto, condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 8.258,92, per i titoli di cui in narrativa e come da conteggio analitico in atti parte integrante del presente atto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dalle singole scadenze, ovvero della diversa somma, maggiore
o minore, che emergerà in corso di causa o che stabilirà il Giudice anche in via equitativa, eventualmente con assegnazione di altro livello di classificazione e redazione di ulteriore conteggio;
d) vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del difensore antistatario”. 3
Si costituiva la resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Con la sentenza indicata in epigrafe, resa all'esito dell'espletata istruttoria, il
Tribunale accoglieva in parte il ricorso e, dichiarata la nullità del contratto di apprendistato, accertava la sussistenza fra le parti di un contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato dal 1.12.2021 al 14.7.2022, rigettando però le domande di condanna al pagamento delle differenze retributive e compensando integralmente le spese fra le parti. Osservava il Tribunale che dalle dichiarazioni testimoniali acquisite era emersa la sussistenza del rapporto sin dal dicembre 2021, ulteriormente corroborata dalle disposizioni di bonifico bancario prodotte in atti dal ricorrente, con conseguente nullità del contratto di apprendistato stipulato dal 6.4.2022 anche a prescindere dalla carenza della forma scritta. Trattandosi di rapporto di fatto, il Tribunale escludeva la spettanza della 14^ mensilità e respingeva altresì le domande di pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti per carenza di prova.
Respingeva la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive rispetto al superiore 3° livello rivendicato ritenendo non dimostrata la riconducibilità delle mansioni espletate dal ricorrente a tale livello e rilevava che non era stata formulata alcuna domanda fondata su differenze retributive relative al 4° livello. Invero, secondo il Tribunale, “non vi è prova del livello rivendicato, mentre non vi è domanda sul livello inferiore. Infatti il ricorrente non ha richiesto il riconoscimento del quarto livello, né in modo esplicito, né in modo implicito;
non ne ha richiamato la relativa declaratoria contrattuale nel ricorso;
non ha fatto rinvio a quella contenuta nel CCNL depositato in atti;
non ha neppure descritto prestazioni rientranti nel quarto livello”.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 formulando due motivi di censura. Con il primo motivo ha lamentato l'erronea interpretazione della disciplina contrattuale, ribadendo la riconducibilità delle mansioni espletate dal lavoratore al 3° livello della declaratoria contrattuale. Con il secondo motivo ha censurato l'omessa pronuncia sulle differenze retributive rispetto al 4° livello spettantegli in relazione alle minori somme percepite come apprendista di 4° livello. Ha concluso chiedendo, in parziale riforma della gravata sentenza di: “- dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in 4
favore del ricorrente della somma di euro 8.258,92 quale differenza retributiva tra il 4° livello apprendista ed il 3° livello qualificato ccnl Pubblici Esercizi;
- In subordine, e previa autorizzazione al deposito del relativo conteggio, condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive tra il 4° livello apprendista ed il 4° livello qualificato ccnl Pubblici Esercizi;
- vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario”. La società appellata si è costituita eccependo l'inammissibilità in rito del gravame e la sua infondatezza nel merito.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale.
Nel merito l'appello non può trovare accoglimento.
Secondo quanto previsto dal CCNL appartengono al 3° livello “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza;
i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica;
i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico - funzionale di altri lavoratori e cioè:
- impiegato addetto all'amministrazione del personale senza capo;
- controllo amministrativo;
- corrispondente in lingue estere;
- segretario ricevimento cassa o amministrazione (…)
- portiere unico;
- segretario con funzioni di portineria, intendendosi per tale quel lavoratore che nelle aziende nelle quali le attività di portineria e ricevimento siano state 5
unificate, svolga i compiti affidatigli con autonomia operativa con prevalenza delle mansioni di segreteria, ricevimento e cassa rispetto a quelle di portineria;
(…) portiere di notte;
(…)” Come correttamente evidenziato dal Tribunale, con l'originario ricorso introduttivo il si è limitato a dedurre, peraltro genericamente, di Parte_1 aver espletato le seguenti mansioni: “segretario addetto al ricevimento ed alla cassa in front office … nonché di addetto alle operazioni di assegnazione camere agli ospiti, all'allestimento del buffet per le prime colazioni, alle operazioni di back office quali fatturazione e conti e rapporti con gruppi”.
Secondo l'appellante i testi avrebbero confermato l'espletamento delle mansioni di “portiere unico” che rientrano nelle figure esemplificative della declaratoria di 3° livello. In realtà tali mansioni non sono emerse dalle deposizioni testimoniali acquisite. Invero, il teste ha riferito di Tes_1 aver accompagnato solo occasionalmente il al lavoro quando non Parte_1 erano disponibili i suoi familiari “circa un paio di volte al mese, forse una volta a settimana” e ha dichiarato: “Mi è capitato di entrare nell'hotel e ho visto il ricorrente lavorare. Ho avuto modo di vedere l'ingresso dell'hotel, il front office e il desk dove lavorava il ricorrente, la sala colazioni e i corridoi dell'hotel. Quando lo andavo a riprendere il ricorrente era ancora in servizio e lo ho visto lavorare. Faceva principalmente il front office. Una sera stava aspettando che arrivasse un gruppo per un concerto. Lo ho visto che era a disposizione dei clienti, dava informazioni, prendeva le chiavi. Accoglieva nuovi clienti. Questo l'ho visto solo per quanto riguarda l'hotel Scheppers, dell'altro nulla so. Cap 5) nelle occasioni in cui l'ho visto il ricorrente era solo, ricordo però che noi prima di potercene andare dovevamo aspettare la persona che doveva dargli il cambio nel turno successivo”. La circostanza che talvolta il teste abbia visto il stare alla reception da solo ed Parte_1 occuparsi dell'accoglienza dei clienti non è sufficiente a dimostrare l'espletamento delle mansioni di “portiere unico” anche perché contraddetta dalle altre deposizioni testimoniali. In particolare, secondo il teste Tes_2
“Il ricorrente era affiancato sempre dal (…) Poteva stare per
[...] Per_1 qualche tempo da solo al banco ma aveva sempre il supporto da lontano del (…) Il ricorrente faceva front office, non faceva l'allestimento delle Per_1 prime colazioni, faceva il back office, ma sempre affiancato dal sig. . Per_1 6
Parimenti il teste ha riferito che il era sempre Testimone_3 Parte_1 affiancato dal durante l'effettuazione dei turni di lavoro e ha dichiarato Per_1 che “In merito alle mansioni vi è da distinguere: per quanto riguarda i gruppi di clienti me ne occupo io;
per la fatturazione elettronica se ne occupa l'amministrazione, io . Le colazioni in quel periodo non credo che le Per_2 facessimo perché venivamo dal . Tutto il resto era fatto sotto la Pt_2 supervisione di . Sono cose che si fanno dopo un periodo di Per_2 affiancamento”. Correttamente pertanto il Tribunale ha escluso il diritto del lavoratore all'inquadramento nel 3° livello, anche in considerazione della totale carenza di allegazioni circa le “conoscenze tecniche ed adeguata esperienza” e la “specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica” che caratterizzano il livello rivendicato.
Anche il secondo motivo di gravame deve essere disatteso. Con
l'originario ricorso introduttivo il non ha in alcun modo richiesto Parte_1
l'inquadramento nel 4° livello e non ha prospettato differenze retributive fondate sulla nullità del rapporto di apprendistato. Né tale domanda può ritenersi formulata mediante l'inciso contenuto nelle conclusioni “… ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che emergerà in corso di causa o che stabilirà il
Giudice anche in via equitativa, eventualmente con assegnazione di altro livello di classificazione e redazione di ulteriore conteggio”, attesa l'inesistenza nel corpo dell'atto di qualsivoglia deduzione in fatto (e tantomeno in diritto) circa l'erogazione di una retribuzione inferiore a quella prevista per l'apprendista rispetto a quella spettante per il 4° livello. Tanto più che non è possibile ricondurre le mansioni espletate ad un livello contrattuale per difetto di allegazione delle relative declaratorie. Invero, secondo i consolidati principi sanciti dalla S.C., “In materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica- anche di carattere dirigenziale - superiore a quella di inquadramento formale, il giudice - senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione - può riconoscere l'inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia” (così Cass. n. 22872 del 08/10/2013). Come costantemente ribadito dalla S.C., la domanda di accertamento del diritto del lavoratore ad 7
essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, può ritenersi domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia (vd. ex multis, Cass. n. 3863 del 15/02/2008). Nel caso in esame nell'originario ricorso introduttivo difettava qualsivoglia indicazione delle declaratorie contrattuali di qualsivoglia livello contrattuale diverso dal 3° rivendicato. Correttamente, dunque, il Tribunale non ha provveduto a svolgere alcun accertamento sulla possibilità di inquadramento dell'odierno appellante in una diversa qualifica, facendo corretta applicazione dei principi sanciti dalla S.C. che qui debbono intendersi integralmente richiamati anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.000,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 27/06/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA AL TR
( F.to dig.te)