Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE CITTADINI UE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice rel. dr.ssa Flavia Coppola Giudice nel procedimento iscritto al n. R.G. 7463 dell'anno 2024; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7463/2024 R.G.
PROMOSSO DA
, nato in [...] il [...] (Avv. ANNAMARIA GIANNOLA); Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
RAP AVVOC. (Avvocatura Controparte_1 Controparte_2
Distrettuale di Stato di ); CP_2
-resistente-
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Conclusioni: si vedano note scritte depositate dal ricorrente per l'udienza cartolare del 3 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., Parte_1
ha impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di Cat. A 12/apr- CP_2
2024/prot20118/4^ SEZ del 26 aprile 2024 notificato all'interessato a mezzo pec in data 21
Il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Questura di Palermo, la quale esaminato il parere negativo della Commissione Territoriale di Palermo dell'11 agosto
2023, non ha ravvisato i requisiti previsti per il rilascio del permesso, chiedendo il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in ragione della propria situazione individuale e del contesto socio-politico esistente in patria.
Il si è costituito in giudizio con memoria depositata l'11 luglio 2024, ha prodotto CP_1 documentazione a supporto del proprio provvedimento di rigetto ed ha insistito nelle motivazioni poste a fondamento del diniego adottato.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta parte, con le quali ha chiesto a questo
Tribunale di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione internazionale ai sensi degli artt. 32 comma 3 del D.Lgs. n.
25/2008, e speciale ai sensi dell'art 19 comma 1.2 e commi c. 2 lett. d-bis del D.lgs. n. 286/98,
e, per l'effetto, onerare gli organi competenti al rilascio del relativo titolo di soggiorno.
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2. Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della documentazione depositata da parte ricorrente, in data 7 marzo 2025, in assenza di preventiva autorizzazione giudiziale, dopo l'udienza di discussione della causa.
3. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla scorta delle seguenti considerazioni.
In punto di diritto il collegio prende atto dell'intervenuta modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data 22 ottobre 2020, convertito nella legge
173/2020 che ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per “casi speciali”, introdotto con il D.L. 113/2018 in luogo del permesso per motivi umanitari, ed interamente innovato la disciplina così prevedendo: nell'art. 5 c. 6 d. lgs. 286/1998, in materia di revoca del permesso di soggiorno, viene inserito il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
l'art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs. 286/1998 prevede che sono “convertibili” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi:
1. permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c), e art.16 d. lgs.
251/2007);
2. permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis d. lgs. 286/1998);
3. permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11 c. 1 lettera c quater DPR
394/1999);
4. permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo (art. 11 c. 1 lettera c, DPR 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo);
5. permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27 c. 1 lett. p, d. lgs. 286/1998);
6. permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs.
286/1998);
7. permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998);
8. permesso di soggiorno per assistenza minori (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998);
9. permesso di soggiorno per gravi motivi sanitari.
È stato, inoltre, modificato l'art. 19 d.lgs. n. 296/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” il cui nuovo comma 1.1, come sostituito dal d.l. 130/2020, estende la casistica in cui sono vietati il respingimento,
l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine). Il comma 1.2., aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, e che nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi
1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il combinato delle norme modificate, in forza del disposto dell'art. 15 delle disposizioni transitorie del D.L. 130/2020, subentra alla precedente disciplina introdotta con il D.L.
113/2018 convertito nella legge 132/2018, sicché deve ritenersi la stessa applicabile a decorrere dalla data nella quale, alla stregua dei principi affermati dalle stesse SS.UU. n.
29460/2019 del 13.11.2019 e condivisi dal Tribunale, non può più ritenersi operante l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, vale a dire per domande di protezione internazionale formalizzate in data anteriore al 5 ottobre 2018 le quali rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in vigore ancora prima del citato D.L. 113/2018.
Nel caso in esame, la domanda di rilascio del permesso di soggiorno è stata presentata, tramite il difensore, in data 22 febbraio 2023, pertanto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, abrogato tuttavia per il tramite della novella legislativa esaminata, di cui al D.L 130/2020, che deve pertanto ritenersi applicabile al caso in esame.
Alla luce della novella legislativa esaminata, ai sensi del. D.L. 130/2020 come convertito, può ritenersi il ricorrente meritevole delle forme di protezione così istituite, posto che ha dato prova di integrazione sociale e lavorativa nel nostro territorio, nel quale si trova da tempo significativo, ossia dal mese di settembre 2022.
Al fine di provare l'avvenuta integrazione il ricorrente ha documentato, infatti, di avere costituito due rapporti di lavoro a tempo determinato come bracciante agricolo, rispettivamente dal 9 febbraio 2023 al 31 dicembre 2023 e dal 4 marzo 2024 al 31 dicembre
2024, alle dipendenze dell'impresa “Calagna Anna Maria” avente sede legale in Partinico
(PA) alla Via Potenza n. 3 (cfr. comunicazione Unilav e buste paga di aprile 2023, giugno 2023, luglio
2023, ottobre 2023, marzo 2024, in atti); nonché di avere costituito un rapporto di lavoro a tempo determinato dal 20 agosto 2024 al 19 settembre 2024 come manovale alle dipendenze di
“ avente sede legale in Verona alla Via Ludovico De Besi n.1 (cfr. contratto di Controparte_3 lavoro e comunicazione obbligatoria Unilav, in atti).
A riprova del buon andamento del proprio percorso di integrazione il ricorrente ha dimostrato di essersi adoperato per la propria scolarizzazione depositando un attestato di frequenza per l'a.s. 2022 - 2023 del corso di I Livello, I Periodo – I Periodo rilasciato dal
C.P.I.A. “Nelson Mandela” di rilasciato il 21 febbraio 2023 (cfr. attestato di frequenza, CP_2 in atti).
Non può, infine, ignorarsi che parte ricorrente ha documentato di essere stato raggiunto in
Italia dalla moglie e dai figli (cfr. dichiarazione di ospitalità del 18 settembre 2024 presso il C.A.S.
“Principe” sito in Partinico alla Via Principe Amedeo, 29 di Riahi Riabi, Persona_1 Persona_2 [...] in atti). Per_3
Alla luce di quanto appena evidenziato deve quindi acclararsi l'esistenza dei presupposti del divieto di respingimento ai sensi del novellato art. 19 comma 1.1. D.L. 286/98, applicabili alla presente fattispecie nella formulazione vigente ratione temporis – tenuto conto della data di presentazione della domanda di rinnovo e/o di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale- prima delle modifiche introdotte dall'art. 7 del D.L. n. 20/2023 cd
“Decreto Cutro”, comma 1 lettera c, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 5 maggio 2023, che ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19. co.
1.1 del Decreto
Legislativo n. 286/1998, poiché esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione della vita privata del ricorrente tenuto conto del suo effettivo inserimento sociale in Italia e della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale in quanto l'allontanamento determinerebbe uno sradicamento e affievolimento dei legami sociali e culturali instaurati.
4. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara che il ricorrente ha il diritto di ottenere il rilascio di un Parte_1
permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n.
286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n. 173/2020, che ha abrogato il d.l. 138/2018), e, per l'effetto, dispone la trasmissione della presente sentenza al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
2. compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, il 26/03/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Angela Lo Piparo Dr. Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.