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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1999 / 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 17/04/2025 innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv. Di Lella in sostituzione Avv. Naso per la parte convenuta Avv. Lo Guarro in presenza
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il procuratore di parte ricorrente dichiara di aderire ai conteggi del
CP_1
L'Avv. Lo Guarro richiama l'orientamento espresso da recente sentenza del Tribunale di Marsala che si è pronunciato nel senso della esclusione dei periodi di sospensione dell'attività didattica
L'Avv. Di Lella si riporta al ricorso evidenziando che le domande di parte ricorrente sono fondate su orientamento accolto anche dalla Corte di
Cassazione
Il giudice dà lettura del verbale di udienza Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
NE lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 17/04/2025 , svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1999 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 23/09/2024
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. NASO DOMENICO
Contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
[...]
[...]
(C.F. Controparte_3
) P.IVA_2
Con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. dell'Avv. Dario Lo Guarro
Motivi della decisione
La parte ricorrente ha convenuto in giudizio le amministrazioni scolastiche indicate in epigrafe esponendo di essere docente e di avere prestato servizio alle dipendenze del convenuto in forza di contratti di CP_1
supplenza sino al termine delle attività didattiche (2023/2024), di avere maturato 17.66 gg di ferie;
di non avere goduto delle ferie maturate, di non
1 averle richieste, di non essere stato informato del diritto di potere fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e comunque di non essere stato invitato dai dirigenti scolastici a goderne;
di non essere stato avvisato del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse.
La parte ricorrente richiamava la disciplina speciale dettata per il comparto scuola dagli artt. 55 e 56 della legge 228/2012, la quale doveva essere coordinata e interpretata alla luce dei principi fissati dalle fonti europee in tema di ferie annuali retribuite. La ricorrente richiamava la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea secondo la quale la dir. 2003/88 non è
ostativa ad una normativa nazionale che preveda la perdita del diritto alle ferie, purché però il lavoratore sia stato messo in grado di esercitare tale diritto. Tale principio era stato applicato dalla Corte di Cassazione (ord.
14268/2022). La S.C. aveva anche chiarito che i docenti devono comunque considerarsi a disposizione anche durante i periodi di sospensione dell'attività didattica.
Ciò premesso, la parte ricorrente svolgeva le seguenti conclusioni
Accogliere il ricorso e per l'effetto
-ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente con conseguente disapplicazione della L.
228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE;
-ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al
riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù
Cont di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il , della
2 monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35
CCNL Scuola;
E PER L'EFFETTO
-CONDANNARE le Amministrazioni resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute in relazione all'a.s. 2023/2024, per complessivi € 987,90
ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia,
oltre interessi e/o rivalutazione di legge.
-IN VIA ISTRUTTORIA in caso di contestazione dei conteggi relativi alla
monetizzazione delle ferie questa difesa si riserva la richiesta di
ammissione di C.T.U. contabile;
-IN VIA ISTRUTTORIA ordinare alle amministrazioni resistenti ovvero
all'amministrazione che la detenga, ex artt. 210 / 213 c.p.c., l'esibizione di
documentazione attestante i giorni di ferie utilizzati dalla parte resistente;
Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del
procuratore antistatario, oltre al rimborso del cu qualora versato.
Il si costituiva in giudizio e chiedeva l'integrale Controparte_2
rigetto delle domande di parte ricorrente sostenendo che alla luce della normativa in vigore, per il personale a tempo determinato la monetizzazione delle ferie non fruite nel corso dell'anno scolastico deve essere calcolata detraendo dal computo i giorni di sospensione delle lezioni, durante i quali avrebbe potuto godere delle ferie, avuto riguardo all'astratta possibilità di fruirne.
La causa non richiedeva attività istruttoria e pertanto il Giudice fissava l'udienza di discussione, con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ed all'esito pronunciava sentenza mediante deposito di contestuale motivazione e dispositivo.
3 ***
1.Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte integralmente.
2.La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 14268/2022 ha disatteso la tesi sostenuta dal stabilendo che: “ll docente a tempo determinato CP_1
che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione
delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di
lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso
avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità
sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma
8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n.
228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par.
2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause
riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non
consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e
dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore,
mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro
in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima
della cessazione del rapporto di la sulla base di recente ma ormai
costante orientamento. Tale orientamento ha trovato conferma nelle successive conformi pronunce della S.C. n. 13440/2024, 16715/2024
28587/2024.
3.Il principio fissato dalla Cassazione, in quanto fondato su attenta analisi della normativa nazionale alla luce delle fonti comunitarie e della interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, merita integrale condivisione.
4 4.L'amministrazione convenuta non ha dimostrato di avere invitato la docente ricorrente a godere delle ferie nel periodo di sospensione, con avvertenza circa la perdita del diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva.
La ricorrente pertanto ha diritto all'indennità sostitutiva per le giornate di ferie ed ex festività non godute nel corso degli anni scolastici indicati.
5. L'amministrazione convenuta ha indicato le ferie maturate:
Anno 2023/24 giorni 16,94 con una indennità pari a € 753,68
Come risulta dalle relazioni inviate dagli istituti scolastici e prodotte dalla parte convenuta sono stati scomputati d'ufficio i giorni di sospensione delle attività didattiche come da calendario di ciascun anno scolastico,
azzerando pertanto le ferie maturate ai fini della monetizzazione.
La parte ricorrente ha calcolato correttamente i giorni i giorni di ferie maturati scomputando le festività già comprese nei periodi di sospensione predetti.
Il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di aderire ai conteggi del
CP_1
L'amministrazione convenuta deve essere pertanto condannata a pagare alla ricorrente l'indennità sostitutiva per la mancata fruizione di nn. 16,94
giorni di ferie non fruite oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del di maturazione del credito sino al saldo. L'importo dovuto ammonta a € 735,68.
6.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
5 1) In accoglimento del ricorso dichiara il diritto della parte ricorrente alla indennità sostitutiva corrispondente alle ferie maturate e non godute nell'anno scolastico 2023/2024, (n. 16,94 giornate) e condanna l'amministrazione convenuta a pagare alla ricorrente la somma di € 735,68, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data maturazione del credito sino al saldo;
2) Condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite che liquida in € 258 per compensi, euro 21,50 per contributo unificato, oltre Iva,
Cpa e rimb. forf. 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Verona, 17/04/2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
6
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1999 / 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 17/04/2025 innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv. Di Lella in sostituzione Avv. Naso per la parte convenuta Avv. Lo Guarro in presenza
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il procuratore di parte ricorrente dichiara di aderire ai conteggi del
CP_1
L'Avv. Lo Guarro richiama l'orientamento espresso da recente sentenza del Tribunale di Marsala che si è pronunciato nel senso della esclusione dei periodi di sospensione dell'attività didattica
L'Avv. Di Lella si riporta al ricorso evidenziando che le domande di parte ricorrente sono fondate su orientamento accolto anche dalla Corte di
Cassazione
Il giudice dà lettura del verbale di udienza Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
NE lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 17/04/2025 , svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1999 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 23/09/2024
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. NASO DOMENICO
Contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
[...]
[...]
(C.F. Controparte_3
) P.IVA_2
Con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. dell'Avv. Dario Lo Guarro
Motivi della decisione
La parte ricorrente ha convenuto in giudizio le amministrazioni scolastiche indicate in epigrafe esponendo di essere docente e di avere prestato servizio alle dipendenze del convenuto in forza di contratti di CP_1
supplenza sino al termine delle attività didattiche (2023/2024), di avere maturato 17.66 gg di ferie;
di non avere goduto delle ferie maturate, di non
1 averle richieste, di non essere stato informato del diritto di potere fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e comunque di non essere stato invitato dai dirigenti scolastici a goderne;
di non essere stato avvisato del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse.
La parte ricorrente richiamava la disciplina speciale dettata per il comparto scuola dagli artt. 55 e 56 della legge 228/2012, la quale doveva essere coordinata e interpretata alla luce dei principi fissati dalle fonti europee in tema di ferie annuali retribuite. La ricorrente richiamava la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea secondo la quale la dir. 2003/88 non è
ostativa ad una normativa nazionale che preveda la perdita del diritto alle ferie, purché però il lavoratore sia stato messo in grado di esercitare tale diritto. Tale principio era stato applicato dalla Corte di Cassazione (ord.
14268/2022). La S.C. aveva anche chiarito che i docenti devono comunque considerarsi a disposizione anche durante i periodi di sospensione dell'attività didattica.
Ciò premesso, la parte ricorrente svolgeva le seguenti conclusioni
Accogliere il ricorso e per l'effetto
-ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente con conseguente disapplicazione della L.
228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE;
-ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al
riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù
Cont di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il , della
2 monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35
CCNL Scuola;
E PER L'EFFETTO
-CONDANNARE le Amministrazioni resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute in relazione all'a.s. 2023/2024, per complessivi € 987,90
ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia,
oltre interessi e/o rivalutazione di legge.
-IN VIA ISTRUTTORIA in caso di contestazione dei conteggi relativi alla
monetizzazione delle ferie questa difesa si riserva la richiesta di
ammissione di C.T.U. contabile;
-IN VIA ISTRUTTORIA ordinare alle amministrazioni resistenti ovvero
all'amministrazione che la detenga, ex artt. 210 / 213 c.p.c., l'esibizione di
documentazione attestante i giorni di ferie utilizzati dalla parte resistente;
Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del
procuratore antistatario, oltre al rimborso del cu qualora versato.
Il si costituiva in giudizio e chiedeva l'integrale Controparte_2
rigetto delle domande di parte ricorrente sostenendo che alla luce della normativa in vigore, per il personale a tempo determinato la monetizzazione delle ferie non fruite nel corso dell'anno scolastico deve essere calcolata detraendo dal computo i giorni di sospensione delle lezioni, durante i quali avrebbe potuto godere delle ferie, avuto riguardo all'astratta possibilità di fruirne.
La causa non richiedeva attività istruttoria e pertanto il Giudice fissava l'udienza di discussione, con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ed all'esito pronunciava sentenza mediante deposito di contestuale motivazione e dispositivo.
3 ***
1.Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte integralmente.
2.La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 14268/2022 ha disatteso la tesi sostenuta dal stabilendo che: “ll docente a tempo determinato CP_1
che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione
delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di
lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso
avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità
sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma
8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n.
228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par.
2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause
riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non
consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e
dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore,
mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro
in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima
della cessazione del rapporto di la sulla base di recente ma ormai
costante orientamento. Tale orientamento ha trovato conferma nelle successive conformi pronunce della S.C. n. 13440/2024, 16715/2024
28587/2024.
3.Il principio fissato dalla Cassazione, in quanto fondato su attenta analisi della normativa nazionale alla luce delle fonti comunitarie e della interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, merita integrale condivisione.
4 4.L'amministrazione convenuta non ha dimostrato di avere invitato la docente ricorrente a godere delle ferie nel periodo di sospensione, con avvertenza circa la perdita del diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva.
La ricorrente pertanto ha diritto all'indennità sostitutiva per le giornate di ferie ed ex festività non godute nel corso degli anni scolastici indicati.
5. L'amministrazione convenuta ha indicato le ferie maturate:
Anno 2023/24 giorni 16,94 con una indennità pari a € 753,68
Come risulta dalle relazioni inviate dagli istituti scolastici e prodotte dalla parte convenuta sono stati scomputati d'ufficio i giorni di sospensione delle attività didattiche come da calendario di ciascun anno scolastico,
azzerando pertanto le ferie maturate ai fini della monetizzazione.
La parte ricorrente ha calcolato correttamente i giorni i giorni di ferie maturati scomputando le festività già comprese nei periodi di sospensione predetti.
Il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di aderire ai conteggi del
CP_1
L'amministrazione convenuta deve essere pertanto condannata a pagare alla ricorrente l'indennità sostitutiva per la mancata fruizione di nn. 16,94
giorni di ferie non fruite oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del di maturazione del credito sino al saldo. L'importo dovuto ammonta a € 735,68.
6.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
5 1) In accoglimento del ricorso dichiara il diritto della parte ricorrente alla indennità sostitutiva corrispondente alle ferie maturate e non godute nell'anno scolastico 2023/2024, (n. 16,94 giornate) e condanna l'amministrazione convenuta a pagare alla ricorrente la somma di € 735,68, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data maturazione del credito sino al saldo;
2) Condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite che liquida in € 258 per compensi, euro 21,50 per contributo unificato, oltre Iva,
Cpa e rimb. forf. 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Verona, 17/04/2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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