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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/12/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 857/2022R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza.
Enna, 10 dicembre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 857/2022 R.G.
promossa da nato a [...] il [...] ed ivi residente Corso Risorgimento n. 45 Parte_1
elettivamente domiciliato in Leonforte via Leopardi n. 17 presso lo studio dell'avv. Salvatore Barbera che lo rappresenta e difende;
contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Artimagnella;
Avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento, osserva quanto segue:
Con ricorso depositato il 24.06.2022 il ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 294 2022 90002582 68/ 000 notificata in data 08/06/2022, nonché le
CP_ cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito aventi ad oggetto i contributi per gli anni 2010,
2011, 2012 contenuti:
CP_
- Cartella di pagamento n. 294 2011 0002683080000 presuntivamente notificata il 14/09/2011
anno 2010;
CP_
- Avviso di addebito n. 594 20120000833839000 presuntivamente notificato il 25/01/2013 anno
2011; CP_
- Avviso di addebito n. 59420140000682068000 presuntivamente notificato il 05/10/2016 anno
2013 oltre sanzioni interessi e spese di notifica.
Preliminarmente eccepiva vizi procedurali, la mancata notifica degli atti prodromici e l'inesistenza del credito, nonchè la prescrizione dello stesso.
Concludeva quindi chiedendo dichiararsi nullo o comunque disporre l'annullamento dell'intimazione di pagamento, previa sospensione dell'esecutività del ruolo, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva l' che in seno alle note del 30.10.2024 esponeva che: CP_1
nelle more dell'odierno giudizio, sono state annullati ex lege (art. 1, commi 222-230, Legge n.
197/2022 e s.m.i. - c.d. Legge di Bilancio 2023), gli atti esattoriali limitatamente ai quali è stata
impugnata l'intimazione di pagamento e, precisamente, la cartella n. 29420110002683050000
(erroneamente indicata dal ricorrente n. 294 2011 0002683080000) e gli avvisi di addebito n.
59420120000833839000 e n. 59420140000682068000.
Pertanto, chiedeva che venisse dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa veniva decisa come da sentenza.
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Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale essendo intervenuto l' annullamento dell'intimazione opposta e dei relativi ruoli.
Trattasi di atti volontari idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di conflitto tra le parti le quali, peraltro, hanno manifestato la mancanza di interesse rispetto ad un accertamento giudiziale del diritto azionato.
Tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese rimanendo, sul punto, contrasto tra le parti ( parte ricorrente ha dichiarato di insistere in atti). Al riguardo, si ritiene che non possa trovare accoglimento l'istanza di Riscossione volta ad ottenere la totale compensazione in quanto non sono stati versati in giudizio atti interruttivi della prescrizione,
dovendosi ritenere pertanto la maturazione della stessa.
Pertanto, facendo applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale, le spese vanno poste a carico dell' ma visto l' intervenuto annullamento degli atti opposti, esistono ragioni CP_1
per compensarle per metà.
Attesa l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato le spese vanno liquidate nella misura ulteriormente dimezzata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese per 1/ 2 e condanna l' al pagamento delle spese residue liquidate in euro CP_1
570,00 con distrazione in favore dell'erario.
Enna, 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO