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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 127/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SA FRANCESCO IC, Presidente
TO VI, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2503/2024 depositato il 06/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 136/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez.
5 e pubblicata il 08/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420219001463733000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160026821086000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170033381314001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180001704580000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180026778592001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190027471328001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 con ricorso conveniva in giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza l'Agenzia delle Entrate Riscossione Spa nonché la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cosenza, al fine di ottenere l'annullamento della intimazione di pagamento n. 03420219001463733000, notificata in data
29.10.2021, avente ad oggetto le seguenti cartelle esattoriali:
1. Cartella esattoriale n. 03420120036985355000 notificata il 24/09/2013 di € 1.714,67;
2. Cartella esattoriale n. 03420140043946973000 notificata il 12/07/2015 di € 445,60;
3. Cartella esattoriale n. 03420160011681704001 notificata il 26/09/2017 di € 283,51;
4. Cartella esattoriale n. 03420160026821086000 notificata il 04/02/2017 di € 1.819,94;
5. Cartella esattoriale n. 03420170033381314001 notificata il 17/03/2018 di € 271,39;
6. Cartella esattoriale n. 03420180001704580000 notificata il 04/10/2018 di € 387,56;
7. Cartella esattoriale n. 03420180026778592001 notificata il 19/05/2019 di € 196,95;
8. Cartella esattoriale n. 03420190027471328001 notificata il 25/10/2019 di € 160,52.
Adduceva a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi:
1. nullità assoluta dell'atto quale conseguenza della inesistenza giuridica della relativa notifica delle cartelle di pagamento elencate nell'avviso di intimazione e dello stesso avviso di intimazione irritualmente notificato;
2. violazione dell'art. 7 co. 2 L. 212/2000 e nullità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3, comma 3 L. 241/90 ed art. 7 L 212/2000;
3. nullità dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti;
4. violazione di legge per sopravvenuta prescrizione quinquennale delle cartelle notificate nell'anno 2013 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2948
comma 4 del Cod. Civ. Nel merito del contenzioso evidenziava, altresì, che le cartelle di pagamento n.
03420160026821086000 di € 1.819,94 e n. 034201800001704580000 di € 387,56 erano state regolarmente impugnate in Commissione Tributaria, i cui giudizi erano ancora pendenti. Contestava, infine le cartelle n. 0342014004396973000 di € 445,60, n. 03420160011681704001 di € 283,51, n. 03420170033381314001 di € 271,39, n.
034201800001704580000 di € 387,56, n. 3420180026778592001 di € 196.95 e n.
03420190027471328001 di € 160,52 per un importo complessivo di € 1.745,53, notificate al ricorrente esclusivamente nella qualità di socio coobbligato in solido della s.n.c. Società_1 Società_2, cessata ai soli fini Iva in data 31.12.2007.
Riferiva che le predette cartelle erano state emesse nei confronti di un semplice coobbligato e non nei confronti del presunto e reale debitore che doveva essere prioritariamente ed obbligatoriamente escusso, ovverossia la s.n.c. Società_1 Società_2
(cessata in data 31.12.2007 come da comunicazione all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di
Cosenza), ed infine emesse nei confronti di un solo dei quattro coobbligati.
Si costituiva ER
La causa veniva discussa e decisa con sentenza n. 136/2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza Sezione 5, accoglieva parzialmente il ricorso annullando l'intimazione impugnata relativamente all'intera cartella n. 03420120036985355000 ed alla cartella n.03420140043946973000 limitatamente alla Tarsu anno 2013 Comune di Cosenza, per un importo pari a 135,87 euro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello il contribuente In particolare l'appellante assumeva che le relate di notifica delle cartelle di pagamento nn.
03420140043946973000, 03420170033381314000, 03420180026778592000,
03420190027471328000, siano viziate in quanto, nella prima non risultano riportati gli orari dei tentativi di consegna, nella seconda la notifica risulta effettuata nelle mani della figlia Nominativo_1, nella terza si evidenzia un primo tentativo in data 29.03.2019, un secondo in data 08.03.2019 ed un terzo in data 03.05.2019 senza indicazione di orario e nella quarta relata risulta una tentata notifica presso una sede sociale inesistente, mentre nessun tentativo risulta presso il domicilio dell'odierna parte appellante.
Deve rilevarsi la inammissibilità delle questioni fondanti l'appello in quanto nuove cioè non fondanti il ricorso introduttivo .
(ex multis, Cass., 03/02/2021, n. 2413; Cass. Ordinanza n. 28592 depositata il 5 ottobre 2022).
Pertanto, sulla scia delle sole eccezioni formulate in primo grado, differenti da quelle eccepite nel primo punto del ricorso in appello, deve osservarsi che così come riportato in sentenza dal Giudice di prime cure: eventuali vizi della notifica dell'atto impugnato sono sanati per raggiungimento dello scopo, avendo il contribuente conosciuto il contenuto dell'intimazione, trovando applicazione, anche per gli atti impositivi, il principio di cui all'art. 156 comma 3 cpc (cfr. sentenza Cass. Sez. 5 n. 11051 del 09.05.2018).
Sul punto le Sezioni Unite della Cassazione, senza negare la differente funzione della notifica degli atti sostanziali rispetto a quella degli atti processuali, hanno ritenuto applicabile ad entrambe le categorie di atti la disciplina di cui agli artt. 156 e ss c.p.c., dettata per gli atti processuali, in materia di sanatoria della nullità della notifica per il raggiungimento dello scopo (rappresentato principalmente nel contenzioso tributario dalla presentazione del ricorso), fatte salve le decadenze già maturate prima dell'intervenuta sanatoria (Cass. civ. Sez. Unite, n. 19854 del 05.10.2004), privilegiando la funzione di provocatio ad opponendum, cioè quando l'atto impositivo (cartella di pagamento, accertamento ecc.), con vizi formali
(notifica irregolare), è sanato con l'impugnazione innanzi al giudice ex art 156 c.p.c., per cui l'atto ha raggiunto il suo scopo, quello di essere posto a conoscenza del destinatario, per cui nulla osta il vizio formale.
L'appellante contesta le seguenti cartelle di pagamento :
: 0342014004396973000, 03420160011681704001, 03420170033381314001,
034201800001704580000, 3420180026778592001, 03420190027471328001 perché emesse nei confronti di un coobbligato e non nei confronti del presunto e reale debitore che doveva essere prioritariamente ed obbligatoriamente escusso, ovverosia la s.n.c. Società_1 Società_2”.
Sul punto deve ribadirsi che il motivo, per come già sostenuto dalla resistente nel corso del giudizio di primo grado, è inammissibile in quanto afferente il merito di un debito cartolarizzato e non opposto tempestivamente per cui l'opposizione della intimazione non puo' vertere su questioni attinenti il merito
In ogni caso, come chiarito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 7236 del 15 marzo 2021, nel caso di iscrizione a ruolo dei tributi non versati a nome della società estinta, il credito è azionabile nei confronti dei soci in qualità di coobbligati solidali e di successori “ex lege” della società.
Ebbene, avendo la società cessato l'attività il 31.12.2007, come per stessa ammissione del ricorrente, risulta aliunde l'insufficienza del patrimonio societario, salvo che il contribuente non provi il contrario.
Relativamente alle contestazioni delle cartelle N. 03420160026821086000 –
034201800001704580000 è del tutto irrilevante la pendenza di giudizi impugnatori delle cartelle medesime in mancanza di produzione di provvedimenti di annullamento o, comunque di provvedimenti giurisdizionali di sospensione. .
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata condnana la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 330 oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SA FRANCESCO IC, Presidente
TO VI, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2503/2024 depositato il 06/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 136/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez.
5 e pubblicata il 08/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420219001463733000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160026821086000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170033381314001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180001704580000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180026778592001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190027471328001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 con ricorso conveniva in giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza l'Agenzia delle Entrate Riscossione Spa nonché la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cosenza, al fine di ottenere l'annullamento della intimazione di pagamento n. 03420219001463733000, notificata in data
29.10.2021, avente ad oggetto le seguenti cartelle esattoriali:
1. Cartella esattoriale n. 03420120036985355000 notificata il 24/09/2013 di € 1.714,67;
2. Cartella esattoriale n. 03420140043946973000 notificata il 12/07/2015 di € 445,60;
3. Cartella esattoriale n. 03420160011681704001 notificata il 26/09/2017 di € 283,51;
4. Cartella esattoriale n. 03420160026821086000 notificata il 04/02/2017 di € 1.819,94;
5. Cartella esattoriale n. 03420170033381314001 notificata il 17/03/2018 di € 271,39;
6. Cartella esattoriale n. 03420180001704580000 notificata il 04/10/2018 di € 387,56;
7. Cartella esattoriale n. 03420180026778592001 notificata il 19/05/2019 di € 196,95;
8. Cartella esattoriale n. 03420190027471328001 notificata il 25/10/2019 di € 160,52.
Adduceva a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi:
1. nullità assoluta dell'atto quale conseguenza della inesistenza giuridica della relativa notifica delle cartelle di pagamento elencate nell'avviso di intimazione e dello stesso avviso di intimazione irritualmente notificato;
2. violazione dell'art. 7 co. 2 L. 212/2000 e nullità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3, comma 3 L. 241/90 ed art. 7 L 212/2000;
3. nullità dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti;
4. violazione di legge per sopravvenuta prescrizione quinquennale delle cartelle notificate nell'anno 2013 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2948
comma 4 del Cod. Civ. Nel merito del contenzioso evidenziava, altresì, che le cartelle di pagamento n.
03420160026821086000 di € 1.819,94 e n. 034201800001704580000 di € 387,56 erano state regolarmente impugnate in Commissione Tributaria, i cui giudizi erano ancora pendenti. Contestava, infine le cartelle n. 0342014004396973000 di € 445,60, n. 03420160011681704001 di € 283,51, n. 03420170033381314001 di € 271,39, n.
034201800001704580000 di € 387,56, n. 3420180026778592001 di € 196.95 e n.
03420190027471328001 di € 160,52 per un importo complessivo di € 1.745,53, notificate al ricorrente esclusivamente nella qualità di socio coobbligato in solido della s.n.c. Società_1 Società_2, cessata ai soli fini Iva in data 31.12.2007.
Riferiva che le predette cartelle erano state emesse nei confronti di un semplice coobbligato e non nei confronti del presunto e reale debitore che doveva essere prioritariamente ed obbligatoriamente escusso, ovverossia la s.n.c. Società_1 Società_2
(cessata in data 31.12.2007 come da comunicazione all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di
Cosenza), ed infine emesse nei confronti di un solo dei quattro coobbligati.
Si costituiva ER
La causa veniva discussa e decisa con sentenza n. 136/2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza Sezione 5, accoglieva parzialmente il ricorso annullando l'intimazione impugnata relativamente all'intera cartella n. 03420120036985355000 ed alla cartella n.03420140043946973000 limitatamente alla Tarsu anno 2013 Comune di Cosenza, per un importo pari a 135,87 euro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello il contribuente In particolare l'appellante assumeva che le relate di notifica delle cartelle di pagamento nn.
03420140043946973000, 03420170033381314000, 03420180026778592000,
03420190027471328000, siano viziate in quanto, nella prima non risultano riportati gli orari dei tentativi di consegna, nella seconda la notifica risulta effettuata nelle mani della figlia Nominativo_1, nella terza si evidenzia un primo tentativo in data 29.03.2019, un secondo in data 08.03.2019 ed un terzo in data 03.05.2019 senza indicazione di orario e nella quarta relata risulta una tentata notifica presso una sede sociale inesistente, mentre nessun tentativo risulta presso il domicilio dell'odierna parte appellante.
Deve rilevarsi la inammissibilità delle questioni fondanti l'appello in quanto nuove cioè non fondanti il ricorso introduttivo .
(ex multis, Cass., 03/02/2021, n. 2413; Cass. Ordinanza n. 28592 depositata il 5 ottobre 2022).
Pertanto, sulla scia delle sole eccezioni formulate in primo grado, differenti da quelle eccepite nel primo punto del ricorso in appello, deve osservarsi che così come riportato in sentenza dal Giudice di prime cure: eventuali vizi della notifica dell'atto impugnato sono sanati per raggiungimento dello scopo, avendo il contribuente conosciuto il contenuto dell'intimazione, trovando applicazione, anche per gli atti impositivi, il principio di cui all'art. 156 comma 3 cpc (cfr. sentenza Cass. Sez. 5 n. 11051 del 09.05.2018).
Sul punto le Sezioni Unite della Cassazione, senza negare la differente funzione della notifica degli atti sostanziali rispetto a quella degli atti processuali, hanno ritenuto applicabile ad entrambe le categorie di atti la disciplina di cui agli artt. 156 e ss c.p.c., dettata per gli atti processuali, in materia di sanatoria della nullità della notifica per il raggiungimento dello scopo (rappresentato principalmente nel contenzioso tributario dalla presentazione del ricorso), fatte salve le decadenze già maturate prima dell'intervenuta sanatoria (Cass. civ. Sez. Unite, n. 19854 del 05.10.2004), privilegiando la funzione di provocatio ad opponendum, cioè quando l'atto impositivo (cartella di pagamento, accertamento ecc.), con vizi formali
(notifica irregolare), è sanato con l'impugnazione innanzi al giudice ex art 156 c.p.c., per cui l'atto ha raggiunto il suo scopo, quello di essere posto a conoscenza del destinatario, per cui nulla osta il vizio formale.
L'appellante contesta le seguenti cartelle di pagamento :
: 0342014004396973000, 03420160011681704001, 03420170033381314001,
034201800001704580000, 3420180026778592001, 03420190027471328001 perché emesse nei confronti di un coobbligato e non nei confronti del presunto e reale debitore che doveva essere prioritariamente ed obbligatoriamente escusso, ovverosia la s.n.c. Società_1 Società_2”.
Sul punto deve ribadirsi che il motivo, per come già sostenuto dalla resistente nel corso del giudizio di primo grado, è inammissibile in quanto afferente il merito di un debito cartolarizzato e non opposto tempestivamente per cui l'opposizione della intimazione non puo' vertere su questioni attinenti il merito
In ogni caso, come chiarito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 7236 del 15 marzo 2021, nel caso di iscrizione a ruolo dei tributi non versati a nome della società estinta, il credito è azionabile nei confronti dei soci in qualità di coobbligati solidali e di successori “ex lege” della società.
Ebbene, avendo la società cessato l'attività il 31.12.2007, come per stessa ammissione del ricorrente, risulta aliunde l'insufficienza del patrimonio societario, salvo che il contribuente non provi il contrario.
Relativamente alle contestazioni delle cartelle N. 03420160026821086000 –
034201800001704580000 è del tutto irrilevante la pendenza di giudizi impugnatori delle cartelle medesime in mancanza di produzione di provvedimenti di annullamento o, comunque di provvedimenti giurisdizionali di sospensione. .
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata condnana la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 330 oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta