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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/06/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, così composto: dott.ssa Rosangela Viteritti Presidente dott.ssa Lucia Angela Marletta Giudice dott.ssa Marzia Maffei Giudice rel. ha emesso la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 627/2023 R. G. promossa da
, c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
Chierchia nel cui studio in Cosenza al Viale Giacomo Mancini 130 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte attrice contro
, c.f. e , c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
con il patrocinio dell'Avv. Francesco Testa nel cui studio in Cosenza, C.F._3 alla Via Montesanto 25 sono elettivamente domiciliate giusta procura in atti;
parte convenuta
OGGETTO: azione simulazione atto trasferimento di immobili in cambio di assistenza donazione - azione di riduzione.
CONCLUSIONI rese in data 11 marzo 2025, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di IG ed erede Parte_1 legittima del defunto padre , deceduto in data 12.02.2020, ha evocato in giudizio Persona_1 la propria madre e la propria sorella , al fine di sentire Controparte_1 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale: - accertare e dichiarare che l'atto di
“trasferimento di immobili in cambio di assistenza” stipulato in data 16.02.2018 dinanzi al Notaio
Dott. (rep. n. 14984, racc. n. 10645), che si impugna, costituisce un atto simulato, Persona_2 dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negotium mistum com donatione, dell'immobile sito in CO AL loc. Torremezzo da parte del de cuius SI. CP
a favore della IG , accertando e dichiarando la nullità e/o inefficacia
[...] Controparte_2
e/o l'annullabilità (totale e/o parziale) del contratto di compravendita stipulato dal de cuius perché dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negozio misto a donazione e, in ogni caso, per insussistenza dei presupposti essenziali dell'alea e della proporzionalità propri del contratto atipico di vitalizio alimentare;
- per l'effetto ricostruire la massa ereditaria del SI. CP
, computando il relictum al donatum, tenendo conto del bene immobile sito in CO
[...]
AL, loc. Torremezzo, riducendo, quindi, la donazione per lesione di legittima dell'attrice, con valutazione dell'effettivo valore del bene e computo dei relativi frutti dalla data della loro fittizia compravendita, da imputare alla quota di legittima dell'attrice e comunque nella determinazione dell'asse ereditario e/o in riduzione delle quote ereditarie delle parti convenute;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui sopra: - accertare e dichiarare l'inadempimento, da parte della convenuta SI.ra , degli obblighi Controparte_2 alimentari nei confronti del de cuius discendenti dall'atto di “trasferimento di immobili in cambio di assistenza” stipulato in data 16.02.2018 dinanzi al Notaio Dott. (rep. n. 14984, Persona_2 racc. n. 10645), accertando e dichiarando la risoluzione, con efficacia retroattiva, del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c.; - per l'effetto, condannare la SI.ra Controparte_2 all'immediata restituzione alla massa ereditaria del bene immobile sito in CO AL, loc.
Torremezzo; In ogni caso: - condannare le convenute alla restituzione, alla massa ereditaria, degli importi illegittimamente prelevati e sottratti al de cuius per come identificati in premessa e per un totale di euro 39.418,00 euro, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria;
- ricostruire ed accertare il valore dell'intero patrimonio ereditario del de cuius e, per l'effetto, disporre il reintegro della quota legittima spettante all'attrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 581 c.c., secondo l'importo che sarà accertato in corso di giudizio e, in ogni caso, non inferiore ad euro
50.000,00, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria;
- condannare in ogni caso le convenute al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti e patiendi dall'attrice mediante ricorso al metro equitativo ex art. 1226 c.c., nella somma ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.. A sostegno della domanda ha dedotto che, alla data di apertura della successione, 16.06.2020, l'asse ereditario era costituito da:
a) immobile sito in Rende (CS), c. da TA HI (identificato al NCEU fg. 40, part. 318., sub. 1), adibito ad abitazione principale del de cuius e della coniuge, il cui valore è in corso di accertamento;
b) libretto di risparmio N. 15738560 acceso presso e cointestato fra il de cuius e la CP_4 madre su cui confluiva unicamente il rateo pensionistico del de cuius, Controparte_1 con saldo alla data del decesso pari ad euro 35.537,30;
c) denaro contante pari ad euro 1.320,00 rinvenuto nel portafogli del de cuius al momento del ritrovamento del cadavere (cfr. verbale Carabinieri di Rende);
d) rapporto n. 971038805851402Q1020A1503T4923HQYEQA acceso presso in data CP_4
03/05/2008 e con data Fine Rapporto 18/06/2020 (successivamente alla data di decesso del
12/06/2020), con importo totale pari a € 1.299,00;
e) rapporto n. 971038805851402Q1020A1503T4923HQYEQ9 acceso presso in data CP_4
03/05/2008 e con data Fine Rapporto 18/06/2020 (successivamente alla data di decesso del
12/06/2020), con importo totale pari a € 1.299,00.
Ha rappresentato tuttavia che nell'asse ereditario dovesse essere incluso anche l'immobile sito in
CO AL (CS) – loc. Torremezzo, identificato al NCEU del suddetto Comune al fg. 5 part. 226 sub 14, valutato conformemente alla stima dimessa in atti in € 98.800,00 oggetto di
“trasferimento immobiliare in cambio di assistenza” per Notar Dott. (rep. n. 14984, Persona_2 racc. n. 10645), in quanto dissimulante una donazione, a favore della SI.ra , con Controparte_2 lesione della quota legittima della coerede . Parte_1
Ha documentato che i beni in denaro erano stati integralmente sottratti dalle convenute CP_2
e per il tramite di atti illegittimi e lesivi (sia ante che post
[...] Controparte_1 decesso), con pressochè totale azzeramento del patrimonio del de cuius.
Con impegno esplicativo, ha eccepito l'illegittimità dell'atto notarile atteso in quanto stipulato tra le parti come una vera e propria donazione o, al più, come negozio misto con donazione, in cui il de cuius, sig. , si era spogliato di un bene immobile per cederlo alla IG, a titolo Controparte_3 gratuito e senza alcun corrispettivo, né economico, né puramente assistenziale.
Ha infine dedotto che, nel caso di specie, per effetto dell'atto di trasferimento immobiliare di cui sopra, costituente una vera e propria donazione e dei prelievi di denaro anche successivi al decesso, la sorella si fosse ingiustamente ed illegittimamente appropriata di gran parte del patrimonio del de cuius, così come la madre si fosse appropriata del restante denaro, lasciando di fatto una quota irrisoria e non conforme a quella spettante ex lege all'attrice, che aveva ricevuto in eredità esclusivamente una quota dell'immobile sito in Rende, c. da TA HI (fg. 40, part. 318, sub. 1).
Ha quindi coerentemente concluso per l'accoglimento delle conclusioni di cui sopra.
Si costituite in giudizio le convenute, che, dopo aver sostanzialmente confermato di aver prelevato sulla scorta di un asserito “errato consiglio”, successivamente al decesso di , Controparte_3 ingenti somme di denaro dal libretto di risparmio n. 15738560 presso , hanno CP_4 contestato le domande avversarie, di cui hanno domandato il rigetto.
In particolare hanno contestato il valore del cespite oggetto dell'atto impugnato per simulazione da parte attrice costituito da un appartamento con annessa corte, posto al piano seminterrato, confinante con terrapieno, con area adibita a parcheggi e con cortile condominiale, evidenziando: che, al momento della vendita, come riportato nel rogito notarile, lo stesso fosse totalmente da ristrutturare;
che la ristrutturazione che aveva riguardato sia l'interno dell'appartamento (come da documentazione fotografica allegati 7 e 8) sia le parti comuni relative alle facciate ovest e sud per un importo di euro 58.300,00, come risultante dal contratto di appalto redatto fra il CP_5
e la partita iva (allegato 9 della comparsa di CP_6 Controparte_7 P.IVA_1 costituzione).
Hanno altresì contestato sia la domanda di simulazione del contratto di vitalizio in cambio della cessione di un immobile, evidenziando la piena legittimità dell'operazione negoziale, sia la domanda di risoluzione dell'inadempimento, avendo sempre assolto gli obblighi di assistenza discendenti dal contratto inter partes.
Tentata la conciliazione della vertenza e concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale e mediante l'escussione di n. 2 testi per parte.
All'udienza del 12.03.2025 è stata quindi riservata per la decisione al Collegio sulla domanda principale di simulazione e di inadempimento del contratto per cui è causa.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, si impone una previa considerazione di sistema.
Il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato, al momento della sua conclusione, dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia all'entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali, tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante (Cass. 32439/2023).
Il contratto atipico di cd. "vitalizio alimentare" differisce da quello, nominato, di rendita vitalizia, ex art. 1872 c.c., per l'accentuata spiritualità delle prestazioni assistenziali che ne costituiscono il contenuto, come tali eseguibili solo da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali, e per il carattere più marcato dell'alea che lo riguarda, correlata non solo alla durata della vita del beneficiario ma anche alla variabilità e discontinuità delle prestazioni suddette, suscettibili di modificarsi secondo i bisogni (anche in relazione all'età ed alla salute del beneficiario).
Infatti, seppur simile al contratto (nominato) di rendita vitalizia ex art. 1872 c.c., il negozio in esame si caratterizza anzitutto per la sua duttilità, potendosi prevedere a carico del vitaliziante una serie indefinita di prestazioni di natura assistenziale che, pertanto, non sono circoscritte alla mera corresponsione di una rendita, essendo al contrario costituite da obblighi, di dare e di facere, ossia da condotte eterogenee finalizzate ad approntare una completa assistenza al beneficiario.
Pertanto, l'individuazione dell'aleatorietà del citato vitalizio postula la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione, che il giudice del merito deve compiere con riferimento al momento di conclusione del contratto nonchè al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza all'epoca esistenti in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato (Cass.22009/2016).
Con impegno esplicativo, nel contratto di vitalizio assistenziale l'alea risulta essere assai più marcata rispetto al contratto di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 c.c., in quanto si correla ad un duplice fattore di incertezza, costituito dalla durata della vita del vitaliziato e dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto al suo stato di bisogno e di salute.
In tal senso, la S.C. ha affermato che l'elemento aleatorio che connota intrinsecamente il vitalizio assistenziale - il quale deve sussistere al momento della conclusione del contratto - deve vertere sia sull'imprevedibile durata della sopravvivenza del beneficiario (ragion per cui, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il contratto stesso va dichiarato nullo per mancanza di causa quando, già all'atto della stipulazione, il vitaliziato sia affetto da una malattia per la quale sia prevedibile che possa derivarne la morte prossima oppure abbia una età così avanzata che, anche secondo le migliori previsioni, non possa sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile -
Cass.19763/2005; Cass. 14796/2009; Cass. 15848/2011, Cass. 8209/2016), sia sull'incertezza in ordine al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante (che non sono predeterminate nel loro ammontare, ma possono variare, giorno per giorno, a seconda dei bisogni del beneficiario, anche in ragione dell'età e della salute) ed il valore dei cespiti patrimoniali ceduti a questo dal vitaliziato (Cass. 7429/2013, Cass. 23895/2016, Cass. 24939/2018).
Pertanto l'individuazione dell'aleatorietà del vitalizio cd. improprio postula la comparazione tra le prestazioni, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione che l'interprete deve compiere con valutazione ex ante, ossia con riferimento al momento della conclusione del contratto (Cass. 22009/2016).
La mancanza di alea rende nullo il contratto per difetto di causa (Cass. 14796/2009; Cass.
10798/2008; Cass. 19736/2005).
Ancora deve rilevarsi che, ai fini dell'accertamento della simulazione di un contratto atipico di mantenimento (denominato anche vitalizio assistenziale), in quanto dissimulante una donazione,
l'elemento essenziale dell'aleatorietà va valutato in relazione al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni (Cass. 7479/2013).
Il contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale si differenzia infatti dalla donazione per l'elemento dell'aleatorietà, essendo caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo.
Ne consegue che l'originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da "modus" (Cass. 15904/2016).
Infine deve chiarirsi che vitalizio alimentare, con il quale una parte si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della attribuzione di altri beni od utilità, a fornire all'altra parte vitto, alloggio ed assistenza, per tutta la durata della vita ed in correlazione ai suoi bisogni, è soggetto al rimedio della risoluzione per il caso d'inadempimento, tenendo conto che si tratta di contratto atipico, non riconducibile, per peculiarità dell'alea, delle prestazioni del vitaliziante e della funzione perseguita, nell'ambito della rendita vitalizia, e, quindi, sottratto all'applicazione diretta dell'art. 1878 Cod. Civ. (Cass. 6395/2004).
La Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire, nella sentenza n. 13232/17, che “è poi certo, per il costante orientamento in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione espresso da questa Corte a far tempo da Cass. Sez. U, 30/10/2001, n. 13533, che, ove il beneficiario di siffatte prestazioni assistenziali, costituenti il corrispettivo della cessione di un immobile, agisca per la risoluzione contrattuale, egli deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Come ben chiarito nello stralcio sopra trascritto di Cass. n.13232/17, il vitaliziato ha l'onere di allegare e di provare la fonte negoziale del suo diritto e ha l'onere di allegare, ma non quello di provare, soltanto “la circostanza dell'inadempimento della controparte”, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. 1080/2020).
Attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche, sulla scorta delle emergenze istruttorie di natura documentale, unitamente all'andamento della prova orale, deve asseverarsi la simulazione relativa dell'atto di “trasferimento di immobili in cambio di assistenza”, stipulato in data 16.02.2018 dinanzi al Notaio Dott. (rep. n. 14984, racc. n. 10645), attraverso il quale il SI. Persona_2
e la coniuge hanno trasferito alla IG Controparte_3 Controparte_1 CP_2
l'intera proprietà dell'immobile sito in CO AL (CS) – Frazione Torremezzo,
[...] identificato come segue al N.C.E.U:Foglio 5 p.lla n° 226 sub n° 14 e sub n° 22, categoria A/3, classe 1, consistenza 4 vani.
Risulta per tabulas (art. 2 rogito) che il trasferimento del detto bene sia avvenuto quale corrispettivo di una generica e non meglio precisata assistenza alla parte cedente negli ultimi dieci anni nonchè dell'obbligo di somministrazione, “vita natural durante”, a favore dei cedenti, di ogni assistenza materiale e morale “provvedendo al bisogno alimentare degli stessi in base alle loro condizioni di vita”.
In sostanza, i coniugi avrebbero ceduto il bene immobile alla IG Persona_3 CP_2 in cambio di una generica assistenza, passata e futura.
[...]
Contrariamente a quanto dedotto dalle convenute, il contratto in discussione non prevedeva un mero obbligo di assistenza morale “in termini di presenza, compagnia, conforto e affetto” (ctr. pag. 6 comparsa di risposta) - elementi connaturati al rapporto genitore-figlio non necessitanti di
“contrattualizzazione”.
Infatti, l'atto notarile menziona espressamente l'obbligo di provvedere “al bisogno alimentare degli stessi in base alle loro condizioni di vita”.
In sostanza, si chiedeva alla IG di contribuire anche economicamente al Controparte_2 sostentamento dei genitori. Ebbene, all'esito dell'istruttoria, non è emerso lo svolgimento di alcuna attività di assistenza materiale a favore dei genitori e, soprattutto, del defunto padre da parte della beneficiaria dell'atto.
Le scarne dichiarazioni testimoniali, tutte indirette e de relato, e come tali inammissibili e irrilevanti, non hanno provato che la sig.ra abbia assistito il defunto padre se non che lo abbia CP_2 accompagnato, così come ha fatto anche l'attrice, ad alcune visite o si sia recata a casa per tenergli compagnia.
In sintesi, nessuno dei testi ha offerto una testimonianza chiara sull'effettiva assistenza prestata dalla convenuta al padre sia in termini materiali che morali nella gestione delle incombenze quotidiane.
Né è stata offerta prova idonea a dimostrare che abbia contribuito economicamente Controparte_2 al fabbisogno alimentare dei genitori: in realtà la stessa testimone di parte convenuta
[...]
ha espressamente dichiarato: “risulta che i miei zii avessero un buon tenore di vita”. Tes_1
Del resto la convenuta non ha allegato alcun documento comprovante la propria situazione economico-patrimoniale (a titolo esemplificativo: dichiarazioni dei redditi, contratti di lavoro, estratti conto bancari o postali ecc.) né alcun documento comprovante spese o denaro a favore dei genitori in adempimento del suddetto obbligo di assistenza.
In sostanza la stessa non ha provato di aver effettuato l'attività di mantenimento alimentare a favore dei genitori.
Invero è emerso che: sia alla data della stipula del contratto di cui è causa sia successivamente fino alla morte di
, che i primi, grazie alla pensione di vecchiaia e di invalidità, riuscissero a Controparte_3 mantenere uno stile di vita normale e che provvedessero autonomamente al proprio fabbisogno alimentare;
che alla data di stipula dell'atto notarile in contestazione, la beneficiaria dell'atto fosse inoccupata e non possedesse alcun reddito;
che il de cuius SI. fosse titolare di pensione mensile di euro 1.517,02 e che, Controparte_3 insieme alla moglie abitassero in casa di proprietà del primo.
La circostanza che il sig. avesse contratto anche dei piccoli finanziamenti, come affermato CP da Controparte, dimostra che egli, se doveva attingere risorse, lo faceva da fonti esterne (sempre grazie alle garanzie che poteva offrire con la propria pensione) e non di certo dalla IG.
Risulta quindi per tabulas, l'evidente sproporzione tra le prestazioni sussisteva già al momento di conclusione del contratto ricavabile:
a) dall'inesistenza di disponibilità economiche in capo alla IG pertanto Controparte_2 impossibilitata ad assistere i genitori “vita natural durante”; b) dal rapporto tra il valore dell'immobile ceduto (anche qualora si accedesse alla quantificazione del valore del cespite operato dalle convenute pari ad € 40.000,00) e il presumibile sforzo economico richiesto alla IG cessionaria, posta la condizione economica dei cedenti in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento;
c) dall'età avanzata e dalle condizioni del soggetto vitaliziato: alla data della stipula, il de cuius aveva già 80 anni di età ed era in condizioni di salute tali da potersi presumere un'aspettativa di vita non elevata ed è deceduto due anni dopo (come evincibile dalla documentazione medica dimessa in atti da cui risultano ricoveri annuali del de cuius affetto da diabete ed insufficienza respiratoria).
Dunque, sia formalmente, che di fatto (posto che la SI.ra non ha prestato alcuna Controparte_2 assistenza materiale ai genitori né provveduto al loro bisogno alimentare), l'operazione negoziale dissimula in realtà una donazione e, come tale, anticipando gli effetti della successione, si rivela illegittima nella misura in cui lede la quota riservata dalla legge alla coerede odierna attrice.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di simulazione formulata da parte attrice, con conseguente necessità di rimessione della causa in istruttoria per la ricostruzione dell'asse ereditario, comprensivo dell'immobile citato, e la riduzione della donazione lesiva ai fini della reintegrazione della quota legittima spettante alla IG . Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale, nella prefata composizione collegiale, non definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento della domanda attorea, ai sensi dell'art. 1414 c.c. dichiara per le ragioni di cui in parte motiva la simulazione dell'atto di “trasferimento di immobili in cambio di assistenza”, stipulato in data 16.02.2018 dinanzi al Notaio Dott. (rep. n. 14984, racc. n. 10645), e Persona_2 per l'effetto dichiara l'inefficacia dello stesso;
dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria della causa;
spese al merito.
Così deciso in Cosenza, il 6/06/2025
La Presidente
Rosangela Viteritti la Giudice rel
Marzia Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, così composto: dott.ssa Rosangela Viteritti Presidente dott.ssa Lucia Angela Marletta Giudice dott.ssa Marzia Maffei Giudice rel. ha emesso la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 627/2023 R. G. promossa da
, c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
Chierchia nel cui studio in Cosenza al Viale Giacomo Mancini 130 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte attrice contro
, c.f. e , c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
con il patrocinio dell'Avv. Francesco Testa nel cui studio in Cosenza, C.F._3 alla Via Montesanto 25 sono elettivamente domiciliate giusta procura in atti;
parte convenuta
OGGETTO: azione simulazione atto trasferimento di immobili in cambio di assistenza donazione - azione di riduzione.
CONCLUSIONI rese in data 11 marzo 2025, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di IG ed erede Parte_1 legittima del defunto padre , deceduto in data 12.02.2020, ha evocato in giudizio Persona_1 la propria madre e la propria sorella , al fine di sentire Controparte_1 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale: - accertare e dichiarare che l'atto di
“trasferimento di immobili in cambio di assistenza” stipulato in data 16.02.2018 dinanzi al Notaio
Dott. (rep. n. 14984, racc. n. 10645), che si impugna, costituisce un atto simulato, Persona_2 dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negotium mistum com donatione, dell'immobile sito in CO AL loc. Torremezzo da parte del de cuius SI. CP
a favore della IG , accertando e dichiarando la nullità e/o inefficacia
[...] Controparte_2
e/o l'annullabilità (totale e/o parziale) del contratto di compravendita stipulato dal de cuius perché dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negozio misto a donazione e, in ogni caso, per insussistenza dei presupposti essenziali dell'alea e della proporzionalità propri del contratto atipico di vitalizio alimentare;
- per l'effetto ricostruire la massa ereditaria del SI. CP
, computando il relictum al donatum, tenendo conto del bene immobile sito in CO
[...]
AL, loc. Torremezzo, riducendo, quindi, la donazione per lesione di legittima dell'attrice, con valutazione dell'effettivo valore del bene e computo dei relativi frutti dalla data della loro fittizia compravendita, da imputare alla quota di legittima dell'attrice e comunque nella determinazione dell'asse ereditario e/o in riduzione delle quote ereditarie delle parti convenute;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui sopra: - accertare e dichiarare l'inadempimento, da parte della convenuta SI.ra , degli obblighi Controparte_2 alimentari nei confronti del de cuius discendenti dall'atto di “trasferimento di immobili in cambio di assistenza” stipulato in data 16.02.2018 dinanzi al Notaio Dott. (rep. n. 14984, Persona_2 racc. n. 10645), accertando e dichiarando la risoluzione, con efficacia retroattiva, del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c.; - per l'effetto, condannare la SI.ra Controparte_2 all'immediata restituzione alla massa ereditaria del bene immobile sito in CO AL, loc.
Torremezzo; In ogni caso: - condannare le convenute alla restituzione, alla massa ereditaria, degli importi illegittimamente prelevati e sottratti al de cuius per come identificati in premessa e per un totale di euro 39.418,00 euro, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria;
- ricostruire ed accertare il valore dell'intero patrimonio ereditario del de cuius e, per l'effetto, disporre il reintegro della quota legittima spettante all'attrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 581 c.c., secondo l'importo che sarà accertato in corso di giudizio e, in ogni caso, non inferiore ad euro
50.000,00, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria;
- condannare in ogni caso le convenute al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti e patiendi dall'attrice mediante ricorso al metro equitativo ex art. 1226 c.c., nella somma ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.. A sostegno della domanda ha dedotto che, alla data di apertura della successione, 16.06.2020, l'asse ereditario era costituito da:
a) immobile sito in Rende (CS), c. da TA HI (identificato al NCEU fg. 40, part. 318., sub. 1), adibito ad abitazione principale del de cuius e della coniuge, il cui valore è in corso di accertamento;
b) libretto di risparmio N. 15738560 acceso presso e cointestato fra il de cuius e la CP_4 madre su cui confluiva unicamente il rateo pensionistico del de cuius, Controparte_1 con saldo alla data del decesso pari ad euro 35.537,30;
c) denaro contante pari ad euro 1.320,00 rinvenuto nel portafogli del de cuius al momento del ritrovamento del cadavere (cfr. verbale Carabinieri di Rende);
d) rapporto n. 971038805851402Q1020A1503T4923HQYEQA acceso presso in data CP_4
03/05/2008 e con data Fine Rapporto 18/06/2020 (successivamente alla data di decesso del
12/06/2020), con importo totale pari a € 1.299,00;
e) rapporto n. 971038805851402Q1020A1503T4923HQYEQ9 acceso presso in data CP_4
03/05/2008 e con data Fine Rapporto 18/06/2020 (successivamente alla data di decesso del
12/06/2020), con importo totale pari a € 1.299,00.
Ha rappresentato tuttavia che nell'asse ereditario dovesse essere incluso anche l'immobile sito in
CO AL (CS) – loc. Torremezzo, identificato al NCEU del suddetto Comune al fg. 5 part. 226 sub 14, valutato conformemente alla stima dimessa in atti in € 98.800,00 oggetto di
“trasferimento immobiliare in cambio di assistenza” per Notar Dott. (rep. n. 14984, Persona_2 racc. n. 10645), in quanto dissimulante una donazione, a favore della SI.ra , con Controparte_2 lesione della quota legittima della coerede . Parte_1
Ha documentato che i beni in denaro erano stati integralmente sottratti dalle convenute CP_2
e per il tramite di atti illegittimi e lesivi (sia ante che post
[...] Controparte_1 decesso), con pressochè totale azzeramento del patrimonio del de cuius.
Con impegno esplicativo, ha eccepito l'illegittimità dell'atto notarile atteso in quanto stipulato tra le parti come una vera e propria donazione o, al più, come negozio misto con donazione, in cui il de cuius, sig. , si era spogliato di un bene immobile per cederlo alla IG, a titolo Controparte_3 gratuito e senza alcun corrispettivo, né economico, né puramente assistenziale.
Ha infine dedotto che, nel caso di specie, per effetto dell'atto di trasferimento immobiliare di cui sopra, costituente una vera e propria donazione e dei prelievi di denaro anche successivi al decesso, la sorella si fosse ingiustamente ed illegittimamente appropriata di gran parte del patrimonio del de cuius, così come la madre si fosse appropriata del restante denaro, lasciando di fatto una quota irrisoria e non conforme a quella spettante ex lege all'attrice, che aveva ricevuto in eredità esclusivamente una quota dell'immobile sito in Rende, c. da TA HI (fg. 40, part. 318, sub. 1).
Ha quindi coerentemente concluso per l'accoglimento delle conclusioni di cui sopra.
Si costituite in giudizio le convenute, che, dopo aver sostanzialmente confermato di aver prelevato sulla scorta di un asserito “errato consiglio”, successivamente al decesso di , Controparte_3 ingenti somme di denaro dal libretto di risparmio n. 15738560 presso , hanno CP_4 contestato le domande avversarie, di cui hanno domandato il rigetto.
In particolare hanno contestato il valore del cespite oggetto dell'atto impugnato per simulazione da parte attrice costituito da un appartamento con annessa corte, posto al piano seminterrato, confinante con terrapieno, con area adibita a parcheggi e con cortile condominiale, evidenziando: che, al momento della vendita, come riportato nel rogito notarile, lo stesso fosse totalmente da ristrutturare;
che la ristrutturazione che aveva riguardato sia l'interno dell'appartamento (come da documentazione fotografica allegati 7 e 8) sia le parti comuni relative alle facciate ovest e sud per un importo di euro 58.300,00, come risultante dal contratto di appalto redatto fra il CP_5
e la partita iva (allegato 9 della comparsa di CP_6 Controparte_7 P.IVA_1 costituzione).
Hanno altresì contestato sia la domanda di simulazione del contratto di vitalizio in cambio della cessione di un immobile, evidenziando la piena legittimità dell'operazione negoziale, sia la domanda di risoluzione dell'inadempimento, avendo sempre assolto gli obblighi di assistenza discendenti dal contratto inter partes.
Tentata la conciliazione della vertenza e concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale e mediante l'escussione di n. 2 testi per parte.
All'udienza del 12.03.2025 è stata quindi riservata per la decisione al Collegio sulla domanda principale di simulazione e di inadempimento del contratto per cui è causa.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, si impone una previa considerazione di sistema.
Il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato, al momento della sua conclusione, dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia all'entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali, tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante (Cass. 32439/2023).
Il contratto atipico di cd. "vitalizio alimentare" differisce da quello, nominato, di rendita vitalizia, ex art. 1872 c.c., per l'accentuata spiritualità delle prestazioni assistenziali che ne costituiscono il contenuto, come tali eseguibili solo da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali, e per il carattere più marcato dell'alea che lo riguarda, correlata non solo alla durata della vita del beneficiario ma anche alla variabilità e discontinuità delle prestazioni suddette, suscettibili di modificarsi secondo i bisogni (anche in relazione all'età ed alla salute del beneficiario).
Infatti, seppur simile al contratto (nominato) di rendita vitalizia ex art. 1872 c.c., il negozio in esame si caratterizza anzitutto per la sua duttilità, potendosi prevedere a carico del vitaliziante una serie indefinita di prestazioni di natura assistenziale che, pertanto, non sono circoscritte alla mera corresponsione di una rendita, essendo al contrario costituite da obblighi, di dare e di facere, ossia da condotte eterogenee finalizzate ad approntare una completa assistenza al beneficiario.
Pertanto, l'individuazione dell'aleatorietà del citato vitalizio postula la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione, che il giudice del merito deve compiere con riferimento al momento di conclusione del contratto nonchè al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza all'epoca esistenti in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato (Cass.22009/2016).
Con impegno esplicativo, nel contratto di vitalizio assistenziale l'alea risulta essere assai più marcata rispetto al contratto di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 c.c., in quanto si correla ad un duplice fattore di incertezza, costituito dalla durata della vita del vitaliziato e dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto al suo stato di bisogno e di salute.
In tal senso, la S.C. ha affermato che l'elemento aleatorio che connota intrinsecamente il vitalizio assistenziale - il quale deve sussistere al momento della conclusione del contratto - deve vertere sia sull'imprevedibile durata della sopravvivenza del beneficiario (ragion per cui, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il contratto stesso va dichiarato nullo per mancanza di causa quando, già all'atto della stipulazione, il vitaliziato sia affetto da una malattia per la quale sia prevedibile che possa derivarne la morte prossima oppure abbia una età così avanzata che, anche secondo le migliori previsioni, non possa sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile -
Cass.19763/2005; Cass. 14796/2009; Cass. 15848/2011, Cass. 8209/2016), sia sull'incertezza in ordine al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante (che non sono predeterminate nel loro ammontare, ma possono variare, giorno per giorno, a seconda dei bisogni del beneficiario, anche in ragione dell'età e della salute) ed il valore dei cespiti patrimoniali ceduti a questo dal vitaliziato (Cass. 7429/2013, Cass. 23895/2016, Cass. 24939/2018).
Pertanto l'individuazione dell'aleatorietà del vitalizio cd. improprio postula la comparazione tra le prestazioni, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione che l'interprete deve compiere con valutazione ex ante, ossia con riferimento al momento della conclusione del contratto (Cass. 22009/2016).
La mancanza di alea rende nullo il contratto per difetto di causa (Cass. 14796/2009; Cass.
10798/2008; Cass. 19736/2005).
Ancora deve rilevarsi che, ai fini dell'accertamento della simulazione di un contratto atipico di mantenimento (denominato anche vitalizio assistenziale), in quanto dissimulante una donazione,
l'elemento essenziale dell'aleatorietà va valutato in relazione al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni (Cass. 7479/2013).
Il contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale si differenzia infatti dalla donazione per l'elemento dell'aleatorietà, essendo caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo.
Ne consegue che l'originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da "modus" (Cass. 15904/2016).
Infine deve chiarirsi che vitalizio alimentare, con il quale una parte si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della attribuzione di altri beni od utilità, a fornire all'altra parte vitto, alloggio ed assistenza, per tutta la durata della vita ed in correlazione ai suoi bisogni, è soggetto al rimedio della risoluzione per il caso d'inadempimento, tenendo conto che si tratta di contratto atipico, non riconducibile, per peculiarità dell'alea, delle prestazioni del vitaliziante e della funzione perseguita, nell'ambito della rendita vitalizia, e, quindi, sottratto all'applicazione diretta dell'art. 1878 Cod. Civ. (Cass. 6395/2004).
La Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire, nella sentenza n. 13232/17, che “è poi certo, per il costante orientamento in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione espresso da questa Corte a far tempo da Cass. Sez. U, 30/10/2001, n. 13533, che, ove il beneficiario di siffatte prestazioni assistenziali, costituenti il corrispettivo della cessione di un immobile, agisca per la risoluzione contrattuale, egli deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Come ben chiarito nello stralcio sopra trascritto di Cass. n.13232/17, il vitaliziato ha l'onere di allegare e di provare la fonte negoziale del suo diritto e ha l'onere di allegare, ma non quello di provare, soltanto “la circostanza dell'inadempimento della controparte”, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. 1080/2020).
Attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche, sulla scorta delle emergenze istruttorie di natura documentale, unitamente all'andamento della prova orale, deve asseverarsi la simulazione relativa dell'atto di “trasferimento di immobili in cambio di assistenza”, stipulato in data 16.02.2018 dinanzi al Notaio Dott. (rep. n. 14984, racc. n. 10645), attraverso il quale il SI. Persona_2
e la coniuge hanno trasferito alla IG Controparte_3 Controparte_1 CP_2
l'intera proprietà dell'immobile sito in CO AL (CS) – Frazione Torremezzo,
[...] identificato come segue al N.C.E.U:Foglio 5 p.lla n° 226 sub n° 14 e sub n° 22, categoria A/3, classe 1, consistenza 4 vani.
Risulta per tabulas (art. 2 rogito) che il trasferimento del detto bene sia avvenuto quale corrispettivo di una generica e non meglio precisata assistenza alla parte cedente negli ultimi dieci anni nonchè dell'obbligo di somministrazione, “vita natural durante”, a favore dei cedenti, di ogni assistenza materiale e morale “provvedendo al bisogno alimentare degli stessi in base alle loro condizioni di vita”.
In sostanza, i coniugi avrebbero ceduto il bene immobile alla IG Persona_3 CP_2 in cambio di una generica assistenza, passata e futura.
[...]
Contrariamente a quanto dedotto dalle convenute, il contratto in discussione non prevedeva un mero obbligo di assistenza morale “in termini di presenza, compagnia, conforto e affetto” (ctr. pag. 6 comparsa di risposta) - elementi connaturati al rapporto genitore-figlio non necessitanti di
“contrattualizzazione”.
Infatti, l'atto notarile menziona espressamente l'obbligo di provvedere “al bisogno alimentare degli stessi in base alle loro condizioni di vita”.
In sostanza, si chiedeva alla IG di contribuire anche economicamente al Controparte_2 sostentamento dei genitori. Ebbene, all'esito dell'istruttoria, non è emerso lo svolgimento di alcuna attività di assistenza materiale a favore dei genitori e, soprattutto, del defunto padre da parte della beneficiaria dell'atto.
Le scarne dichiarazioni testimoniali, tutte indirette e de relato, e come tali inammissibili e irrilevanti, non hanno provato che la sig.ra abbia assistito il defunto padre se non che lo abbia CP_2 accompagnato, così come ha fatto anche l'attrice, ad alcune visite o si sia recata a casa per tenergli compagnia.
In sintesi, nessuno dei testi ha offerto una testimonianza chiara sull'effettiva assistenza prestata dalla convenuta al padre sia in termini materiali che morali nella gestione delle incombenze quotidiane.
Né è stata offerta prova idonea a dimostrare che abbia contribuito economicamente Controparte_2 al fabbisogno alimentare dei genitori: in realtà la stessa testimone di parte convenuta
[...]
ha espressamente dichiarato: “risulta che i miei zii avessero un buon tenore di vita”. Tes_1
Del resto la convenuta non ha allegato alcun documento comprovante la propria situazione economico-patrimoniale (a titolo esemplificativo: dichiarazioni dei redditi, contratti di lavoro, estratti conto bancari o postali ecc.) né alcun documento comprovante spese o denaro a favore dei genitori in adempimento del suddetto obbligo di assistenza.
In sostanza la stessa non ha provato di aver effettuato l'attività di mantenimento alimentare a favore dei genitori.
Invero è emerso che: sia alla data della stipula del contratto di cui è causa sia successivamente fino alla morte di
, che i primi, grazie alla pensione di vecchiaia e di invalidità, riuscissero a Controparte_3 mantenere uno stile di vita normale e che provvedessero autonomamente al proprio fabbisogno alimentare;
che alla data di stipula dell'atto notarile in contestazione, la beneficiaria dell'atto fosse inoccupata e non possedesse alcun reddito;
che il de cuius SI. fosse titolare di pensione mensile di euro 1.517,02 e che, Controparte_3 insieme alla moglie abitassero in casa di proprietà del primo.
La circostanza che il sig. avesse contratto anche dei piccoli finanziamenti, come affermato CP da Controparte, dimostra che egli, se doveva attingere risorse, lo faceva da fonti esterne (sempre grazie alle garanzie che poteva offrire con la propria pensione) e non di certo dalla IG.
Risulta quindi per tabulas, l'evidente sproporzione tra le prestazioni sussisteva già al momento di conclusione del contratto ricavabile:
a) dall'inesistenza di disponibilità economiche in capo alla IG pertanto Controparte_2 impossibilitata ad assistere i genitori “vita natural durante”; b) dal rapporto tra il valore dell'immobile ceduto (anche qualora si accedesse alla quantificazione del valore del cespite operato dalle convenute pari ad € 40.000,00) e il presumibile sforzo economico richiesto alla IG cessionaria, posta la condizione economica dei cedenti in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento;
c) dall'età avanzata e dalle condizioni del soggetto vitaliziato: alla data della stipula, il de cuius aveva già 80 anni di età ed era in condizioni di salute tali da potersi presumere un'aspettativa di vita non elevata ed è deceduto due anni dopo (come evincibile dalla documentazione medica dimessa in atti da cui risultano ricoveri annuali del de cuius affetto da diabete ed insufficienza respiratoria).
Dunque, sia formalmente, che di fatto (posto che la SI.ra non ha prestato alcuna Controparte_2 assistenza materiale ai genitori né provveduto al loro bisogno alimentare), l'operazione negoziale dissimula in realtà una donazione e, come tale, anticipando gli effetti della successione, si rivela illegittima nella misura in cui lede la quota riservata dalla legge alla coerede odierna attrice.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di simulazione formulata da parte attrice, con conseguente necessità di rimessione della causa in istruttoria per la ricostruzione dell'asse ereditario, comprensivo dell'immobile citato, e la riduzione della donazione lesiva ai fini della reintegrazione della quota legittima spettante alla IG . Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale, nella prefata composizione collegiale, non definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento della domanda attorea, ai sensi dell'art. 1414 c.c. dichiara per le ragioni di cui in parte motiva la simulazione dell'atto di “trasferimento di immobili in cambio di assistenza”, stipulato in data 16.02.2018 dinanzi al Notaio Dott. (rep. n. 14984, racc. n. 10645), e Persona_2 per l'effetto dichiara l'inefficacia dello stesso;
dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria della causa;
spese al merito.
Così deciso in Cosenza, il 6/06/2025
La Presidente
Rosangela Viteritti la Giudice rel
Marzia Maffei