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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2561 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8320/2024 avente ad OGGETTO: compenso,vertente TRA
rappresentato e difeso dall'Avvocato Raffaele Guerritore Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1 Vincenzo Luciani e Andrea Polito RESISTENTE CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 6 aprile 2024 il ricorrente in epigrafe indicato agiva dinanzi questo Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
- Previa declaratoria di sussistenza, tra il ricorrente e la società in persona CP_1 del legale rapp.te p.t., con sede legale in Via Santa Lucia n.81 Napoli, P.I. , di P.IVA_1 un rapporto di lavoro intercorso a far data da 02.08.2021 al 31.12.2022;
- per l'effetto condannare la società in persona del legale rapp.te p.t. , con CP_1 sede legale in Via Santa Lucia n.81 Napoli, P.I. al pagamento in favore del P.IVA_1 ricorrente della somma di € 40.000,00 (quarantamila/00) a titolo di compenso della prestazione, cosi come dettagliatamente indicata all'art. 2 del contratto di lavoro autonomo allegato, ovvero a quella somma che il Sig. Giudicante volesse ritenere equa e giusta, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi, sino all'effettivo soddisfo;
- liquidare, ex art. 423 c.p.c., in favore della ricorrente una somma a titolo di provvisionale ovvero le somme non contestate;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In punto di fatto il ricorrente deduceva che, a seguito di procedura comparativa e colloquio attitudinale, gli veniva dato incarico di coordinatore operativo e di supporto al Comitato scientifico dalla in qualità di soggetto attuatore del Progetto ARCCA approvato con DD n.342 del CP_1 12.10.2018 per la promozione e valorizzazione del territorio campano. Veniva, pertanto, stipulato contratto di lavoro autonomo in data 02.08.202, con durata dal 02.08.2021 al 31.12.2022, prevedendo quale corrispettivo € 40.000,00. Rilevava che il 07.09.2022 gli veniva revocato l'incarico ma non veniva corrisposto dalla resistente quanto dovuto. Si costituiva la resistente che contestava la domanda chiedendone il rigetto. Non necessitando la causa di istruttoria supplementare alla odierna udienza veniva decisa. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. L'art. 2697 c.c. disciplina l'onere della prova, disponendo che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti,
o eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Ai sensi dell'art. 3, del contratto le parti hanno previsto che: «anche al fine di adempiere agli obblighi rendicontali previsti dai soggetti erogatori, il Professionista è tenuto a redigere e inviare alla CP_1 unitamente all'invio dei Timesheet, report periodici delle attività svolte», infine, l'art. 5 dispone: «Il pagamento della prestazione sarà effettuato, in rate posticipate, in relazione al numero di giornate effettivamente prestate nel periodo». Il ricorrente che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo ha l'onere della prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione nel momento in cui la controparte abbia dedotto la mancata osservanza degli adempimenti previsti nel contratto. Al riguardo, il ricorrente nulla ha allegato circa le attività compiute e la rendicontazione delle stesse. Né questo Giudice ha ritenuto di ammettere la prova testimoniale richiesta non avendo, la stessa, ad oggetto lo svolgimento delle attività di cui al contratto. «Nel rito del lavoro, in mancanza dell'allegazione del fatto costitutivo della fattispecie da parte dell'attore, non può attribuirsi alla dichiarazione del difensore convenuto valore di ammissione dello stesso fatto costitutivo, potendosi verificare tale ammissione solo su fatti già allegati dall'attore, né il giudice può usare i poteri riconosciutigli dall'art. 421 c.p.c., i quali – in un processo di tipo dispositivo – non possono travalicare i limiti dell'accertamento dei fatti allegati» (Cass. Civ., Sez. Lav., 25 agosto 2003, n. 12477). Da ciò consegue il rigetto della domanda con condanna alle spese del giudizio.
PQM
Così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 3000,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge. Napoli, 2 aprile 2025. IL GIUDICE Dott.M.R.Lombardi