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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. RA Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 13/02/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 16659/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. MARIOTTI WILMA e c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. TONSI MICHELA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 11/09/2024, con cui e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto di regolare l'affidamento, i tempi di permanenza e il mantenimento del figlio CE (nato il [...]);
Preso atto delle dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 12.9.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti legali per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. Il figlio minore RA, collocato prevalentemente e con residenza presso la madre nell'abitazione in Ponte di Legno (BS) Via Cima Cadì n. 11, è affidato ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Pag. 1 di 2 Tribunale Ordinario di Brescia
CP_ 2. La casa familiare sita in Sonico, Vicolo Mosconi n. 9, di proprietà del padre – stante il trasferimento della SI.ra e del piccolo RA in Ponte di Legno – è assegnata al SI. con tutti gli arredi. Parte_1
3. Il SI. potrà vedere e tenere con sé il figlio RA nei tempi e con le modalità di seguito indicate: Parte_1
-a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica sera alle ore 20:00. Dal momento in cui il sabato diventasse giornata scolastica, dal sabato pomeriggio indicativamente alle ore 14.00 fino alla domenica sera alle ore 20:00. Al fine dell'esercizio del diritto di visita, il padre dovrà ritirare il figlio presso l'abitazione materna ed ivi riaccompagnarlo. Nel caso in cui, nelle giornate di cui sopra, la madre dovesse recarsi, per altri motivi, a Edolo (BS), sarà la stessa ad accompagnare il figlio dal padre o a ritirarlo.
-durante la settimana il padre potrà recarsi a Ponte di Legno per vedere e tenere con sé il figlio uno/due giorni a sua scelta, previa comunicazione alla madre con debito anticipo e tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del bambino.
-durante le vacanze estive il figlio potrà trascorrere con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé RA 4 giorni (alternando di anno in anno le festività) e tre giorni a Pasqua (sempre alternando annualmente Pasqua e Pasquetta); i ponti seguiranno l'ordinario calendario di visita. Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori.
4. dare atto che, considerati gli impegni di lavoro dei ricorrenti nonché la distanza tra l'abitazione materna e quella dei nonni, i genitori concordano sin d'ora circa la necessità di ricorrere all'aiuto di una baby-sitter che copra il tempo dell'attività lavorativa della madre nonché di iscrivere il figlio, durante il periodo estivo, al cosiddetto “asilo estivo” ovvero, in futuro, ai Centri estivi/Grest. Le relative spese saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%.
5. disporre che il padre concorra al mantenimento del figlio, in via indiretta, mediante il versamento alla madre dell'importo di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese (a partire dalla domanda giudiziale). La somma è soggetta annualmente a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, purché l'indice sia positivo.
6. disporre che entrambi i genitori provvedano a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio come individuate dal Protocollo del Tribunale di Brescia del 14/07/2016, di cui le parti dichiarano di essere a conoscenza e allegato all'atto introduttivo del giudizio. CP_
7. dare atto che il signor rinuncia a favore della SInora alla titolarità dell'assegno unico relativo al figlio, che Pt_1 potrà essere richiesto per intero da quest'ultima. Il SInor pertanto, rinuncia a presentare richiesta alcuna agli enti Pt_1 CP_ preposti e si impegna a fornire alla SInora tutta la eventuale documentazione necessaria a tale fine».
Preso atto, altresì, che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 13/02/2025
Il Giudice est.
Dott. RA Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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