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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/11/2025, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Lucca Ada Presidente
Dott.ssa Merlino Claudia Giudice rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione iscritto a R.G. 13159/2024 pendente fra:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]19 ed elettivamente domiciliata in Genova,
Via Assarotti 20/2A, presso e nello studio dell'Avv. Monica Vinci (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
E
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...]19 ed elettivamente domiciliato in Genova,
Viale Padre Santo 5/11 B presso lo studio dell'Avv. Luigi Nasta (C. F.
) che lo rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Conclusioni congiunte delle parti: come da accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 17.06.2025 e da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da al fine di ottenere la pronuncia di Parte_1
separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di e le relative conclusioni;
Parte_2
Rilevato che all'udienza del 17.06.2025 la ricorrente, comparsa personalmente unitamente al proprio amministratore di sostegno, sig. , ha dichiarato di Per_1 essersi già trasferita dalla casa coniugale e di vivere in appartamento di proprietà della propria madre senza pagare oneri di locazione e che le parti hanno confermato in udienza che non vi sono possibilità di riconciliazione;
Rilevato che alla già menzionata udienza il giudice delegato ha proposto ai coniugi di conciliare la causa alle seguenti condizioni
“- Pronuncia di separazione
- Rinuncia da parte della ricorrente alla domanda di addebito e accettazione della rinuncia da parte del resistente
- corrisponderà a con decorrenza dalla data Parte_2 Parte_1 dell'accordo, a titolo di assegno di mantenimento, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 750, 00 con rivalutazione annuale Istat
- La casa coniugale rimarrà nella disponibilità del marito in quanto esclusivo proprietario
- I cani della coppia saranno gestiti secondo le modalità già in oggi concordate specificando però che le spese straordinarie saranno ripartite tra le parti al 50% ciascuno
- Spese compensate”;
Rilevato che alla predetta udienza la sig.ra e il suo amministratore di Parte_1
sostegno hanno dichiarato di accettare tale proposta, salva autorizzazione del giudice tutelare e anche il sig. ha dichiarato di accettare tale proposta Parte_2
e che tutte le parti hanno sottoscritto per accettazione tale accordo;
Rilevato che, stante l'accordo raggiunto, il giudice in via provvisoria ed urgente
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 ha disposto in conformità all'accordo sottoscritto tra le parti e ha rinviato per raccogliere l'autorizzazione del giudice tutelare all'udienza del 25.9.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. col deposito di note scritte;
Rilevato che con successive note scritte ex art. 127 ter c.p.c. la ricorrente ha depositato il provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare dott.ssa
Ardoino, la quale, visto il deposito della documentazione integrativa richiesta, ha autorizzato la separazione in conformità all'istanza, nella quale era richiamato quanto disposto dal giudice della separazione;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 15.10.2011, che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) dall'unione non sono nati figli;
c) la sig.ra è sottoposta ad amministrazione di sostegno, in forza di Parte_1 decreto del Tribunale di Genova emesso il 10.10.2008 (V.G.1586/2008), in cui è stata nominata amministratrice la sig.ra autorizzata in data Persona_2
29.10.2024 dal Giudice Tutelare a promuovere il presente procedimento e che con provvedimento del Giudice Tutelare del 27.07.2025 il nuovo amministratore di sostegno sig. è stato autorizzato alla separazione della sorella sig.ra Per_1 dal marito sig. in conformità all'istanza proposta, nella Parte_1 Parte_2
quale era richiamato quanto disposto dal giudice della separazione;
d) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
e) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3
Ritenuto che
, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M. del 13.01.2025,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
E
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3 le seguenti condizioni essenziali relative al mantenimento dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
- Pronuncia della separazione
- Rinuncia da parte della ricorrente alla domanda di addebito e accettazione della rinuncia da parte del resistente;
- corrisponderà a , con decorrenza dalla data Parte_2 Parte_1
dell'accordo, a titolo di assegno di mantenimento, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 750, 00 con rivalutazione annuale Istat
- La casa coniugale rimarrà nella disponibilità del marito in quanto esclusivo proprietario
- I cani della coppia saranno gestiti secondo le modalità già in oggi concordate specificando però che le spese straordinarie saranno ripartite tra le parti al 50% ciascuno
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 - Spese compensate
Compensa le spese di giudizio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Comune di Genova, Anno 2011, Numero 559, Parte II, S. A,
Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 07.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Dott.ssa Ada Lucca
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Lucca Ada Presidente
Dott.ssa Merlino Claudia Giudice rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione iscritto a R.G. 13159/2024 pendente fra:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]19 ed elettivamente domiciliata in Genova,
Via Assarotti 20/2A, presso e nello studio dell'Avv. Monica Vinci (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
E
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...]19 ed elettivamente domiciliato in Genova,
Viale Padre Santo 5/11 B presso lo studio dell'Avv. Luigi Nasta (C. F.
) che lo rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Conclusioni congiunte delle parti: come da accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 17.06.2025 e da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da al fine di ottenere la pronuncia di Parte_1
separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di e le relative conclusioni;
Parte_2
Rilevato che all'udienza del 17.06.2025 la ricorrente, comparsa personalmente unitamente al proprio amministratore di sostegno, sig. , ha dichiarato di Per_1 essersi già trasferita dalla casa coniugale e di vivere in appartamento di proprietà della propria madre senza pagare oneri di locazione e che le parti hanno confermato in udienza che non vi sono possibilità di riconciliazione;
Rilevato che alla già menzionata udienza il giudice delegato ha proposto ai coniugi di conciliare la causa alle seguenti condizioni
“- Pronuncia di separazione
- Rinuncia da parte della ricorrente alla domanda di addebito e accettazione della rinuncia da parte del resistente
- corrisponderà a con decorrenza dalla data Parte_2 Parte_1 dell'accordo, a titolo di assegno di mantenimento, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 750, 00 con rivalutazione annuale Istat
- La casa coniugale rimarrà nella disponibilità del marito in quanto esclusivo proprietario
- I cani della coppia saranno gestiti secondo le modalità già in oggi concordate specificando però che le spese straordinarie saranno ripartite tra le parti al 50% ciascuno
- Spese compensate”;
Rilevato che alla predetta udienza la sig.ra e il suo amministratore di Parte_1
sostegno hanno dichiarato di accettare tale proposta, salva autorizzazione del giudice tutelare e anche il sig. ha dichiarato di accettare tale proposta Parte_2
e che tutte le parti hanno sottoscritto per accettazione tale accordo;
Rilevato che, stante l'accordo raggiunto, il giudice in via provvisoria ed urgente
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 ha disposto in conformità all'accordo sottoscritto tra le parti e ha rinviato per raccogliere l'autorizzazione del giudice tutelare all'udienza del 25.9.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. col deposito di note scritte;
Rilevato che con successive note scritte ex art. 127 ter c.p.c. la ricorrente ha depositato il provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare dott.ssa
Ardoino, la quale, visto il deposito della documentazione integrativa richiesta, ha autorizzato la separazione in conformità all'istanza, nella quale era richiamato quanto disposto dal giudice della separazione;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 15.10.2011, che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) dall'unione non sono nati figli;
c) la sig.ra è sottoposta ad amministrazione di sostegno, in forza di Parte_1 decreto del Tribunale di Genova emesso il 10.10.2008 (V.G.1586/2008), in cui è stata nominata amministratrice la sig.ra autorizzata in data Persona_2
29.10.2024 dal Giudice Tutelare a promuovere il presente procedimento e che con provvedimento del Giudice Tutelare del 27.07.2025 il nuovo amministratore di sostegno sig. è stato autorizzato alla separazione della sorella sig.ra Per_1 dal marito sig. in conformità all'istanza proposta, nella Parte_1 Parte_2
quale era richiamato quanto disposto dal giudice della separazione;
d) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
e) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3
Ritenuto che
, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M. del 13.01.2025,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
E
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3 le seguenti condizioni essenziali relative al mantenimento dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
- Pronuncia della separazione
- Rinuncia da parte della ricorrente alla domanda di addebito e accettazione della rinuncia da parte del resistente;
- corrisponderà a , con decorrenza dalla data Parte_2 Parte_1
dell'accordo, a titolo di assegno di mantenimento, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 750, 00 con rivalutazione annuale Istat
- La casa coniugale rimarrà nella disponibilità del marito in quanto esclusivo proprietario
- I cani della coppia saranno gestiti secondo le modalità già in oggi concordate specificando però che le spese straordinarie saranno ripartite tra le parti al 50% ciascuno
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 - Spese compensate
Compensa le spese di giudizio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Comune di Genova, Anno 2011, Numero 559, Parte II, S. A,
Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 07.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Dott.ssa Ada Lucca
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5