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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/05/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1206/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Gaia BONFIGLIO, come da procura C.F._2
in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dai documenti prodotti che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 11 settembre 2004 a Ciserano (BG) e che dalla loro unione sono nati (21 maggio 2007), Per_1
Per_ appena diventato maggiorenne, e i minori (15 febbraio 2011) e (7 dicembre 2013). Per_2
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi si sono separati consensualmente con sentenza n. 201/2024, pubblicata il 2 maggio 2024 e passata in giudicato, e detta separazione si protrae da più di sei mesi. Entrambi credibilmente dichiarano che la separazione non ha subito alcuna interruzione ed in ogni caso l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere rilevata d'ufficio. Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che possano venire sostanzialmente recepite le condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, in quanto non contrarie all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c., e condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione. Per_ Si precisa che nelle more del processo il figlio è divenuto maggiorenne, pertanto le condizioni relative ad affido, collocamento e visite si riferiranno ai figli minori.
Da ultimo, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Ciserano (BG) il 11 settembre 2004 tra e Parte_1 Parte_2
[...]
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Ciserano (Atto n. 11, Parte II, Serie A, Anno 2004);
3. recepisce le condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Gaia BONFIGLIO, come da procura C.F._2
in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dai documenti prodotti che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 11 settembre 2004 a Ciserano (BG) e che dalla loro unione sono nati (21 maggio 2007), Per_1
Per_ appena diventato maggiorenne, e i minori (15 febbraio 2011) e (7 dicembre 2013). Per_2
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi si sono separati consensualmente con sentenza n. 201/2024, pubblicata il 2 maggio 2024 e passata in giudicato, e detta separazione si protrae da più di sei mesi. Entrambi credibilmente dichiarano che la separazione non ha subito alcuna interruzione ed in ogni caso l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere rilevata d'ufficio. Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che possano venire sostanzialmente recepite le condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, in quanto non contrarie all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c., e condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione. Per_ Si precisa che nelle more del processo il figlio è divenuto maggiorenne, pertanto le condizioni relative ad affido, collocamento e visite si riferiranno ai figli minori.
Da ultimo, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Ciserano (BG) il 11 settembre 2004 tra e Parte_1 Parte_2
[...]
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Ciserano (Atto n. 11, Parte II, Serie A, Anno 2004);
3. recepisce le condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo