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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/04/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6248/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
( C.F. ) Parte_2 C.F._1
C.F. Parte_3 C.F._2
C.F. ), Parte_4 C.F._3
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._4
ANDREA BETTINI;
ATTORI OPPONENTI
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
FRANCESCA CRISTINA SALVADORI;
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate in data 10 gennaio 2025, conclusioni che qui si intendono richiamate.
EPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, in persona Parte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, nonché i signori , Parte_2
, odierni attori opponenti, Parte_3 Parte_4 Parte_5 promuovevano il presente giudizio nei confronti di odierna convenuta opposta, Controparte_1 per opporsi al decreto ingiuntivo n. 2284/2022 emesso dal Tribunale Civile di Bergamo, in data
09/08/2023, chiedendo la revoca dello stesso in ragione delle nullità eccepite. Sostenevano, in particolare, la carenza di legittimazione attiva in capo a nonché Controparte_1
l' inesistenza del credito azionato monitoriamente e la nullità totale o, in subordine, parziale dei contratti di fideiussione posti a garanzia dello stesso. Con il sopra citato decreto, agli odierni opponenti, veniva ingiunto di pagare l'importo di euro 2.056.733,48, nel limite, di euro 1.119.779,22 quanto alla garante OR , oltre gli Parte_5 interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese generali del 15%, IVA e C.p.a. come per legge, euro 870,00 per anticipazioni, oltre alle successive occorrende.
Si costituiva nel presente giudizio rappresentata da Controparte_1 Controparte_2 che, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nonché il rigetto dell'opposizione e delle avverse domande, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini ex 171 bis c.p.c. e depositate le relative memorie ex 171 ter c.p.c., con ordinanza del
30/05/2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rimettendo la causa in decisione e fissando, a tal fine, l'udienza al 12/03/2025. L'opposizione, le eccezioni e le domande di parte opponente sono infondate e devono essere rigettate, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 6 Premesso che le controversie, come quella in esame, relative all'escussione di fideiussioni a garanzia di contratti di mutuo, non rientrano tra quelle per le quali è previsto il procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del d. lgs. n. 28/2010, non risultando strettamente riconducibili alle controversie in materia di contratti bancari di cui al predetto d. lgs. n. 28/2010, si osserva quanto segue.
Giova premettere che dalla documentazione versata in atti, risulta sufficientemente provata la legittimazione attiva di la consistenza del credito azionato. Controparte_1
Il divieto di “cessione a terzi dei crediti “ pattuito nell'accordo transattivo concluso in data 12 giugno 2029, tra UBI BA S.p.A., dante causa di e gli odierni opponenti, non inficia la titolarità del CP_1 credito, bensì, al più, la validità dell'accordo transattivo stesso, peraltro già decaduto a fronte dell'inesatto adempimento di parte debitrice (doc. 2 di parte opponente). Per quanto concerne la notificazione al debitore ceduto, si deve osservare come, secondo la Suprema
Corte di Cassazione, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una BA, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario e di ritenere notificata la cessione ai debitori, sia sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), anche in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della BA d'IT, quindi, il giudice di merito deve verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (si vedano sul punto, ex multis, Cassazione n. 21821/2023 e n. 4277/2023). Nel caso in esame l'opposta ha comunque ulteriormente prodotto l'avviso di cessione di crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (doc. C convenuta opposta) unitamente all'estratto della lista dei debitori ceduti identificati con il rispettivo numero identificativo come ricavabile dal sito internet all'indirizzo https://www.intesasanpaolo.com/content/dam/vetrina/documenti/operazioni- cessione/2022/elenco-crediti-ceduti-a-organa-spv-srl.pdf, in cui i rapporti per cui è causa soni indicati a pag. 949 (docc. 16 e 17 convenuta) e alla dichiarazione specifica della cedente Intesa San con la CP_3 conferma dell'avvenuta cessione all'opposta del credito vantato nei confronti della debitrice principale con indicazione del numero identificativo (doc. D convenuta). Tale dichiarazione, poi, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, costituisce elemento rilevante e decisivo per dimostrare il passaggio della titolarità del credito, rappresentando la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria (in tal senso, Cass. Civ., n. 10200/2021). A tale stregua, deve ritenersi sufficientemente provata la titolarità in capo all'opposta del credito monitoriamente azionato e la legittimazione attiva della stessa.
Ciò precisato, è poi necessario procedere innanzitutto al corretto inquadramento della natura giuridica delle garanzie prestate dagli odierni opponenti.
La garanzia per cui è causa deve, infatti, essere ricondotta alla figura del contratto autonomo di garanzia e non al contratto di fideiussione, sulla base innanzitutto del tenore testuale dell'accordo negoziale stipulato tra le parti. In particolare, assume rilevanza l'art. 7 del contratto de quo, laddove prevede che il garante si obbliga al versamento “immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore”. Non rileva, a tal fine, la mancanza dell'ulteriore specificazione “senza eccezioni”, in quanto, anche osservando che le Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010, hanno enunciato che la clausola “"a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, nondimeno, nel testo della motivazione, al punto 8.3, assimilano la dicitura “a pagina 3 di 6 semplice" o "a prima richiesta (o domanda)" a quella “senza eccezioni”. Si determina così la sufficienza della prima anche in carenza della seconda e si evidenzia come la previsione di siffatte clausole manifesti una rilevante deroga alla disciplina legale della fideiussione, così come ricavabile, poi, dall'intero testo contrattuale della garanzia per cui è causa. Quanto affermato non trova smentita nemmeno in altre clausole né nell'uso dei vocaboli “fideiussore”
o “fideiussione”: da un lato, infatti, tali espressioni, inerendo ad una qualificazione giuridica interpretabile dal giudice solo unitamente alla predetta dicitura di pagamento “a semplice richiesta”, in osservanza dell'art. 1363 c.c., non escludono l'interpretazione del rapporto negoziale come quello di una garanzia autonoma;
dall'altro e secondo la Suprema Corte, in ogni caso “il giudice non è vincolato dal "nomen juris" adoperato dalle parti”, potendo e dovendo procedere alla corretta qualificazione giuridica ex officio (ex multis e proprio in tema di qualificazione del contratto autonomo di garanzia redatto con la menzione di “fideiussione”, Cass., ord. n. 27619 del 2020). A fronte di quanto appena esposto e della corretta qualificazione giuridica delle garanzie de quibus, sono da ritenersi infondate anche le restanti deduzioni di parte opponente.
In particolare, a fronte della predetta individuazione della natura giuridica delle garanzie oggetto del presente procedimento, sono da ritenersi irrilevanti, nella specie, i principi desumibili da Cass., S.U., n.
41944 del 2021 in punto di violazione della normativa Antitrust per la pattuizione di clausole conformi al modello ABI: essi, infatti, si riferiscono esclusivamente a contratti di fideiussione omnibus stipulati nell'arco temporale scrutinato dalla BA d'IT (2002 – 2005) e non certo ai contratti autonomi di garanzia, tra i quali sono invece da ricomprendere le garanzie prestate dagli odierni opponenti.
A ulteriore conferma, deve osservarsi come anche lo stesso provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ha affermato che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”, ma ha altresì espressamente escluso che la clausola di pagamento “a prima richiesta” ed atta ad affermare l'autonomia della garanzia sia in alcun modo in contrasto con detta disciplina. In ogni caso, anche ad accedere alla qualificazione dei contratti per cui è causa come fideiussioni, è opportuno osservare quanto segue.
Occorre innanzitutto evidenziare come parti attrici opponenti non possono valersi della dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali contrastanti con la normativa Antitrust effettuata dalla BA d'IT con provvedimento n. 55/2005 quale prova privilegiata, dovendo al contrario dimostrare la diffusa, concreta e ancora attuale applicazione del modello anche al momento della sottoscrizione dei contratti di garanzia per cui è causa e riferibili non all'anno 2005, bensì al 2007, periodo successivo alla dichiarazione della BA d'IT. Tale allegazione e prova è invece del tutto assente nel caso di specie. È poi in ogni caso da escludersi la nullità totale dei contratti de quibus, dovendosi al più giungere a una pronuncia di nullità parziale delle sole clausole in contrasto con la normativa Antitrust e ciò in aderenza ai principi affermati anche da Cassazione SS.UU. n. 41994/2021. La predetta sentenza osserva, infatti, che l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata e che, in realtà, risulta poi di ben difficile riscontro, considerato come, in assenza di esaustiva prova contraria, il garante avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario, nonché come anche l'istituto bancario abbia in ogni caso interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della garanzia stessa, con minor responsabilità patrimoniale a tutela dei propri crediti.
Esclusa la nullità totale delle fideiussioni per cui è causa, è quindi necessario procedere al vaglio della clausola prevista al punto 6 dei contratti, unica impugnata ai fini di una eventuale nullità parziale ex art. 1419 c.c. e che prevede una deroga al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.
pagina 4 di 6 Nemmeno tale eccezione ai sensi di detta disposizione è peraltro fondata e idonea a inficiare il credito azionato monitoriamente. Anche qualora si aderisse alla qualificazione del contratto di garanzia oggetto del presente giudizio come fideiussione, l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. formulata dall'opponente risulterebbe già di per sé preclusa a fronte del solo inserimento nel testo contrattuale della clausola c.d. “solve et repete”, di pagamento immediato alla creditrice, a prima richiesta. Nella fideiussione sottoscritta dagli opponenti, inoltre, la deroga all'art. 1957 c.c. non deriva in via esclusiva dall'art. 6, che la stabilisce esplicitamente, ma anche implicitamente dalla circostanza che la durata della garanzia non è collegata alla scadenza dell'obbligazione principale del debitore ma al suo integrale adempimento e in tal caso, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è in ogni caso soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. (sul punto, ex multis, Cass. n. 16836/2015). Ne consegue che, nel caso in esame, l'art. 1957 c.c. non può comunque trovare applicazione. Fermo restando, infine, che, nel caso in esame, non risultano applicabili la disciplina delle clausole vessatorie ex D.lgs. n. 206 del 2005, né la consequenziale nullità consumeristica delle clausole di pagamento immediato “a semplice richiesta” e di deroga espressa all'art. 1957 c.c., mancando la qualità di consumatori in capo agli odierni opponenti signori , , Parte_2 Parte_3 Parte_5 soggetti tutti che hanno ricoperto ruoli di amministrazione all'interno della società oggi confluita in docc. 1, 2 e 4 di parte opposta). Parte_1
In ogni caso, rispetto a tutti gli odierni opponenti, non venivano sufficientemente specificati i profili di vessatorietà delle clausole ex artt. 1341 e 1342 c.c.
Conseguentemente, anche questa eccezione, formulata esclusivamente in sede di memoria di replica, è generica e priva di allegazione e prova e va pertanto respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione e le domande di parte opponente e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo per cui è causa, n. 2284/2022 emesso dal Tribunale Civile di Bergamo;
in persona dell'amministratore unico e Controparte_4 Parte_1 legale rappresentante pro tempore, nonché i signori , Parte_2 Pt_3
al pagamento, in favore di
[...] Parte_4 Parte_5
delle spese della presente procedura che si liquidano in euro Controparte_1
31.129,00, di cui euro 7.786,00 per la fase di studio, euro 5.136,00 per la fase introduttiva, euro 11.436,00 per la fase istruttoria euro 6.771,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%.
pagina 5 di 6 Così deciso in data 15 aprile 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO il giudice onorario dott. Cristina Mondini
pagina 6 di 6