Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/02/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 23/12/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4624/2021 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], n.q. di genitore Parte 1
esercente la potestà sulla figlia minore Persona 1 nata a [...]il
,
13/9/2011, rapp.ti e difesi dall'Avv. Lucia De Filippo, presso il cui studio elett.te domicilia in Striano alla Via Caionche n. 39
ricorrente
E
CP 1 in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dal funzionario dipendente Raffaela Collaro, con la quale elett.te domicilia presso la sede
CP_1 di Castellammare di Stabia (NA), Via Savorito n. 8
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente, n.q. di genitore esercente la potestà sulla figlia minore Persona_1 , volta a ottener la condanna dell CP_1 al pagamento dei ratei dell'indennità di frequenza maturati e non corrisposti corrisposti nonostante l'avvenuto riconoscimento della prestazione in sede amministrativa, con decorrenza 15/2/2016.
L CP 1 si è costituito e ha resistito alla domanda.
In corso di causa l' CP_2 ha dedotto e documentato di aver posto in pagamento i ratei della prestazione relativi ai mesi da marzo ad agosto del 2022, e di non aver erogato i ratei relativi al periodo precedente per mancanza di prova in ordine al requisito della frequenza scolastica.
Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimenti ai ratei della prestazione maturati da marzo ad agosto del 2022, in quanto, come risulta dalla
e come dichiarato dallo stesso difensore della ricorrente n.q. di genitore, | CP_2 resistente ha già provveduto, con riferimento al periodo suddetto, ad erogare la prestazione oggetto di causa.
Con riferimento al periodo precedente, invece, la domanda deve essere rigettata, in quanto la ricorrente non ha provato in maniera sufficiente l'ulteriore requisito della frequenza scolastica, costitutivo del diritto alla prestazione al pari di quello sanitario.
La ricorrente, infatti, si è limitata ad allegare una generica autodichiarazione nella quale ha affermato che "il proprio figlio Persona 1 è iscritto alla classe IV A della
*****
Scuola Parini Rovigliani , Torre Annunziata", senza fornire alcun riscontro documentale alla propria dichiarazione attraverso la produzione di certificati di frequenza scolastica, e senza specificare gli anni e i periodi di effettiva frequenza .
Pertanto, alla luce della insufficiente documentazione prodotta per dimostrare l'esistenza dell'ulteriore requisito richiesto dalla legge, l'CP_1 legittimamente non ha provveduto a liquidare la prestazione.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
In considerazione del fatto che il pagamento della prestazione riconosciuta dall CP_1
è avvenuto solo dopo il deposito del ricorso giudiziale, per il principio della soccombenza virtuale l'CP_1 deve essere condannato al pagamento di metà delle spese processuali, che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito, mentre va compensata la restante metà delle spese in considerazione del rigetto della restante parte della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 27/9/2021 nei confronti dell CP_1 così Parte 1
provvede: a)dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai ratei relativi al periodo da marzo ad agosto del 2022 ; b) rigetta ogni ulteriore domanda della ricorrente;
c) condanna l'CP_1 al pagamento di metà delle spese processuali, che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro 900,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione;
d) compensa la restante metà delle spese.
Così deciso in Torre Annunziata il 20/2/2025 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco