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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2116/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Persone, Minori e Famiglia
La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente
Dott.ssa Anna Ferrari Consigliere
Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 16.07.2024 da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Lodi, Viale Piacenza n. 72, rappresentato e difeso dall'Avv. Elierta Myftari (c.f.
) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato in Milano, Via C.F._2
Bartolomeo Panizza n.10, presso lo Studio legale del nominato difensore;
Appellante nei confronti di
(c.f ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
Lodi (LO), via Versilia n.23, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Simone Frontori
( ) del Foro di Milano presso il cui studio in Milano, Corso di Porta CodiceFiscale_4
Vittoria n.47, ha eletto domicilio;
Appellata
OGGETTO: ricorso in appello ex art. 473 bis 30 c.p.c. avverso la sentenza n. 417/2024 del
Tribunale Ordinario di Lodi del 9.04.2024 depositata in data 16.05.2024 nel procedimento r.g.n.
2218/2023.
Con l'intervento del P.G., nella persona della dott.ssa che ha chiesto il rigetto del reclamo e la CP_2 conferma del provvedimento impugnato del curatore speciale della minore, Avv.Federica Martini
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, respinta ogni avversa istanza, deduzione,ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e, per l'effetto, IN VIA PRELIMINARE:
-Dichiarare la nullità della sentenza impugnata per le ragioni esplicate nella premessa in diritto;
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE:
-Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Per
-Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore per quindici giorni, anche consecutivi, ivi compresi i relativi fine settimana, sino alle ore 19 della domenica, ora in cui il padre riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione materna.
-Con riguardo alle festività ed alle vacanze, disporre quanto segue:
a) la figlia passerà le vacanze invernali con entrambi i genitori, alternando Natale e Capodanno;
in particolare, durante le vacanze natalizie, la figlia trascorrerà con il padre dal 23.12 sino al 30.12 o dal 31.12 al 06.01, inclusi i giorni di Natale e Santo Stefano, ad anni alterni con la madre;
b) la figlia passerà le vacanze pasquali con entrambi i genitori che si alterneranno di anno in anno;
in particolare, durante le vacanze pasquali, la figlia trascorrerà con il padre la giornata di Pasqua alternata con quella di Pasquetta, ad anni alterni con la madre;
c) la figlia passerà le vacanze estive con entrambi i genitori che si impegneranno ad accordarsi sui singoli periodi in accordo con le attività lavorative di ciascuno di essi;
in ogni caso, la figlia rimarrà con il padre per un periodo di quindici giorni consecutivi.
-Rideterminare l'assegno di mantenimento imposto al IG. in forza del provvedimento reso dal Parte_1 Tribunale di Lodi nell'ambito del procedimento n. 680/2019 R.G. nei confronti della propria figlia , Per_2 stante la permanenza della minore con il padre per 15 giorni al mese.
-Autorizzare l'iscrizione della minore presso l'anagrafe albanese per il tramite del Consolato Per_2 Generale d'Albania a Milano l'Ambasciata albanese, affinché ottenga la cittadinanza albanese.
-Accertare e dichiarare che il figlio maggiore, IG. , è economicamente autosufficiente e, per R_ l'effetto, revocare l'ordine di contributo al mantenimento imposto al IG. in forza del provvedimento Parte_1 reso dal Tribunale di Lodi nell'ambito del procedimento n. 680/2019 R.G. nei confronti del proprio figlio R_
.
[...]
-Condannare la IG.ra ed il IG. , anche in solido tra loro, alla restituzione e/o CP_1 R_ ripetizione e/o rimborso in favore del IG. della somma di euro 150,00 mensile, a far data dal mese Parte_1 di novembre 2021 fino al saldo oltre interessi nella misura legale dalla stessa data sino al saldo, ovvero della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa. IN VIA SUBORDINATA:
-nella denegata ipotesi di soccombenza (totale o parziale) nel presente grado di giudizio, rideterminare le spese processuali secondo i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022 relativi ai procedimenti dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica
IN VIA ISTRUTTORIA:
-si richiede l'ammissione delle istanze istruttorie dichiarate non ammesse/rigettate in sede di sentenza di primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto di appello.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi del giudizio.
Salvo ogni ulteriore diritto.
PARTE APPELLATA:
pagina 2 di 13 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- In via principale: confermare la gravata sentenza del Tribunale civile di Lodi, n. 417/2024, pubblicata il
16/05/2024 e, per l'effetto, respingere le domande tutte proposte dall'appellante nei confronti della sig.ra perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, come anche da motivazione di CP_1 primo grado.
- In via incidentale: Si chiede la riforma del capo di sentenza relativo alla condanna alle spese di lite unicamente nella parte in cui sono state per refuso indicate le spese generali nella errata misura del 50% dei compensi professionali anziché in quella corretta del 15%, come stabilito ex lege.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa del presente grado di giudizio. In via istruttoria, Si allega la copia notificata del ricorso in appello nonché il fascicolo di primo grado. Si producono i seguenti documenti: 1) corrispondenza email tra le parti dal 15/04 al 2/10/2024; 2) corrispondenza email tra 7-8/04/2024; 3) Denuncia Pavesi 27/02/2024; 4) Relazione UOMPIA 2/07/2024.
CURATORE SPECIALE DELLA MINORE IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO Rigettare, per tutti i motivi di cui in narrativa, tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto respingere il ricorso in appello proposto dal IG. avverso la Sentenza nr. Parte_1
417/2024 emessa in data 16.05.2024 dal Tribunale di Lodi. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Incaricare i Servizi Sociali competenti secondo la residenza anagrafica della minore di svolgere attenta attività di monitoraggio e vigilanza sulla situazione del nucleo e sulla condizione di benessere psicofisico della minore, incaricando altresì gli stessi affinché avviino un percorso di sostegno alla genitorialità e invitino i genitori ad attivare tutti gli interventi opportuni (mediazione familiare / CO.GE.) nonché avviino un percorso di sostegno psicologico per la minore, prevedendo altresì l'attivazione di ogni intervento ritenuto opportuno e segnalando eventuali situazioni di pregiudizio per la minore all'Autorità Giudiziaria. IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO
Valutare, in esito alle evidenze del monitoraggio dei Servizi Sociali, all'andamento dei percorsi di supporto e qualora fosse ritenuto rispondente all'interesse della minore, eventuali diverse modalità, ampliative o restrittive, dei tempi di permanenza della minore presso il padre.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA Disporre, qualora dall'attività di monitoraggio dei Servizi Sociali e dalle restituzioni dei percorsi di supporto avviati in favore del nucleo e della minore emergesse un grave pregiudizio per la stessa, la limitazione della responsabilità genitoriale in capo ai genitori con conseguente affidamento della minore ai Servizi Sociali.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ Il procedimento di primo grado
1. e istauravano una convivenza more uxorio a decorrere dal 2002 dalla Parte_1 CP_1 quale nascevano tre figli: , nato il [...], , nata il [...] e R_ Persona_4 Per_2
, nata il [...].
[...]
2. In data 11.06.2019 le parti proponevano ricorso congiunto ex artt. 337 bis e segg. c.c per la disciplina dell'affidamento dei minori, nati dalla loro convivenza e delle modalità dei rapporti con ciascun genitore alle seguenti condizioni:
pagina 3 di 13 Per
“affidarsi i figli minori , e in via condivisa tra i genitori, con collocazione presso la R_ Per_4 residenza della madre. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la loro responsabilità separatamente, mentre le decisioni di maggior interesse per la prole relative alla loro istruzione, educazione, salute, nonché sulla scelta della residenza abituale dei figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Disporsi che il padre potrà tenere con sé i figli quando lo riterrà opportuno durante i giorni feriali, compatibilmente con i loro impegni scolastici e sportivi, mediante preventivo consenso della madre, nonché a fine settimana alternati con la madre.Disporsi che i genitori potranno di comune accordo stabilire, di anno in anno, il collocamento dei figli presso ciascun genitore durante le ferie estive, fermo restando che, in caso di disaccordo, rimarranno con il padre almeno per un periodo di quindici giorni consecutivi e che, durante le vacanze natalizie e pasquali, rimarranno con ciascun genitore per metà della loro durata, ad esclusione del giorno di Natale e di Pasqua, che trascorreranno con la madre.
Assegnarsi definitivamente alla IG.ra la casa familiare, sita in Lodi, Via Versilia n.2, alla stessa CP_1 intestata, completa di mobili e di arredi, perché possa abitarla unitamente ai figli minori.
Porre a carico del IG. un assegno mensile di euro 450,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) in Parte_1 favore della IG.ra a titolo di contributo al mantenimento dei minori, da rivalutarsi annualmente CP_1 secondo gli indici I.S.T.A.T e ciò sino a quando i figli non avranno compiuto l'età di ventisei anni, salvo che siano nel frattempo divenuti economicamente autosufficienti.
Disporre che le spese straordinarie relative ai figli minori di natura scolastica, parascolastica, medico specialistica, ricreative e sportive verranno regolamentate secondo le modalità stabilite dal protocollo attuato dal Tribunale di Lodi, qui di seguito integralmente trascritto e verranno suddivise al 50% tra le parti.”
Il Tribunale di Lodi in data 11.06.2019 disponeva in conformità al ricorso congiunto delle parti.
3.In data 10.08.2023 proponeva ricorso al Tribunale di Lodi al fine di ottenere, in Parte_1 modifica dei termini dell'accordo di cui sopra, la modifica della regolamentazione del diritto di visita paterno;
la rideterminazione dell'assegno di mantenimento indiretto da lui dovuto per la figlia Per_ Per_ minore;
l'autorizzazione all'iscrizione della figlia minore presso l'anagrafe albanese;
l'accertamento circa l'indipendenza economica del figlio maggiorenne , con conseguente R_ dichiarazione che nulla è dovuto dal padre a titolo di mantenimento indiretto;
la condanna di controparte alla restituzione della somma di € 150,00 mensili percepiti dal mese di novembre 2021 a titolo di mantenimento indiretto del figlio;
con vittoria di spese. R_
4.In data 26.10.2023 si costituiva dinanzi al Tribunale di Lodi, chiedendo di rigettare CP_1 il ricorso proposto da e autorizzare l'iscrizione della minore nella squadra di Parte_1 Per_2 pallavolo ASD San Bernardo Volley, preso la parrocchia di Santa Maria della clemenza in Lodi;
con vittoria di spese.
5.Il Tribunale di Lodi in data 09.04.2024 emetteva sentenza n. 417/2024, in questa sede gravata, ove statuiva quanto segue:
“ 1) rigetta il ricorso proposto da nei confronti di e, per l'effetto, conferma Parte_1 CP_1 integralmente le disposizioni contenute nel decreto del Tribunale di Lodi datato 11.06.2019
pagina 4 di 13 2) rigetta la domanda di autorizzazione all'iscrizione della minore presso l'anagrafe albanese;
Per_2
3)dichiara inammissibile la domanda di parte ricorrente di restituzione dei contributi al mantenimento già corrisposti;
4) dichiara inammissibile la domanda di parte resistente di condanna del ricorrente al pagamento delle spese arretrate;
5) dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'iscrizione nella squadra di pallavolo San Bernardo Volley, presso la Parrocchia di Santa Maria della Clemenza, in Lodi;
6) condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 CP_1
5.810,00per compensi professionali, oltre spese generali al 50%, IVA e CPA se dovuti”.
Per_ Il Tribunale evidenziava l'insussistenza di un interesse di a frequentare di più il padre , come Per_ riferito in udienza dalla madre (“ va dal padre nei giorni stabiliti, non chiede di vederlo di più, riferisce spesso di ubbidire a quello che lui le dice per timore che poi lui non le voglia più bene. Soffre di una sorta di dipendenza affettiva da lui.”) ed altresì l'assenza di effettive esigenze, anche di natura pratica e/o organizzativa della minore, di pervenire alla modifica dell'attuale assetto abitativo. Inoltre secondo il Tribunale il ricorrente non aveva dato prova di poter gestire autonomamente la minore, in considerazione dei suoi impegni lavorativi che lo avevano condotto spesso a modificare gli orari di visita della figlia, nonché della mancanza di una rete parentale di supporto, dovendosi egli stesso occupare in prima persona sia della madre sia della nonna, affetta da grave disabilità, con lui Per_ conviventi. Il Tribunale confermava l'assegno di mantenimento di , anche alla luce della conferma del collocamento prevalente della minore presso l'abitazione materna e considerata l'assenza di ulteriori sopravvenienze di fatto, rilevando l'inammissibilità della domanda di restituzione delle somme corrisposte dal ricorrente, da azionare in altra sede, tenuto conto dell'oggetto del procedimento, relativo alla modifica del regime di collocamento e mantenimento dei figli della coppia. Per_ L richiesta di autorizzazione all'iscrizione di all'anagrafe albanese veniva respinta nel difetto di ragioni giustificative a supporto della domanda. In merito alla condizione del figlio maggiorenne R_
il Tribunale evidenziava che la professione di amministratore di immobili in affitto breve
[...] intrapresa dal giovane non si era ancora consolidata, con conseguente assenza di indipendenza economica tanto che pur vivendo in altra abitazione messagli a disposizione dalla madre a R_
Milano, faceva regolare rientro a casa della madre nei fine settimana.
§Il procedimento di secondo grado.
6.In data 16.07.2024 avverso la suddetta sentenza proponeva tempestivo appello , chiedendo Parte_1 in via pregiudiziale di sospendere l'esecutività del provvedimento gravato con riferimento alle statuizioni sulle spese di lite, potenzialmente pregiudizievoli e, preliminarmente, di dichiarare la nullità della sentenza gravata per omesso ascolto della minore.
Nel merito chiedeva: la modifica della regolamentazione del diritto di visita paterno con l'incremento a Per_ 15 giorni al mese della permanenza di col padre e l'alternanza tra i genitori durante i periodi di Per_ vacanze e festività; la conseguente rideterminazione dell'assegno di mantenimento per la minore;
Per_ l'autorizzazione all'iscrizione della figlia presso l'anagrafe albanese;
la revoca del contributo al mantenimento del figlio divenuto economicamente autosufficiente;
la condanna della e R_ CP_1 del figlio alla restituzione della somma di € 150,00 mensili percepiti dal mese di novembre 2021 R_
pagina 5 di 13 a titolo di mantenimento indiretto del figlio;
in via subordinata la rideterminazione delle spese R_ processuali del giudizio di primo grado;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
A sostegno dell'appello il IG. deduceva i seguenti motivi Pt_1
1.Nullità della sentenza impugnata per omesso ascolto della minore . Per_2
L'appellante esponeva che il giudice di prime cure non aveva disposto l'ascolto della minore Per_2
nonostante vi fosse precisa istanza formulata nelle memorie ex. art. 473 bis c.p.c.,
[...] evidenziando che tale inadempimento rappresentava motivo di nullità in quanto posto a tutela i principi del contradditorio e del giusto processo
2.Errata valutazione delle prove documentali in merito alla regolamentazione del diritto di visita nei confronti della minore e conseguente riduzione dell'assegno di Per_2 mantenimento.
Parte appellante sosteneva: che il giudice di prime cure aveva valutato in maniera errata gli elementi di prova forniti in relazione alla regolamentazione del diritto di visita nei confronti della Per_ figlia;
che il disinteresse della minore a trascorrere più tempo con il padre era stato desunto dalle sole dichiarazioni della madre, portatrice di interessi contrapposti a quelli dell'appellante; che nel giudizio di primo grado erano stati forniti elementi che di per sé giustificavano la necessità di una modifica dell'esercizio del diritto di visita paterno, specie in ragione della Per_ situazione di rilevante conflittualità tra e la madre, riportata dalla stessa minore al padre;
che Per_ proprio a causa dei problemi relazionali tra e la madre lo stesso appellante aveva proposto denuncia-querela nel mese di giugno 2024.
3.Errata valutazione delle prove documentali in merito alla iscrizione della minore Per_2 nell'anagrafe albanese. In merito a tale motivo l'appellante sosteneva che il giudice di prime cure aveva valutato in Per_ maniera errata le prove documentali fornite ai fini dell'iscrizione della minore all'anagrafe albanese. Specificatamente deduceva che nel giudizio di primo grado aveva dedotto giustificate e concrete ragioni per le quali risultava necessario iscrivere la figlia all'anagrafe albanese prima del raggiungimento della maggiore età; che tale richiesta trovava giustificazione nell'opportunità di Per_ alla minore la possibilità di usufruire dei servizi pubblici in Albania in tutte le occasioni in cui ivi si reca con il padre, essendo l'unica dei tre figli ancora minorenne.
4.Errata valutazione delle prove documentali in merito alla persistenza dell'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio maggiore . R_
In merito a tale motivo l'appellante sosteneva che il giudice di prime cure aveva erroneamente valutato la posizione del figlio maggiore;
che il Tribunale erroneamente aveva ritenuto che R_ il figlio avesse intrapreso la professione di amministratore di immobili in affitto breve senza raggiungere tuttavia l'indipendenza economica;
che dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado emergeva chiaramente che il figlio viveva oramai stabilmente fuori casa R_ svolgendo, dal mese di novembre 2021, regolare attività lavorativa, non risultava più fiscalmente a carico della madre da circa un anno;
che i suddetti elementi facevano desumere che il figlio era indipendente almeno a decorrere dal 2022.
pagina 6 di 13
5.Errata declaratoria di inammissibilità della domanda di restituzione del contributo di mantenimento già corrisposto.
In merito a tale motivo l'appellante sosteneva che la domanda di ripetizione della somma di € 150,00 relativa al mantenimento del figlio era stata connessa nel ricorso introduttivo del R_ giudizio di primo grado alle altre domande relative alla modifica delle disposizioni sull'affidamento dei figli, pertanto, a suo parere, il giudice di prime cure avrebbe dovuto
“addivenire, in ogni caso, ad una pronuncia di merito circa la domanda restitutoria de qua, attesa la connessione (quanto meno soggettiva) rispetto alle altre domande formulate”. Precisava che aveva allegato al ricorso una scrittura privata con la quale le parti si erano accordate per la compensazione di crediti vantati da nei confronti della con gli Parte_1 CP_1 assegni di mantenimento indiretto dovuti da lui dovuti per i figli, indicando altresì che l'impegno al pagamento del suddetto assegno permaneva fino al raggiungimento del ventiseiesimo anno di età dei figli ovvero fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, qualora antecedente.
Aggiungeva che, certamente, qualora il giudice di prime cure avesse accolto la domanda relativa alla sopravvenuta indipendenza economica del figlio , revocando l'onere del padre alla R_ corresponsione di un assegno a titolo di mantenimento indiretto, egli avrebbe dovuto agire successivamente in un nuovo giudizio nei confronti della per conseguire la ripetizione CP_1 delle somme corrisposte in via anticipata in ragione della scrittura privata suddetta.
6.Erronea determinazione delle spese processuali.
L'appellante deduceva l'errata determinazione delle spese processuali, ritenendo che il giudice di prime cure: non avesse rispettato i parametri di cui al D.M. n. 147/2022; non avesse tenuto conto dell'attività effettivamente svolta nell'ambito del giudizio, considerando anche la fase istruttoria di fatto mai verificatasi, essendo state rigettate tutte le memorie ex art. 473 bis 17, comma III,
c.p.c.; non avesse tenuto conto della parziale soccombenza della controparte, data dalla declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale da quest'ultima formulata nell'ambito della memoria di costituzione e del non luogo a procedere rispetto alla domanda di autorizzazione all'iscrizione nella squadra di palla a volo.
Aggiungeva che il giudice di prime cure per un evidente errore materiale aveva indicato le spese generali al 50%, anziché al 15%.
7.In data
7.11.2024 si costituiva , chiedendo in via principale di confermare la sentenza CP_1 impugnata e di respingere tutte le domande proposte dall'appellante nei confronti della IG.ra in CP_1 via incidentale, chiedeva di riformare il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di lite limitatamente alle spese generali calcolate nella errata misura del 50% dei compensi professionali anziché del 15% come stabilito ex lege.
Secondo la prospettazione della resistente il IG. non aveva provato nulla a dimostrazione del Pt_1 grave e irreparabile pregiudizio che sarebbe lui derivato qualora la sentenza gravata fosse stata eseguita, considerato che l'appellante risultava assunto da anni a tempo indeterminato come lavoratore dipendente ed altresì proprietario di beni mobili registrati e immobili. Per_ La premesso che l'audizione di avrebbe potuto avere conseguenze psicologiche, CP_1 costringendola a scegliere tra due genitori, evidenziava che l'appellante in più occasioni aveva fatto saltare i giorni di visita previsti da calendario e comunque aveva rifiutato la proposta della madre di tenere con sé la minore per alcuni pernottamenti, alcune festività e ponti ulteriori rispetto alla vacanze pagina 7 di 13 Per_ estive. Inoltre l'appellata deduceva che a causa dei disagi emotivi manifestati da aveva proposto a un percorso di sostegno per la minore, che tuttavia a causa delle ritardate risposte e Parte_1 omissioni paterne vi erano state delle complicazioni finchè il padre aveva unilateralmente interrotto il percorso di sostegno per la minore noncurante del fatto che la relazione dell'Uonpia di competenza consigliasse un percorso individuale per la minore e un percorso di mediazione per i genitori
In ordine al primogenito , la rappresentava che ormai da anni l'appellante non R_ CP_1 corrispondeva alcun assegno di mantenimento mensile per i figli in forza della scrittura privata del
5.03.2019 con la quale era stato compensato il credito vantato da parte appellante con l'assegno da lui dovuto per il mantenimento dei figli e che ad ogni modo non aveva raggiunto l'indipendenza R_ abitativa, continuando ad abitare presso l'appartamento della madre.
L'appellata concordava invece sull'errata indicazione, per un mero refuso o errore materiale, della misura delle spese generali liquidate nella misura del 50% anziché in quella corretta del 15% come previsto dalla legge.
8.Con provvedimento provvisorio del 20.12.2024 la Corte, riservata ogni valutazione sull'appello proposto da , ha disposto la nomina di un curatore speciale per la minore e Parte_1 Persona_5
l'audizione della minore.
9.Con atto depositato il 23.01.2025 si è costituito il curatore speciale della minore che ha chiesto in via preliminare il rigetto dell'appello proposto dal padre della minore. Il curatore ha chiesto il conferimento ai Servizi Sociali competenti secondo la residenza della minore di un incarico di vigilanza e monitoraggio sulla situazione del nucleo e sul benessere psicofisico della minore, nonché dell'incarico di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità e un percorso di sostegno psicologico per la minore, prevedendo l'attivazione di ogni intervento ritenuto opportuno, con valutazione, all'esito del monitoraggio, di eventuali differenti modalità del diritto di vista paterno e/o dell'eventuale limitazione della responsabilità dei genitori.
10.In data 14.03.2025 la Corte ha proceduto all'audizione della minore . Persona_5
Per_ 11.All'udienza del 3.04.2025 il curatore speciale ha riferito che, sentita la minore in audizione, non vuole essere coinvolta nel conflitto;
ha rappresentato che all'audizione si è presentato il padre e la Per_ minore si è spaventata;
ha ricordato che ha avuto episodi di autolesionismo e presenta un temperamento caratterizzato da grande ansia. Il curatore ha concluso riportandosi alla memoria in atti.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento impugnato, concordando con le conclusioni del curatore.
La difesa dell'appellante ha contestato che la minore sia spaventata dal papà e ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Parte appellata si è riportata ai propri atti.
La Corte ha trattenuto in decisione.
pagina 8 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'affido della minore. Per_ Preliminarmente la Corte rileva che all'esito dell'audizione della minore e tenuto conto delle complessive risultanze istruttorie risulta evidente, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, la sussistenza di una elevatissima conflittualità fra le parti, correlata anche ad approcci educativi radicalmente diversi, che finisce per riverberare i suoi negativi effetti sulla minore e rende necessario intervenire a sua tutela. Per_ Dall'audizione effettuata in Corte è infatti emerso uno stato di disagio in che apparentemente si mostra serena ma risente dei negativi effetti del contrasto tra i genitori che sussiste praticamente su ogni aspetto della sua vita, come dimostrano le ulteriori risultanze istruttorie acquisite agli atti. Per_
I genitori di hanno infatti un tenore di comunicazioni caratterizzato solo da reciproche recriminazioni e contestazioni , sia di ordine economico sia relative agli aspetti di cura della minore;
inoltre hanno intrapreso plurime azioni legali che hanno come unico effetto quello di innalzare Per_ l'intensità del conflitto (il IG. con la denuncia del 3.07.2024 per asserite percosse subite da Pt_1 ad opera del compagno della cugina della la IG.ra con l'istanza al Giudice Tutelare per CP_1 CP_1 Per_ l'autorizzazione al rilascio del passaporto di in occasione del viaggio in Marocco a fine 2022 che, a detta dell'appellante, era in contrasto con gli accordi presi per le festività di fine anno).
Infine entrambi hanno dimostrato con la sottoscrizione della scrittura privata di “compensazione” dei crediti alimentari dei figli per il mantenimento paterno, di non essere in grado di tutelare adeguatamente i bisogni ed i diritti indisponibili dei figli.
In tale complessivo contesto, tutti i figli della coppia hanno risentito del conflitto genitoriale: in primo luogo e che infatti hanno interrotto tutti i rapporti con il padre;
ha inoltre R_ Per_4 Per_4 sviluppato una organizzazione borderline di personalità (cfr. valutazione psicodiagnostica del Per_ 7.07.2023); , da ultimo, ha in passato posto in essere comportamenti autolesionistici e, nell'attualità, manifesta la tendenza ad andare in ansia, per le interrogazioni, per l'audizione davanti alla Corte, per aver visto il padre in quell'occasione presentarsi assieme alla nonna paterna nonostante il divieto imposto alle parti di non presenziare all'audizione della minore. Per_ L'attuale fase di crescita di è particolarmente delicata, considerata l'età e i suoi pregressi disturbi
(con episodi di rabbia e cutting, cfr. relazione UONPIA di Lodi del 22.07.2024): occorre pertanto un intervento immediato, con l'avvio di un percorso di supporto psicologico, per evitare che questi evidenti segnali di sofferenza si cristallizzino ed evolvano in disturbi psicologici di ordine maggiore.
La minore è infatti legata ad entrambi i genitori da un affetto sincero ma si trova a vivere in un nucleo di fatto disgregato in cui i genitori non comunicano se non litigando e i fratelli maggiori non parlano col padre e non le spiegano i motivi di questa chiusura che la fa soffrire, in quanto vorrebbe che facessero pace.
Risulta conclusivamente evidente, senza necessità di ulteriori approfondimenti, che un simile contesto è altamente pregiudizievole per il sereno sviluppo della minore.
A fronte di quanto fin qui evidenziato, la Corte ritiene indispensabile disporre l'affido della minore all'Ente, fermo il collocamento presso la madre, con limitazione della responsabilità di entrambi i genitori per le scelte di maggiore rilevanza per la minore (salute, educazione, istruzione) da demandare pagina 9 di 13 Per_ all'Ente in modo da evitare che, come fin qui accaduto, ogni decisione che riguarda finisca per divenire occasione di nuovi scontri fra le parti.
Parimenti si demanda all'Ente la regolamentazione del diritto di visita paterno che andrà modulato Per_ secondo tempi e modi rispondenti all'esclusivo interesse di : non può pertanto allo stato trovare Per_ accoglimento al richiesta dell'appellante di incremento a 15 giorni mensili della permanenza di con lui, considerato che la minore in audizione ha sì espresso di essere favorevole ad un incremento dei tempi di permanenza dal padre ma specificando che ciò dovrebbe avvenire in maniera assolutamente graduale, magari con l'introduzione di un pernotto il giovedì sera oppure la domenica nei weekend di spettanza paterna. Le determinazioni sul punto vanno necessariamente rimesse all'Ente affidatario che, una volta avviata la presa in carico della minore e del nucleo, ben potrà verificare l'effettiva Per_ rispondenza all'interesse di di modifiche dell'attuale calendario di visita che, allo stato, va confermato.
La Corte invita le parti a cooperare con l'Ente affidatario nell'attuazione degli incarichi conferiti e a rispettare le prescrizioni oggetto del presente provvedimento, invitandole altresì ad intraprendere percorsi di sostegno alla genitorialità che le aiutino ad acquisire adeguate modalità di reciproca Per_ comunicazione e relazione, nell'interesse ultimo della figlia minore .
Per_ L'assegno di mantenimento per . Per_ Al rigetto della richiesta dell'appellante di disporre la permanenza di col padre per quindici giorni al mese consegue il rigetto della richiesta di modifica dell'importo dell'assegno per il mantenimento della minore che si reputa proporzionato alla complessiva situazione economica delle parti risultante Per_ dagli atti1 ed adeguato alle esigenze della minore, tenuto conto altresì dei tempi di permanenza di con i genitori, che vedono la madre principale onerata del mantenimento diretto della minore. 1
[...]
Controparte_3 Dipendente Clerici spa Dipendente Alba Leasing Spa
CU 2024 – tot– diviso 12 mensilità 730/2024 – tot 31.671– diviso 12 mensilità 2.639 Reddito da lavoro dipendente: € 34.320 Reddito imponibile: € 43.020 Imposta netta: € 7.485,85 Imposta netta: € 10.407
addizionale reg.: € 498,61
addizionale reg.: € 648
addizionale com.: € //
addizionale com.: € 294
CU 2023 – tot 26.077– diviso 12 mensilità 2.173 modello 730/2023 – tot 33.605 – diviso 12 Reddito da lavoro dipendente: € 34.161,06 mensilità 2.800 Reddito imponibile: € 43.582 Imposta netta: € 7.416,36
addizionale reg.: € 495,87 Imposta netta: € 9.021
addizionale com.: € 171,30
addizionale reg.: € 658
addizionale com.: € 298
CU 2022 – tot 23.063 – diviso 12 mensilità
1.921 modello 730/2022 – tot 34.324 – diviso 12 Reddito da lavoro dipendente: € 28.687,49 mensilità 2.860 Imposta netta: € 5.091,78 Reddito imponibile: € 42.335
addizionale reg.: € 401,72 Imposta netta: € 7.086
addizionale com.: € 131,22
addizionale reg.: € 636
addizionale com.: € 289
pagina 10 di 13 L'iscrizione della minore presso l'anagrafe albanese
La richiesta dell'appellante va respinta tenuto conto dell'assoluta genericità dei motivi dedotti a Per_ sostegno della medesima ed altresì della circostanza che vive in Italia si reca in Albania unicamente per brevi periodi nelle vacanze estive. Non si ravvisano pertanto ragioni per procedere adesso alla richiesta iscrizione anagrafica cui potrà darsi corso al raggiungimento della maggiore età della ragazza.
Il contributo paterno al mantenimento del figlio maggiorenne . R_
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro.
Come ribadito di recente dalla Cassazione (Sez. 1 , n. 26875 del 20/09/2023) occorre avere riguardo in primo luogo, alla c.d. funzione educativa del mantenimento per la quale, “la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura – perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana – consegue l'insussistenza del diritto al mantenimento.” In secondo luogo viene in rilievo, secondo la Cassazione, il principio di autoresponsabilità tale che l'art. 337-septies c.c. indica il trascorrere da una visuale di puro assistenzialismo e discarico delle responsabilità sugli altri – siano essi individui o soggetti collettivi, pubblici o privati – ad un'assunzione di responsabilità in capo al figlio ormai maggiorenne (il principio viene, dall'ordinamento positivo e dal “diritto vivente”, in molti ed eterogenei ambiti applicato: cfr. Cass. 14 agosto 2020, n. 17183). In questa visuale, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, attesa che non si giustifica più resti inerte ed improduttiva;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die. Dunque, non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre.” Pertanto occorre che sia provato dal richiedente il suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro e la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla (cfr. Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264; Cass. 3 dicembre 2021, n. 37366; Cass. 20 agosto 2020, n. 17380; Cass. 14 agosto 2020, n. 17183).
Nel caso in esame, la richiesta di revoca del contributo paterno per può essere accolta atteso che R_ dagli atti risulta che il ragazzo ha iniziato a lavorare nell'anno 2021 con il commercio on line, attività poi cessata nel 2023 per spese superiori ai ricavi, e ha infine intrapreso l'attività di amministratore di
pagina 11 di 13 immobili in affitto breve, rispetto alla quale risulta socio e amministratore unico da febbraio 2024 della
“Ospitamo srl”. Dalle risultanze anagrafiche in atti risulta non più compreso nel nucleo familiare R_ della madre: inoltre secondo quanto dichiarato dalla all'udienza del 29.11.2023 vive in un CP_1 R_ appartamento di proprietà della madre, sito in piazzale Loreto a Milano, distinto dalla casa familiare dove asseritamente farebbe ritorno nei fine settimana (rientri atti al più a configurare un rapporto di Per_ ospitalità, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16134 del 17/06/2019). La minore durante l'audizione ha confermato che lavora nel settore immobiliare e affitta e vende case. R_
Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte va disposta la revoca del contributo paterno al mantenimento di con effetto dalla pubblicazione del presente provvedimento. R_
La richiesta di restituzioni. Va respinta la richiesta dell'appellante di restituzione del contributo al mantenimento già disposto per il figlio attesa la natura alimentare delle relative prestazioni che osta peraltro a qualsivoglia R_ restituzione (Cass. Sez.6, ordinanza n.13609 del 4.07.2016) e compensazione dei relativi crediti (Cass.
Sez.6, ordinanza n.11689 del 14.05.2019; Cass., Sez.6 ordinanza n.23569 del 18.11.2016) con conseguente irrilevanza, ai fini della presente decisione, della scrittura privata intercorsa tra le parti il
5.03.2019.
Le spese di lite. L'esito del procedimento, caratterizzato dalla reciproca soccombenza delle parti, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Alla liquidazione dei compensi del curatore speciale si provvederà con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
assorbita ogni ulteriore questione, in parziale riforma della sentenza n.417/2024 CP_1 emessa dal Tribunale di Lodi il 9.04.2024, depositata il 16.05.2024, nel procedimento n.2218/2023, così provvede:
1. Dispone l'affido di nata il [...], ai Servizi Sociali del Comune di Lodi Per_2 competenti in relazione alla residenza della minore, per la durata di 24 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, fermo il collocamento della minore presso la madre, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambe le parti in ordine alle scelte di maggiore rilevanza per la minore (salute, educazione, istruzione) che verranno assunte dall'Ente sentiti i genitori e il curatore speciale della minore;
2. Incarica il Servizio Sociale del Comune di Lodi, in collaborazione con i Servizi Specialistici territorialmente competenti:
➢ di regolamentare le visite con il genitore non collocatario, anche se del caso secondo il calendario attualmente in essere, con possibilità di eventuale e graduale incremento secondo tempi e modalità rispondenti all'esclusivo interesse della minore;
➢ di attivare tutti gli interventi di sostegno in favore della minore con supporti di tipo socio-educativo-scolastico e con l'immediata attivazione di un supporto psicoterapeutico;
pagina 12 di 13 ➢ di monitorare costantemente la situazione, attraverso i colloqui con la minore ed i componenti familiari, il confronto con la scuola, i servizi sanitari, gli enti pubblici e privati, gli operatori, i Servizi e i soggetti a diverso titolo coinvolti;
➢ di trasmettere ogni tre mesi relazioni di aggiornamento al Giudice Tutelare e di segnalare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria eventuali situazioni di pregiudizio per il minore.
3. Revoca l'assegno di mantenimento in favore di a far data dalla pubblicazione R_ della presente sentenza.
4. Conferma nel resto.
5. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti di entrambi i gradi di giudizio.
6. Riserva la liquidazione dei compensi del curatore speciale con separato decreto.
Si comunichi:
-alle parti;
-al curatore speciale;
- ai Servizi Sociali di Lodi;
-al Giudice Tutelare di Lodi;
Così deciso in Milano, 3.04.2025 Il consigliere est.
Maria Vicidomini
Il Presidente
Anna Maria Pizzi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Persone, Minori e Famiglia
La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente
Dott.ssa Anna Ferrari Consigliere
Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 16.07.2024 da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Lodi, Viale Piacenza n. 72, rappresentato e difeso dall'Avv. Elierta Myftari (c.f.
) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato in Milano, Via C.F._2
Bartolomeo Panizza n.10, presso lo Studio legale del nominato difensore;
Appellante nei confronti di
(c.f ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
Lodi (LO), via Versilia n.23, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Simone Frontori
( ) del Foro di Milano presso il cui studio in Milano, Corso di Porta CodiceFiscale_4
Vittoria n.47, ha eletto domicilio;
Appellata
OGGETTO: ricorso in appello ex art. 473 bis 30 c.p.c. avverso la sentenza n. 417/2024 del
Tribunale Ordinario di Lodi del 9.04.2024 depositata in data 16.05.2024 nel procedimento r.g.n.
2218/2023.
Con l'intervento del P.G., nella persona della dott.ssa che ha chiesto il rigetto del reclamo e la CP_2 conferma del provvedimento impugnato del curatore speciale della minore, Avv.Federica Martini
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, respinta ogni avversa istanza, deduzione,ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e, per l'effetto, IN VIA PRELIMINARE:
-Dichiarare la nullità della sentenza impugnata per le ragioni esplicate nella premessa in diritto;
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE:
-Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Per
-Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore per quindici giorni, anche consecutivi, ivi compresi i relativi fine settimana, sino alle ore 19 della domenica, ora in cui il padre riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione materna.
-Con riguardo alle festività ed alle vacanze, disporre quanto segue:
a) la figlia passerà le vacanze invernali con entrambi i genitori, alternando Natale e Capodanno;
in particolare, durante le vacanze natalizie, la figlia trascorrerà con il padre dal 23.12 sino al 30.12 o dal 31.12 al 06.01, inclusi i giorni di Natale e Santo Stefano, ad anni alterni con la madre;
b) la figlia passerà le vacanze pasquali con entrambi i genitori che si alterneranno di anno in anno;
in particolare, durante le vacanze pasquali, la figlia trascorrerà con il padre la giornata di Pasqua alternata con quella di Pasquetta, ad anni alterni con la madre;
c) la figlia passerà le vacanze estive con entrambi i genitori che si impegneranno ad accordarsi sui singoli periodi in accordo con le attività lavorative di ciascuno di essi;
in ogni caso, la figlia rimarrà con il padre per un periodo di quindici giorni consecutivi.
-Rideterminare l'assegno di mantenimento imposto al IG. in forza del provvedimento reso dal Parte_1 Tribunale di Lodi nell'ambito del procedimento n. 680/2019 R.G. nei confronti della propria figlia , Per_2 stante la permanenza della minore con il padre per 15 giorni al mese.
-Autorizzare l'iscrizione della minore presso l'anagrafe albanese per il tramite del Consolato Per_2 Generale d'Albania a Milano l'Ambasciata albanese, affinché ottenga la cittadinanza albanese.
-Accertare e dichiarare che il figlio maggiore, IG. , è economicamente autosufficiente e, per R_ l'effetto, revocare l'ordine di contributo al mantenimento imposto al IG. in forza del provvedimento Parte_1 reso dal Tribunale di Lodi nell'ambito del procedimento n. 680/2019 R.G. nei confronti del proprio figlio R_
.
[...]
-Condannare la IG.ra ed il IG. , anche in solido tra loro, alla restituzione e/o CP_1 R_ ripetizione e/o rimborso in favore del IG. della somma di euro 150,00 mensile, a far data dal mese Parte_1 di novembre 2021 fino al saldo oltre interessi nella misura legale dalla stessa data sino al saldo, ovvero della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa. IN VIA SUBORDINATA:
-nella denegata ipotesi di soccombenza (totale o parziale) nel presente grado di giudizio, rideterminare le spese processuali secondo i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022 relativi ai procedimenti dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica
IN VIA ISTRUTTORIA:
-si richiede l'ammissione delle istanze istruttorie dichiarate non ammesse/rigettate in sede di sentenza di primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto di appello.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi del giudizio.
Salvo ogni ulteriore diritto.
PARTE APPELLATA:
pagina 2 di 13 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- In via principale: confermare la gravata sentenza del Tribunale civile di Lodi, n. 417/2024, pubblicata il
16/05/2024 e, per l'effetto, respingere le domande tutte proposte dall'appellante nei confronti della sig.ra perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, come anche da motivazione di CP_1 primo grado.
- In via incidentale: Si chiede la riforma del capo di sentenza relativo alla condanna alle spese di lite unicamente nella parte in cui sono state per refuso indicate le spese generali nella errata misura del 50% dei compensi professionali anziché in quella corretta del 15%, come stabilito ex lege.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa del presente grado di giudizio. In via istruttoria, Si allega la copia notificata del ricorso in appello nonché il fascicolo di primo grado. Si producono i seguenti documenti: 1) corrispondenza email tra le parti dal 15/04 al 2/10/2024; 2) corrispondenza email tra 7-8/04/2024; 3) Denuncia Pavesi 27/02/2024; 4) Relazione UOMPIA 2/07/2024.
CURATORE SPECIALE DELLA MINORE IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO Rigettare, per tutti i motivi di cui in narrativa, tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto respingere il ricorso in appello proposto dal IG. avverso la Sentenza nr. Parte_1
417/2024 emessa in data 16.05.2024 dal Tribunale di Lodi. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Incaricare i Servizi Sociali competenti secondo la residenza anagrafica della minore di svolgere attenta attività di monitoraggio e vigilanza sulla situazione del nucleo e sulla condizione di benessere psicofisico della minore, incaricando altresì gli stessi affinché avviino un percorso di sostegno alla genitorialità e invitino i genitori ad attivare tutti gli interventi opportuni (mediazione familiare / CO.GE.) nonché avviino un percorso di sostegno psicologico per la minore, prevedendo altresì l'attivazione di ogni intervento ritenuto opportuno e segnalando eventuali situazioni di pregiudizio per la minore all'Autorità Giudiziaria. IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO
Valutare, in esito alle evidenze del monitoraggio dei Servizi Sociali, all'andamento dei percorsi di supporto e qualora fosse ritenuto rispondente all'interesse della minore, eventuali diverse modalità, ampliative o restrittive, dei tempi di permanenza della minore presso il padre.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA Disporre, qualora dall'attività di monitoraggio dei Servizi Sociali e dalle restituzioni dei percorsi di supporto avviati in favore del nucleo e della minore emergesse un grave pregiudizio per la stessa, la limitazione della responsabilità genitoriale in capo ai genitori con conseguente affidamento della minore ai Servizi Sociali.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ Il procedimento di primo grado
1. e istauravano una convivenza more uxorio a decorrere dal 2002 dalla Parte_1 CP_1 quale nascevano tre figli: , nato il [...], , nata il [...] e R_ Persona_4 Per_2
, nata il [...].
[...]
2. In data 11.06.2019 le parti proponevano ricorso congiunto ex artt. 337 bis e segg. c.c per la disciplina dell'affidamento dei minori, nati dalla loro convivenza e delle modalità dei rapporti con ciascun genitore alle seguenti condizioni:
pagina 3 di 13 Per
“affidarsi i figli minori , e in via condivisa tra i genitori, con collocazione presso la R_ Per_4 residenza della madre. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la loro responsabilità separatamente, mentre le decisioni di maggior interesse per la prole relative alla loro istruzione, educazione, salute, nonché sulla scelta della residenza abituale dei figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Disporsi che il padre potrà tenere con sé i figli quando lo riterrà opportuno durante i giorni feriali, compatibilmente con i loro impegni scolastici e sportivi, mediante preventivo consenso della madre, nonché a fine settimana alternati con la madre.Disporsi che i genitori potranno di comune accordo stabilire, di anno in anno, il collocamento dei figli presso ciascun genitore durante le ferie estive, fermo restando che, in caso di disaccordo, rimarranno con il padre almeno per un periodo di quindici giorni consecutivi e che, durante le vacanze natalizie e pasquali, rimarranno con ciascun genitore per metà della loro durata, ad esclusione del giorno di Natale e di Pasqua, che trascorreranno con la madre.
Assegnarsi definitivamente alla IG.ra la casa familiare, sita in Lodi, Via Versilia n.2, alla stessa CP_1 intestata, completa di mobili e di arredi, perché possa abitarla unitamente ai figli minori.
Porre a carico del IG. un assegno mensile di euro 450,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) in Parte_1 favore della IG.ra a titolo di contributo al mantenimento dei minori, da rivalutarsi annualmente CP_1 secondo gli indici I.S.T.A.T e ciò sino a quando i figli non avranno compiuto l'età di ventisei anni, salvo che siano nel frattempo divenuti economicamente autosufficienti.
Disporre che le spese straordinarie relative ai figli minori di natura scolastica, parascolastica, medico specialistica, ricreative e sportive verranno regolamentate secondo le modalità stabilite dal protocollo attuato dal Tribunale di Lodi, qui di seguito integralmente trascritto e verranno suddivise al 50% tra le parti.”
Il Tribunale di Lodi in data 11.06.2019 disponeva in conformità al ricorso congiunto delle parti.
3.In data 10.08.2023 proponeva ricorso al Tribunale di Lodi al fine di ottenere, in Parte_1 modifica dei termini dell'accordo di cui sopra, la modifica della regolamentazione del diritto di visita paterno;
la rideterminazione dell'assegno di mantenimento indiretto da lui dovuto per la figlia Per_ Per_ minore;
l'autorizzazione all'iscrizione della figlia minore presso l'anagrafe albanese;
l'accertamento circa l'indipendenza economica del figlio maggiorenne , con conseguente R_ dichiarazione che nulla è dovuto dal padre a titolo di mantenimento indiretto;
la condanna di controparte alla restituzione della somma di € 150,00 mensili percepiti dal mese di novembre 2021 a titolo di mantenimento indiretto del figlio;
con vittoria di spese. R_
4.In data 26.10.2023 si costituiva dinanzi al Tribunale di Lodi, chiedendo di rigettare CP_1 il ricorso proposto da e autorizzare l'iscrizione della minore nella squadra di Parte_1 Per_2 pallavolo ASD San Bernardo Volley, preso la parrocchia di Santa Maria della clemenza in Lodi;
con vittoria di spese.
5.Il Tribunale di Lodi in data 09.04.2024 emetteva sentenza n. 417/2024, in questa sede gravata, ove statuiva quanto segue:
“ 1) rigetta il ricorso proposto da nei confronti di e, per l'effetto, conferma Parte_1 CP_1 integralmente le disposizioni contenute nel decreto del Tribunale di Lodi datato 11.06.2019
pagina 4 di 13 2) rigetta la domanda di autorizzazione all'iscrizione della minore presso l'anagrafe albanese;
Per_2
3)dichiara inammissibile la domanda di parte ricorrente di restituzione dei contributi al mantenimento già corrisposti;
4) dichiara inammissibile la domanda di parte resistente di condanna del ricorrente al pagamento delle spese arretrate;
5) dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'iscrizione nella squadra di pallavolo San Bernardo Volley, presso la Parrocchia di Santa Maria della Clemenza, in Lodi;
6) condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 CP_1
5.810,00per compensi professionali, oltre spese generali al 50%, IVA e CPA se dovuti”.
Per_ Il Tribunale evidenziava l'insussistenza di un interesse di a frequentare di più il padre , come Per_ riferito in udienza dalla madre (“ va dal padre nei giorni stabiliti, non chiede di vederlo di più, riferisce spesso di ubbidire a quello che lui le dice per timore che poi lui non le voglia più bene. Soffre di una sorta di dipendenza affettiva da lui.”) ed altresì l'assenza di effettive esigenze, anche di natura pratica e/o organizzativa della minore, di pervenire alla modifica dell'attuale assetto abitativo. Inoltre secondo il Tribunale il ricorrente non aveva dato prova di poter gestire autonomamente la minore, in considerazione dei suoi impegni lavorativi che lo avevano condotto spesso a modificare gli orari di visita della figlia, nonché della mancanza di una rete parentale di supporto, dovendosi egli stesso occupare in prima persona sia della madre sia della nonna, affetta da grave disabilità, con lui Per_ conviventi. Il Tribunale confermava l'assegno di mantenimento di , anche alla luce della conferma del collocamento prevalente della minore presso l'abitazione materna e considerata l'assenza di ulteriori sopravvenienze di fatto, rilevando l'inammissibilità della domanda di restituzione delle somme corrisposte dal ricorrente, da azionare in altra sede, tenuto conto dell'oggetto del procedimento, relativo alla modifica del regime di collocamento e mantenimento dei figli della coppia. Per_ L richiesta di autorizzazione all'iscrizione di all'anagrafe albanese veniva respinta nel difetto di ragioni giustificative a supporto della domanda. In merito alla condizione del figlio maggiorenne R_
il Tribunale evidenziava che la professione di amministratore di immobili in affitto breve
[...] intrapresa dal giovane non si era ancora consolidata, con conseguente assenza di indipendenza economica tanto che pur vivendo in altra abitazione messagli a disposizione dalla madre a R_
Milano, faceva regolare rientro a casa della madre nei fine settimana.
§Il procedimento di secondo grado.
6.In data 16.07.2024 avverso la suddetta sentenza proponeva tempestivo appello , chiedendo Parte_1 in via pregiudiziale di sospendere l'esecutività del provvedimento gravato con riferimento alle statuizioni sulle spese di lite, potenzialmente pregiudizievoli e, preliminarmente, di dichiarare la nullità della sentenza gravata per omesso ascolto della minore.
Nel merito chiedeva: la modifica della regolamentazione del diritto di visita paterno con l'incremento a Per_ 15 giorni al mese della permanenza di col padre e l'alternanza tra i genitori durante i periodi di Per_ vacanze e festività; la conseguente rideterminazione dell'assegno di mantenimento per la minore;
Per_ l'autorizzazione all'iscrizione della figlia presso l'anagrafe albanese;
la revoca del contributo al mantenimento del figlio divenuto economicamente autosufficiente;
la condanna della e R_ CP_1 del figlio alla restituzione della somma di € 150,00 mensili percepiti dal mese di novembre 2021 R_
pagina 5 di 13 a titolo di mantenimento indiretto del figlio;
in via subordinata la rideterminazione delle spese R_ processuali del giudizio di primo grado;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
A sostegno dell'appello il IG. deduceva i seguenti motivi Pt_1
1.Nullità della sentenza impugnata per omesso ascolto della minore . Per_2
L'appellante esponeva che il giudice di prime cure non aveva disposto l'ascolto della minore Per_2
nonostante vi fosse precisa istanza formulata nelle memorie ex. art. 473 bis c.p.c.,
[...] evidenziando che tale inadempimento rappresentava motivo di nullità in quanto posto a tutela i principi del contradditorio e del giusto processo
2.Errata valutazione delle prove documentali in merito alla regolamentazione del diritto di visita nei confronti della minore e conseguente riduzione dell'assegno di Per_2 mantenimento.
Parte appellante sosteneva: che il giudice di prime cure aveva valutato in maniera errata gli elementi di prova forniti in relazione alla regolamentazione del diritto di visita nei confronti della Per_ figlia;
che il disinteresse della minore a trascorrere più tempo con il padre era stato desunto dalle sole dichiarazioni della madre, portatrice di interessi contrapposti a quelli dell'appellante; che nel giudizio di primo grado erano stati forniti elementi che di per sé giustificavano la necessità di una modifica dell'esercizio del diritto di visita paterno, specie in ragione della Per_ situazione di rilevante conflittualità tra e la madre, riportata dalla stessa minore al padre;
che Per_ proprio a causa dei problemi relazionali tra e la madre lo stesso appellante aveva proposto denuncia-querela nel mese di giugno 2024.
3.Errata valutazione delle prove documentali in merito alla iscrizione della minore Per_2 nell'anagrafe albanese. In merito a tale motivo l'appellante sosteneva che il giudice di prime cure aveva valutato in Per_ maniera errata le prove documentali fornite ai fini dell'iscrizione della minore all'anagrafe albanese. Specificatamente deduceva che nel giudizio di primo grado aveva dedotto giustificate e concrete ragioni per le quali risultava necessario iscrivere la figlia all'anagrafe albanese prima del raggiungimento della maggiore età; che tale richiesta trovava giustificazione nell'opportunità di Per_ alla minore la possibilità di usufruire dei servizi pubblici in Albania in tutte le occasioni in cui ivi si reca con il padre, essendo l'unica dei tre figli ancora minorenne.
4.Errata valutazione delle prove documentali in merito alla persistenza dell'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio maggiore . R_
In merito a tale motivo l'appellante sosteneva che il giudice di prime cure aveva erroneamente valutato la posizione del figlio maggiore;
che il Tribunale erroneamente aveva ritenuto che R_ il figlio avesse intrapreso la professione di amministratore di immobili in affitto breve senza raggiungere tuttavia l'indipendenza economica;
che dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado emergeva chiaramente che il figlio viveva oramai stabilmente fuori casa R_ svolgendo, dal mese di novembre 2021, regolare attività lavorativa, non risultava più fiscalmente a carico della madre da circa un anno;
che i suddetti elementi facevano desumere che il figlio era indipendente almeno a decorrere dal 2022.
pagina 6 di 13
5.Errata declaratoria di inammissibilità della domanda di restituzione del contributo di mantenimento già corrisposto.
In merito a tale motivo l'appellante sosteneva che la domanda di ripetizione della somma di € 150,00 relativa al mantenimento del figlio era stata connessa nel ricorso introduttivo del R_ giudizio di primo grado alle altre domande relative alla modifica delle disposizioni sull'affidamento dei figli, pertanto, a suo parere, il giudice di prime cure avrebbe dovuto
“addivenire, in ogni caso, ad una pronuncia di merito circa la domanda restitutoria de qua, attesa la connessione (quanto meno soggettiva) rispetto alle altre domande formulate”. Precisava che aveva allegato al ricorso una scrittura privata con la quale le parti si erano accordate per la compensazione di crediti vantati da nei confronti della con gli Parte_1 CP_1 assegni di mantenimento indiretto dovuti da lui dovuti per i figli, indicando altresì che l'impegno al pagamento del suddetto assegno permaneva fino al raggiungimento del ventiseiesimo anno di età dei figli ovvero fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, qualora antecedente.
Aggiungeva che, certamente, qualora il giudice di prime cure avesse accolto la domanda relativa alla sopravvenuta indipendenza economica del figlio , revocando l'onere del padre alla R_ corresponsione di un assegno a titolo di mantenimento indiretto, egli avrebbe dovuto agire successivamente in un nuovo giudizio nei confronti della per conseguire la ripetizione CP_1 delle somme corrisposte in via anticipata in ragione della scrittura privata suddetta.
6.Erronea determinazione delle spese processuali.
L'appellante deduceva l'errata determinazione delle spese processuali, ritenendo che il giudice di prime cure: non avesse rispettato i parametri di cui al D.M. n. 147/2022; non avesse tenuto conto dell'attività effettivamente svolta nell'ambito del giudizio, considerando anche la fase istruttoria di fatto mai verificatasi, essendo state rigettate tutte le memorie ex art. 473 bis 17, comma III,
c.p.c.; non avesse tenuto conto della parziale soccombenza della controparte, data dalla declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale da quest'ultima formulata nell'ambito della memoria di costituzione e del non luogo a procedere rispetto alla domanda di autorizzazione all'iscrizione nella squadra di palla a volo.
Aggiungeva che il giudice di prime cure per un evidente errore materiale aveva indicato le spese generali al 50%, anziché al 15%.
7.In data
7.11.2024 si costituiva , chiedendo in via principale di confermare la sentenza CP_1 impugnata e di respingere tutte le domande proposte dall'appellante nei confronti della IG.ra in CP_1 via incidentale, chiedeva di riformare il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di lite limitatamente alle spese generali calcolate nella errata misura del 50% dei compensi professionali anziché del 15% come stabilito ex lege.
Secondo la prospettazione della resistente il IG. non aveva provato nulla a dimostrazione del Pt_1 grave e irreparabile pregiudizio che sarebbe lui derivato qualora la sentenza gravata fosse stata eseguita, considerato che l'appellante risultava assunto da anni a tempo indeterminato come lavoratore dipendente ed altresì proprietario di beni mobili registrati e immobili. Per_ La premesso che l'audizione di avrebbe potuto avere conseguenze psicologiche, CP_1 costringendola a scegliere tra due genitori, evidenziava che l'appellante in più occasioni aveva fatto saltare i giorni di visita previsti da calendario e comunque aveva rifiutato la proposta della madre di tenere con sé la minore per alcuni pernottamenti, alcune festività e ponti ulteriori rispetto alla vacanze pagina 7 di 13 Per_ estive. Inoltre l'appellata deduceva che a causa dei disagi emotivi manifestati da aveva proposto a un percorso di sostegno per la minore, che tuttavia a causa delle ritardate risposte e Parte_1 omissioni paterne vi erano state delle complicazioni finchè il padre aveva unilateralmente interrotto il percorso di sostegno per la minore noncurante del fatto che la relazione dell'Uonpia di competenza consigliasse un percorso individuale per la minore e un percorso di mediazione per i genitori
In ordine al primogenito , la rappresentava che ormai da anni l'appellante non R_ CP_1 corrispondeva alcun assegno di mantenimento mensile per i figli in forza della scrittura privata del
5.03.2019 con la quale era stato compensato il credito vantato da parte appellante con l'assegno da lui dovuto per il mantenimento dei figli e che ad ogni modo non aveva raggiunto l'indipendenza R_ abitativa, continuando ad abitare presso l'appartamento della madre.
L'appellata concordava invece sull'errata indicazione, per un mero refuso o errore materiale, della misura delle spese generali liquidate nella misura del 50% anziché in quella corretta del 15% come previsto dalla legge.
8.Con provvedimento provvisorio del 20.12.2024 la Corte, riservata ogni valutazione sull'appello proposto da , ha disposto la nomina di un curatore speciale per la minore e Parte_1 Persona_5
l'audizione della minore.
9.Con atto depositato il 23.01.2025 si è costituito il curatore speciale della minore che ha chiesto in via preliminare il rigetto dell'appello proposto dal padre della minore. Il curatore ha chiesto il conferimento ai Servizi Sociali competenti secondo la residenza della minore di un incarico di vigilanza e monitoraggio sulla situazione del nucleo e sul benessere psicofisico della minore, nonché dell'incarico di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità e un percorso di sostegno psicologico per la minore, prevedendo l'attivazione di ogni intervento ritenuto opportuno, con valutazione, all'esito del monitoraggio, di eventuali differenti modalità del diritto di vista paterno e/o dell'eventuale limitazione della responsabilità dei genitori.
10.In data 14.03.2025 la Corte ha proceduto all'audizione della minore . Persona_5
Per_ 11.All'udienza del 3.04.2025 il curatore speciale ha riferito che, sentita la minore in audizione, non vuole essere coinvolta nel conflitto;
ha rappresentato che all'audizione si è presentato il padre e la Per_ minore si è spaventata;
ha ricordato che ha avuto episodi di autolesionismo e presenta un temperamento caratterizzato da grande ansia. Il curatore ha concluso riportandosi alla memoria in atti.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento impugnato, concordando con le conclusioni del curatore.
La difesa dell'appellante ha contestato che la minore sia spaventata dal papà e ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Parte appellata si è riportata ai propri atti.
La Corte ha trattenuto in decisione.
pagina 8 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'affido della minore. Per_ Preliminarmente la Corte rileva che all'esito dell'audizione della minore e tenuto conto delle complessive risultanze istruttorie risulta evidente, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, la sussistenza di una elevatissima conflittualità fra le parti, correlata anche ad approcci educativi radicalmente diversi, che finisce per riverberare i suoi negativi effetti sulla minore e rende necessario intervenire a sua tutela. Per_ Dall'audizione effettuata in Corte è infatti emerso uno stato di disagio in che apparentemente si mostra serena ma risente dei negativi effetti del contrasto tra i genitori che sussiste praticamente su ogni aspetto della sua vita, come dimostrano le ulteriori risultanze istruttorie acquisite agli atti. Per_
I genitori di hanno infatti un tenore di comunicazioni caratterizzato solo da reciproche recriminazioni e contestazioni , sia di ordine economico sia relative agli aspetti di cura della minore;
inoltre hanno intrapreso plurime azioni legali che hanno come unico effetto quello di innalzare Per_ l'intensità del conflitto (il IG. con la denuncia del 3.07.2024 per asserite percosse subite da Pt_1 ad opera del compagno della cugina della la IG.ra con l'istanza al Giudice Tutelare per CP_1 CP_1 Per_ l'autorizzazione al rilascio del passaporto di in occasione del viaggio in Marocco a fine 2022 che, a detta dell'appellante, era in contrasto con gli accordi presi per le festività di fine anno).
Infine entrambi hanno dimostrato con la sottoscrizione della scrittura privata di “compensazione” dei crediti alimentari dei figli per il mantenimento paterno, di non essere in grado di tutelare adeguatamente i bisogni ed i diritti indisponibili dei figli.
In tale complessivo contesto, tutti i figli della coppia hanno risentito del conflitto genitoriale: in primo luogo e che infatti hanno interrotto tutti i rapporti con il padre;
ha inoltre R_ Per_4 Per_4 sviluppato una organizzazione borderline di personalità (cfr. valutazione psicodiagnostica del Per_ 7.07.2023); , da ultimo, ha in passato posto in essere comportamenti autolesionistici e, nell'attualità, manifesta la tendenza ad andare in ansia, per le interrogazioni, per l'audizione davanti alla Corte, per aver visto il padre in quell'occasione presentarsi assieme alla nonna paterna nonostante il divieto imposto alle parti di non presenziare all'audizione della minore. Per_ L'attuale fase di crescita di è particolarmente delicata, considerata l'età e i suoi pregressi disturbi
(con episodi di rabbia e cutting, cfr. relazione UONPIA di Lodi del 22.07.2024): occorre pertanto un intervento immediato, con l'avvio di un percorso di supporto psicologico, per evitare che questi evidenti segnali di sofferenza si cristallizzino ed evolvano in disturbi psicologici di ordine maggiore.
La minore è infatti legata ad entrambi i genitori da un affetto sincero ma si trova a vivere in un nucleo di fatto disgregato in cui i genitori non comunicano se non litigando e i fratelli maggiori non parlano col padre e non le spiegano i motivi di questa chiusura che la fa soffrire, in quanto vorrebbe che facessero pace.
Risulta conclusivamente evidente, senza necessità di ulteriori approfondimenti, che un simile contesto è altamente pregiudizievole per il sereno sviluppo della minore.
A fronte di quanto fin qui evidenziato, la Corte ritiene indispensabile disporre l'affido della minore all'Ente, fermo il collocamento presso la madre, con limitazione della responsabilità di entrambi i genitori per le scelte di maggiore rilevanza per la minore (salute, educazione, istruzione) da demandare pagina 9 di 13 Per_ all'Ente in modo da evitare che, come fin qui accaduto, ogni decisione che riguarda finisca per divenire occasione di nuovi scontri fra le parti.
Parimenti si demanda all'Ente la regolamentazione del diritto di visita paterno che andrà modulato Per_ secondo tempi e modi rispondenti all'esclusivo interesse di : non può pertanto allo stato trovare Per_ accoglimento al richiesta dell'appellante di incremento a 15 giorni mensili della permanenza di con lui, considerato che la minore in audizione ha sì espresso di essere favorevole ad un incremento dei tempi di permanenza dal padre ma specificando che ciò dovrebbe avvenire in maniera assolutamente graduale, magari con l'introduzione di un pernotto il giovedì sera oppure la domenica nei weekend di spettanza paterna. Le determinazioni sul punto vanno necessariamente rimesse all'Ente affidatario che, una volta avviata la presa in carico della minore e del nucleo, ben potrà verificare l'effettiva Per_ rispondenza all'interesse di di modifiche dell'attuale calendario di visita che, allo stato, va confermato.
La Corte invita le parti a cooperare con l'Ente affidatario nell'attuazione degli incarichi conferiti e a rispettare le prescrizioni oggetto del presente provvedimento, invitandole altresì ad intraprendere percorsi di sostegno alla genitorialità che le aiutino ad acquisire adeguate modalità di reciproca Per_ comunicazione e relazione, nell'interesse ultimo della figlia minore .
Per_ L'assegno di mantenimento per . Per_ Al rigetto della richiesta dell'appellante di disporre la permanenza di col padre per quindici giorni al mese consegue il rigetto della richiesta di modifica dell'importo dell'assegno per il mantenimento della minore che si reputa proporzionato alla complessiva situazione economica delle parti risultante Per_ dagli atti1 ed adeguato alle esigenze della minore, tenuto conto altresì dei tempi di permanenza di con i genitori, che vedono la madre principale onerata del mantenimento diretto della minore. 1
[...]
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CU 2024 – tot– diviso 12 mensilità 730/2024 – tot 31.671– diviso 12 mensilità 2.639 Reddito da lavoro dipendente: € 34.320 Reddito imponibile: € 43.020 Imposta netta: € 7.485,85 Imposta netta: € 10.407
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pagina 10 di 13 L'iscrizione della minore presso l'anagrafe albanese
La richiesta dell'appellante va respinta tenuto conto dell'assoluta genericità dei motivi dedotti a Per_ sostegno della medesima ed altresì della circostanza che vive in Italia si reca in Albania unicamente per brevi periodi nelle vacanze estive. Non si ravvisano pertanto ragioni per procedere adesso alla richiesta iscrizione anagrafica cui potrà darsi corso al raggiungimento della maggiore età della ragazza.
Il contributo paterno al mantenimento del figlio maggiorenne . R_
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro.
Come ribadito di recente dalla Cassazione (Sez. 1 , n. 26875 del 20/09/2023) occorre avere riguardo in primo luogo, alla c.d. funzione educativa del mantenimento per la quale, “la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura – perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana – consegue l'insussistenza del diritto al mantenimento.” In secondo luogo viene in rilievo, secondo la Cassazione, il principio di autoresponsabilità tale che l'art. 337-septies c.c. indica il trascorrere da una visuale di puro assistenzialismo e discarico delle responsabilità sugli altri – siano essi individui o soggetti collettivi, pubblici o privati – ad un'assunzione di responsabilità in capo al figlio ormai maggiorenne (il principio viene, dall'ordinamento positivo e dal “diritto vivente”, in molti ed eterogenei ambiti applicato: cfr. Cass. 14 agosto 2020, n. 17183). In questa visuale, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, attesa che non si giustifica più resti inerte ed improduttiva;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die. Dunque, non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre.” Pertanto occorre che sia provato dal richiedente il suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro e la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla (cfr. Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264; Cass. 3 dicembre 2021, n. 37366; Cass. 20 agosto 2020, n. 17380; Cass. 14 agosto 2020, n. 17183).
Nel caso in esame, la richiesta di revoca del contributo paterno per può essere accolta atteso che R_ dagli atti risulta che il ragazzo ha iniziato a lavorare nell'anno 2021 con il commercio on line, attività poi cessata nel 2023 per spese superiori ai ricavi, e ha infine intrapreso l'attività di amministratore di
pagina 11 di 13 immobili in affitto breve, rispetto alla quale risulta socio e amministratore unico da febbraio 2024 della
“Ospitamo srl”. Dalle risultanze anagrafiche in atti risulta non più compreso nel nucleo familiare R_ della madre: inoltre secondo quanto dichiarato dalla all'udienza del 29.11.2023 vive in un CP_1 R_ appartamento di proprietà della madre, sito in piazzale Loreto a Milano, distinto dalla casa familiare dove asseritamente farebbe ritorno nei fine settimana (rientri atti al più a configurare un rapporto di Per_ ospitalità, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16134 del 17/06/2019). La minore durante l'audizione ha confermato che lavora nel settore immobiliare e affitta e vende case. R_
Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte va disposta la revoca del contributo paterno al mantenimento di con effetto dalla pubblicazione del presente provvedimento. R_
La richiesta di restituzioni. Va respinta la richiesta dell'appellante di restituzione del contributo al mantenimento già disposto per il figlio attesa la natura alimentare delle relative prestazioni che osta peraltro a qualsivoglia R_ restituzione (Cass. Sez.6, ordinanza n.13609 del 4.07.2016) e compensazione dei relativi crediti (Cass.
Sez.6, ordinanza n.11689 del 14.05.2019; Cass., Sez.6 ordinanza n.23569 del 18.11.2016) con conseguente irrilevanza, ai fini della presente decisione, della scrittura privata intercorsa tra le parti il
5.03.2019.
Le spese di lite. L'esito del procedimento, caratterizzato dalla reciproca soccombenza delle parti, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Alla liquidazione dei compensi del curatore speciale si provvederà con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
assorbita ogni ulteriore questione, in parziale riforma della sentenza n.417/2024 CP_1 emessa dal Tribunale di Lodi il 9.04.2024, depositata il 16.05.2024, nel procedimento n.2218/2023, così provvede:
1. Dispone l'affido di nata il [...], ai Servizi Sociali del Comune di Lodi Per_2 competenti in relazione alla residenza della minore, per la durata di 24 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, fermo il collocamento della minore presso la madre, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambe le parti in ordine alle scelte di maggiore rilevanza per la minore (salute, educazione, istruzione) che verranno assunte dall'Ente sentiti i genitori e il curatore speciale della minore;
2. Incarica il Servizio Sociale del Comune di Lodi, in collaborazione con i Servizi Specialistici territorialmente competenti:
➢ di regolamentare le visite con il genitore non collocatario, anche se del caso secondo il calendario attualmente in essere, con possibilità di eventuale e graduale incremento secondo tempi e modalità rispondenti all'esclusivo interesse della minore;
➢ di attivare tutti gli interventi di sostegno in favore della minore con supporti di tipo socio-educativo-scolastico e con l'immediata attivazione di un supporto psicoterapeutico;
pagina 12 di 13 ➢ di monitorare costantemente la situazione, attraverso i colloqui con la minore ed i componenti familiari, il confronto con la scuola, i servizi sanitari, gli enti pubblici e privati, gli operatori, i Servizi e i soggetti a diverso titolo coinvolti;
➢ di trasmettere ogni tre mesi relazioni di aggiornamento al Giudice Tutelare e di segnalare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria eventuali situazioni di pregiudizio per il minore.
3. Revoca l'assegno di mantenimento in favore di a far data dalla pubblicazione R_ della presente sentenza.
4. Conferma nel resto.
5. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti di entrambi i gradi di giudizio.
6. Riserva la liquidazione dei compensi del curatore speciale con separato decreto.
Si comunichi:
-alle parti;
-al curatore speciale;
- ai Servizi Sociali di Lodi;
-al Giudice Tutelare di Lodi;
Così deciso in Milano, 3.04.2025 Il consigliere est.
Maria Vicidomini
Il Presidente
Anna Maria Pizzi
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