Articolo 23 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 22Articolo 24
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23 maggio 1958
Art. 23.
Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna allo arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958