Art. 1.
Il periodo di esercizio della professione di avvocato, necessario per l'iscrizione nell'albo speciale a termini dell' art. 33, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito nella legge 22 gennaio 1931, n. 36 , e' ridotto da dieci ad otto anni.
E' inoltre ridotto da cinque a quattro anni ai fini dell'iscrizione suddetta il periodo rispettivamente d'insegnamento e di esercizio professionale per i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Universita' del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati e per gli avvocati ex combattenti, previsto negli articoli 34 comma primo, lettera a) e 72, comma primo dello stesso R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 .
Il periodo di esercizio della professione di avvocato, necessario per l'iscrizione nell'albo speciale a termini dell' art. 33, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito nella legge 22 gennaio 1931, n. 36 , e' ridotto da dieci ad otto anni.
E' inoltre ridotto da cinque a quattro anni ai fini dell'iscrizione suddetta il periodo rispettivamente d'insegnamento e di esercizio professionale per i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Universita' del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati e per gli avvocati ex combattenti, previsto negli articoli 34 comma primo, lettera a) e 72, comma primo dello stesso R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 .