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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.
GIUSEPPE TANGO, nella causa iscritta al n. 11089/2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
(avv.ti GAMBINO SERGIO e CRESCIMANNO FRANCESCA)
-ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza del 29/05/2025 ha pronunciato
SENTENZA mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice accoglie il ricorso e dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per l'assegno mensile di assistenza a far data dalla visita di revisione
(maggio 2023); condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che si CP_1 liquidano in euro 3.500,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e distraggono in favore dei procuratori di parte ricorrente.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato in data 21/07/2024 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere il
1
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro Addì ______________
Rilasciata spedizione in Cron. ___________________ forma esecutiva all'Avv.
______________________
______________________
per ___________________
______________________
______________________
______________________
______________________
Il Cancelliere riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per l'assegno mensile di assistenza;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza del
29/05/2025;
- ritenuto che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU disposta ex art. 445-bis, comma 1°, c.p.c.;
- rilevato che nel merito la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base di accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario (81%) necessario per ottenere l'invocata prestazione a far data dalla visita di revisione;
- considerato che tali conclusioni appaiono condivisibili, siccome logicamente argomentate ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti;
- ritenuta pertanto la fondatezza della domanda nei termini di cui al dispositivo, cui si rinvia anche per la liquidazione delle spese di lite (ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente) e la definitiva attribuzione di quelle già liquidate di consulenza tecnica, che seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 29/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppe Tango
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.
GIUSEPPE TANGO, nella causa iscritta al n. 11089/2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
(avv.ti GAMBINO SERGIO e CRESCIMANNO FRANCESCA)
-ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza del 29/05/2025 ha pronunciato
SENTENZA mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice accoglie il ricorso e dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per l'assegno mensile di assistenza a far data dalla visita di revisione
(maggio 2023); condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che si CP_1 liquidano in euro 3.500,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e distraggono in favore dei procuratori di parte ricorrente.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato in data 21/07/2024 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere il
1
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro Addì ______________
Rilasciata spedizione in Cron. ___________________ forma esecutiva all'Avv.
______________________
______________________
per ___________________
______________________
______________________
______________________
______________________
Il Cancelliere riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per l'assegno mensile di assistenza;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza del
29/05/2025;
- ritenuto che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU disposta ex art. 445-bis, comma 1°, c.p.c.;
- rilevato che nel merito la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base di accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario (81%) necessario per ottenere l'invocata prestazione a far data dalla visita di revisione;
- considerato che tali conclusioni appaiono condivisibili, siccome logicamente argomentate ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti;
- ritenuta pertanto la fondatezza della domanda nei termini di cui al dispositivo, cui si rinvia anche per la liquidazione delle spese di lite (ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente) e la definitiva attribuzione di quelle già liquidate di consulenza tecnica, che seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 29/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppe Tango
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