Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 26/06/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei Magistrati
1)- Dr.ssa Anna Maria Marra Presidente
2)- Dr. Michele Campanale Consigliere
3)- Dr.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 167/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 730/2023, pubblicata il 30 marzo 2023 dal Tribunale di Taranto, riservata per la decisione all'udienza del 2 maggio 2025 tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Andrea Santi e Fabrizio Serrano
-APPELLANTE- contro
in Taranto (P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Brunetti,
-APPELLATO-
Conclusioni della parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, 1) In via preliminare e pregiudiziale revocare l'ordinanza 21 settembre 2021 di rigetto delle istanze istruttorie e conseguentemente ammettere disponendone l'espletamento le stesse istanze istruttorie formulate in primo grado e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni e per l'effetto disporre CTU contabile assolutamente necessaria per verificare la regolarità dei consuntivi approvati nell'assemblea oggetto di impugnativa, consuntivi che non contengono gli elementi prescritti dall'art.1130bis c.c. e non considerano gli esoneri di cui la è beneficiaria nonché per determinare le somme effettivamente Pt_1 dovute dalla odierna appellante considerando i richiamati esoneri, considerando che la determinazione delle somme effettivamente dovute è decisiva ai fini della soluzione del presente contenzioso costituendo essa determinazione il motivo principale ed essenziale della proposta impugnativa della delibera 15.3.2019, individuando anche necessariamente le somme pagate illegittimamente dalla odierna appellante;
2) Accogliere in ogni caso il presente gravame procedendo alla integrale riforma della sentenza impugnata e conseguentemente disporre la rinnovazione dell'intera fase dibattimentale onde accogliere la domanda come proposta ovvero come ritenuta di giustizi;
3) Dichiarare la domanda riconvenzionale improponibile improcedibile ed inammissibile per tardiva proposizione;
4) Accogliere incondizionatamente le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio nonché le conclusioni integrative di cui alla memoria ex art. 183 c.6 n.1 cpc;
5) Annullare comunque la condanna alle spese del primo grado condannando il in persona del legale rappresentante CP_1 alla immediata restituzione delle somme pagate in conseguenza della condanna contenuta nella sentenza impugnata, restituzione con ogni accessorio di legge;
6) Condannare l'appellato in persona del CP_1 legale rappresentante al pagamento della somma di giustizia ai sensi dell'art. 96 cpc per temerarietà della proposta domanda riconvenzionale oltre i termini di legge e per la riconosciuta colpa grave nella proposizione della stessa riconvenzionale;
7) Condannare altresì il in persona del legale CP_1 rappresentante al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto difensore od almeno alle spese e compensi del presente grado di appello”.
Conclusioni della parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis: 1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla signora Parte_1 in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
2) in via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto dalla signora poiché inammissibile e/o improponibile e/o Parte_1 improcedibile nonché infondato in fatto e in diritto, confermando in toto la sentenza n. 730/2023, emessa dal Tribunale di Taranto, in persona del Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, il 28 marzo 2023 e pubblicata il 30 marzo 2023 nel procedimento iscritto a ruolo con il n. 8339/2019 R.G.; 3) condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, secondo il principio della soccombenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 16 dicembre 2019, , Parte_1 nella qualità di proprietaria di alcuni immobili facenti parte dello stabile, sito in Taranto alla , conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto il CP_1 per impugnare la delibera assembleare del 15 Controparte_1 marzo 2019, lamentando: • l'invalidità di tale delibera perché assunta in seconda convocazione senza che constasse la mancata valida costituzione dell'assemblea in prima convocazione;
• la nullità della stessa per aver indicato la presenza di alcuni condomini
“per delega” senza l'indicazione dei nominativi dei soggetti delegati, nonché per l'omessa indicazione nel verbale dei condomini assenti e dissenzienti, nonché, ancora, per aver omesso di convocare alcuni comproprietari di unità immobiliari, non risultanti dall'anagrafe condominiale;
• la nullità della delibera de qua con riferimento all'approvazione dei consuntivi relativi a più annualità (2016-2018); • infine, l'addebito a carico di essa attrice di spese non dovute in virtù dell'esonero sancito in favore di
(dante causa dell'attrice) nell'atto di acquisto delle unità immobiliari del 27 CP_2 giugno 1979, con relativa richiesta di restituzione della somma di € 1.565,22 per i pagamenti non dovuti.
Si costituiva in giudizio il convenuto, che, in via preliminare, CP_1 eccepiva: (a) il difetto di legittimazione passiva in ordine alla dedotta esenzione rivendicata dall'attrice in quanto, trattandosi di questione inerente alla partecipazione alle spese condominiali, il giudizio avrebbe dovuto essere instaurato nei confronti di tutti i condomini, (b) la nullità dell'atto introduttivo per genericità della domanda posta a suo fondamento, (c) la nullità della clausola del contratto di compravendita contenente l'esclusione della proprietà da alcune spese condominiali proponendo sul Pt_1 punto eccezione riconvenzionale;
nel merito, il chiedeva il rigetto delle CP_1 avverse domande sul rilievo della loro infondatezza. allegando che (1) il quorum normativamente previsto in seconda convocazione era stato rispettato, (2) le deleghe pervenute erano state legittimamente utilizzate, (3) i nominativi dei condomini presenti/assenti/votanti/astenuti erano stati correttamente indicati, (4) le spese erano state correttamente imputate all'attrice in base alle tabelle millesimali, in assenza del regolamento condominiale, a nulla rilevando l'invocata esenzione. Su tale ultimo punto, parte convenuta precisava che, con la sentenza n. 434/2006 -passata in giudicato-, il Tribunale di Taranto aveva statuito che l'esclusione dal regime della contitolarità di alcune delle parti comuni sancita nell'atto di acquisto del 27 giugno 1979 e la delibera assembleare del 10 dicembre 1979 con la quale veniva stabilita l'esclusione di CP_2 dalla titolarità in comune di alcune parti condominiali, non potevano integrare
[...] un'ipotesi di esenzione integrale dal pagamento delle spese condominiali, essendo detti immobili organicamente inseriti nel complesso costruttivo.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., rigettate le richieste istruttorie avanzate da parte attrice, la causa veniva introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con la sentenza n.730/2023 pubblicata il 30 marzo 2023 il Tribunale di Taranto rigettava le domande proposte dall'attrice, accertando: 1) la regolare costituzione in seconda convocazione dell'assemblea condominiale del 15 marzo 2019, ritenuta irrilevante sia l'omessa indicazione dei nominativi dei soggetti delegati- essendo sufficiente l'individuazione dei deleganti e dei relativi millesimi di appartenenza -, sia l'omessa redazione del verbale attestante la mancata riunione dell'assemblea in prima convocazione – potendo il suo infruttuoso espletamento essere anche comunicato oralmente dall'amministratore; (2) la validità dell'approvazione di consuntivi riferiti a più annualità di esercizio (2016- 2018); (3) la debenza degli oneri condominiali posti a carico dell'attrice dalla impugnata delibera assembleare, sussistendo l'obbligo di quest'ultima di contribuire alle spese di conservazione del cornicione posto al piano attico, elemento architettonico che fa parte integrante della facciata dello stabile, nonché l'obbligo della medesima di contribuire alle spese di realizzazione dell'impianto di videosorveglianza, bene destinato ad assicurare il controllo e la vigilanza dell'intero edificio, e ricorrendo infine il dovere di contribuire alle spese di manutenzione dell'ascensore esistente sin dall'origine nell'edificio, non avendo la provato, a fronte della eccezione Pt_1 riconvenzionale del , che l'esclusione da tali spese, contenuta negli atti di CP_1 provenienza, fosse stata decisa all'unanimità dei condomini. Infine, veniva disposta la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 2 maggio 2023 ha proposto Parte_1 appello, censurando la sentenza per violazione (1) degli artt. 166 e 167 c.p.c. per l'omessa declaratoria di tardività dell'eccezione riconvenzionale proposta dal convenuto, contestando sul punto anche la mancata pronuncia nel merito della stessa;
(2) dell'art. 134 c.p.c. lamentando la carenza di motivazione sia dell'ordinanza con cui era stata rigettata la richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva della delibera assembleare impugnata, sia dell'ordinanza con cui erano state rigettate le richieste istruttorie (CTU contabile tesa a verificare la regolarità dei consuntivi oggetto della delibera impugnata ed interrogatorio formale dell'amministratore del ); (3) dell'art. 1130, n. 7 c.c. CP_1 per aver omesso l'amministratore del di annotare nel registro dei verbali CP_1 delle assemblee la mancata costituzione dell'assemblea in prima convocazione;
(4) dell'art. 2372, terzo comma, c.c. per aver ammesso deleghe in bianco;
(5) dell'art. 2375 c.c. mancando l'indicazione dell'identità dei partecipanti, delle modalità ed i risultati delle votazioni, dei voti favorevoli/astenuti/dissenzienti; 6) l'appellante evidenziava, infine, che il procedimento definito con la sentenza n. 434/2006 aveva ad oggetto unicamente il pagamento da parte dell'attrice delle spese inerenti l'impianto antincendio e che, nello specifico, era stato statuito il suo obbligo di concorrere alle spese per detto impianto senza alcuna estensione di tale obbligo alle altre spese.
Concludeva, pertanto, insistendo in via preliminare nella ammissione della consulenza tecnica rigettata dal Tribunale e nel merito nell'accoglimento del gravame proposto, nella declaratoria di improponibilità/inammissibilità della eccezione riconvenzionale proposta, con richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. per temerarietà di tale eccezione, nell'annullamento della condanna alle spese del primo grado e richiesta di restituzione di quanto corrisposto in esecuzione di detta sentenza, con condanna di parte appellata al pagamento delle spese di lite del secondo grado.
Si è ritualmente costituito il appellato, per eccepire, preliminarmente, CP_1
l'inammissibilità dell'appello perché non rispettoso, nella formulazione dei suoi motivi, dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza di tutti i motivi di appello.
All'udienza del 4 ottobre 2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c. con rinvio all'udienza del 2 maggio 2025, a seguito del deposito degli scritti conclusivi, in tale ultima udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto contiene una inequivoca manifestazione di volontà, indirizzata a delineare come si ritiene che la sentenza avrebbe dovuto essere concepita, nonché una diffusa e discorsiva argomentazione, comprensiva sia di una formulazione critica, rappresentativa degli errori di diritto e logico-giuridici in cui il primo giudicante sarebbe incorso, sia di una esplicita riproposizione di deduzioni proposte nel giudizio di primo grado. Nel merito, tutti i motivi di appello non meritano accoglimento, per le ragioni che seguono.
1)Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla dedotta tardività della costituzione del convenuto e sulla conseguente richiesta di inammissibilità della domanda riconvenzionale dal medesimo proposta.
Contrariamente all'assunto, in primo grado il convenuto ha proposto CP_1 non una domanda riconvenzionale, ma un'eccezione riconvenzionale di declaratoria di nullità della clausola del contratto di compravendita stipulato il 27 giugno 1979 tra la ER S.p.A. ed i coniugi e (danti causa della CP_2 Controparte_3 odierna appellante), che prevedeva l'esclusione dei proprietari degli immobili oggetto di compravendita, dalla proprietà di alcune parti comuni, con conseguente esonero dall'obbligo di partecipare alle relative spese (nel contratto testualmente si legge: “si precisa che essendo i suddetti immobili provvisti di impianti, servizi ed ingressi propri e separati da quelli dello stabile, dai diritti condominiali di cui all'art. 1117 cc restano esclusi espressamente: il portone, le scale, la terrazza, i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, l'impianto di riscaldamento centrale dello stabile, l'impianto di sollevamento dell'acqua a mezzo di autoclave, gli ascensori, gli impianti per il gas e tutti quei locali, servizi ed impianti risultanti già esclusi nel citato atto per notar Persona_1 del 29 dicembre 1965 al quale le parti fanno pieno e completo riferimento”).
Tale eccezione riconvenzionale non è soggetta alle decadenze previste dall'art. 167 c.p.c., ed è stata proposta incidenter tantum al fine di paralizzare la domanda attorea, senza essere destinata al giudicato.
Il primo giudice si è pronunciato, sia pure implicitamente, su entrambe le questioni;
ha, infatti, correttamente ritenuto ammissibile e non tardiva l'eccezione di nullità della clausola, in quanto eccezione riconvenzionale non soggetta alle decadenze previste dall'art. 167 c.p.c. (relativa alle domande riconvenzionali ed alle eccezioni, processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio), ma alla fine ha ritenuto la stessa comunque non rilevante, e tanto per le ragioni di merito per le quali ha rigettato le domande attoree, come di seguito evidenziato, in relazione agli altri motivi di appello.
2)Con il secondo motivo di appello, rappresentato dalla violazione dell'art. 134 c.p.c., l'appellante ha lamentato la esigua, se non carente, motivazione sia dell'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera assembleare impugnata (emessa nell'ambito del sub procedimento cautelare), sia di quella dell'ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie (emessa il 21 settembre 2021), precisando, tuttavia, di riproporre la censura, limitatamente a quest'ultima ordinanza “considerando che la sospensione dell'efficacia esecutiva delle delibere, seppure utile e proficua, allo stato mostra una importanza attenuata” (cfr pag. 14-15 dell'atto di appello).
Con l'ordinanza del 21 settembre 2021 il giudice di prime cure ha rigettato la richiesta di espletamento della C.T.U. contabile e di interrogatorio formale deferito all'amministratrice del , e la corte non può che condividere tale decisione;
CP_1 infatti, la consulenza tecnica era finalizzata “a verificare la regolarità dei consuntivi oggetto della delibera impugnata considerando gli esoneri a favore dell'attrice ed individuare le somme che la medesima ha erogato a favore del condominio illegittimamente come ampiamente esposto nell'atto di citazione” (cfr seconda memoria istruttoria ) e, pertanto, presupponeva il preliminare Pt_1 accertamento dell'esistenza del diritto dell'attrice ad essere esclusa dalla partecipazione di talune spese. In altre parole, risultava necessario innanzitutto risolvere la questione di mero diritto inerente all'invocata esenzione. Poiché il giudice di primo grado (con motivazione condivisibile, per quanto successivamente sarà evidenziato) ha escluso che la potesse essere esonerata dalle spese deliberate dalla assemblea Pt_1 condominiale nella delibera oggi impugnata, ha escluso la rilevanza dell'invocata c.t.u., non avendo peraltro comunque contestato la la misura del contributo sulla Pt_1 stessa gravante, corrispondente al valore della sua proprietà.
Quanto all'interrogatorio formale deferito all'amministratrice del condominio, avv. Federica Di Nardo, sulla circostanza “se vero che essa amministratrice ha accertato che la proprietà
si appartiene tanto alla sig.ra coniuge superstite, quanto ai figli CP_4 CP_5 eredi del defunto marito”, tale richiesta istruttoria era correlata alla contestazione inerente l'omessa convocazione dei figli della DO , anch'essi asseritamente CP_5 comproprietari dell'immobile: sul punto, in maniera condivisibile, il Tribunale ha statuito l'irrilevanza della contestazione “visto che la mancata convocazione è pacificamente questione che può essere sollevata unicamente dal condomino che si assume non essere stato convocato, mentre è certamente preclusa agli altri componenti del consesso di gestione (per tutte Cass. Civ. Sez. II Sent n 10071/20)”, ed ha condivisibilmente rigettato la richiesta in quanto irrilevante.
Si richiama, a tal fine, anche Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 10/03/2020, n. 6735 (rv. 657132-01), secondo la quale “La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti”, nonché Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 18/04/2014, n. 9082 (rv. 630113), secondo la quale “In tema di condominio negli edifici, il condomino assente in assemblea, ma regolarmente convocato, non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica, come conferma l'interpretazione evolutiva fondata sull'art. 66 disp. att. cod. civ., modificato dall'art. 20 della legge 11 dicembre 2012, n. 220.
3)Con il terzo motivo di appello, è stata dedotta la violazione dell'art. 1130 c.c., n. 7), che prescrive, deduce l'appellante, di“curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee con la specificazione, chiara ed inequivoca, che in detto registro devono essere annotate anche le eventuali mancate costituzioni delle assemblee per le quali è obbligatorio redigere specifico verbale” laddove l'articolo testualmente dispone “curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta;
allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato…”; non è, pertanto, prescritto l'obbligo di redazione di “specifico verbale” per le mancate costituzioni delle assemblee.
Correttamente il giudice di primo grado ha disatteso la doglianza, oggi riproposta, ritenendo non necessaria né la redazione di specifico verbale attestante la mancata costituzione dell'assemblea in prima convocazione (non prevista neanche dalla norma), né l'esplicita menzione nel verbale dell'assemblea del 15.3.2019 della mancata costituzione della prima convocazione, essendo sufficiente la ricorrenza in fatto della pregressa mancata partecipazione del quorum costitutivo necessario all'assemblea fissata in prima convocazione (circostanza non contestata dalla ), evidenziandosi che Pt_1 anche la informale comunicazione dell'amministratore ai condomini della circostanza relativa alla mancata partecipazione di un numero di condomini adeguato, è sufficiente ai fini della regolare costituzione dell'assemblea in seconda costituzione (in tal senso, Cass. Civ. n. 3682/1996, Cass. civ. n. 40827/2021).
Pertanto, si conferma anche in questa sede la regolare costituzione in seconda convocazione dell'assemblea del 15 marzo 2019, mediante la presenza personale o per delega di totali 13 condomini, nel rispetto dunque del quorum costitutivo normativamente previsto.
4) e 5) Anche le doglianze afferenti la dedotta violazione degli artt. 2372, terzo comma, e 2375 c.c. sono inammissibili, per due ordini di ragione: in primo luogo perché contengono un richiamo a norme in primo grado mai invocate come asseritamente violate;
in secondo luogo, perché trattasi di norme disciplinanti rispettivamente la rappresentanza nell'assemblea delle società per azioni e le modalità di redazione del verbale di assemblea di tali società. Ad ogni buon conto, anche a voler esaminare la questione ponendola in relazione all'eccezione di nullità del verbale assembleare per aver indicato la presenza di alcuni condomini “per delega”, senza l'indicazione dei nominativi dei soggetti delegati, si osserva che in tema di partecipazione ad assemblea condominiale, i rapporti fra il rappresentante intervenuto e il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante deve ritenersi legittimato a far valere l'inesistenza o eventuali vizi della delega scritta e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto (in questo senso, Cass. civ., sent. n. 8166/1999; Cass. civ. sent. n. 12466/2004; Cass. civ., sent. n. 2218/2013; Tribunale Patti, Sent., 06/04/2022, n. 243).
Pertanto, nella concreta fattispecie in esame, ai fini della validità della delibera assembleare, è sufficiente che il verbale consenta di accertare i nomi dei condomini presenti, di persona o per delega, con i relativi millesimi;
e quindi la ricorrenza del quorum costitutivo e di quello deliberativo.
Inoltre, come evidenziato dal giudice di primo grado, trattandosi di delibera assunta all'unanimità dei presenti (individuabili in quanto già indicati in sede di costituzione assembleare) risulta irrilevante la omessa indicazione dei condomini votanti e di quelli eventualmente contrari o astenuti.
6)Quanto, infine, all'ultimo motivo di appello, deve evidenziarsi che come, l'appellante ha dedotto, la sentenza n. 434/2006, emessa dal Tribunale di Taranto, passata in giudicato e richiamata dal convenuto, ha statuito l'obbligo del CP_1
a concorrere al pagamento delle spese relative all' impianto Controparte_6 antincendio, esplicitandone le ragioni, ma non in relazione a spese di altra natura. Tuttavia, corretta, nonché, in parte, basata sulle medesime ragioni di diritto enucleate nella richiamata sentenza, è stata la decisione del primo giudice, che ha ritenuto la non esentata dal pagamento delle spese, oggetto della decisione assembleare Pt_1 del 15 marzo 2019.
Infatti con riferimento alle spese relative al cornicione posto al piano attico, il primo giudice ha condivisibilmente ritenuto che il decoro architettonico della facciata dello stabile attiene ad elementi strutturali dell'edificio, di cui gli immobili della sono parte integrante, sicché l'esclusione del lastrico solare dalle parti comuni Pt_1 indicate nell'atto di provenienza, non è sufficiente ad esonerare la dalle spese Pt_1 necessarie alla manutenzione di elementi che riguardano la facciata dell'edificio condominiale, cui le unità immobiliari della appartengono, ed a cui (le Pt_1 facciate, i muri maestri) non è possibile rinunciare. Le ulteriori spese relative all'impianto di videosorveglianza e alla messa in efficienza dell'impianto antincendio, attenendo alla sicurezza dell'intero edificio e delle singole unità immobiliare che lo compongono, non sono affatto escluse dai titoli di provenienza, indicati dalla . Pt_1
Quanto, infine, alle spese relative all'ascensore, presente sin dall'origine nell'edificio condominiale, tenuto conto dell'eccezione riconvenzionale di nullità della relativa clausola, contenuta negli atti di provenienza, deve evidenziarsi che tale clausola può ritenersi valida se è stata assunta dai condomini all'unanimità. Tale condizione, ossia l'esistenza di una volontà unanime dei condomini, volta ad esonerare il proprietario delle unità immobiliari oggetto di causa (poste al piano terra ed al piano interrato), non è stata adeguatamente provata dalla , la quale si è limitata a produrre i propri titoli di Pt_1 provenienza, dai quali è desumibile la volontà del costruttore, originario proprietario dell'intero edificio, di escludere talune parti comuni, senza che sia possibile affermare che tale volontà sia stata esternata e condivisa, o anche solo opponibile agli altri condomini dell'edificio.
Analogamente non è condivisibile l'ultimo motivo di appello con il quale -alla pag. 17- l'appellante appare censurare la statuizione inerente la sua condanna al pagamento delle spese di lite ove tale decisione è consequenziale all'esito della lite, ed al rigetto di tutte le domande da essa proposte in primo grado.
L'infondatezza delle domande di parte attrice, odierna appellante, rende di conseguenza infondata anche la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
Per tutti i motivi suesposti, l'appello si mostra totalmente infondato e deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n.55, e tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, in euro 3966,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa,.
Al rigetto dell'appello consegue anche l'obbligo dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c.1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 730/2023 del Tribunale di Taranto, proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_7
, in persona dell'amministratore p.t., così provvede:
[...]
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna al pagamento in favore della parte appellata Parte_1 delle spese processuali, liquidate in € 3966,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge sul compenso.
3) Ricorrono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
Così deciso in Taranto il 25.6.25
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Claudia Calabrese dr.ssa Anna Maria Marra