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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/10/2025, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7062/2019
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Letto l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
15.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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R.G. n. 7062/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7062/2019
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Renato Giuseppe Fiorentino, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Piazza G. Bovio n.
22, in Napoli, come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria CP_1
Piccolo, presso il cui studio elettivamente domicilia, alla Via Nazionale delle Puglie n. 371, in
Casalnuovo di Napoli (NA), come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 25.9.2025.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
Part osserva il Tribunale che la (d'ora in poi, solo proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1932/2019, emesso dall'intestato Tribunale in data 03.9.2019, nell'ambito del procedimento monitorio recante R.G. n. 5238/2019, pubblicato in data 04.9.2019, con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore della ricorrente (in prosieguo, solo la somma di CP_1 CP_1
€ 10.374,90, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 30° giorno successivo all'emissione di ciascuna fattura e sino al soddisfo, oltre ad € 42,70 per spese notarili documentate ed € 40,00 a titolo di risarcimento delle spese di recupero ex art. 6 del D.lgs. n. 231/2002, nonché le spese della procedura ed accessori come per legge, in ragione del mancato pagamento delle fatture (per un importo complessivo di € 10.374,90, appunto) emesse dalla per il servizio di CP_1
trasporto di merci effettuato in favore dell'ingiunta.
Part Con la spiegata opposizione, la eccepiva, innanzitutto, l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Nola in favore del Tribunale di Napoli o del Tribunale di Milano ed, altresì, la aprocrifia delle firme apposte sulla convenzione tariffaria dell'1.8.2014, nonché contestava la fondatezza della pretesa creditoria della società opposta per tutte le ragioni esposte nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, cui si fa qui espresso rinvio.
Si costituiva in giudizio l'opposta, che resisteva all'opposizione, insistendo per il suo rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le motivazioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si rinvia, nonché chiedeva la condanna dell'opponente, oltre al pagamento delle spese di lite, “alla corresponsione di un'ulteriore somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.”.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (cfr. ordinanza del 02.01.2021) ed espletata, quindi, l'istruttoria mediante assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma 6°,
c.p.c., senza ammissione dell'interrogatorio formale deferito dall'opponente al legale rappresentante pro tempore della società opposta, in quanto inidoneo a provocarne la confessione giudiziale, né della
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prova per testi articolata dall'opponente, in quanto attinente a circostanze negative ovvero irrilevanti
(cfr. ordinanza resa all'esito dell'udienza del 10.3.2022, che qui si conferma), la causa, all'udienza del
25.9.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - sulle conclusioni rassegnate dalle parti, giunge alla decisione.
In primis, va disattesa l'istanza di rinvio formulata dal difensore della parte opponente, motivata sulla scorta della sua rinuncia al mandato (cfr. note di trattazione scritta depositate pe rla parteciapzione all'udienza del 25.9.2025). Infatti, come noto, la rinuncia al mandato da parte dell'avvocato difensore, non seguita dalla nomina di un nuovo avvocato, non produce effetti sul processo, in quanto, in ossequio al principio della perpetuatio dell'ufficio defensionale, consacrato negli artt. 85 e 301 c.p.c., il difensore rinunciante, fino alla sua sostituzione, conserva lo ius postulandi con riguardo alla causa in corso (in tal senso, ex plurimis, Cass. ord. 8.11.2017, n. 26492).
Ciò premesso, va dichiarata, innanzitutto, la tempestività dell'opposizione e la sua procedibilità, essendosi l'opponente costituita nei termini.
Part Occorre esaminare, a questo punto, l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla
In primo luogo, giova osservare che, trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione, la contestazione della competenza territoriale del giudice adito rende necessaria l'indicazione del giudice competente con riferimento a tutti i fori concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con specifica indicazione, dunque, a pena d'inefficacia dell'eccezione, di quale sia il giudice ritenuto competente, senza che il giudicante possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando, in tal caso, la competenza del medesimo radicata in base al profilo non contestato.
Ed infatti, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistono più criteri concorrenti - nella specie, come detto, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti nascenti da obbligazioni - la Suprema Corte ha affermato che grava sul convenuto, che eccepisca l'incompetenza del giudice adito, l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, dovendo, in mancanza, l'eccezione essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il
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collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (cfr. Cass. n. 16284 del
18.6.2019; Cass. n. 17311 del 03.7.2018).
Nel caso di specie, l'opponente non ha ritualmente eccepito l'incompetenza per territorio rispetto a tutti i possibili fori rilevanti nella fattispecie, essendosi limitata ad eccepire l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Nola, in favore del Tribunale di Napoli “quale luogo ove ha sede la società debitrice” ed, altresì,
“quale luogo di stipula del contratto e di esecuzione della prestazione”, o del Tribunale di Milano, quale “luogo ove ha sede la società attrice” (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione in opposizione).
Ed invero, l'eccezione relativa al foro generale delle persone giuridiche risulta prospettata in modo incompleto, giacché la contestazione avrebbe dovuto riguardare anche l'inesistenza, nel circondario del
Tribunale di Nola, del foro dello stabilimento della con un rappresentante autorizzato a stare in CP_1
giudizio, di cui al secondo inciso del primo comma dell'art. 19 c.p.c.
Ne discende che la competenza resta radicata dinanzi all'intestato Tribunale, in forza del consolidato principio di diritto secondo cui la mancata contestazione della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c. – ossia dell'inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda – comporta l'incompletezza dell'eccezione, ragion per cui la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito (cfr. Cass. n. 26094/2014; Cass. n. 5539/2014; Cass. n. 5725/2013; Cass. n.
21899/2008).
Passando al merito della controversia, va premesso che, secondo costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c.
(cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 40110 del 15.12.2021).
Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo, di cui all'art. 645 c.p.c., introduce un processo ordinario a cognizione piena e l'opposto, convenuto in senso formale, è l'attore in senso sostanziale con riguardo
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alla pretesa creditoria azionata, a suo tempo, in sede monitoria, con la conseguenza per cui spetta a quest'ultimo provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa.
Pertanto, nel caso di specie, è la società opposta - attrice in senso sostanziale - a dover provare compiutamente i fatti costitutivi del suo credito, secondo l'art. 2697 c.c., atteso che, come innanzi detto, il giudizio di opposizione ha per oggetto, non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, con l'ulteriore conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione vada rigettata, per i seguenti motivi.
Nella fattispecie in esame, come innanzi anticipato, la a agito al fine di ottenere il pagamento CP_1
Part delle fatture emesse per il servizio di trasporto di merci effettuato in favore della
L'opposta, a supporto del credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione, ha depositato, sin dalla fase monitoria e, poi, nuovamente in allegato alla comparsa di costituzione nel presente giudizio di
Part opposizione: il contratto di trasporto stipulato, in data 22.11.2013, tra la la con il “Cambio CP_1
listino” dell'1.8.2014 (cfr. all. n. 1 del fascicolo di parte della fase monitoria); le fatture emesse dalla CP_1
nei confronti della società opponente (cfr. fattura n. 5125349 del 31.10.2017, fattura n. 5125855 del
30.11.17, fattura n. 5126343 del 31.12.2017, fattura n. 5126343 del 31.12.2017, fattura n. 151/512 del
31.01.2018, in all.ti nn.
2-5 del medesimo fascicolo); l'estratto autentico delle scritture contabili con fattura delle spese notarili di autentica (cfr. all.ti nn. 6 e 7 del medesimo fascicolo); la comunicazione di costituzione in mora del 06.7.2018 (cfr. all. n. 8 del medesimo fascicolo).
A questo punto, giova osservare che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, va richiamato l'oramai consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore deve provare la fonte del suo diritto, allegando l'inadempimento del debitore, mentre su quest'ultimo grava l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (si cfr.
Cass. civ. n. 13685/2019; nello stesso senso, Cass. civ. n. 25584/2018; Cass. civ. n. 826/2015; Cass. n.
15677/2009).
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Ebbene, a fronte delle fatture emesse dall'opposta, nessuna contestazione è stata sollevata, invero, dall'opponente in ordine all'effettiva sussistenza del rapporto contrattuale di trasporto intercorso con la ed alla consegna della merce;
infatti, la società opponente, nel contestare la competenza CP_1
territoriale dell'intestato Tribunale adduceva la competenza del Tribunale di Napoli “quale luogo di stipula del contratto e di esecuzione della prestazione (la merce veniva prelevata e restituita presso la logistica di Napoli della società opponente)” (così a pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) - limitandosi la
Part ad eccepire la aprocrifia delle firme apposte sulla convenzione tariffaria dell'1.8.2014 (cfr. “Cambio listino” dell'1.8.2014, in all. n. 1 del fascicolo di parte della fase monitoria).
Al riguardo, deve osservarsi, in via generale, che il disconoscimento di una scrittura privata ex art. 214
c.p.c., deve avvenire, oltre che in modo formale, altresì, in modo circostanziato ed inequivoco, essendo a tal fine inidonea una contestazione generica;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che viene contestato (cfr. Cass. n. 17313/2021).
Ciò posto e venendo al caso di specie, deve rilevarsi la genericità del disconoscimento effettuato dall'opponente, in quanto indistintamente riferito a tutte le sottoscrizioni presenti nella convenzione tariffaria dell'1.8.2014, senza indicazione specifica delle stesse.
Ne consegue che detto disconoscimento non può ritenersi, invero, né circostanziato né inequivoco.
In ogni caso, assume rilievo assorbente la circostanza che la società opponente, adducendo che “le firme, apparentemente riconducibili all'allora legale rappresentante della società deducente, sono tutte apocrife” Persona_1
(cfr. pag. 2 dell'atto di citazione) ha collegato il disconoscimento esclusivamente alla firma del suddetto rappresentante e non a quella di altri possibili organi rappresentativi della società.
Giova richiamare, sul punto, la pronuncia della Suprema Corte secondo cui «Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario
(che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un
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determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente» (cfr. Cass. n. 7240/2019; Cass. n.
3620/2010).
Part Alla luce del principio sopra richiamato, dunque, la vrebbe dovuto articolare in modo specifico la dichiarazione di disconoscimento della firma rispetto a tutte le sottoscrizioni di altre persone fisiche investite del potere di rappresentanza alla data di sottoscrizione della convenzione tariffaria de qua, o comunque argomentare sul punto.
Part Pertanto, la dichiarazione di disconoscimento, formulata dalla in modo generico e diretta solo a negare che la firma apposta alla convenzione fosse riferita al summenzionato rappresentante legale, non permette di escludere la valenza probatoria della convenzione dell'1.8.2014, non avendo la società opponente provato – ma nemmeno, invero, allegato – che non vi fosse altra persona fisica, investita del potere di rappresentanza della società, al momento della conclusione dell'accordo.
Ciò posto, nessun rilievo può avere l'istanza di verificazione formulata dall'opposta, atteso che in presenza di un disconoscimento inammissibile risulta del tutto superfluo il procedimento di verificazione.
L'opponente ha eccepito, poi, “l'estinzione per prescrizione del diritto di credito della società opposta per
l'inutile decorso del termine di un anno dalla consegna della merce” (così a pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione).
Va, al riguardo, evidenziato che la prescrizione presuntiva, di cui all'art. 2951 c.c., si fonda, non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo, come accade per la prescrizione ordinaria, ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione, il pagamento sia avvenuto nel termine annuale previsto dalla norma (cfr. Cass. n. 23751/2018).
La negazione dell'esistenza del credito impedisce, pertanto, di avvalersi dell'eccezione di prescrizione presuntiva, essendo tale eccezione incompatibile con la ratio dell'istituto, fondata sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato.
Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammetta di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i
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presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dover pagare, in tutto o in parte, il debito, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone, invero, l'avvenuto pagamento (cfr. Cass. n. 17980/2020).
L'ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore può legittimamente risultare anche per implicito dalla contestazione, da parte del debitore stesso, dell'entità della somma richiesta (cfr. Cass. n.
12771/2012).
Ed invero, nella specie, la specifica contestazione, da parte dell'opponente, del quantum del credito vantato dalla società opposta, laddove - nel disconoscere “l'autenticità di tutte le firme apposte sul contratto di trasporto datato 1.8.2014” - adduce che “i presunti costi delle spedizioni dovranno essere determinati applicando gli usi e le consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura ex artt.
9 del D.l.gvo 286/2005” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione), implica una sostanziale ammissione di non aver estinto il debito.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione di cui all'art. 2951 c.c. non può che essere rigettata.
Per tutto quanto detto, dunque, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Part Non merita accoglimento, invece, la domanda, proposta dall'opposta, di condanna della ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi i presupposti dell'aver l'opponente agito in giudizio con mala fede o colpa grave, né avendo l'opposta provato di aver subito danni per effetto della condotta di controparte.
Ogni altra questione, pur prospettata dalle parti, deve ritenersi assorbita dalla su esposta motivazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza della società opponente e si liquidano come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento in base alla domanda, ai valori tabellari medi, con riduzione ai minimi per la fase di trattazione, attesa la mancanza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
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1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 1932/2019,
emesso dal Tribunale di Nola, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione Parte_1
delle spese processuali del presente giudizio, in favore della in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 4.237,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Così deciso il 15.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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