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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1641/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI MILANO presso la TE d'Appello di Milano
Sezione terza civile composta dai magistrati dott. RA NI Presidente dott. ON TE Giudice rel. ing. Fulvio Bernabei Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con ricorso depositato il 13.6.2023 da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv. Di Matteo Elisabetta e Di Matteo Elia, con C.F._2
elezione di domicilio in Via Visconti di Modrone, 3 20122 Milano, presso e nello studio dei difensori;
ricorrenti
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AT TE, con elezione di domicilio in Albano Laziale (Rm), Piazza Donizetti n. 8, presso e nello studio del difensore;
resistente
OGGETTO: Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche CONCLUSIONI per d Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni;
Nel merito:
1. accertare e dichiarare il diritto/interesse di parte ricorrente/attrice ed Parte_1 [...]
ad irrigare i terreni oggetto di causa in Comune di Guidizzolo-Mantova attraverso il Parte_2
sistema di irrigazione a scorrimento, trattandosi dell'unico e più idoneo sistema di irrigazione praticabile e praticato per la coltivazione del pioppo, oltre che sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e fitosanitario, per tutte le motivazioni esposte nel ricorso introduttivo e nelle successive memorie difensive e di replica in atti, osservando che la domanda della ricorrente/attrice risulta confermata e provata anche attraverso la Perizia tecnica-agronomica del
Dott. Agr. del 09.09.2024, professionista esperto della materia operante in Persona_1
Lombardia, oltre che Presidente dell'Ordine dei Dottori agronomi di Cremona, in atti (cfr. All.to
14);
2. annullare e/o disapplicare la Deliberazione n. 27 del Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2023, avente per oggetto “Irrigazione aree a pioppeto in Comune di Guidizzolo: determinazioni ”, a firma del Presidente AL NO e del Segretario dott. Persona_2 unitamente al vigente “ruolo” presupposto, connesso e conseguente del Controparte_1
nella parte in cui, per i terreni oggetto di causa coltivati a pioppo, prevede il sistema
[...]
di irrigazione a sollevamento, citato nella corrispondenza e nella deliberazione n. 27/2023, nonché di ogni ulteriore atto e provvedimento pregresso, connesso e conseguente, allo stato noto, tra cui la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 234 del 30.03.2021 perché citata nella deliberazione n. 27/2023;
3. condannare il , in persona del Presidente pro tempore, Dott. Controparte_1
AL NO, al risarcimento del danno nella misura che sarà qualificata in corso di causa e/o per equivalente, intendendosi per equivalente l'annullamento della deliberazione n. 27 del 22.02.2023 e la conseguente modifica e aggiornamento del vigente “ruolo” e della tipologia irrigua da sollevamento a scorrimento per i terreni coltivati a pioppo di proprietà degli odierni ricorrenti ricadenti nel territorio del Comune di Guidizzolo-Mantova.
In via istruttoria:
4. ammettere Consulenza tecnica d'ufficio - verificazione tecnica – con affidamento dell'incarico ad un consulente tecnico-CTU – terzo ed imparziale – professionista agronomo esperto della materia, da individuare nell'elenco dei CTU, possibilmente, di Milano e/o di Brescia e/o di altre province;
la
2 Consulenza tecnica è finalizzata ad accertare gli aspetti contestati e controversi del contenzioso e che la irrigazione a scorrimento costituisce la metodologia più corretta e idonea perché vantaggiosa in termini di risparmio della riserva idrica ed energetica, atteso che il legno del pioppo viene utilizzato anche ai fini della produzione di energia da biomassa e concorre al sostenimento della produzione di energia da fonti alternative, rinnovabili e sostenibili.
Con ogni più ampia riserva di legge e di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge. Con vittoria di spese e competenze professionali, come per legge. Parte ricorrente/attrice si oppone sin d'ora ad eventuali nuove domande e istanze di controparte.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare il ricorso promosso dai sigg.ri e , stante l'infondatezza fattuale e Parte_1 Parte_2
giuridica delle pretese azionate, in accoglimento delle motivazioni tutte evidenziate nella parte motiva del presente atto. Con il favore dei compensi professionali che espressamente si richiedono.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e adivano il Tribunale affinchè accertasse e dichiarasse il loro diritto Parte_1 Parte_2
a irrigare i terreni di cui sono proprietari attraverso il sistema “a scorrimento”, affermando come detto metodo rappresenti “l'unico e più idoneo sistema di irrigazione praticabile e praticato per la coltivazione del pioppo”. Instavano altresì per l'annullamento e/o la disapplicazione della Delibera
n. 27 adottata dal Consiglio di Amministrazione del in data 22.02.2023 Controparte_1
unitamente al Ruolo presupposto, connesso e conseguente, limitatamente alla parte in cui si prevede il sistema di irrigazione a sollevamento dei terreni de quibus. Analoga censura veniva estesa anche a una delibera del Consiglio di Amministrazione n. 234/21, in quanto atto presupposto della citata
Delibera 27/23. Veniva invocata altresì la condanna del al risarcimento del Controparte_1
danno la cui quantificazione era demandata a un secondo momento e/o per equivalente, intendendosi - per equivalente - l'annullamento della Delibera 27 del 22.2.23 e la conseguente modifica e aggiornamento del vigente Ruolo e della tipologia irrigua da sollevamento a scorrimento, limitatamente ai terreni di proprietà attrice in ragione della coltivazione a pioppeto.
Si costituiva il chiedendo respingere il ricorso. Controparte_1
Le parti procedevano alla discussione della causa all'udienza del 28.5.2025, richiamando i rispettivi atti introduttivi e di costituzione;
il Tribunale tratteneva la causa in decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo la prospettazione attorea, i ricorrenti sono proprietari di terreni agricoli nel comune di
Guidizzolo; i loro terreni sono iscritti nei ruoli per irrigazione a sollevamento;
avendo introdotto la coltivazione del pioppo, avevano irrigato i propri fondi con il diverso metodo della irrigazione a scorrimento, perché tale sistema costituisce il sistema irriguo naturale e praticato in agricoltura per la coltivazione del pioppo;
che nell'anno 2016 avevano presentato istanza per poter utilizzare il sistema di irrigazione a scorrimento, e il , per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 “…ha CP_1
concesso in via del tutto eccezionale la deroga al metodo irriguo, consentendo l'irrigazione a scorrimento per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020…”; che nell'anno 2021 il con la CP_1
deliberazione n. 234 del 30.3.2021, imponeva ai detti imprenditori agricoli di tornare alla irrigazione a sollevamento, diramando agli uffici consortili la direttiva di elevare le previste sanzioni ai contravventori;
prospettavano quindi di avere il diritto/interesse ad irrigare i terreni oggetto di causa in Comune di Guidizzolo-Mantova attraverso il sistema di irrigazione “a scorrimento”, anziché con quello “a sollevamento”.
La domanda non è fondata e deve essere respinta.
Il in forza delle competenze allo stesso attribuite dalla Controparte_1
Regione Lombardia, si occupa istituzionalmente di garantire e assicurare la difesa idraulica del territorio nonché di regolamentare l'esigenza irrigua, funzioni che esercita attraverso l'utilizzo, la gestione e manutenzione di una serie di canali e manufatti costituenti l'insieme della rete idrografica comprensoriale. Detti canali consortili fungono sia da collettori di scolo sia da dispensatori irrigui e per gli stessi vengono sostenuti oneri di manutenzione ed esercizio da porsi a carico dei contribuenti. In ragione del beneficio ritratto dall'attività svolta dal i proprietari degli CP_1
immobili ricadenti nel perimetro consortile sono assoggettati al Ruolo di Contribuenza per bonifica e irrigazione.
Il “Piano di Classifica” opera la ripartizione della contribuenza, attraverso la ricerca e la stima di idonei parametri tecnici ed economici atti a quantificare il beneficio goduto da ciascun immobile.
Tale Piano è altresì finalizzato a garantire le esigenze irrigue dell'intera utenza consortile, nel rispetto dell'interesse generale sotteso alla salvaguardia idrica;
la complessiva regolamentazione delle modalità irrigue fonda un sistema generale che mira a garantire (sia nei limiti della
Concessione irrigua quanto tenuto conto della morfologia della rete idraulica) una corrivazione dell'intera pianura attraverso modalità (scorrimento o sollevamento) che sono concepite al fine di operare sinergicamente onde realizzare la tutela della intera utenza.
4 Il “Regolamento Irriguo” distingue tra le modalità irrigue in concreto praticabili, quella “a scorrimento” da quella “a sollevamento”; l'individuazione della modalità irrigua applicabile nel caso concreto è il risultato di un sistema di pianificazione generale articolato nel Piano di Classifica, approvato dal Regione all'esito di un procedimento amministrativo improntato alla tutela dell'interesse pubblico che, come tale, non può essere modificato dal in adesione a CP_1
esigenze del singolo proprietario dei terreni serviti dal reticolo irriguo gestito dal . CP_1
Il Piano di Classifica vigente al momento della domanda era quello approvato il 6 maggio 1997 dalla Giunta della Regione Lombardia.
Gli estratti di ruolo (doc. 1 fasc. di parte resistente), redatti sulla scorta delle previsioni del Piano di
Classifica, attestano che i fondi dei ricorrenti sono iscritti nei ruoli irrigui per irrigazione a sollevamento, per quanto qui interessa, a partire dal 1967, data di decorrenza dell'impianto del catasto consortile.
Tali terreni hanno mai posseduto un diritto di ruolo a scorrimento, e ciò in quanto lo stesso non è stato agli stessi attribuito né dal Catasto Irriguo né dall'atto suo presupposto, il Piano di Classifica.
Si consideri a tal proposito che nella individuazione della modalità irrigua il deve tenere CP_1
conto, in primo luogo, della Concessione Irrigua di cui è titolare, che permette di derivare tramite il
Canale Virgilio una certa determinata portata d'acqua; in secondo luogo, della conformazione del territorio e delle infrastrutture consortili realizzate (canali artificiali e naturali, impianti di pompaggio, e manufatti di regolazione). In particolare nel caso del il Controparte_1
vettore irriguo è stato progettato e realizzato per poter veicolare un quantitativo d'acqua sufficiente a garantire l'irrigazione a scorrimento nell'alta pianura a ridosso delle colline moreniche, dove i terreni hanno uno scheletro ghiaioso, e l'irrigazione a sollevamento nella media pianura mantovana, costituita da terreni di medio impasto.
Il sistema, che include i terreni di proprietà ricorrente tra quelli serviti a sollevamento, non può essere modificato in quanto è la risultante di un metodo che involge l'intero bacino di pianura parametrato, come detto, sia alle caratteristiche morfologiche del reticolo idrico, sia ai limiti della concessione di derivazione irrigua dal fiume Mincio.
La pretesa di parte ricorrente si pone in contrasto con la disciplina generale descritta, poiché non tiene conto delle esigenze degli altri proprietari dei terreni facenti parte del bacino idrico i quali hanno pieno diritto all'irrigazione delle proprie colture;
viene chiesta in sostanza una alterazione del sistema generale che recherebbe, qualora fosse assentita, un disequilibrio nella gestione del flusso e dell'emungimento dell'acqua i cui risvolti recherebbero nocumento alla gestione dell'intero reticolo idraulico.
5 Irrilevante che per alcune annate, eccezionalmente, si sia autorizzata la presa tramite scorrimento, proprio perché si trattava di autorizzazione provvisoria, espressamene finalizzata a consentire ai ricorrenti di adeguarsi, attraverso l'apprestamento di idonei manufatti, la cui tecnica fattibilità è documentata nella consulenza di parte depositata dal , a firma Ing. . CP_1 Persona_3
È d'altro canto evidente che, se fino all'anno 2015 i terreni oggetto di causa venivano irrigati a pioggia, perché erano destinati a prato, a foraggio, fieno e alla coltivazione di verdure, la successiva modifica del tipo di coltura da parte dei proprietari è scelta imputabile ai ricorrenti, che non può incidere sulla gestione complessiva della rete idrica, posta al servizio dell'intera collettività.
Si consideri, da ultimo, che in un caso concettualmente analogo il Tribunale Superiore della Acque
Pubbliche con sentenza n. 121 del 30/7/2018, ha stabilito che il controllo del giudice amministrativo sulle manifestazioni di discrezionalità tecnica soggiace a specifici limiti, risultando ammissibile soltanto laddove le valutazioni della p.a. appaiano manifestamente inattendibili ad un controllo di coerenza tecnica, e che nel caso in esame, per la ragioni complessivamente sopra esposte, le valutazioni operate dal sono viceversa del tutto immuni da una valutazione di manifesta CP_1
inattendibilità ad un controllo di coerenza tecnica.
S'impone conseguentemente la reiezione delle domande.
Le spese di lite seguono la soccombenza secondo il principio fissato dall'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nei valori medi secondo quanto disposto dall'art. 185 RD 1.12.1933 n. 1775, tenuto conto dell'oggetto e del numero delle contestazioni e delle questioni trattate, considerati il rito contenzioso, lo scaglione indeterminato medio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- respinge il ricorso;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali Parte_1 Parte_2 in favore del che liquida per compensi defensionali in € Controparte_1
10.860,00, oltre spese generali 15%, IVA e cpa.
Così deciso in Milano, 28/5/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ON TE RA AR NI
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI MILANO presso la TE d'Appello di Milano
Sezione terza civile composta dai magistrati dott. RA NI Presidente dott. ON TE Giudice rel. ing. Fulvio Bernabei Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con ricorso depositato il 13.6.2023 da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv. Di Matteo Elisabetta e Di Matteo Elia, con C.F._2
elezione di domicilio in Via Visconti di Modrone, 3 20122 Milano, presso e nello studio dei difensori;
ricorrenti
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AT TE, con elezione di domicilio in Albano Laziale (Rm), Piazza Donizetti n. 8, presso e nello studio del difensore;
resistente
OGGETTO: Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche CONCLUSIONI per d Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni;
Nel merito:
1. accertare e dichiarare il diritto/interesse di parte ricorrente/attrice ed Parte_1 [...]
ad irrigare i terreni oggetto di causa in Comune di Guidizzolo-Mantova attraverso il Parte_2
sistema di irrigazione a scorrimento, trattandosi dell'unico e più idoneo sistema di irrigazione praticabile e praticato per la coltivazione del pioppo, oltre che sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e fitosanitario, per tutte le motivazioni esposte nel ricorso introduttivo e nelle successive memorie difensive e di replica in atti, osservando che la domanda della ricorrente/attrice risulta confermata e provata anche attraverso la Perizia tecnica-agronomica del
Dott. Agr. del 09.09.2024, professionista esperto della materia operante in Persona_1
Lombardia, oltre che Presidente dell'Ordine dei Dottori agronomi di Cremona, in atti (cfr. All.to
14);
2. annullare e/o disapplicare la Deliberazione n. 27 del Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2023, avente per oggetto “Irrigazione aree a pioppeto in Comune di Guidizzolo: determinazioni ”, a firma del Presidente AL NO e del Segretario dott. Persona_2 unitamente al vigente “ruolo” presupposto, connesso e conseguente del Controparte_1
nella parte in cui, per i terreni oggetto di causa coltivati a pioppo, prevede il sistema
[...]
di irrigazione a sollevamento, citato nella corrispondenza e nella deliberazione n. 27/2023, nonché di ogni ulteriore atto e provvedimento pregresso, connesso e conseguente, allo stato noto, tra cui la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 234 del 30.03.2021 perché citata nella deliberazione n. 27/2023;
3. condannare il , in persona del Presidente pro tempore, Dott. Controparte_1
AL NO, al risarcimento del danno nella misura che sarà qualificata in corso di causa e/o per equivalente, intendendosi per equivalente l'annullamento della deliberazione n. 27 del 22.02.2023 e la conseguente modifica e aggiornamento del vigente “ruolo” e della tipologia irrigua da sollevamento a scorrimento per i terreni coltivati a pioppo di proprietà degli odierni ricorrenti ricadenti nel territorio del Comune di Guidizzolo-Mantova.
In via istruttoria:
4. ammettere Consulenza tecnica d'ufficio - verificazione tecnica – con affidamento dell'incarico ad un consulente tecnico-CTU – terzo ed imparziale – professionista agronomo esperto della materia, da individuare nell'elenco dei CTU, possibilmente, di Milano e/o di Brescia e/o di altre province;
la
2 Consulenza tecnica è finalizzata ad accertare gli aspetti contestati e controversi del contenzioso e che la irrigazione a scorrimento costituisce la metodologia più corretta e idonea perché vantaggiosa in termini di risparmio della riserva idrica ed energetica, atteso che il legno del pioppo viene utilizzato anche ai fini della produzione di energia da biomassa e concorre al sostenimento della produzione di energia da fonti alternative, rinnovabili e sostenibili.
Con ogni più ampia riserva di legge e di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge. Con vittoria di spese e competenze professionali, come per legge. Parte ricorrente/attrice si oppone sin d'ora ad eventuali nuove domande e istanze di controparte.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare il ricorso promosso dai sigg.ri e , stante l'infondatezza fattuale e Parte_1 Parte_2
giuridica delle pretese azionate, in accoglimento delle motivazioni tutte evidenziate nella parte motiva del presente atto. Con il favore dei compensi professionali che espressamente si richiedono.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e adivano il Tribunale affinchè accertasse e dichiarasse il loro diritto Parte_1 Parte_2
a irrigare i terreni di cui sono proprietari attraverso il sistema “a scorrimento”, affermando come detto metodo rappresenti “l'unico e più idoneo sistema di irrigazione praticabile e praticato per la coltivazione del pioppo”. Instavano altresì per l'annullamento e/o la disapplicazione della Delibera
n. 27 adottata dal Consiglio di Amministrazione del in data 22.02.2023 Controparte_1
unitamente al Ruolo presupposto, connesso e conseguente, limitatamente alla parte in cui si prevede il sistema di irrigazione a sollevamento dei terreni de quibus. Analoga censura veniva estesa anche a una delibera del Consiglio di Amministrazione n. 234/21, in quanto atto presupposto della citata
Delibera 27/23. Veniva invocata altresì la condanna del al risarcimento del Controparte_1
danno la cui quantificazione era demandata a un secondo momento e/o per equivalente, intendendosi - per equivalente - l'annullamento della Delibera 27 del 22.2.23 e la conseguente modifica e aggiornamento del vigente Ruolo e della tipologia irrigua da sollevamento a scorrimento, limitatamente ai terreni di proprietà attrice in ragione della coltivazione a pioppeto.
Si costituiva il chiedendo respingere il ricorso. Controparte_1
Le parti procedevano alla discussione della causa all'udienza del 28.5.2025, richiamando i rispettivi atti introduttivi e di costituzione;
il Tribunale tratteneva la causa in decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo la prospettazione attorea, i ricorrenti sono proprietari di terreni agricoli nel comune di
Guidizzolo; i loro terreni sono iscritti nei ruoli per irrigazione a sollevamento;
avendo introdotto la coltivazione del pioppo, avevano irrigato i propri fondi con il diverso metodo della irrigazione a scorrimento, perché tale sistema costituisce il sistema irriguo naturale e praticato in agricoltura per la coltivazione del pioppo;
che nell'anno 2016 avevano presentato istanza per poter utilizzare il sistema di irrigazione a scorrimento, e il , per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 “…ha CP_1
concesso in via del tutto eccezionale la deroga al metodo irriguo, consentendo l'irrigazione a scorrimento per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020…”; che nell'anno 2021 il con la CP_1
deliberazione n. 234 del 30.3.2021, imponeva ai detti imprenditori agricoli di tornare alla irrigazione a sollevamento, diramando agli uffici consortili la direttiva di elevare le previste sanzioni ai contravventori;
prospettavano quindi di avere il diritto/interesse ad irrigare i terreni oggetto di causa in Comune di Guidizzolo-Mantova attraverso il sistema di irrigazione “a scorrimento”, anziché con quello “a sollevamento”.
La domanda non è fondata e deve essere respinta.
Il in forza delle competenze allo stesso attribuite dalla Controparte_1
Regione Lombardia, si occupa istituzionalmente di garantire e assicurare la difesa idraulica del territorio nonché di regolamentare l'esigenza irrigua, funzioni che esercita attraverso l'utilizzo, la gestione e manutenzione di una serie di canali e manufatti costituenti l'insieme della rete idrografica comprensoriale. Detti canali consortili fungono sia da collettori di scolo sia da dispensatori irrigui e per gli stessi vengono sostenuti oneri di manutenzione ed esercizio da porsi a carico dei contribuenti. In ragione del beneficio ritratto dall'attività svolta dal i proprietari degli CP_1
immobili ricadenti nel perimetro consortile sono assoggettati al Ruolo di Contribuenza per bonifica e irrigazione.
Il “Piano di Classifica” opera la ripartizione della contribuenza, attraverso la ricerca e la stima di idonei parametri tecnici ed economici atti a quantificare il beneficio goduto da ciascun immobile.
Tale Piano è altresì finalizzato a garantire le esigenze irrigue dell'intera utenza consortile, nel rispetto dell'interesse generale sotteso alla salvaguardia idrica;
la complessiva regolamentazione delle modalità irrigue fonda un sistema generale che mira a garantire (sia nei limiti della
Concessione irrigua quanto tenuto conto della morfologia della rete idraulica) una corrivazione dell'intera pianura attraverso modalità (scorrimento o sollevamento) che sono concepite al fine di operare sinergicamente onde realizzare la tutela della intera utenza.
4 Il “Regolamento Irriguo” distingue tra le modalità irrigue in concreto praticabili, quella “a scorrimento” da quella “a sollevamento”; l'individuazione della modalità irrigua applicabile nel caso concreto è il risultato di un sistema di pianificazione generale articolato nel Piano di Classifica, approvato dal Regione all'esito di un procedimento amministrativo improntato alla tutela dell'interesse pubblico che, come tale, non può essere modificato dal in adesione a CP_1
esigenze del singolo proprietario dei terreni serviti dal reticolo irriguo gestito dal . CP_1
Il Piano di Classifica vigente al momento della domanda era quello approvato il 6 maggio 1997 dalla Giunta della Regione Lombardia.
Gli estratti di ruolo (doc. 1 fasc. di parte resistente), redatti sulla scorta delle previsioni del Piano di
Classifica, attestano che i fondi dei ricorrenti sono iscritti nei ruoli irrigui per irrigazione a sollevamento, per quanto qui interessa, a partire dal 1967, data di decorrenza dell'impianto del catasto consortile.
Tali terreni hanno mai posseduto un diritto di ruolo a scorrimento, e ciò in quanto lo stesso non è stato agli stessi attribuito né dal Catasto Irriguo né dall'atto suo presupposto, il Piano di Classifica.
Si consideri a tal proposito che nella individuazione della modalità irrigua il deve tenere CP_1
conto, in primo luogo, della Concessione Irrigua di cui è titolare, che permette di derivare tramite il
Canale Virgilio una certa determinata portata d'acqua; in secondo luogo, della conformazione del territorio e delle infrastrutture consortili realizzate (canali artificiali e naturali, impianti di pompaggio, e manufatti di regolazione). In particolare nel caso del il Controparte_1
vettore irriguo è stato progettato e realizzato per poter veicolare un quantitativo d'acqua sufficiente a garantire l'irrigazione a scorrimento nell'alta pianura a ridosso delle colline moreniche, dove i terreni hanno uno scheletro ghiaioso, e l'irrigazione a sollevamento nella media pianura mantovana, costituita da terreni di medio impasto.
Il sistema, che include i terreni di proprietà ricorrente tra quelli serviti a sollevamento, non può essere modificato in quanto è la risultante di un metodo che involge l'intero bacino di pianura parametrato, come detto, sia alle caratteristiche morfologiche del reticolo idrico, sia ai limiti della concessione di derivazione irrigua dal fiume Mincio.
La pretesa di parte ricorrente si pone in contrasto con la disciplina generale descritta, poiché non tiene conto delle esigenze degli altri proprietari dei terreni facenti parte del bacino idrico i quali hanno pieno diritto all'irrigazione delle proprie colture;
viene chiesta in sostanza una alterazione del sistema generale che recherebbe, qualora fosse assentita, un disequilibrio nella gestione del flusso e dell'emungimento dell'acqua i cui risvolti recherebbero nocumento alla gestione dell'intero reticolo idraulico.
5 Irrilevante che per alcune annate, eccezionalmente, si sia autorizzata la presa tramite scorrimento, proprio perché si trattava di autorizzazione provvisoria, espressamene finalizzata a consentire ai ricorrenti di adeguarsi, attraverso l'apprestamento di idonei manufatti, la cui tecnica fattibilità è documentata nella consulenza di parte depositata dal , a firma Ing. . CP_1 Persona_3
È d'altro canto evidente che, se fino all'anno 2015 i terreni oggetto di causa venivano irrigati a pioggia, perché erano destinati a prato, a foraggio, fieno e alla coltivazione di verdure, la successiva modifica del tipo di coltura da parte dei proprietari è scelta imputabile ai ricorrenti, che non può incidere sulla gestione complessiva della rete idrica, posta al servizio dell'intera collettività.
Si consideri, da ultimo, che in un caso concettualmente analogo il Tribunale Superiore della Acque
Pubbliche con sentenza n. 121 del 30/7/2018, ha stabilito che il controllo del giudice amministrativo sulle manifestazioni di discrezionalità tecnica soggiace a specifici limiti, risultando ammissibile soltanto laddove le valutazioni della p.a. appaiano manifestamente inattendibili ad un controllo di coerenza tecnica, e che nel caso in esame, per la ragioni complessivamente sopra esposte, le valutazioni operate dal sono viceversa del tutto immuni da una valutazione di manifesta CP_1
inattendibilità ad un controllo di coerenza tecnica.
S'impone conseguentemente la reiezione delle domande.
Le spese di lite seguono la soccombenza secondo il principio fissato dall'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nei valori medi secondo quanto disposto dall'art. 185 RD 1.12.1933 n. 1775, tenuto conto dell'oggetto e del numero delle contestazioni e delle questioni trattate, considerati il rito contenzioso, lo scaglione indeterminato medio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- respinge il ricorso;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali Parte_1 Parte_2 in favore del che liquida per compensi defensionali in € Controparte_1
10.860,00, oltre spese generali 15%, IVA e cpa.
Così deciso in Milano, 28/5/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ON TE RA AR NI
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