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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/12/2025, n. 4550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4550 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RI SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10225/2022 R.G. avente ad oggetto opposizione avverso cartella di pagamento
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, via Verona n.62 presso dell'avv. C.F._1
EN TR che lo rappresenta e difende, d'intesa con l'avv. Fiammetta TR, come da procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma CP_1
Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 4, cod. fisc.: rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Contr RA NU ed elettivamente domiciliata presso studio legale, con sede in Catania via
Francesco Crispi n. 225, come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.02.2023, ha impugnato il ruolo n. Parte_1
2020/001084, formato e reso esecutivo il 12.12.2019 nell'interesse di Parte_2
Pagina 1 avente ad oggetto contributi previdenziali portati dalla Parte_3
cartella di pagamento n. 29320200061541365, notificata il 16.09.2022, relativi all'anno 2016 per un importo pari ad euro 1.089,95 all'anno 2017 per un importo pari ad euro 6.759,42.
A fondamento dell'atto di opposizione de quo, in breve, il ricorrente ha dedotto:
- che ha esercitato l'attività professionale di geometra fino a giorno 20.06.2011, data nella quale ha interrotto l'attività, chiuso la partita IVA e riconsegnato il timbro al collegio di
Catania, depositando anche istanza di cancellazione dalla Cassa resistente “ma, per questioni di prestigio, deci(dendo) di rimanere iscritto all'albo”;
- che la pretesa contributiva oggetto di causa è prescritta e, comunque, l'iscrizione effettuata d'ufficio dall'ente resistente è illegittima, avendo appreso dell'esistenza di essa solo a seguito della ricezione della cartella di pagamento per cui è causa, non avendo ricevuto alcuna previa comunicazione dell'iniziativa attuata dall'ente resistente;
- che lo stesso, “fin dall'anno 2011, non ha svolto alcuna attività professionale di geometra ed i redditi da lavoro da lui percepiti a far data dallo stesso anno 2011 risultano comunque sottoposti ad altra forma di previdenza, coerente con la natura di ciascuna categoria reddituale sicché egli era privo dei requisiti soggettivi che ne potessero giustificare l'iscrizione coattiva alla ” e, perciò, la pretesa sanzionatoria è illegittima non essendo iscritto alla CP_1
ed avendo svolto lavori che nulla hanno a vedere con l'esercizio della libera professione, CP_1
senza che da essi sia consentito inferire neanche lo svolgimento dell'attività professionale di geometra in quanto l'assunta rappresentanza della società non presuppone alcun titolo Pt_4
di studio o professionale e, tanto meno, comporta l'effettivo svolgimento dell'attività professionale di geometra.
Su tali premesse, il ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, di “annullare i provvedimenti impugnati per essere non dovute dall'opponente per le ragioni esposte in narrativa le somme iscritte a ruolo con ogni statuizione conseguente anche in ordine alle spese”.
In data 12.06.2023 si è regolarmente costituita la depositando nel fascicolo CP_1
telematico memoria difensiva con la quale, in estrema sintesi, ha eccepito:
- che l'eccezione di prescrizione è infondata;
- che l'imposizione contributiva è legittima, in quanto, nel quadro della c.d. politica di universalizzazione delle tutele, l'iscrizione all'albo professionale costituisce condizione sufficiente per rendere obbligatoria l'iscrizione alla cassa, mentre non rilevano altre circostanze, quali l'assenza di reddito o l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione, sicché “dal momento in cui un geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto
Pagina 2 all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima”, costituita più precisamente da un contributo soggettivo minimo, da un contributo integrativo minimo, oltre ad un contributo di maternità.
Conseguentemente, l'ente previdenziale ha chiesto di “dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza del ricorso qui avversato, in fatto e in diritto, statuendone il rigetto;
accertando e dichiarando, per l'effetto, la legittimità e la debenza degli importi indicati nella cartella di pagamento in oggetto, del tutto o in parte, con condanna del sig. al Parte_1 pagamento degli stessi. Con vittoria di spese e compensi”.
La presente controversia è stata istruita con l'acquisizione delle prove documentali e, all'udienza del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
______________________
In via preliminare, va rilevato che nelle more del presente giudizio, l' Controparte_3
ha accolto l'istanza, avanzata dal ricorrente, di rateizzazione del credito
[...]
contributivo facente capo alla portato dalla cartella di pagamento n. CP_1
29320200061541365000, elaborando un piano di pagamento rateizzato per l'importo complessivo di euro 7.626,62, di cui euro 7.620,74 a titolo di contribuzione omessa all'ente impositore resistente per gli anni 2016 e 2017 ed euro 5,88 a titolo di diritti di notifica.
In data 23.09.2025, il ricorrente ha depositato documentazione di riscontro dell'avvenuto integrale pagamento delle rate del debito oggetto di causa sì estinguendo la propria posizione debitoria.
Nel caso di specie, l'istanza di rateizzazione del debito e i successivi pagamenti delle rate della dilazione concessa sono senz'altro espressione di una implicita ammissione dell'esistenza del diritto, incompatibili con la contraria volontà di disconoscere la pretesa dell'ente creditore.
Alla luce di quanto precede ed in assenza di contestazioni sollevate dall'ente impositore a seguito del rinvio specificamente disposto all'udienza del 3.10.2025 per consentire a quest'ultimo di completare le verifiche interne di accertamento del pagamento delle poste debitorie oggetto di contenzioso, viste le conclusioni rassegnate dallo stesso nelle note cartolari depositate in 17.12.2025, va dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che, secondo l'insegnamento della Corte di legittima, siffatta statuizione va adottata nel caso in cui sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei
Pagina 3 a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto, facendo venir meno la necessità di adottare nel merito la pronuncia in precedenza richiesta dalle parti (tra le tante,
Cass. 08.11.2003 n. 16785).
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, stante le deduzioni spiegate dalle parti nelle rispettive note cartolari, appare equo disporne la parziale compensazione nella misura di metà ritenendo meritoria, alla luce del principio di lealtà processuale, la condotta assunta dal ricorrente nelle more del giudizio in funzione di ripristinare il rapporto di solidaristico su cui si struttura il sistema di previdenza obbligatorio.
Invece, secondo il criterio della soccombenza virtuale ed avendo riguardo ai canoni della causalità che ne informano il contenuto (di recente, ad esempio, Cass. 17.01.2020 n.1005; ex plurimis, Cass. 31.01.2017 n.2570; Cass.16.10.2012 n.17683), la restante metà delle spese processuali resta posta a carico della parte ricorrente tenuto conto del consolidato principio di diritto secondo cui “L'iscrizione all'Albo dei Geometri comporta l'obbligatorietà dell'iscrizione
e del pagamento della contribuzione minima alla Parte_5
indipendentemente dalla natura occasionale dell'esercizio della
[...]
professione e dalla mancata produzione di reddito. La mera iscrizione ad altra gestione CP_4 non è di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi previdenziali nei confronti della categoria”
(Cass. 09.10.2024, n. 26330; conf., tra le tante, Cass. 28.09.2022 n. 28188).
In concreto, la liquidazione dei compensi professionali resta operata considerando la natura e il valore della causa, il mancato svolgimento della fase istruttoria, il mancato apporto di nuovi elementi valutativi in sede di discussione cartolare della lite, la linearità delle questioni oggetto del contendere in assenza di contrasti giurisprudenziali, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 DM 55/2014 per come modificato dal DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere
COMPENSA per metà le spese processuali tra le parti
CONDANNA al pagamento della restante metà delle spese processuali in favore Parte_1
della parte resistente che liquida in euro 800,00 per compensi professionali, oltre 15 % spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 18.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa RI SI
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