CA
Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/07/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di rinvio (a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione) iscritto al n.
447/2022 R. G., vertente tra c. f.: e c. f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. (con PEC indicata), entrambi C.F._2 Parte_2 elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Messina, via Aurelio Saffi n. 78,
ATTORI in RIASSUNZIONE contro società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai Controparte_1 sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la “legge sulla cartolarizzazione”), con sede legale in Milano, c. f. e P. IVA: e, per essa, la mandataria P.IVA_1 Controparte_2
(nuova denominazione assunta dalla , in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_3
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore dr. , rappresentata e Controparte_4 difesa dall'avv. Nunzio Sinagra (con PEC indicata) per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, via Garibaldi n. 375, is. 457, corpo C,
CONVENUTA in RIASSUNZIONE
********************
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito di (parziale) annullamento della sentenza di questa Corte di appello - prima sezione civile (in diversa composizione) n. 98/2019 emessa il 14 febbraio
1 2019, pronunciato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 7559/2022 dell'8 marzo 2022, in materia di nullità e/o risoluzione di contratti bancari e domanda riconvenzionale di adempimento.
________________
CONCLUSIONI delle PARTI
Per gli attori in riassunzione: “si precisano le conclusioni riportandosi a quelle prese nell'atto introduttivo del presente giudizio”.
Per la convenuta in riassunzione: “precisa le proprie conclusioni, riportandosi a tutte le domande ed eccezioni contenute nella propria memoria costitutiva depositata il 14/10/2022, con il rigetto delle contrarie istanze”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7 giugno 2022 e hanno Parte_1 Parte_2 riassunto, nei confronti di il giudizio di rinvio a seguito del Controparte_1
(parziale) annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione (con l'ordinanza indicata in oggetto) della sentenza n. 98/2019 di questa Corte di appello - prima sezione civile (in diversa composizione) emessa il 14 febbraio 2019.
Con essa è stato rigettato l'appello principale proposto dai avverso la sentenza emessa Pt_1 in primo grado dalla seconda sezione civile del Tribunale di Messina n. 1559/2011 del 22 settembre
2011 - con la quale è stata dichiarata la nullità delle richieste di pagamento quantificate in forza della capitalizzazione degli interessi relativamente ai contratti di c/c n. 1802.410.3933.45 Controparte_5
e n. 500.20.4003.29 ex , poi rubricato al n. 8500.410.2611.73
[...] CP_6 Controparte_5
[..
nonché, in accoglimento in parte qua della domanda riconvenzionale avanzata dall'allora
[...]
sono stati dichiarati obbligato al pagamento, in favore Controparte_5 Parte_2 dell'attrice in riconvenzionale, della somma di € 6.215,31 relativamente al c/c n. 1802.410.3933.45
(n. 2 del dispositivo della sentenza n. 1559/2011 del Tribunale di Messina), e Parte_2
e obbligati in solido al pagamento, in favore della stessa, della somma di € Parte_1
14.946,34 relativamente al c/c n. 500.20.4003.29 ex , poi rubricato al n. 8500.410.2611.73 CP_6
(n. 3 del dispositivo della sentenza di primo grado suddetta), oltre spese di Controparte_5 lite (come da dispositivo) in misura dei 2/3, con compensazione della restante quota di 1/3 – ed è stato accolto l'appello incidentale di essendosi condannati, per Controparte_1
l'effetto, i gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, degli interessi Pt_1 convenzionali nella misura ultra-legale pattuita, dal giorno della domanda e sino al soddisfo, oltre le spese di lite.
2 Proposto ricorso per Cassazione da e cui ha resistito con Parte_2 Parte_1 controricorso la Suprema Corte, dichiarati inammissibili il primo Controparte_1 ed il secondo motivo della impugnazione, accogliendo il terzo, ha cassato la pronuncia gravata in relazione al motivo accolto ed ha rinviato a questa Corte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Gli attori in riassunzione, premessa nell'atto introduttivo una sintetica ricostruzione della vicenda processuale, hanno anzitutto riproposto una serie di doglianze avverso la sentenza di primo grado, evidenziando poi, quanto alla pronuncia di secondo grado, che la Corte di appello sarebbe andata oltre le richieste formulate dalla (appellante incidentale), avendo condannato loro al CP_7 pagamento degli interessi ultra-legali pattuiti, senza tenere conto del fatto che l'istituto di credito ne avesse limitato la domanda entro il tasso soglia, ed avrebbe anche violato le disposizioni della normativa antiusura, che prevedono che, in tali casi, non sarebbe dovuto alcun interesse.
Hanno concluso, perciò, chiedendo la condanna della appellata al pagamento in favore di CP_7 della somma di € 10.406,30 (o di quella minore comunque ritenuta di Parte_2 giustizia), quale saldo attivo dei due rapporti di c/c oggetto di causa, oltre interessi dal 27 ottobre
1998, ed il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla nonché che fossero dichiarati non CP_7 dovuti gli interessi a favore della ovvero, in ogni caso, non dovuti quelli ultra-legali. CP_7
Con vittoria integrale di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio, comprese quelle di c. t. u., ovvero, in via subordinata, con la loro integrale compensazione.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 13 ottobre 2022 si è costituita la
[...]
e, per essa, la mandataria (nuova denominazione Controparte_1 Controparte_2 assunta dalla , eccependo l'inammissibilità delle domande avanzate da controparte, Controparte_3 nonché la propria carenza di legittimazione passiva rispetto a quelle pretese restitutorie e/o risarcitorie che esulano dal credito oggetto della cessione (per cui è causa).
Ha chiesto, in conseguenza, che fossero dichiarate inammissibili, improponibili e, comunque, rigettate perché infondate tutte le domande formulate da controparte, confermando, per l'effetto, la sentenza n. 98/2019 di questa Corte di appello, e che fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva della stessa in relazione a fatti e/o atti antecedenti alla cessione del credito;
in via gradata, che fossero condannati gli attori in riassunzione al pagamento degli interessi ultra-legali nel rispetto del tasso-soglia dalla domanda al soddisfo, e, in via istruttoria, ove necessario, che fosse disposta consulenza tecnica d'ufficio per verificare il superamento o meno del predetto tasso, indicando, in caso affermativo, in quale misura.
Con ordinanza del 6 gennaio 2024 la Corte, respinta la richiesta di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c. p. c. – avanzata da parte attrice in riassunzione per il fatto che avverso l'ordinanza
3 della Suprema Corte da cui è derivato il presente giudizio è stato proposto ricorso per revocazione -, ha rinviato la causa al 24 giugno 2024 per la precisazione delle conclusioni (per via del carico di ruolo).
In tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. c. p., la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Con la pronuncia rescindente da cui deriva il presente giudizio la Suprema Corte di cassazione, in accoglimento in parte qua del terzo motivo del ricorso dei , ha ravvisato il vizio di Pt_1 ultrapetizione nella pronuncia di appello impugnata perché in essa non si è dato conto di avere espunto la percentuale del tasso di interesse ultra-soglia, nei limiti della richiesta della parte appellante.
In questa sede rescissoria, dunque, non può che provvedersi ad eliminare il vizio rilevato dal Giudice di legittimità, in modo tale che la condanna pronunciata all'esito del giudizio di secondo grado, nei confronti dei , al pagamento degli interessi convenzionali nella misura ultra-legale Pt_1 oggetto di pattuizione sia limitata entro il tasso-soglia dell'usura di tempo in tempo vigente, a partire dal giorno della domanda giudiziale sino al soddisfo.
La predetta statuizione censurata dalla Suprema Corte è stata, infatti, emessa dal Giudice di appello in accoglimento del gravame incidentale proposto dalla la quale, Controparte_1 secondo le chiare risultanze della sua comparsa di risposta in quel grado aveva chiesto, per quanto qui di specifico interesse, che, in riforma della sentenza di primo grado, fosse condannato al pagamento del saldo dovuto con riferimento al conto corrente n. Parte_2
1802.410.3933.45, con l'aggiunta degli “interessi ai tassi ultra legali-convenuti in sede di stipula del contratto di conto corrente, nei limiti del c.d. tassi soglia tempo per tempo vigenti (…)”, nonché che fossero condannati e in solido tra loro, al pagamento del Parte_2 Parte_1 saldo dovuto con riferimento al conto corrente originario , con l'aggiunta degli “interessi CP_6 ai tassi ultra-legali convenuti in sede di stipula del contratto di conto corrente, nei limiti del c.d. tassi-soglia tempo per tempo vigenti (…)”.
Il Giudice di appello, nel pronunciare la suddetta condanna, senza limitare, entro la misura del tasso- soglia tempo per tempo vigente, l'ammontare degli interessi ultra-legali pattuiti è andato evidentemente oltre le stesse richieste della sopra testualmente riportate, violando il CP_7 fondamentale principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c. p. c., come affermato in maniera chiara dalla Suprema Corte nella pronuncia a qua.
Ciò detto, nessun'altra questione può essere dedotta dalle parti in questa sede, né vagliata da questo
Giudice del rinvio, dal momento che, come è noto, nel giudizio di rinvio, il quale è un
4 procedimento “chiuso” preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo
è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte
Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (v. tra le tante Cass. civ. nn. 6527/2025; 4043/2024; 24357/2023).
In questa prospettiva, inammissibili sono tutte le doglianze avverso la sentenza di primo grado formulate dagli attori in riassunzione (di cui alle pagg. 12-15 dell'atto introduttivo del presente giudizio di rinvio, cui qui si rimanda per brevità) in quanto riguardo ad esse è intervenuta la decisione del Giudice di secondo grado - di rigetto dell'appello proposto dai -, su cui si è formato Pt_1 il giudicato per avere la Corte di cassazione dichiarato inammissibili i relativi motivi di ricorso.
Rimane assorbita nella presente statuizione l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta in riassunzione, stante l'inammissibilità delle doglianze e delle domande degli attori rispetto alle quali l'eccezione è stata formulata, (doglianze e domande) che, come detto e come anche giustamente rilevato da parte convenuta, esulano dal tema rescissorio per cui è il presente giudizio.
Parimenti non può essere presa in considerazione la richiesta di parte attrice di declaratoria della non debenza di alcun interesse in base alla sanzione di nullità prevista dalla normativa antiusura, dovendosi, come si è detto, la Corte, quale giudice del rinvio, attenersi in questa fase c.d. rescissoria, all'ambito del perimetro ermeneutico delineato dalla Cassazione con la pronuncia resa nella fase c.d. rescindente (v. Cass. civ. 23592/2024).
E la Suprema Corte, con l'ordinanza rescissoria a qua, ha accolto il terzo motivo di ricorso solamente in relazione al dedotto vizio di ultrapetizione per non avere la decisione impugnata “espunto la percentuale del tasso di interesse ultra-soglia, nei limiti della richiesta della banca appellante”, implicitamente avendo rigettato, invece, l'assunto dei ricorrenti, pur esposto con lo stesso terzo motivo, secondo cui il Giudice di appello avrebbe violato le disposizioni della normativa antiusura che prevederebbero, in tali casi, la non debenza degli interessi.
Ferma l'inammissibilità di tale richiesta, non va trascurato, in ogni caso, il consolidato principio del
Giudice nomofilattico secondo il quale dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c. c. (applicabile pacificamente anche ai rapporti di conto corrente bancario), in modo tale che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c. c. (così da ultimo
Cass. civ. nn. 16526/2024; 8103/2023).
5 Alla luce di tutte le superiori considerazioni, compito di questa Corte è, in definitiva, quello di ridimensionare la statuizione di condanna dei al pagamento, in favore della Pt_1 [...]
degli interessi sui saldi dei conti oggetto di causa di cui alla pronuncia Controparte_1 emessa in grado di appello, nel senso che essi sono dovuti nella misura pattuita dalle parti, anche ultra-legale, ma senza mai superare il tasso soglia antiusura tempo per tempo vigente a partire dalla domanda sino al soddisfo effettivo.
Rimane assorbita in questa statuizione ogni altra questione sollevata dalle parti, né si rende necessario disporre c. t. u. nella presente sede, come pure chiesto eventualmente dalla convenuta, onde verificare l'an ed il quantum del concreto superamento del tasso soglia antiusura da parte dell'interesse ultra- legale pattuito convenzionalmente, posto che l'espunzione della relativa percentuale ultra-soglia in base al tasso limite è operazione agevolmente fattibile in fase esecutiva, sulla scorta dei decreti ministeriali di relativa rilevazione trimestrale tempo per tempo vigenti (dall'epoca della domanda sino al soddisfo effettivo), senza necessità di preventivo accertamento nel presente giudizio, non richiesto dalla pronuncia rescindente.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, avendo la pronuncia di annullamento con rinvio disposto che questa Corte provveda anche su quelle relative al giudizio di legittimità, occorre tenere presente, in punto di diritto, il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a statuire sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado (ex multis
Cass. Civ. nn. 37220/2021; 15506/2018; 11490/2004; 9783/2003; 14075/2002), nonché – soprattutto, per quanto qui di specifico interesse - l'insegnamento pacifico per cui il principio fissato dall'art. 336, primo comma, c. p. c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte cassata (cosiddetto effetto espansivo), comporta che
l'annullamento, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, anche se limitato ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali;
con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito del riesame della causa, deve rinnovare la decisione su di esse, alla stregua del criterio della soccombenza, avendo riguardo all'esito finale della lite, considerato globalmente e non in relazione alle singole fasi giudiziali (Cass. Civ. nn. 29056/2024;
S. U. n. 32906/2022; Cass. Civ. nn. 15868/2015; 26084/2005; 9783/2003; 9690/2003; 14075/2002;
293/1978).
In applicazione di tali regole al caso concreto, con particolare riferimento a quest'ultima (art. 336, comma 1, c. p. c.), va detto che la Corte, quale giudice del rinvio, è tenuta a provvedere sulle spese
6 delle fasi di impugnazione (ossia appello e ricorso per cassazione), oltre che a quelle del presente giudizio, dal momento che è stata solo parzialmente cassata la pronuncia di appello, segnatamente in quella parte del capo condannatorio relativa alla misura degli interessi, e nel fare ciò deve tenere conto dell'esito complessivo e finale delle impugnazioni, compreso il presente giudizio di rinvio (fase rescissoria), senza distinguere tra le singole fasi giudiziali, come esposto da ultimo.
In questa prospettiva, reputa la Corte che l'incidenza della riforma parziale della sentenza di appello nel caso di specie sia tale da non indurre ad una nuova valutazione dell'effettiva soccombenza dell'una e/o dell'altra parte rispetto a quella operata già in primo grado, dato che, pure all'esito del presente giudizio, permane comunque la parziale, quanto prevalente, soccombenza degli odierni attori in riassunzione e che, in definitiva, all'esito dell'intero Parte_2 Parte_1 giudizio, hanno visto accolta solo la loro domanda di nullità della capitalizzazione degli interessi relativamente ai due conti correnti sopra indicati, essendo stati perdenti, invece, in relazione a tutte le altre domande aanzate ed anche rispetto alla domanda riconvenzionale dell'originaria attrice (e per essa, oggi, la . Controparte_1
Il rimborso delle spese del grado di appello, del giudizio di legittimità e di quello di rinvio va posto, perciò, a carico dei , in solido tra loro, in favore di controparte, nella misura dei 2/3 per Pt_1 la regola della (prevalente) soccombenza suddetta, apparendo equo, stante quanto testé detto, dichiararle, nella restante quota, compensate tra le parti.
Tanto stabilito, la liquidazione deve effettuarsi (per i gradi e giudizi anzidetti) in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 qui applicabile ratione temporis, in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale
“in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <> evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (così Cass.
Civ. n. 31884/2018).
7 Ne discende che – ferma restando la liquidazione delle spese del primo grado, comprese quelle di c.
t. u. - per il grado di appello, tenuto conto dello scaglione commisurato al valore della causa, da ritenere indeterminabile, essendo monetariamente state quantificate solo le somme dovute complessivamente dai a titolo di saldo dei due rapporti bancari, ma non essendo, invece, Pt_1 quantificabili in questa sede quelle dovute complessivamente a titolo di interessi, che si cumulano con le prime ex art. 10, comma 2, c. p. c. - e di complessità bassa, essendo la contesa di modesta complessità, e adottando i parametri tariffari prossimi ai minimi in considerazione, appunto, dell'entità delle questioni trattate, non particolarmente complesse, e del corrispondente rilievo delle prestazioni defensionali rese, può liquidarsi la somma di € 5.200,00 a titolo di onorario, di cui € 1.100 per la fase di studio della controversia, € 750,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.550 per la fase di trattazione (cfr. sul punto specifico Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 1.800 per la fase decisionale;
la quota di 2/3 è pari a € 3.467.
Per il giudizio di legittimità, avuto riguardo agli stessi criteri e parametri tariffari di cui sopra, si liquida, a titolo di onorario, la complessiva somma di € 2.850 - di cui € 1.200 per la fase di studio della controversia, € 1.000 per la fase introduttiva del giudizio e € 650 per la fase decisionale -; la quota di 2/3 è pari a € 1.900.
Per il giudizio di rinvio, sempre secondo gli stessi criteri e parametri suddetti, va liquidata la complessiva somma di € 5.200,00 a titolo di onorario, di cui € 1.100 per la fase di studio della controversia, € 750,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.550 per la fase di trattazione (cfr. sul punto specifico Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 1.800 per la fase decisionale;
la quota di 2/3 è pari a €
3.467.
Ad esse si aggiungono, per il grado di appello, il rimborso, nella misura di 2/3, del c. u. dovuto per l'appello incidentale e delle altre spese vive sostenute dall'allora appellante incidentale, oltre, per il grado di appello, il giudizio di legittimità ed il giudizio di rinvio, ai rispettivi rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio adito da e con atto notificato il 7 giugno 2022 nei confronti di Parte_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante p. t., e, per essa, quale Controparte_1 mandataria, nuova denominazione della , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante p. t., a seguito del (parziale) annullamento da parte della Corte di Cassazione (con l'ordinanza n. 7559/2022 dell'8 marzo 2022) della sentenza n. 98/2019 emessa il 14 febbraio 2019 da questa Corte di appello – prima sezione civile (in diversa composizione), così provvede:
8 • dichiara che il pagamento dovuto da e, rispettivamente, da Parte_2 Parte_2
e (in solido tra loro), in favore di controparte, a titolo di interessi
[...] Parte_1 convenzionali nella misura ultra-legale pattuita sui rispettivi saldi dei conti correnti di cui al n. 2 del dispositivo della sentenza di primo grado (in parte narrativa riportato) – quanto al solo
– e al n. 3 dello stesso dispositivo (in parte narrativa riportato) – quanto a Parte_2
e in solido tra loro –, va limitato entro il tasso-soglia Parte_2 Parte_1 anti-usura tempo per tempo vigente, sulla base dei relativi decreti ministeriali di rilevazione trimestrale, dalla domanda al soddisfo;
• dichiara inammissibile ogni altra domanda degli attori in riassunzione, in tale statuizione assorbita l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta in riassunzione;
• condanna, in solido tra loro, e al rimborso delle spese Parte_1 Parte_2 del grado di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio in favore di
[...] in persona del legale rappresentante p. t., e, per essa, quale Controparte_1 mandataria, (nuova denominazione della , in persona del Controparte_2 Controparte_3 legale rappresentante p. t., nella misura di 2/3, liquidate a titolo di onorario (in tale misura), rispettivamente in € 3.467, € 1.900 e € 3.467 (come sopra suddivisi), oltre al rimborso, nella misura dei 2/3, del c. u. dovuto per l'appello incidentale e delle altre spese vive sostenute dall'allora appellante incidentale per il grado di appello, e oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e IVA (ove dovuta) per il grado di appello, per il giudizio di legittimità e per il giudizio di rinvio (ferma e invariata restando la statuizione relativa alle spese del primo grado del giudizio, comprese quelle di c. t. u.);
• dichiara compensate tra le parti le spese del grado di appello, del giudizio di legittimità e di quello di rinvio nella restante quota di 1/3.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 24 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
9
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di rinvio (a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione) iscritto al n.
447/2022 R. G., vertente tra c. f.: e c. f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. (con PEC indicata), entrambi C.F._2 Parte_2 elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Messina, via Aurelio Saffi n. 78,
ATTORI in RIASSUNZIONE contro società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai Controparte_1 sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la “legge sulla cartolarizzazione”), con sede legale in Milano, c. f. e P. IVA: e, per essa, la mandataria P.IVA_1 Controparte_2
(nuova denominazione assunta dalla , in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_3
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore dr. , rappresentata e Controparte_4 difesa dall'avv. Nunzio Sinagra (con PEC indicata) per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, via Garibaldi n. 375, is. 457, corpo C,
CONVENUTA in RIASSUNZIONE
********************
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito di (parziale) annullamento della sentenza di questa Corte di appello - prima sezione civile (in diversa composizione) n. 98/2019 emessa il 14 febbraio
1 2019, pronunciato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 7559/2022 dell'8 marzo 2022, in materia di nullità e/o risoluzione di contratti bancari e domanda riconvenzionale di adempimento.
________________
CONCLUSIONI delle PARTI
Per gli attori in riassunzione: “si precisano le conclusioni riportandosi a quelle prese nell'atto introduttivo del presente giudizio”.
Per la convenuta in riassunzione: “precisa le proprie conclusioni, riportandosi a tutte le domande ed eccezioni contenute nella propria memoria costitutiva depositata il 14/10/2022, con il rigetto delle contrarie istanze”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7 giugno 2022 e hanno Parte_1 Parte_2 riassunto, nei confronti di il giudizio di rinvio a seguito del Controparte_1
(parziale) annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione (con l'ordinanza indicata in oggetto) della sentenza n. 98/2019 di questa Corte di appello - prima sezione civile (in diversa composizione) emessa il 14 febbraio 2019.
Con essa è stato rigettato l'appello principale proposto dai avverso la sentenza emessa Pt_1 in primo grado dalla seconda sezione civile del Tribunale di Messina n. 1559/2011 del 22 settembre
2011 - con la quale è stata dichiarata la nullità delle richieste di pagamento quantificate in forza della capitalizzazione degli interessi relativamente ai contratti di c/c n. 1802.410.3933.45 Controparte_5
e n. 500.20.4003.29 ex , poi rubricato al n. 8500.410.2611.73
[...] CP_6 Controparte_5
[..
nonché, in accoglimento in parte qua della domanda riconvenzionale avanzata dall'allora
[...]
sono stati dichiarati obbligato al pagamento, in favore Controparte_5 Parte_2 dell'attrice in riconvenzionale, della somma di € 6.215,31 relativamente al c/c n. 1802.410.3933.45
(n. 2 del dispositivo della sentenza n. 1559/2011 del Tribunale di Messina), e Parte_2
e obbligati in solido al pagamento, in favore della stessa, della somma di € Parte_1
14.946,34 relativamente al c/c n. 500.20.4003.29 ex , poi rubricato al n. 8500.410.2611.73 CP_6
(n. 3 del dispositivo della sentenza di primo grado suddetta), oltre spese di Controparte_5 lite (come da dispositivo) in misura dei 2/3, con compensazione della restante quota di 1/3 – ed è stato accolto l'appello incidentale di essendosi condannati, per Controparte_1
l'effetto, i gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, degli interessi Pt_1 convenzionali nella misura ultra-legale pattuita, dal giorno della domanda e sino al soddisfo, oltre le spese di lite.
2 Proposto ricorso per Cassazione da e cui ha resistito con Parte_2 Parte_1 controricorso la Suprema Corte, dichiarati inammissibili il primo Controparte_1 ed il secondo motivo della impugnazione, accogliendo il terzo, ha cassato la pronuncia gravata in relazione al motivo accolto ed ha rinviato a questa Corte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Gli attori in riassunzione, premessa nell'atto introduttivo una sintetica ricostruzione della vicenda processuale, hanno anzitutto riproposto una serie di doglianze avverso la sentenza di primo grado, evidenziando poi, quanto alla pronuncia di secondo grado, che la Corte di appello sarebbe andata oltre le richieste formulate dalla (appellante incidentale), avendo condannato loro al CP_7 pagamento degli interessi ultra-legali pattuiti, senza tenere conto del fatto che l'istituto di credito ne avesse limitato la domanda entro il tasso soglia, ed avrebbe anche violato le disposizioni della normativa antiusura, che prevedono che, in tali casi, non sarebbe dovuto alcun interesse.
Hanno concluso, perciò, chiedendo la condanna della appellata al pagamento in favore di CP_7 della somma di € 10.406,30 (o di quella minore comunque ritenuta di Parte_2 giustizia), quale saldo attivo dei due rapporti di c/c oggetto di causa, oltre interessi dal 27 ottobre
1998, ed il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla nonché che fossero dichiarati non CP_7 dovuti gli interessi a favore della ovvero, in ogni caso, non dovuti quelli ultra-legali. CP_7
Con vittoria integrale di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio, comprese quelle di c. t. u., ovvero, in via subordinata, con la loro integrale compensazione.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 13 ottobre 2022 si è costituita la
[...]
e, per essa, la mandataria (nuova denominazione Controparte_1 Controparte_2 assunta dalla , eccependo l'inammissibilità delle domande avanzate da controparte, Controparte_3 nonché la propria carenza di legittimazione passiva rispetto a quelle pretese restitutorie e/o risarcitorie che esulano dal credito oggetto della cessione (per cui è causa).
Ha chiesto, in conseguenza, che fossero dichiarate inammissibili, improponibili e, comunque, rigettate perché infondate tutte le domande formulate da controparte, confermando, per l'effetto, la sentenza n. 98/2019 di questa Corte di appello, e che fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva della stessa in relazione a fatti e/o atti antecedenti alla cessione del credito;
in via gradata, che fossero condannati gli attori in riassunzione al pagamento degli interessi ultra-legali nel rispetto del tasso-soglia dalla domanda al soddisfo, e, in via istruttoria, ove necessario, che fosse disposta consulenza tecnica d'ufficio per verificare il superamento o meno del predetto tasso, indicando, in caso affermativo, in quale misura.
Con ordinanza del 6 gennaio 2024 la Corte, respinta la richiesta di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c. p. c. – avanzata da parte attrice in riassunzione per il fatto che avverso l'ordinanza
3 della Suprema Corte da cui è derivato il presente giudizio è stato proposto ricorso per revocazione -, ha rinviato la causa al 24 giugno 2024 per la precisazione delle conclusioni (per via del carico di ruolo).
In tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. c. p., la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Con la pronuncia rescindente da cui deriva il presente giudizio la Suprema Corte di cassazione, in accoglimento in parte qua del terzo motivo del ricorso dei , ha ravvisato il vizio di Pt_1 ultrapetizione nella pronuncia di appello impugnata perché in essa non si è dato conto di avere espunto la percentuale del tasso di interesse ultra-soglia, nei limiti della richiesta della parte appellante.
In questa sede rescissoria, dunque, non può che provvedersi ad eliminare il vizio rilevato dal Giudice di legittimità, in modo tale che la condanna pronunciata all'esito del giudizio di secondo grado, nei confronti dei , al pagamento degli interessi convenzionali nella misura ultra-legale Pt_1 oggetto di pattuizione sia limitata entro il tasso-soglia dell'usura di tempo in tempo vigente, a partire dal giorno della domanda giudiziale sino al soddisfo.
La predetta statuizione censurata dalla Suprema Corte è stata, infatti, emessa dal Giudice di appello in accoglimento del gravame incidentale proposto dalla la quale, Controparte_1 secondo le chiare risultanze della sua comparsa di risposta in quel grado aveva chiesto, per quanto qui di specifico interesse, che, in riforma della sentenza di primo grado, fosse condannato al pagamento del saldo dovuto con riferimento al conto corrente n. Parte_2
1802.410.3933.45, con l'aggiunta degli “interessi ai tassi ultra legali-convenuti in sede di stipula del contratto di conto corrente, nei limiti del c.d. tassi soglia tempo per tempo vigenti (…)”, nonché che fossero condannati e in solido tra loro, al pagamento del Parte_2 Parte_1 saldo dovuto con riferimento al conto corrente originario , con l'aggiunta degli “interessi CP_6 ai tassi ultra-legali convenuti in sede di stipula del contratto di conto corrente, nei limiti del c.d. tassi-soglia tempo per tempo vigenti (…)”.
Il Giudice di appello, nel pronunciare la suddetta condanna, senza limitare, entro la misura del tasso- soglia tempo per tempo vigente, l'ammontare degli interessi ultra-legali pattuiti è andato evidentemente oltre le stesse richieste della sopra testualmente riportate, violando il CP_7 fondamentale principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c. p. c., come affermato in maniera chiara dalla Suprema Corte nella pronuncia a qua.
Ciò detto, nessun'altra questione può essere dedotta dalle parti in questa sede, né vagliata da questo
Giudice del rinvio, dal momento che, come è noto, nel giudizio di rinvio, il quale è un
4 procedimento “chiuso” preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo
è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte
Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (v. tra le tante Cass. civ. nn. 6527/2025; 4043/2024; 24357/2023).
In questa prospettiva, inammissibili sono tutte le doglianze avverso la sentenza di primo grado formulate dagli attori in riassunzione (di cui alle pagg. 12-15 dell'atto introduttivo del presente giudizio di rinvio, cui qui si rimanda per brevità) in quanto riguardo ad esse è intervenuta la decisione del Giudice di secondo grado - di rigetto dell'appello proposto dai -, su cui si è formato Pt_1 il giudicato per avere la Corte di cassazione dichiarato inammissibili i relativi motivi di ricorso.
Rimane assorbita nella presente statuizione l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta in riassunzione, stante l'inammissibilità delle doglianze e delle domande degli attori rispetto alle quali l'eccezione è stata formulata, (doglianze e domande) che, come detto e come anche giustamente rilevato da parte convenuta, esulano dal tema rescissorio per cui è il presente giudizio.
Parimenti non può essere presa in considerazione la richiesta di parte attrice di declaratoria della non debenza di alcun interesse in base alla sanzione di nullità prevista dalla normativa antiusura, dovendosi, come si è detto, la Corte, quale giudice del rinvio, attenersi in questa fase c.d. rescissoria, all'ambito del perimetro ermeneutico delineato dalla Cassazione con la pronuncia resa nella fase c.d. rescindente (v. Cass. civ. 23592/2024).
E la Suprema Corte, con l'ordinanza rescissoria a qua, ha accolto il terzo motivo di ricorso solamente in relazione al dedotto vizio di ultrapetizione per non avere la decisione impugnata “espunto la percentuale del tasso di interesse ultra-soglia, nei limiti della richiesta della banca appellante”, implicitamente avendo rigettato, invece, l'assunto dei ricorrenti, pur esposto con lo stesso terzo motivo, secondo cui il Giudice di appello avrebbe violato le disposizioni della normativa antiusura che prevederebbero, in tali casi, la non debenza degli interessi.
Ferma l'inammissibilità di tale richiesta, non va trascurato, in ogni caso, il consolidato principio del
Giudice nomofilattico secondo il quale dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c. c. (applicabile pacificamente anche ai rapporti di conto corrente bancario), in modo tale che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c. c. (così da ultimo
Cass. civ. nn. 16526/2024; 8103/2023).
5 Alla luce di tutte le superiori considerazioni, compito di questa Corte è, in definitiva, quello di ridimensionare la statuizione di condanna dei al pagamento, in favore della Pt_1 [...]
degli interessi sui saldi dei conti oggetto di causa di cui alla pronuncia Controparte_1 emessa in grado di appello, nel senso che essi sono dovuti nella misura pattuita dalle parti, anche ultra-legale, ma senza mai superare il tasso soglia antiusura tempo per tempo vigente a partire dalla domanda sino al soddisfo effettivo.
Rimane assorbita in questa statuizione ogni altra questione sollevata dalle parti, né si rende necessario disporre c. t. u. nella presente sede, come pure chiesto eventualmente dalla convenuta, onde verificare l'an ed il quantum del concreto superamento del tasso soglia antiusura da parte dell'interesse ultra- legale pattuito convenzionalmente, posto che l'espunzione della relativa percentuale ultra-soglia in base al tasso limite è operazione agevolmente fattibile in fase esecutiva, sulla scorta dei decreti ministeriali di relativa rilevazione trimestrale tempo per tempo vigenti (dall'epoca della domanda sino al soddisfo effettivo), senza necessità di preventivo accertamento nel presente giudizio, non richiesto dalla pronuncia rescindente.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, avendo la pronuncia di annullamento con rinvio disposto che questa Corte provveda anche su quelle relative al giudizio di legittimità, occorre tenere presente, in punto di diritto, il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a statuire sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado (ex multis
Cass. Civ. nn. 37220/2021; 15506/2018; 11490/2004; 9783/2003; 14075/2002), nonché – soprattutto, per quanto qui di specifico interesse - l'insegnamento pacifico per cui il principio fissato dall'art. 336, primo comma, c. p. c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte cassata (cosiddetto effetto espansivo), comporta che
l'annullamento, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, anche se limitato ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali;
con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito del riesame della causa, deve rinnovare la decisione su di esse, alla stregua del criterio della soccombenza, avendo riguardo all'esito finale della lite, considerato globalmente e non in relazione alle singole fasi giudiziali (Cass. Civ. nn. 29056/2024;
S. U. n. 32906/2022; Cass. Civ. nn. 15868/2015; 26084/2005; 9783/2003; 9690/2003; 14075/2002;
293/1978).
In applicazione di tali regole al caso concreto, con particolare riferimento a quest'ultima (art. 336, comma 1, c. p. c.), va detto che la Corte, quale giudice del rinvio, è tenuta a provvedere sulle spese
6 delle fasi di impugnazione (ossia appello e ricorso per cassazione), oltre che a quelle del presente giudizio, dal momento che è stata solo parzialmente cassata la pronuncia di appello, segnatamente in quella parte del capo condannatorio relativa alla misura degli interessi, e nel fare ciò deve tenere conto dell'esito complessivo e finale delle impugnazioni, compreso il presente giudizio di rinvio (fase rescissoria), senza distinguere tra le singole fasi giudiziali, come esposto da ultimo.
In questa prospettiva, reputa la Corte che l'incidenza della riforma parziale della sentenza di appello nel caso di specie sia tale da non indurre ad una nuova valutazione dell'effettiva soccombenza dell'una e/o dell'altra parte rispetto a quella operata già in primo grado, dato che, pure all'esito del presente giudizio, permane comunque la parziale, quanto prevalente, soccombenza degli odierni attori in riassunzione e che, in definitiva, all'esito dell'intero Parte_2 Parte_1 giudizio, hanno visto accolta solo la loro domanda di nullità della capitalizzazione degli interessi relativamente ai due conti correnti sopra indicati, essendo stati perdenti, invece, in relazione a tutte le altre domande aanzate ed anche rispetto alla domanda riconvenzionale dell'originaria attrice (e per essa, oggi, la . Controparte_1
Il rimborso delle spese del grado di appello, del giudizio di legittimità e di quello di rinvio va posto, perciò, a carico dei , in solido tra loro, in favore di controparte, nella misura dei 2/3 per Pt_1 la regola della (prevalente) soccombenza suddetta, apparendo equo, stante quanto testé detto, dichiararle, nella restante quota, compensate tra le parti.
Tanto stabilito, la liquidazione deve effettuarsi (per i gradi e giudizi anzidetti) in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 qui applicabile ratione temporis, in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale
“in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <
Civ. n. 31884/2018).
7 Ne discende che – ferma restando la liquidazione delle spese del primo grado, comprese quelle di c.
t. u. - per il grado di appello, tenuto conto dello scaglione commisurato al valore della causa, da ritenere indeterminabile, essendo monetariamente state quantificate solo le somme dovute complessivamente dai a titolo di saldo dei due rapporti bancari, ma non essendo, invece, Pt_1 quantificabili in questa sede quelle dovute complessivamente a titolo di interessi, che si cumulano con le prime ex art. 10, comma 2, c. p. c. - e di complessità bassa, essendo la contesa di modesta complessità, e adottando i parametri tariffari prossimi ai minimi in considerazione, appunto, dell'entità delle questioni trattate, non particolarmente complesse, e del corrispondente rilievo delle prestazioni defensionali rese, può liquidarsi la somma di € 5.200,00 a titolo di onorario, di cui € 1.100 per la fase di studio della controversia, € 750,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.550 per la fase di trattazione (cfr. sul punto specifico Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 1.800 per la fase decisionale;
la quota di 2/3 è pari a € 3.467.
Per il giudizio di legittimità, avuto riguardo agli stessi criteri e parametri tariffari di cui sopra, si liquida, a titolo di onorario, la complessiva somma di € 2.850 - di cui € 1.200 per la fase di studio della controversia, € 1.000 per la fase introduttiva del giudizio e € 650 per la fase decisionale -; la quota di 2/3 è pari a € 1.900.
Per il giudizio di rinvio, sempre secondo gli stessi criteri e parametri suddetti, va liquidata la complessiva somma di € 5.200,00 a titolo di onorario, di cui € 1.100 per la fase di studio della controversia, € 750,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.550 per la fase di trattazione (cfr. sul punto specifico Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 1.800 per la fase decisionale;
la quota di 2/3 è pari a €
3.467.
Ad esse si aggiungono, per il grado di appello, il rimborso, nella misura di 2/3, del c. u. dovuto per l'appello incidentale e delle altre spese vive sostenute dall'allora appellante incidentale, oltre, per il grado di appello, il giudizio di legittimità ed il giudizio di rinvio, ai rispettivi rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio adito da e con atto notificato il 7 giugno 2022 nei confronti di Parte_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante p. t., e, per essa, quale Controparte_1 mandataria, nuova denominazione della , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante p. t., a seguito del (parziale) annullamento da parte della Corte di Cassazione (con l'ordinanza n. 7559/2022 dell'8 marzo 2022) della sentenza n. 98/2019 emessa il 14 febbraio 2019 da questa Corte di appello – prima sezione civile (in diversa composizione), così provvede:
8 • dichiara che il pagamento dovuto da e, rispettivamente, da Parte_2 Parte_2
e (in solido tra loro), in favore di controparte, a titolo di interessi
[...] Parte_1 convenzionali nella misura ultra-legale pattuita sui rispettivi saldi dei conti correnti di cui al n. 2 del dispositivo della sentenza di primo grado (in parte narrativa riportato) – quanto al solo
– e al n. 3 dello stesso dispositivo (in parte narrativa riportato) – quanto a Parte_2
e in solido tra loro –, va limitato entro il tasso-soglia Parte_2 Parte_1 anti-usura tempo per tempo vigente, sulla base dei relativi decreti ministeriali di rilevazione trimestrale, dalla domanda al soddisfo;
• dichiara inammissibile ogni altra domanda degli attori in riassunzione, in tale statuizione assorbita l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta in riassunzione;
• condanna, in solido tra loro, e al rimborso delle spese Parte_1 Parte_2 del grado di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio in favore di
[...] in persona del legale rappresentante p. t., e, per essa, quale Controparte_1 mandataria, (nuova denominazione della , in persona del Controparte_2 Controparte_3 legale rappresentante p. t., nella misura di 2/3, liquidate a titolo di onorario (in tale misura), rispettivamente in € 3.467, € 1.900 e € 3.467 (come sopra suddivisi), oltre al rimborso, nella misura dei 2/3, del c. u. dovuto per l'appello incidentale e delle altre spese vive sostenute dall'allora appellante incidentale per il grado di appello, e oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e IVA (ove dovuta) per il grado di appello, per il giudizio di legittimità e per il giudizio di rinvio (ferma e invariata restando la statuizione relativa alle spese del primo grado del giudizio, comprese quelle di c. t. u.);
• dichiara compensate tra le parti le spese del grado di appello, del giudizio di legittimità e di quello di rinvio nella restante quota di 1/3.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 24 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
9