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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 418/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI ON, Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1652/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1603/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MA sez. 2 e pubblicata il 05/02/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220005099381000 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1603/2/2025 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1, avverso la cartella di pagamento, con la quale l'Agenzia dell'Entrate- Riscossione Direzione Provinciale Roma richiedeva il pagamento dell'IMU per l'anno di imposta 2012.
In primo grado, il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando fondate le eccezioni proposte dal ricorrente, accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Provinciale
Roma, ha aderito MA TA chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituito in giudizio Resistente_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Resistente_1 ha impugnato la cartella di pagamento, indicata in epigrafe, che gli era stata notificata a mezzo PEC in data 29 giugno 2023 e che è relativa al pagamento dell'IMU per l'anno 2012.
Il giudice di primo grado prendeva atto che l'Agenzia della riscossione si era costituita unicamente per resistere all'istanza di sospensione e dedurre l'assenza di legittimazione passiva;
sul merito della pretesa, in mancanza della costituzione di Roma Capitale, che è l'ente impositore, accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia della riscossione lamentando violazione e falsa applicazione di legge e sostenendo di aver provveduto a chiamare in giudizio Roma Capitale già in primo grado.
MA TA si è costituita in grado di appello, aderendo ai motivi dell'ADER e depositando documentazione, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo numero 546 del 1992.
Osserva il Collegio, che Resistente_1, proprietario di un immobile sito in Indirizzo_1
, non ha mai contestato il merito del debito tributario ma si è limitato a sostenere vizi di notifica ed il mancato contraddittorio con l'ente impositore.
Dagli atti depositati in secondo grado, si evince con certezza che Roma Capitale ha notificato l'avviso di accertamento esecutivo, relativo all'IMU 2012, in data 17 novembre 2017 e che lo stesso, che è intervenuto prima dei termini di decadenza, è divenuto definitivo per mancata impugnazione.
A seguito della consegna del ruolo all'Agenzia della riscossione, è stata notificata, in data 29 giugno del 2023, a Resistente_1 la cartella di pagamento impugnata, che è intervenuta prima del decorso dei termini della prescrizione in quanto deve essere applicata la sospensione dei termini introdotta con la normativa dell'emergenza sanitaria covid.
Resistente_1 nel prendere atto della documentazione depositata in appello si è limitato a sostenere che la firma era apocrifa ma non ha ritenuto di dover presentare una querela di falso, per tanto la notifica effettuata da un pubblico ufficiale fa piena fede.
Si deve ritenere, quindi, che il debito tributario è stato ritualmente notificato e che non è intervenuta alcuna prescrizione.
Conseguentemente l'appello deve essere accolto con la riforma della sentenza impugnata e la conferma della cartella di pagamento.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio, per la presentazione delle prove decisive solo in grado di appello.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI ON, Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1652/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1603/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MA sez. 2 e pubblicata il 05/02/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220005099381000 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1603/2/2025 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1, avverso la cartella di pagamento, con la quale l'Agenzia dell'Entrate- Riscossione Direzione Provinciale Roma richiedeva il pagamento dell'IMU per l'anno di imposta 2012.
In primo grado, il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando fondate le eccezioni proposte dal ricorrente, accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Provinciale
Roma, ha aderito MA TA chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituito in giudizio Resistente_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Resistente_1 ha impugnato la cartella di pagamento, indicata in epigrafe, che gli era stata notificata a mezzo PEC in data 29 giugno 2023 e che è relativa al pagamento dell'IMU per l'anno 2012.
Il giudice di primo grado prendeva atto che l'Agenzia della riscossione si era costituita unicamente per resistere all'istanza di sospensione e dedurre l'assenza di legittimazione passiva;
sul merito della pretesa, in mancanza della costituzione di Roma Capitale, che è l'ente impositore, accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia della riscossione lamentando violazione e falsa applicazione di legge e sostenendo di aver provveduto a chiamare in giudizio Roma Capitale già in primo grado.
MA TA si è costituita in grado di appello, aderendo ai motivi dell'ADER e depositando documentazione, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo numero 546 del 1992.
Osserva il Collegio, che Resistente_1, proprietario di un immobile sito in Indirizzo_1
, non ha mai contestato il merito del debito tributario ma si è limitato a sostenere vizi di notifica ed il mancato contraddittorio con l'ente impositore.
Dagli atti depositati in secondo grado, si evince con certezza che Roma Capitale ha notificato l'avviso di accertamento esecutivo, relativo all'IMU 2012, in data 17 novembre 2017 e che lo stesso, che è intervenuto prima dei termini di decadenza, è divenuto definitivo per mancata impugnazione.
A seguito della consegna del ruolo all'Agenzia della riscossione, è stata notificata, in data 29 giugno del 2023, a Resistente_1 la cartella di pagamento impugnata, che è intervenuta prima del decorso dei termini della prescrizione in quanto deve essere applicata la sospensione dei termini introdotta con la normativa dell'emergenza sanitaria covid.
Resistente_1 nel prendere atto della documentazione depositata in appello si è limitato a sostenere che la firma era apocrifa ma non ha ritenuto di dover presentare una querela di falso, per tanto la notifica effettuata da un pubblico ufficiale fa piena fede.
Si deve ritenere, quindi, che il debito tributario è stato ritualmente notificato e che non è intervenuta alcuna prescrizione.
Conseguentemente l'appello deve essere accolto con la riforma della sentenza impugnata e la conferma della cartella di pagamento.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio, per la presentazione delle prove decisive solo in grado di appello.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese.