Cass. civ., sez. I, sentenza 11/11/1978, n. 5173
CASS
Sentenza 11 novembre 1978

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La disposizione dell'art 5 ultimo comma della legge 1 dicembre 1970 n 898, in forza della quale l'Obbligo alla corresponsione dello assegno di divorzio cessa con il nuovo matrimonio del coniuge creditore, trova giustificazione nel sorgere del diritto di quest'ultimo di conseguire il mantenimento dal nuovo coniuge. Detta norma, pertanto, non puo trovare applicazione analogica nella diversa ipotesi in cui il divorziato persista nella relazione extraconiugale che ha causato il fallimento del matrimonio, atteso che tale situazione non implica alcun diritto al mantenimento nei confronti del convivente.*

Una rinuncia tacita all'assegno di divorzio, il quale trova ragione nella pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale, non puo essere desunta da un comportamento tenuto dal coniuge in epoca anteriore all'instaurazione del giudizio di divorzio.*

L'illeggibilita delle sottoscrizioni apposte in calce al ricorso per Cassazione ed all'autenticazione della contestuale procura non incide sull'ammissibilita del ricorso stesso, ove non sia oggetto di esplicita contestazione l'identita del sottoscrittore con quella del difensore iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale, ovvero, nel caso di procura conferita a piu difensori, senza Obbligo di agire congiuntamente, con quella di uno dei difensori medesimi.*

Commentario1

  • 1Brevi riflessioni in ordine ai benefits nella famiglia di fatto.
    Chiapperini Maria Laura · https://www.diritto.it/ · 9 febbraio 2006
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 11/11/1978, n. 5173
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5173
Data del deposito : 11 novembre 1978

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