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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 5383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5383 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza sezione civile
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa TR NA - Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano - Consigliere
Dott. Girolamo Sarnelli - Consigliere Aus. Relatore/est.,
ha deliberato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2284/2020 del ruolo generale affari contenziosi, posta in decisione alla udienza cartolare del 19 giugno 2024
TRA
Parte_1
(P.I. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Azzarita e Mario Cervone;
P.IVA_1
- APPELLANTE CONTRO C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Lopis;
Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 24221/2019, pubblicata il 13.12.2019.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.05.2020, l Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Roma n.
[...]
24221/2019, pubblicata il 13.12.2019, che ha definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal medesimo Istituto, nei confronti di Controparte_1
I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: “Con atto di citazione in opposizione a decreto notificato in data 12.12.2014 l'
[...]
(d'ora in avanti l ) proponeva opposizione al decreto Parte_1 Pt_1 ingiuntivo n. 24121/2014 emesso dal Tribunale di Roma in data 23.10.2014 nella causa NRG 63771/2014 con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € Controparte_1
8228,95 oltre interessi e spese della procedura. Detto credito derivava dal mancato pagamento della fattura commerciale per la fornitura di energia elettrica n. 55719791508054, emessa in data 7.10.2010 quale conguaglio per il periodo dal 14 giugno 2006 … al 30.09.2008. Nel costituirsi in giudizio l'opponente contestava nel merito la prova del credito, eccependo in via preliminare la prescrizione del credito ingiunto. Concludeva per l'accoglimento della opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo. Nel costituirsi in giudizio l'opposta confermava la bontà del proprio operato, sia riguardo al credito ingiunto sia riguardo alla sua esigibilità, concludendo per il rigetto della domanda e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., in assenza di richieste istruttorie … la causa veniva assegnata in via definitiva a questo Giudice che sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte opponente alla odierna udienza, la tratteneva in decisione”.
L'adito Tribunale, con la sentenza impugnata ha così deciso: “rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto che per l'effetto conferma;
condanna Parte_1
alla refusione, in favore della , delle spese processuali
[...] Controparte_1 del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA e spese generali”.
La decisione è motivata, per quanto di interesse ai fini del presente grado di giudizio, come qui di seguito riportato: “L'art. 2948 n.4 del codice civile stabilisce che si prescrivono in cinque anni "gli interessi e, in genere, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi". Il prezzo della somministrazione di energia, avente natura di prestazione periodica contabilizzata in base ai consumi periodicamente rilevati, per giurisprudenza risalente e pacifica (Cass. Civ S. U. 18.12. 1985 n. 6458) ricade nella detta disciplina con la conseguenza che il credito ingiunto, nel caso di specie, resta assoggettato alta prescrizione quinquennale, come sostenuto da parte opponente stessa. Nella fattispecie in esame il diritto di credito vantato è sorto a seguito dell'emissione, in data 7.10.2010, di n. 1 bolletta a conguaglio per consumi relativi al periodo giugno 2006 - settembre 2008, data di decorrenza del termine prescrizionale in esame. L'azione monitoria per il recupero del credito vantato è stata spiegata da in data 7,10.2014. , inoltre, prima della Controparte_1 CP_1 intrapresa del predetto procedimento ha inoltrato all'opponente la lettera r.r. n. Pt_1
61299814777-9, spedita in data 19.6.2014 e a destino in data 25.06.2014 (cfr. All. C comparsa contenente fascicolo monitorio di cui è doc 2 ). Alla stregua della documentazione in atti, l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito, maturato con l'emissione della bolletta del 7.10.2010, non può essere accolta. Venendo al merito della vicenda rileva questo giudice che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio a cognizione piena sull'esistenza e sulla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. Oggetto del giudizio di opposizione, infatti, non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria riguardo alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, cosicché il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata o meno legittimamente emessa ma deve accertare il fondamento della pretesa avanzata dal presunto creditore e delle eccezioni sollevate dal presunto debitore e, ove ritenga all'esito provato il credito, deve accogliere la domanda, prescindendo da regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emessa l'ingiunzione (Cass. 6.5. 2013 n. 10503; 17.09.2013 n. 21169, 14.3.2013 n. 6550). Nella presente fase il creditore è tenuto a provare solo il fondamento del suo diritto e la scadenza del termine per adempiere, allegando prova scritta del credito, mentre il debitore è tenuto a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa. Di conseguenza, colui su cui incombe il maggior onere probatorio è il debitore-attore-opponente rispetto al creditore-convenuto-opposto e questo in perfetta linea con il processo ordinario, laddove grava sull'attore l'onere maggiore di provare il suo diritto. L'odierna opponente, gravata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo di provare i fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione insorta a seguito della stipula del contratto di somministrazione di energia elettrica con la società ricorrente in monitorio, nulla ha eccepito riguardo all'esistenza del rapporto contrattuale e nello specifico dei consumi addebitati, né nulla ha provato né chiesto di provare in merito all'adempimento della prestazione portata dalla fattura - a conguaglio - che contesta. Ne deriva che l'opposizione promossa deve essere rigettata nel merito e il decreto ingiuntivo confermato in ogni sua parte. Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014”.
Con l'atto di appello l' ha Parte_1 impugnato la suddetta sentenza chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo n.24121/2014 emesso dal Tribunale di Roma il 23.10.2014 e, per l'effetto, il rigetto della domanda di pagamento di parte appellata o l'accertamento del minor credito, col favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18.11.2020, l'appellata ha resistito all'impugnazione, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese.
All'udienza cartolare del 19.06.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
° ° °
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la ritenuta erroneità della sentenza per violazione dell'art. 2935 c.c., nonché la prospettata carenza di motivazione laddove il giudice di prime cure ha “ritenuto non prescritto … il credito ingiunto”. Al riguardo ha dedotto che, diversamente da quanto rilevato dal Tribunale, il termine di prescrizione decorrerebbe non già dalla data di scadenza del termine di pagamento della fattura di conguaglio emessa il 7.10.2010, bensì dal “giorno a partire dal quale, eseguita l'erogazione, la bolletta” poteva e doveva “essere emessa” e dunque quanto meno dal 30.9.2008, termine ultimo del periodo considerato ai fini del conguaglio.
Il motivo è infondato.
Il termine di prescrizione quinquennale (applicabile ratione temporis) decorre, infatti, nella corretta applicazione di quanto disposto dall'art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto di credito può essere fatto valere.
Tale momento non può che coincidere con il termine di pagamento indicato nella fattura di conguaglio e cioè il 2.11.2010 in quanto solo da quel giorno il credito diviene esigibile per Controparte_1 essendo, invece, irrilevante il periodo temporale della fornitura elettrica al quale la medesima fattura si riferisce (cfr. in tal senso Cass. 29.05.2024, n.15102, in parte motiva); peraltro, nel caso di specie, nessuna contestazione è stata sollevata dall' circa il tempo in cui è stata emessa la fattura Pt_1 rispetto al periodo considerato per il conguaglio dei consumi elettrici. Non può, quindi, condividersi quanto prospettato dall' in primo grado e cioè che “dalla data Pt_1 del 30.09.2013 il termine di prescrizione del diritto … era decorso” riferendosi la pretesa creditoria
“al periodo di fornitura elettrica che va dal 14.06.2006 al 30.9.2008” (cfr. pag. 2, memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., primo termine, dell' ). Pt_1
Va, dunque, confermato il rigetto dell'eccezione di prescrizione, posto che il procedimento monitorio risale al 2014 e dunque a periodo antecedente il maturarsi della prescrizione quinquennale decorrente, come si è detto, dal 2.11.2010.
Infondato è anche il secondo motivo di gravame con il quale l'appellante ha censurato la sentenza impugnata laddove il giudice di prime cure ha “ritenuto provato il credito in assenza di idonea documentazione”.
Rileva, infatti, la Corte che, come da pacifico orientamento della S.C., “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una … presunzione semplice di veridicità” (Cass. 18,10.2023, n. 28984; Cass. 19.07.2018, n.28984), sicché, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare l'eventuale malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato.
La contestazione della fattura di conguaglio da parte dell'utente si è limitata, invece, nel caso di specie, a una generica affermazione di aver “sempre provveduto al regolare pagamento delle bollette elettriche … non risultando morosità pregresse” (cfr. pag. 4 atto di opposizione a decreto ingiuntivo dell'Istituto).
La contestazione è, dunque, carente sotto il profilo dell'allegazione, ancor prima che non provata, non avendo l'Istituto neppure dedotto ad esempio un'errata lettura del contatore o un suo eventuale malfunzionamento, né, tanto meno, ha prodotto perizie tecniche comprovanti un malfunzionamento del contatore o documentazione attestante la richiesta di verifica del suo regolare funzionamento o l'invio ad di precedenti reclami. Controparte_1
Ebbene, in assenza di specifica contestazione da parte dell'utente, la fattura di conguaglio, pur essendo atto unilaterale, è dotata di idoneità probatoria dei maggiori consumi in essa riportati, rispetto a quelli presuntivi indicati nelle precedenti fatture di acconto, risultati sottostimati a seguito di lettura del contatore.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, ivi compresa l'eccezione sollevata dall'appellata di ritenuta violazione dell'art. 342 c.p.c., l'appello va rigettato e, per l'effetto, va confermata l'impugnata sentenza.
Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di parte appellata, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022 (terzo scaglione) essendosi esaurite le attività difensive dopo il 23.10.2022 (cfr. Cass. SS.UU. 14.11.2022, n.33482).
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 per cui l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, con atto di citazione notificato il 15.05.2020, avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 24221/2019, pubblicata il 13.12.2019, nei confronti di così decide: Controparte_1
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al Parte_1 pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in
€ 5.809,00 per compensi, oltre a rimborso spese forfetario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
c) dichiara l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.10.2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore
(dr. Girolamo Sarnelli)
Il Presidente
(dr.ssa TR NA)