Ordinanza 18 novembre 2024
Massime • 1
In seguito alla proposizione di un'opposizione a precetto e all'esecuzione a norma dell'articolo 615 c.p.c., si instaura un giudizio di cognizione all'interno del quale è consentito all'opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire, in caso di accoglimento, una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quella azionato o in sostituzione di esso, se invalido. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in sede di opposizione a precetto fondato su assegni bancari, aveva ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale del creditore opposto, volta ad ottenere la condanna al pagamento degli importi portati dagli assegni a titolo di corrispettivo di lavori edili effettuati su committenza dell'emittente e del coniuge).
Commentario • 1
- 1. OPPOSIZIONE EX ART. 615 CPC: l’opposto può proporre domande riconvenzionali anche per ragioni creditorie diverse da quelle azionate nel precettoAvv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 20 febbraio 2025
ISSN 2385-1376 In materia di procedura civile, in seguito alla proposizione di una opposizione a precetto e all'esecuzione, a norma dell'art. 615 cod. proc. civ., si instaura un giudizio di cognizione all'interno del quale è consentito all'opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quello azionato o in sostituzione di esso, se invalido. Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Rossi, con la ordinanza n. 29636 del 18 novembre 2024. Accadeva che una società intimava alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 18/11/2024, n. 29636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29636 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE Civile Ord. Sez. 3 Num. 29636 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: ROSSI RAFFAELE Data pubblicazione: 18/11/2024 r.g. n. 2043/2023 Cons. est. Raffaele Rossi 2 Rilevato che la ED RO s.r.l.s. a socio unico intimò a LI RR precetto per il pagamento della somma (in sorte capitale) di euro 5.750, in forza di due assegni bancari;
l’intimata dispiegò opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, cod, proc. civ., disconoscendo l’autografia delle sottoscrizioni apposte sui titoli e comunque negando l’esistenza di un proprio obbligo;
nel costituirsi in lite, l’intimante-opposta chiese l’autorizzazione a chiamare in causa ON AL, del quale domandò la condanna al pagamento degli importi portati dagli assegni, in solido con la moglie LI RR, anche a titolo di corrispettivo di lavori edili effettuati su committenza degli stessi coniugi;
disposta ed espletata l’evocazione del terzo in causa, anche ON AL disconobbe le sottoscrizioni dei titoli;
all’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Nocera Inferiore accolse l’opposizione di LI RR, sul rilievo che i titoli di credito erano stati emessi da ON AL ed accertò il diritto della ED RO s.r.l.s. a procedere esecutivamente nei confronti di quest’ultimo proprio in virtù degli assegni bancari;
sugli appelli interposti dalle parti reciprocamente soccombenti (in via principale, da ON AL;
in via incidentale, dalla ED RO s.r.l.s.), la decisione in epigrafe indicata ha, rigettando l’altra impugnazione, condannato LI RR ed ON AL, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 5.750, oltre interessi variamente decorrenti, quale corrispettivo di lavori di manutenzione di immobile da ambedue commessi in appalto alla società; ricorrono uno actu per cassazione LI RR ed ON AL, affidandosi a due motivi;
resiste, con controricorso, la ED RO s.r.l.s.; parte controricorrente deposita memoria illustrativa;
r.g. n. 2043/2023 Cons. est. Raffaele Rossi 3 il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che il primo motivo censura la ritenuta ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla ED RO s.r.l.s.; parte ricorrente assume, in sintesi, che «il convenuto nel giudizio di opposizione a precetto può riconvenzionare il petitum solo se vanta un altro titolo esecutivo, giudiziale o stragiudiziale, nel frattempo perfezionato in suo favore», sicché «non avendo la ED RO s.r.l.s., creditrice opposta, altri titoli esecutivi al di fuori degli assegni sottesi al precetto, la domanda riconvenzionale era inammissibile»; con il secondo motivo, per violazione dell’art. 215 cod. proc. civ., sostiene che il giudice territoriale non poteva tener conto degli assegni poiché, «stante l’operato disconoscimento delle firme di traenza» la ED RO s.r.l.s. non aveva invocato la verificazione degli stessi nelle forme prescritte dal codice;
parte controricorrente eccepisce, in via preliminare, la globale inammissibilità del ricorso, ravvisando conflitto d’interessi tra le parti ricorrenti, dacché patrocinate da unico difensore;
il rilievo è infondato;
per consolidato indirizzo di nomofilachia, la costituzione nel giudizio di legittimità a mezzo di uno stesso procuratore di due o più parti in conflitto di interessi (tanto attuale, quanto virtuale) importa la inammissibilità del ricorso (o del controricorso), atteso che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, investendo siffatta violazione il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti (v. Cass. 10/11/2022, n. 33228; Cass. 30/12/2021, n. 42064; Cass. 25/06/2013, n. 15884); r.g. n. 2043/2023 Cons. est. Raffaele Rossi 4 nella specie, per converso, le doglianze dedotte a suffragio dell’impugnazione di legittimità si incentrano su argomenti «comuni» ad ambedue i ricorrenti (cioè a dire non riferiti, singolarmente e distintamente, alla posizione dell’uno o dell’altra ricorrente), e condurrebbero – qualora in ipotesi fondate – ad un identico risultato utile tanto per la RR quanto per il AL: pertanto conflitto d’interessi non si ravvisa;
il primo motivo non supera lo scrutinio di ammissibilità imposto dall’art. 360-bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ.; l’argomentazione di parte ricorrente si basa su una distorta lettura dell’orientamento di legittimità richiamato (in ricorso si menziona Cass. 16/11/1994, n. 9695), reputando necessaria, in capo al convenuto in opposizione a precetto, la sussistenza di altro titolo esecutivo ai fini dell’ammissibilità della proposizione di domanda riconvenzionale;
ma in senso inequivocamente contrario, questa Corte (proprio con riferimento ad opposizione a precetto cambiario con riconvenzionale fondata su azione causale) ha chiarito che, in seguito alla proposizione di una opposizione a precetto e all’esecuzione, a norma dell’art. 615 cod. proc. civ., si instaura un giudizio di cognizione all’interno del quale è consentito all’opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell’opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quello azionato o in sostituzione di esso, se invalido (così, ex plurimis, Cass. 27/05/2003, n. 8399; Cass. 29/03/2006, n. 7225; Cass. 20/04/2007, n. 9494; Cass. 15/02/2011, n. 3688; Cass. 10/03/2011, n. 5708; Cass. 18/07/2011, n. 15731; Cass. 21/01/2014, n. 1123; Cass. 18/12/2019, n. 33728); gli arresti citati convergono dunque sull’affermazione - della quale ricorso non prospetta elementi di criticità – secondo cui la domanda riconvenzionale dell’opposto in sede di giudizio ex art. 615 cod. proc. r.g. n. 2043/2023 Cons. est. Raffaele Rossi 5 civ. può essere diretta a costituire nuovo titolo che si aggiunga o si sostituisca a quello azionato, cioè a dire finalizzata, per l’ipotesi di accoglimento dell’avversa opposizione, ad ottenere la condanna della parte opponente al medesimo credito portato dal titolo esecutivo;
a questi princìpi si è conformata la gravata pronuncia, quindi meritevole di conferma;
anche il secondo motivo è inammissibile, pur per altra ragione;
esso si concreta, invero, in una deduzione del tutto generica (e, come tale, non integrante una censura precisa, puntuale e pertinente della ratio decidendi dell’impugnata sentenza, come invece prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.) rispetto alla gravata pronuncia;
quest’ultima, infatti, ha diffusamente argomentato (con appropriati riferimenti alla giurisprudenza di nomofilachia) sulla possibilità di una formulazione in via implicita dell’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta, diffondendosi sui presupposti integranti detta fattispecie e verificandone la sussistenza nel caso esaminato;
motivazione in nulla attinta dal motivo in scrutinio, circoscritto ad assunti astratti e disancorati dalla vicenda come scrutinata;
il ricorso è inammissibile;
il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza, con liquidazione operata secondo tariffa e distrazione in favore del difensore della controricorrente, per dichiarazione di anticipo resa;
atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrenti - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari r.g. n. 2043/2023 Cons. est. Raffaele Rossi 6 a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; ritenuto, infine, che non può darsi seguito all’istanza di parte ricorrente di oscuramento dei dati: essa è rimessa alla valutazione dell’autorità procedente e, al riguardo, non sussistono al riguardo i motivi legittimi, da intendersi quali “opportuni”, poiché la materia oggetto di causa (concernente diritti a contenuto e funzione esclusivamente patrimoniale) non può di per sé definirsi sensibile, né tanto meno caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza;
sicché ogni relativa sollecitazione in tal senso della parte va disattesa (cfr. Cass. 06/09/2024, n. 24048; Cass. 23/08/2023, n. 25173);
p. q. m.
dichiara inammissibile il ricorso principale;
condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.100 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge, con distrazione all’Avv. Sabato Salvati, per dichiarazione di anticipo resa;
rigetta l’istanza di oscuramento dei dati sensibili;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione