Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 18/10/2024, n. 27098
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Ordinanza 18 ottobre 2024

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Il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia, eventualmente, dell'avviso di accertamento o di rettifica dell'ufficio, sicché il giudice, ove ritenga in tutto o in parte invalido l'atto per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullarlo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, riscontrando l'erronea applicazione della regula iuris relativa al criterio di tassazione, aveva rinviato all'ufficio ritenuto competente, anziché decidere nel merito, riconducendo a diritto la liquidazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 18/10/2024, n. 27098
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27098
    Data del deposito : 18 ottobre 2024

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