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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/11/2024, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3917/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nato a PALERMO (PA), in [...] Parte_1
07/07/1964, elettivamente domiciliato in PALERMO, P.ZZA V.E. ORLANDO
n. 6, presso lo studio degli Avv.ti TICLI ALESSANDRO e PALAZZO ANTONIO, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in PALERMO, P.ZZA V.E. ORLANDO n. 6, presso lo studio degli Avv.ti TICLI ALESSANDRO e PALAZZO ANTONIO, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio celebrato a Castelseprio (VA), il 19/12/2013 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 4/9/2024; con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza dell'8 novembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo di separazione e nella domanda di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni indicate, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi dichiarano di non avere reciprocamente nulla a pretendere per alcun titolo o causale, avendo interamente regolato tutti i loro rapporti ed interessi, economici e non, correlati alla pregressa convivenza ed al matrimonio.
2) I coniugi si impegnano a rispettarsi vicendevolmente ed a tutelare la riservatezza dell'altro coniuge in ordine alla pregressa vita comune e matrimoniale.
3) I coniugi dichiarano espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire in udienza.
4) I coniugi manifestano l'inequivocabile volontà di volersi separare e contestualmente chiedono la cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 3917/2024:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto sottoscritto il 18/7/2024 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
2 - dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Castelserpio (VA) al n. 1, p. 1, dell'anno 2013).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 14/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3917/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nato a PALERMO (PA), in [...] Parte_1
07/07/1964, elettivamente domiciliato in PALERMO, P.ZZA V.E. ORLANDO
n. 6, presso lo studio degli Avv.ti TICLI ALESSANDRO e PALAZZO ANTONIO, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in PALERMO, P.ZZA V.E. ORLANDO n. 6, presso lo studio degli Avv.ti TICLI ALESSANDRO e PALAZZO ANTONIO, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio celebrato a Castelseprio (VA), il 19/12/2013 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 4/9/2024; con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza dell'8 novembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo di separazione e nella domanda di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni indicate, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi dichiarano di non avere reciprocamente nulla a pretendere per alcun titolo o causale, avendo interamente regolato tutti i loro rapporti ed interessi, economici e non, correlati alla pregressa convivenza ed al matrimonio.
2) I coniugi si impegnano a rispettarsi vicendevolmente ed a tutelare la riservatezza dell'altro coniuge in ordine alla pregressa vita comune e matrimoniale.
3) I coniugi dichiarano espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire in udienza.
4) I coniugi manifestano l'inequivocabile volontà di volersi separare e contestualmente chiedono la cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 3917/2024:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto sottoscritto il 18/7/2024 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
2 - dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Castelserpio (VA) al n. 1, p. 1, dell'anno 2013).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 14/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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