CA
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/07/2025, n. 2886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2886 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14.7.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1957/2022 R.G. Sezione Lavoro, vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , n.q di eredi di Parte_4 Parte_5 Per_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Lucia Casaburo, con la quale sono
[...]
elettivamente domiciliati in Nola (NA) alla piazza Santorelli n. 20
-appellanti-
E
in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva, con la quale elettivamente domicilia in Nola (NA) alla via Variante 7 bis
-appellato- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 28.4.2015 al Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro, i ricorrenti in epigrafe n.q. di eredi di , deceduto il 14.11.2006, Persona_1
chiedevano di accertare l'infondatezza della richiesta di restituzione dell'indebito formulata dall' con comunicazione del 16.10.2014, sulla pensione cat. INVCIV n. CP_1
07423498 (per il periodo 1.7.2001-31.7.2006) intestata al de cuius, eliminata con la motivazione: “è stata corrisposta una prestazione d'invalidità civile non spettante”.
Eccepivano l'applicabilità dell'art. 1 comma 263 L. 662/96, deducendo che agli eredi del pensionato non si estende il recupero, salvo il dolo di quest'ultimo. Invocavano altresì la prescrizione.
Si costituiva l' eccependo che per il periodo dal 1.7.2001 al 31.12.2003 erano stati CP_1
erogati indebitamente ratei di indennità di accompagnamento di € 10.664,61 in favore del de cuius, pur essendo quest'ultimo ricoverato presso struttura pubblica a carico del
SSN e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 283/2022 pubblicata il 9.2.2022, il Tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda, ha dichiarato irripetibili le somme corrisposte dall' a CP_1
titolo di ratei di indennità di accompagnamento per il periodo dall'1.2.2003 al
31.7.2006, rigettando nel resto, in relazione al periodo dal 1.7.2001 al 31.1.2003, in cui il de cuius risultava ricoverato in una struttura pubblica.
Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivo appello in data 29.7.2022 gli eredi n.q., deducendo il mancato ricovero di per lunghi periodi presso Persona_1
strutture pubbliche, come erroneamente affermato dall' senza fornire prova di CP_1
detta circostanza.
Hanno reiterato, altresì, l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado e concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'originario ricorso introduttivo, con l'annullamento integrale dell'indebito, con vittoria di spese del doppio grado, da distrarsi.
Si è costituito l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
Lette le note scritte, all'odierna udienza la causa è stata riservata in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento.
Il primo giudice ha rilevato la sussistenza del giudicato esterno sulla base del dispositivo della sentenza n. 392/2014 della Corte di Appello di Napoli, prodotto in atti, in ordine alla spettanza agli eredi del de cuius dei ratei di indennità di accompagnamento per il periodo dal 1.2.2003 fino al decesso di Persona_1
(14.11.2006).
Il periodo controverso, pertanto, interessato dal presente gravame, è quello che va dal
1.7.2001 al 31.1.2003, come da relazione allegata alla memoria di costituzione in primo grado, con cui l' comunica di aver avuto conoscenza del ricovero del de cuius CP_1
presso struttura pubblica in data 26.6.2006, con conseguente indebita percezione dell'indennità di accompagnamento.
E' incontestato che il titolare dell'indennità di accompagnamento è stato ricoverato nel suddetto periodo presso strutture sanitarie con retta a carico dello Stato.
L'art. 1 della legge 18/1980 dispone che: “1. Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo
1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1° gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E , lettera a- bis , n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
2. La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate.
3. Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”. Secondo i consolidati insegnamenti della S.C., la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto si pone come elemento esterno alla fattispecie, e dunque, pur non costituendo ostacolo al riconoscimento del diritto all'indennità si pone come ostativa all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 7917/1995;
11324/1999; 2808/2001).
In particolare, secondo la S.C., “In tema di indennità di accompagnamento, il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce "sic et simpliciter" l'equivalente del ricovero in istituto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n.18 del 1980 - che esclude dall'indennità di accompagnamento gli "invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto" - e, pertanto, il beneficio può spettare all'invalido grave anche durante il ricovero ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la sentenza della corte territoriale che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva escluso il diritto alla prestazione assistenziale in favore di una giovane donna, e per lei al padre e tutore, in stato di coma profondo da decerebrazione, continuativamente e gratuitamente ricoverata in ospedale, sul presupposto della non erogabilità della prestazione in ipotesi di lungo-degenze in strutture pubbliche ospedaliere, dell'irrilevanza della volontà o necessità dei familiari di essere vicini alla loro cara per sopperire ad eventuali carenze del personale o per stimolarla emotivamente)” (Cass. Sentenza n.
2270 del 02/02/2007).
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, nessuna deduzione o contestazione è mai stata formulata dai ricorrenti in contrapposizione ai fatti allegati dall' nella memoria di costituzione, concernenti il ricovero di CP_1 Persona_1
presso una struttura pubblica nel periodo dal 1.7.2001 al 31.12.2003 e la contemporanea indebita percezione dei ratei di indennità di accompagnamento (e tanto più sulla esistenza di eventuali oneri di cura non coperti dalla degenza ospedaliera).
Risulta pertanto tardiva l'eccezione proposta del tutto genericamente in appello, del mancato ricovero di in una struttura pubblica: i ricorrenti, infatti, Persona_1 conoscevano già in primo grado il motivo per cui l' non corrispondeva più CP_1
l'indennità di accompagnamento, ma nulla hanno contestato in proposito durante l'intera fase precedente del giudizio.
Inoltre, è principio consolidato che “In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. n. 5059 del 05/03/2018 e
Cass. n. 4600 del 19/02/2021). Ne consegue che non rileva nel caso in esame la posizione soggettiva dell'assistito.
Va respinta, infine, l'eccezione di prescrizione già sollevata in primo grado, trattandosi nel caso di specie di indebito oggettivo, nel quale trova applicazione il termine di prescrizione ordinario decennale, interrotto dalla comunicazione dell' in atti, in CP_1
data 8.2.2010.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere pertanto rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell CP_1
come in dispositivo, considerando che il valore della controversia va dimezzato rispetto al primo grado, avendo l'appello impugnato l'indebito con riguardo soltanto al periodo dal 1.7.2001 al 31.1.2003, corrispondente alla metà circa del periodo complessivo originariamente dedotto nel giudizio di primo grado (1.7.2001-31.7.2006).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore dell' delle spese del CP_1
grado, che liquida in complessivi € 962,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 14.7.2025
Il cons. est. Magistrato Ausiliario
Il Presidente