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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/04/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 310 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
cod. fisc. e part. i.v.a. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 tempore, amminis Parte_2 rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce al ricor avv.ti Francesco Bevilacqua e Antonello Bevilacqua, presso i cui indirizzi di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante e
C.F. , rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._1 procura in calce alla memoria di costituzione in appello, dall'avv. Antonio Torchia, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliata appellata Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Lamezia Terme. Differenze retributive CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <a riformare integralmente la sentenza impugnata rigettando ogni domanda proposta dalla sig.ra in primo grado e>CP_1 condannando parte appellata al pagamento del e competenze di Part entrambi i gradi di giudizio;
b) condannare parte appellata a restituire alla tutte le somme da quest'ultima corrisposte sulla base ed in forza della sent di primo grado, alla stessa appellata ovvero agli enti preposti, maggiorate degli interessi legali e di rivalutazione monetaria come per legge.>>; per l'appellata: <1) Rigettare il ricorso in appello, perché infondato ed inammissibile, nonché sfornito di alcun valido e concreto supporto probatorio e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 61/2024 pubblicata in data 08.02.2024, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, in persona della Dott.ssa Valeria Salatino nella funzione di Giudice del Lavoro, a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 235/2020. 2) In via subordinata, nella denegata quanto inverosimile ipotesi di accoglimento dello stesso, detrarre l'importo Part spontaneamente versato dalla nelle more del giudizio di primo grado con
1 riferimento al trattamento di fine rapporto ed altri accessori di legge nonché le somme relative ai contributi previdenziali ed alla tassazione che sono state versate da parte appellante ai rispettivi uffici di competenza, da quanto versato dalla Società appellante in forza della sentenza impugnata. 3) Condannare parte appellante alle spese e competenze del presente giudizio>> FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Lamezia Terme, Giudice del lavoro, ha dedotto: CP_1
- di avere lavorato alle dipendenze della Società dal 1° aprile Parte_1
2004 al 29 Febbraio 2012 con rapporto di lav po pieno e dal 1° marzo 2012 al 31 Luglio 2019 con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time, con la qualifica di impiegata-addetta alla vendita ascrivibile al 4° livello del C.C.N.L. “Terziario e Servizi – Commercio/Confcommercio”;
- che ha continuato ad espletare le mansioni connesse alla propria qualifica di appartenenza fino al 31 luglio 2019, nonostante la lettera di preavviso datata 31 luglio 2018, con la quale le veniva comunicata la cessazione del rapporto di lavoro a far data dal 30 settembre 2018;
- di avere prestato, dal 1^ aprile 2004 al 29 febbraio 2012, come comprovato dalle buste paga prodotte (v. sub docc. 1-9), la propria attività lavorativa in maniera ininterrotta e continuativa, per 40 ore settimanali, lavorando dal lunedì al venerdì 8,30-12,30 e 14,30-18,30 e il sabato, in modo alternato con una collega, dalle 8,00 alle 12,00;
- di avere prestato, per tutto il periodo 1° marzo 2012 – 31 luglio 2019, come comprovato dalle buste paga prodotte (v. sub docc. 10-16), la propria attività lavorativa per 25 ore settimanali, lavorando dal lunedì al venerdì, come da turnazione di volta in volta assegnatale, dalle 8,00 alle 12,30 oppure dalle 8,30 alle 13,00 e, nel previsto turno pomeridiano, dalle 14,30 alle 18,30 e il sabato, in modo alternato con una collega, dalle 8,00 alle 12,00;
- che dai conteggi sulle spettanze retributive (Doc. 17-20) dovute in forza delle mansioni espletate, effettuati dal proprio Consulente di parte, è risultato che il salario erogatole è inferiore a quello stabilito nei minimi tabellari per il IV livello del CCNL di categoria;
- che, infatti, la tariffa retributiva di base applicata nel contratto di lavoro individuale qui in esame, risulta essere inferiore rispetto alla tariffa di base prevista dal CCNL “Terziario e Servizi – Commercio/Confcommercio” applicata dalle parti nel rapporto contrattuale in oggetto;
- che, di conseguenza, ha diritto ex artt. 2094 c.c., 2099 c.c. e 36 Cost., alla corretta applicazione del CCNL e al riconoscimento delle differenze retributive – ivi incluse tredicesima e quattordicesima mensilità, straordinario, ferie, permessi, indennità sostitutiva di preavviso, TFR- le quali, sul presupposto della
2 retribuzione già percepita e dell'inquadramento formale sopra riferito (IV livello del CCNL predetto), in base al conteggio allegato, sono così quantificate: 1) € 46.719,43 (quarantaseimilasettecentodiciannove/43) a titolo di differenze retributive per retribuzione ordinaria, festività, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute, permessi non goduti, indennità sostitutiva di preavviso oltre, interessi e rivalutazione monetaria su dette somme;
2) € 16.643,76 (sedicimilaseicentoquarantatre/76) a titolo di trattamento di fine rapporto non percepito oltre interessi e rivalutazione monetaria. Ha chiesto di <dichiarare e dare atto che la Signora ha lavorato alle CP_1 dipendenze della Società dall'1 A 4 al 29 Febbraio Parte_1
2012 con rapporto di lav po pieno e dall'1 Marzo 2012 al 31 Luglio 2019 con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time, con la qualifica di impiegata-addetta alla vendita ascrivibile al 4° livello del C.C.N.L.
“Terziario e Servizi – Commercio/Confcommercio” e, per l'effetto: condannare la società , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempor elle more versati, a corrispondere in favore della ricorrente, ex artt. 2099 c.c. e 36 Cost., per l'intero rapporto di lavoro considerato e, in base alla corretta applicazione dei minimi tabellari previsti dal CCNL di categoria, la somma complessiva di Euro € 63.363,19 (sessantatremilatrecentosessantatre/19), al netto delle imposte di legge, a titolo di differenze retributive, relativamente anche alla tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, festività, ferie non godute, permessi non goduti né, tuttavia, percepiti, TFR, oltre alla indennità di mancato preavviso dovuta ex artt. 2118 - 2119 c.c. e non corrisposta da quantificarsi in corso di causa, ovvero alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, detratti gli acconti nelle more corrisposti, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione sino all'effettiva soddisfazione;
Con ulteriore condanna della società resistente alla regolarizzazione contributiva della posizione del ricorrente.; - Con vittoria di spese e competenze, oltre alle spese generali del 15%, Iva e CPA come per legge>> La società datoriale si è costituita ed ha eccepito la nullità del ricorso, la prescrizione quinquennale dei crediti;
nel merito, ha dedotto la conformità del trattamento economico erogato alla lavoratrice all'art. 36 Cost e ha chiestoil rigetto del ricorso.
§3 Il tribunale, ritenuto l'inquadramento della lavoratrice nel 5° livello retributivo per tutta la durata del rapporto, previo espletamento di ctu contabile “accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la Parte_1 al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di €
[...]
82,12 per le causali di cui in motivazione, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria e maturandi dall'1.11.2003 fino all'effettivo soddisfo”.
§4 La sentenza è gravata d'appello dalla società datoriale, che lamenta violazione delle norme di legge che disciplinano il principio del contraddittorio (art. 101
3 c.p.c.), il principio della domanda (artt. 99 c.p.c. e 2907 c.c.), il principio di corrispondenza fra chiesto e giudicato (art. 112 c.p.c.), l'obbligatorietà della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (art. 111 Cost, art. 132 c.p.c. art. 118 disp. att. c.p.c.), perché nel ricorso introduttivo si era dedotto unicamente l'inquadramento delle mansioni espletate nel IV livello retributivo e in ragione di ciò si era chiesta la condanna al pagamento delle relative differenze retributive, sicché il Tribunale, formulando un diverso inquadramento della lavoratrice, è andato oltre le allegazioni attoree. Costituitasi in giudizio, ha eccepito la nullità dell'appello per CP_1 violazione del disposto 2 e 434 c.p.c.; nel merito, rilevatane l'infondatezza, ne ha chiesto il rigetto. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 3 marzo 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'impugnazione è ammissibile, diversamente da quanto eccepisce l'appellata, perché in base all'art. 434 cpc, in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c., ai fini dell'ammissibilità del gravame è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata (cfr. Cass. SU n. 27199/17).
E nella specie, ha denunciato le anzidette lacune della Parte_1 sentenza impug i che non condivide e le ragioni di critica che dovrebbero, nella sua prospettiva, indurre a rivederle per negare fondamento alla domanda che invece il primo giudice ha accolto.
§6 Nel merito, l'appello è fondato.
§6.1 Orbene, come emerge dalla sintesi dell'atto introduttivo riportata sub §2, il ricorso non è costruito come riconoscimento di mansioni superiori di IV livello, ma come accertamento della sussumibilità di quelle di addetta alla vendita, che la sig.ra assume di avere sempre svolto, al IV livello piuttosto che ai CP_1 livelli ris alle buste paga - in relazione ai quali ha percepito, in concreto, la retribuzione. Ora, dalla disamina delle declaratorie contrattuali (cfr ccnl commercio allegato sia da parte ricorrente che dalla resistente) emerge che nel V livello, al punto 23, è prevista la figura di “ addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio”; nel IV livello, 4 al punto 8, quella di “addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci”. Se ne evince, nella sostanza, che né la declaratoria del IV livello, né quella del V, contemplano il profilo di “addetto alla vendita”, ma in queste è descritta una figura professionale che si caratterizza per l'esercizio promiscuo di incasso, registrazione, ecc.; l'incasso, in sostanza, rappresenta l'aspetto qualificante di entrambi i livelli e ciò che li differenzia è l'anzianità lavorativa, nel senso che il IV livello si raggiunge trascorsi 18 mesi di servizio nel V. Ciò significa che ai fini della determinazione del corretto inquadramento – che è l'oggetto della presente controversia - la lavoratrice avrebbe dovuto fornire la dettagliata descrizione delle attività in concreto svolte, con particolare riferimento all'attività di incasso dei corrispettivi;
ella, invece, si è limitata ad asserire di avere svolto le mansioni di addetta alla vendita, che tuttavia non sono da sole indicative ai fini della sussunzione in un profilo piuttosto che in un altro.
§6.2 Né è condivisibile il ragionamento del Tribunale che ha ritenuto di dovere procedere ad accertamento contabile al fine di quantificare le eventuali differenze retributive sulla base dell'inquadramento della lavoratrice nel V livello per tutta la durata del rapporto, alla luce delle dichiarazioni rese dal l.r.p.t. della società nel corso dell'interrogatorio formale. A ben vedere, il l.r.p.t. della società, nel corso del suo interrogatorio, giammai ha parlato di attività di incasso svolto dalla sig.ra , avendo riferito, piuttosto, che ella si CP_1 occupava di fornire informazi enti, di emettere le bolle e di controllare la fatturazione – attività che da sole non sono sufficienti ad essere ricondotte nel livello V, per come già evidenziato, perché meramente ausiliari di quelle di incasso vero e proprio che caratterizzano il livello V (che, peraltro, la lavoratrice non avrebbe potuto mantenere per tutta la durata del rapporto, per come il giudicante ha configurato, essendo questo durato, pacificamente, più di diciotto mesi).
§6.3 In sostanza, in mancanza di esauriente e particolareggiata descrizione delle mansioni in concreto svolte, l'accertamento richiesto è impossibile e altrettanto impossibile è verificare se la retribuzione che parte datoriale ha erogato alla lavoratrice, quale riportata nelle buste paga, sia conforme al disposto dell'art. 36 Cost..
§7 Le considerazioni che precedono conducono all'accoglimento dell'appello e alla conseguente riforma della sentenza gravata, nel senso del rigetto del ricorso proposto da , che va condannata a restituire alla società quanto CP_1
5 questa le ha pagato in esecuzione delle statuizioni del Tribunale (che l'appellante ha dimostrato di avere eseguito). Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. L'appellata soccombente deve altresì farsi carico delle spese della ctu contabile espletata in primo grado, per come quantificate dal Tribunale con l'apposito decreto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] con ricorso in data 25 marzo 2024, avverso la sentenz Parte_1 ezia Terme, giudice del lavoro, n. 61/2024, resa in data 8 febbraio 2024, così provvede:
1. in riforma della sentenza gravata, rigetta il ricorso proposto da CP_1
che condanna alla restituzione all'appellante di quanto ric
[...] esecuzione della sentenza suddetta;
2. condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di CP_1 lite, che liquida in nto al primo grado ed in euro 7.160 quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti, nonché al rimborso del contributo unificato;
3. pone a carico di le spese della ctu contabile espletata in CP_1 primo grado, per come li unale con l'apposito decreto. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 14 aprile 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
6
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 310 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
cod. fisc. e part. i.v.a. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 tempore, amminis Parte_2 rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce al ricor avv.ti Francesco Bevilacqua e Antonello Bevilacqua, presso i cui indirizzi di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante e
C.F. , rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._1 procura in calce alla memoria di costituzione in appello, dall'avv. Antonio Torchia, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliata appellata Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Lamezia Terme. Differenze retributive CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <a riformare integralmente la sentenza impugnata rigettando ogni domanda proposta dalla sig.ra in primo grado e>CP_1 condannando parte appellata al pagamento del e competenze di Part entrambi i gradi di giudizio;
b) condannare parte appellata a restituire alla tutte le somme da quest'ultima corrisposte sulla base ed in forza della sent di primo grado, alla stessa appellata ovvero agli enti preposti, maggiorate degli interessi legali e di rivalutazione monetaria come per legge.>>; per l'appellata: <1) Rigettare il ricorso in appello, perché infondato ed inammissibile, nonché sfornito di alcun valido e concreto supporto probatorio e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 61/2024 pubblicata in data 08.02.2024, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, in persona della Dott.ssa Valeria Salatino nella funzione di Giudice del Lavoro, a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 235/2020. 2) In via subordinata, nella denegata quanto inverosimile ipotesi di accoglimento dello stesso, detrarre l'importo Part spontaneamente versato dalla nelle more del giudizio di primo grado con
1 riferimento al trattamento di fine rapporto ed altri accessori di legge nonché le somme relative ai contributi previdenziali ed alla tassazione che sono state versate da parte appellante ai rispettivi uffici di competenza, da quanto versato dalla Società appellante in forza della sentenza impugnata. 3) Condannare parte appellante alle spese e competenze del presente giudizio>> FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Lamezia Terme, Giudice del lavoro, ha dedotto: CP_1
- di avere lavorato alle dipendenze della Società dal 1° aprile Parte_1
2004 al 29 Febbraio 2012 con rapporto di lav po pieno e dal 1° marzo 2012 al 31 Luglio 2019 con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time, con la qualifica di impiegata-addetta alla vendita ascrivibile al 4° livello del C.C.N.L. “Terziario e Servizi – Commercio/Confcommercio”;
- che ha continuato ad espletare le mansioni connesse alla propria qualifica di appartenenza fino al 31 luglio 2019, nonostante la lettera di preavviso datata 31 luglio 2018, con la quale le veniva comunicata la cessazione del rapporto di lavoro a far data dal 30 settembre 2018;
- di avere prestato, dal 1^ aprile 2004 al 29 febbraio 2012, come comprovato dalle buste paga prodotte (v. sub docc. 1-9), la propria attività lavorativa in maniera ininterrotta e continuativa, per 40 ore settimanali, lavorando dal lunedì al venerdì 8,30-12,30 e 14,30-18,30 e il sabato, in modo alternato con una collega, dalle 8,00 alle 12,00;
- di avere prestato, per tutto il periodo 1° marzo 2012 – 31 luglio 2019, come comprovato dalle buste paga prodotte (v. sub docc. 10-16), la propria attività lavorativa per 25 ore settimanali, lavorando dal lunedì al venerdì, come da turnazione di volta in volta assegnatale, dalle 8,00 alle 12,30 oppure dalle 8,30 alle 13,00 e, nel previsto turno pomeridiano, dalle 14,30 alle 18,30 e il sabato, in modo alternato con una collega, dalle 8,00 alle 12,00;
- che dai conteggi sulle spettanze retributive (Doc. 17-20) dovute in forza delle mansioni espletate, effettuati dal proprio Consulente di parte, è risultato che il salario erogatole è inferiore a quello stabilito nei minimi tabellari per il IV livello del CCNL di categoria;
- che, infatti, la tariffa retributiva di base applicata nel contratto di lavoro individuale qui in esame, risulta essere inferiore rispetto alla tariffa di base prevista dal CCNL “Terziario e Servizi – Commercio/Confcommercio” applicata dalle parti nel rapporto contrattuale in oggetto;
- che, di conseguenza, ha diritto ex artt. 2094 c.c., 2099 c.c. e 36 Cost., alla corretta applicazione del CCNL e al riconoscimento delle differenze retributive – ivi incluse tredicesima e quattordicesima mensilità, straordinario, ferie, permessi, indennità sostitutiva di preavviso, TFR- le quali, sul presupposto della
2 retribuzione già percepita e dell'inquadramento formale sopra riferito (IV livello del CCNL predetto), in base al conteggio allegato, sono così quantificate: 1) € 46.719,43 (quarantaseimilasettecentodiciannove/43) a titolo di differenze retributive per retribuzione ordinaria, festività, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute, permessi non goduti, indennità sostitutiva di preavviso oltre, interessi e rivalutazione monetaria su dette somme;
2) € 16.643,76 (sedicimilaseicentoquarantatre/76) a titolo di trattamento di fine rapporto non percepito oltre interessi e rivalutazione monetaria. Ha chiesto di <dichiarare e dare atto che la Signora ha lavorato alle CP_1 dipendenze della Società dall'1 A 4 al 29 Febbraio Parte_1
2012 con rapporto di lav po pieno e dall'1 Marzo 2012 al 31 Luglio 2019 con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time, con la qualifica di impiegata-addetta alla vendita ascrivibile al 4° livello del C.C.N.L.
“Terziario e Servizi – Commercio/Confcommercio” e, per l'effetto: condannare la società , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempor elle more versati, a corrispondere in favore della ricorrente, ex artt. 2099 c.c. e 36 Cost., per l'intero rapporto di lavoro considerato e, in base alla corretta applicazione dei minimi tabellari previsti dal CCNL di categoria, la somma complessiva di Euro € 63.363,19 (sessantatremilatrecentosessantatre/19), al netto delle imposte di legge, a titolo di differenze retributive, relativamente anche alla tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, festività, ferie non godute, permessi non goduti né, tuttavia, percepiti, TFR, oltre alla indennità di mancato preavviso dovuta ex artt. 2118 - 2119 c.c. e non corrisposta da quantificarsi in corso di causa, ovvero alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, detratti gli acconti nelle more corrisposti, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione sino all'effettiva soddisfazione;
Con ulteriore condanna della società resistente alla regolarizzazione contributiva della posizione del ricorrente.; - Con vittoria di spese e competenze, oltre alle spese generali del 15%, Iva e CPA come per legge>> La società datoriale si è costituita ed ha eccepito la nullità del ricorso, la prescrizione quinquennale dei crediti;
nel merito, ha dedotto la conformità del trattamento economico erogato alla lavoratrice all'art. 36 Cost e ha chiestoil rigetto del ricorso.
§3 Il tribunale, ritenuto l'inquadramento della lavoratrice nel 5° livello retributivo per tutta la durata del rapporto, previo espletamento di ctu contabile “accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la Parte_1 al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di €
[...]
82,12 per le causali di cui in motivazione, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria e maturandi dall'1.11.2003 fino all'effettivo soddisfo”.
§4 La sentenza è gravata d'appello dalla società datoriale, che lamenta violazione delle norme di legge che disciplinano il principio del contraddittorio (art. 101
3 c.p.c.), il principio della domanda (artt. 99 c.p.c. e 2907 c.c.), il principio di corrispondenza fra chiesto e giudicato (art. 112 c.p.c.), l'obbligatorietà della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (art. 111 Cost, art. 132 c.p.c. art. 118 disp. att. c.p.c.), perché nel ricorso introduttivo si era dedotto unicamente l'inquadramento delle mansioni espletate nel IV livello retributivo e in ragione di ciò si era chiesta la condanna al pagamento delle relative differenze retributive, sicché il Tribunale, formulando un diverso inquadramento della lavoratrice, è andato oltre le allegazioni attoree. Costituitasi in giudizio, ha eccepito la nullità dell'appello per CP_1 violazione del disposto 2 e 434 c.p.c.; nel merito, rilevatane l'infondatezza, ne ha chiesto il rigetto. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 3 marzo 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'impugnazione è ammissibile, diversamente da quanto eccepisce l'appellata, perché in base all'art. 434 cpc, in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c., ai fini dell'ammissibilità del gravame è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata (cfr. Cass. SU n. 27199/17).
E nella specie, ha denunciato le anzidette lacune della Parte_1 sentenza impug i che non condivide e le ragioni di critica che dovrebbero, nella sua prospettiva, indurre a rivederle per negare fondamento alla domanda che invece il primo giudice ha accolto.
§6 Nel merito, l'appello è fondato.
§6.1 Orbene, come emerge dalla sintesi dell'atto introduttivo riportata sub §2, il ricorso non è costruito come riconoscimento di mansioni superiori di IV livello, ma come accertamento della sussumibilità di quelle di addetta alla vendita, che la sig.ra assume di avere sempre svolto, al IV livello piuttosto che ai CP_1 livelli ris alle buste paga - in relazione ai quali ha percepito, in concreto, la retribuzione. Ora, dalla disamina delle declaratorie contrattuali (cfr ccnl commercio allegato sia da parte ricorrente che dalla resistente) emerge che nel V livello, al punto 23, è prevista la figura di “ addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio”; nel IV livello, 4 al punto 8, quella di “addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci”. Se ne evince, nella sostanza, che né la declaratoria del IV livello, né quella del V, contemplano il profilo di “addetto alla vendita”, ma in queste è descritta una figura professionale che si caratterizza per l'esercizio promiscuo di incasso, registrazione, ecc.; l'incasso, in sostanza, rappresenta l'aspetto qualificante di entrambi i livelli e ciò che li differenzia è l'anzianità lavorativa, nel senso che il IV livello si raggiunge trascorsi 18 mesi di servizio nel V. Ciò significa che ai fini della determinazione del corretto inquadramento – che è l'oggetto della presente controversia - la lavoratrice avrebbe dovuto fornire la dettagliata descrizione delle attività in concreto svolte, con particolare riferimento all'attività di incasso dei corrispettivi;
ella, invece, si è limitata ad asserire di avere svolto le mansioni di addetta alla vendita, che tuttavia non sono da sole indicative ai fini della sussunzione in un profilo piuttosto che in un altro.
§6.2 Né è condivisibile il ragionamento del Tribunale che ha ritenuto di dovere procedere ad accertamento contabile al fine di quantificare le eventuali differenze retributive sulla base dell'inquadramento della lavoratrice nel V livello per tutta la durata del rapporto, alla luce delle dichiarazioni rese dal l.r.p.t. della società nel corso dell'interrogatorio formale. A ben vedere, il l.r.p.t. della società, nel corso del suo interrogatorio, giammai ha parlato di attività di incasso svolto dalla sig.ra , avendo riferito, piuttosto, che ella si CP_1 occupava di fornire informazi enti, di emettere le bolle e di controllare la fatturazione – attività che da sole non sono sufficienti ad essere ricondotte nel livello V, per come già evidenziato, perché meramente ausiliari di quelle di incasso vero e proprio che caratterizzano il livello V (che, peraltro, la lavoratrice non avrebbe potuto mantenere per tutta la durata del rapporto, per come il giudicante ha configurato, essendo questo durato, pacificamente, più di diciotto mesi).
§6.3 In sostanza, in mancanza di esauriente e particolareggiata descrizione delle mansioni in concreto svolte, l'accertamento richiesto è impossibile e altrettanto impossibile è verificare se la retribuzione che parte datoriale ha erogato alla lavoratrice, quale riportata nelle buste paga, sia conforme al disposto dell'art. 36 Cost..
§7 Le considerazioni che precedono conducono all'accoglimento dell'appello e alla conseguente riforma della sentenza gravata, nel senso del rigetto del ricorso proposto da , che va condannata a restituire alla società quanto CP_1
5 questa le ha pagato in esecuzione delle statuizioni del Tribunale (che l'appellante ha dimostrato di avere eseguito). Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. L'appellata soccombente deve altresì farsi carico delle spese della ctu contabile espletata in primo grado, per come quantificate dal Tribunale con l'apposito decreto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] con ricorso in data 25 marzo 2024, avverso la sentenz Parte_1 ezia Terme, giudice del lavoro, n. 61/2024, resa in data 8 febbraio 2024, così provvede:
1. in riforma della sentenza gravata, rigetta il ricorso proposto da CP_1
che condanna alla restituzione all'appellante di quanto ric
[...] esecuzione della sentenza suddetta;
2. condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di CP_1 lite, che liquida in nto al primo grado ed in euro 7.160 quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti, nonché al rimborso del contributo unificato;
3. pone a carico di le spese della ctu contabile espletata in CP_1 primo grado, per come li unale con l'apposito decreto. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 14 aprile 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
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