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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 16/01/2024, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 440 2021 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 16/01/2024 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv CANTELMI CARLO il quale chiede che il CTU sia convocato a chiarimenti riportandosi al preverbale depositato. Per è presente l'avv. CP_1
BARONE CARMINE il quale si oppone e si riporta alla sua memoria insistendo per il rigetto del ricorso .
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, ritenuto che il CTU abbia già fornito tutti i chiarimenti necessari, decide come da separata sentenza.
Avezano 16/01/2024
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 440 2021 promossa da:
( , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. CANTELMI CARLO ( ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
Controparte_1
), elettivamente domiciliato in VIA SARAGAT N.58 C/O
[...] P.IVA_1
DIREZIONE REGIONALE Controparte_2
67100 L' AQUILA con l'avv. BARONE CARMINE ( ), dal C.F._3
quale è rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di reversibilità.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.5.2023 parte ricorrente presentava rituale ricorso chiedendo riconoscersi, in quanto figlia inabile della signora Persona_1
- 2 - deceduta in data 24.4.2020 la sussistenza del proprio di diritto alla pensione di reversibilità L. 222/1984.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso poiché CP_1
infondato in diritto e in fatto.
Ritenuto che dalla documentazione in atti risultasse accertato il requisito della c.d. vivenza a carico la causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona della dott.ssa Persona_2
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Requisito oggettivo per il riconoscimento della prestazione oggetto di causa è
l'assoluta e permanente impossibilità della ricorrente alla data del decesso della madre di svolgere qualsiasi attività lavorativa (art.8, comma 1, Legge 222/1984),
Il CTU ha accertato “all'epoca del decesso della madre (24 aprile 2020), un quadro patologico consistente in frenastenia di grado medio lieve con lieve rallentamento ideo-motorio, esiti di quadrantectomia mammaria desta (2014) per CA duttale infiltrante trattato con cicli di chemioterapia e radioterapia e successiva terapia ormale, lesione nodulare rotondeggiante del VII segmento epatico, artrosi della colonna in toto in soggetto già sottoposto ad intervento di discolisi lombo-sacrale e con rilievo strumentale di protrusioni discali multiple e spondilolistesi di L4-L5, deficit visivo in OO (cataratta bilaterale)”.
Lo stesso CTU ha concluso che “all'epoca del decesso della madre, 24.4.2020, la sig.ra non si trovasse in una condizione di assoluta e permanente Parte_1
impossibilità allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, e non abbia, pertanto, diritto a beneficiare della pensione di reversibilità”.
Inoltre lo stesso CTU in data 15.9.2023 ha fornito i chiarimenti richiesti a seguito dalle depositate da parte ricorrente.
Non vi è pertanto alcun motivo per accogliere la richiesta di ulteriori accertamenti del
CTU formulata dalla ricorrente.
- 3 - Le conclusioni del C.T.U. possono quindi essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico – legale,
Pertanto la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite possono essere compensate ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite ex art. 152 disp.att. c.p.c.
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano, 16.1.2024
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
Avezzano 16/01/2024
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