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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 5362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5362 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1490/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, n. 307/2020 depositata il 31.01.2020
e vertente
TRA
(p. iva.: ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere, Via Vittorio
Emanuele II, 22, nello studio dell'avv. RINALDI MARIANNA (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._1
Appellante E
p. iva n. ), quale incorporante di Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Controparte_2
Vetere, Corso Aldo Moro, 228, nello studio degli Avv.ti CIPULLO
HI (c.f. ) e C.F._2 Controparte_3
( ) che la rappresentano e difendono per procure in C.F._3
atti
Appellata e appellante incidentale
Conclusioni per l'appellante:
a) Accogliere l'appello e rideterminare il saldo del conto corrente n. 27/4770 alla
data del 31.12.2015 in € 45.492,11 anziché € 25.492,11;
b) In conseguenza, annullare la compensazione delle spese di primo grado al 50%
operata dal Tribunale e porre le stesse interamente a carico del Controparte_2
unitamente ai compensi del CTU;
c) Con ogni altra conseguenza di legge anche in punto competenze, onorari e
spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario
Conclusioni per l'appellata/appellante incidentale: - Rigettare l'appello,
siccome infondato in fatto ed in diritto;
- Accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, rigettare la domanda della
stante la legittimità della capitalizzazione trimestrale, Parte_1
della commissione di massimo scoperto, della commissione disponibilità fondi, nei
termini sopra dedotti, e comunque circoscrivere la rideterminazione del saldo nei
limiti del fido accordato alla cliente di € 10.000,00;
- Accogliere, in ogni caso, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le eccezioni, deduzioni
e richieste formulate, anche in via istruttoria, nel primo grado di giudizio;
2 - Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite, oltre rimborso spese
forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con sentenza n. 307/2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
accogliendo parzialmente la domanda proposta dalla Parte_1
ha rideterminato alla data del 31.12.2015 il saldo del conto corrente n.
[...]
27/4770 intrattenuto dalla società attrice col in € Controparte_2
25.492,11, anziché € 45.492,11, a debito della correntista e, compensate per metà le spese di lite tra le parti, ha condannato la banca convenuta al pagamento della rimanente metà di spese in favore della correntista,
ponendo definitivamente le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, per il 50 % a carico di entrambe le parti, e per il rimanente 50 % a carico esclusivo della convenuta.
§ 1.1. A fondamento della decisione, il tribunale ha esaminato le varie doglianze che la società correntista aveva mosso a sostegno della richiesta di rideterminazione del saldo del citato conto, ancora aperto al momento della proposizione della domanda. E, esclusa la rilevanza di un'eventuale usura sopravvenuta – circostanza di fatto rinunciata dalla stessa attrice e comunque non riproposta nel presente grado di appello – ha innanzitutto ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione riferita a tutte le annotazioni anteriori al 29.01.2005 (decennio anteriore alla raccomandata di messa in mora, costituente il primo atto interruttivo), dal momento che – a suo dire
– trattandosi di azione di rideterminazione del saldo ex art. 1827, secondo comma, c.c., e non di un'azione di ripetizione di indebito, non risultava
3 applicabile la distinzione tra rimesse solutorie e meramente ripristinatorie ai fini della individuazione di un differente dies a quo della prescrizione.
Ha, quindi, ritenuto fondate le doglianze dell'attrice, sia in relazione all'avvenuta applicazione della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, non essendosi la banca adeguatamente conformata alla delibera CICR del 9.2.2000 sulla pari periodicità degli interessi a credito ed a debito;
sia in relazione alla Commissione di MA Scoperto,
ritenuta non sufficientemente determinabile nel suo contenuto, non risultando tale neppure in forza del documento allegato dalla banca (doc.
VI allegato alla prima memoria 183, sesto comma) in quanto privo di data leggibile e, comunque, parimenti indeterminato nel suo contenuto.
§ 2. La sentenza del tribunale sammaritano è stata impugnata dalla
[...]
che ha affidato il gravame a due motivi, a cui ha resistito Parte_1
(quale incorporante del spiegando, a Controparte_1 Controparte_2
propria volta, appello incidentale.
§ 2.1. Con un primo motivo (articolato anche con riguardo agli esiti della
CTU ed alla sua successiva integrazione), l'appellante principale contesta in diritto l'accoglimento da parte del tribunale dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito convenuto, basato non sul consolidato orientamento che distingue, ai fini dell'individuazione del
dies a quo, tra rimesse solutorie (le uniche costituenti effettivi pagamenti e passibili di prescrizione decennale) e ripristinatorie, ma sull'applicazione generalizzata della prescrizione decennale a tutte le annotazioni anteriori al decennio precedente al 31.12.2015 (data della messa in mora).
4 § 2.2. Con un secondo motivo, poi, in diretta derivazione dal primo,
l'appellante ha invocato una differente regolamentazione delle spese del primo grado, in virtù della soccombenza che auspica integrale della banca.
§ 3. , nel resistere all'avversa impugnazione, ha, a propria Controparte_1
volta, appellato la decisione del tribunale nella parte in cui ha ritenuto illegittima per l'intera durata del rapporto sia la capitalizzazione trimestrale degli interessi che la commissione di massimo scoperto:
quanto alla prima, secondo l'istituto nel settembre del 2005 sarebbe intervenuto un atto ricognitivo, sottoscritto dal cliente, che dava atto per il passato della corretta chiusura trimestrale del conto, che approvava incondizionatamente anche per il futuro, sia per gli interessi a debito che per quelli a credito;
quanto alla commissione di massimo scoperto,
invece, vi sarebbe stato, nel giugno del 2004, un documento di variazione del fido, con indicazione puntuale della misura percentuale della commissione, della base di calcolo e della relativa periodicità. Ad ogni modo – ha aggiunto l'appellante incidentale – la sentenza andrebbe corretta anche nella parte in cui non ha riconosciuto la validità degli addebiti a titolo di commissione disponibilità fondi (c.d. C.D.F.),
introdotta dalla Legge. n. 2 del 28/1/2009 di modifica, in sede di conversione, al Decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, e pattuita espressamente nel documento di variazione fido del 2009
§ 4. Ad avviso di questa Corte, risultano infondati sia l'appello principale,
sia quello incidentale.
5 § 4.1.1. Con riferimento al primo motivo dell'appello principale, relativo alla individuazione del dies a quo della prescrizione degli effetti di una domanda di rideterminazione del saldo di un conto corrente tuttora in essere, non è vero quanto sostenuto dall'appellante, che, cioè,
l'applicazione tout court del termine decennale, senza distinguere tra le rimesse solutorie e quelle meramente ripristinatorie, costituirebbe il frutto dell'applicazione di un isolato e superato orientamento giurisprudenziale.
Al contrario, l'applicazione della prescrizione decennale con riferimento a tutte le annotazioni del conto discende proprio dalla differente natura e funzione dell'azione di accertamento del saldo rispetto a quella di ripetizione di indebito, come correttamente affermato dal tribunale.
Ed infatti, se è vero che l'azione di nullità è imprescrittibile e, quindi,
sempre esercitabile, l'azione finalizzata all'accertamento del saldo è, come ogni altra azione, soggetta a prescrizione. Ed in tal senso si è espressa,
anche di recente, la Corte regolatrice, affermando proprio a questo riguardo che siamo perciò in presenza di due distinte domande che ubbidiscono
riguardo alla prescrizione ad un diverso regime, sì che la domanda di nullità, per
essere imprescrittibile, è azionabile senza limiti di tempo, donde una clausola
negoziale può essere dichiarata nulla anche oltre il decennio dalla sua
stipulazione, mentre la domanda di accertamento del saldo – che è vero funge di
regola all'esercizio della condictio indebiti, ma che non va confusa con questa,
tanto più se … il rapporto è ancora in essere, perché in tal caso vi è solo un
diritto alla rettifica del saldo (Cass., Sez. I, 16/05/2024, n. 13586) – è esercitabile
solo nei limiti della prescrizione, soggiacendo al pari di ogni azione che ha un
6 fondamento personale alla regola generale dell'art. 2946 cod. civ. (Cass.
2025/14929).
§ 4.1.2. Il rigetto del primo motivo di gravame travolge, ovviamente,
anche il secondo, col quale l'appellante invocava, a proprio favore, una differente regolamentazione delle spese del primo grado.
§ 4.2. Infondati appaiono, però, anche i due motivi dell'appello incidentale proposto da . Controparte_1
§ 4.2.1. Avuto riguardo alla capitalizzazione trimestrale, che il primo giudice ha escluso per tutta la durata del rapporto (e, si noti, non vi sono contestazioni relativamente ai conteggi sviluppati al riguardo dal CTU),
la banca invoca gli effetti di una ricognizione di debito sottoscritta dall'accomandatario della (doc. VII allegato alla prima Parte_1
memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. in primo grado), che dava atto della chiusura trimestrale del conto, con liquidazione degli interessi sia passivi che attivi.
Ora, è vero che il primo giudice non ha considerato tale documento;
e,
tuttavia, va evidenziato che si tratta di documento prodotto in fotocopia,
con data assolutamente illeggibile, inidoneo, dunque, a collocarlo temporalmente per consentire di verificare la decorrenza della capitalizzazione e, più ancora, di contenuto non determinato, dal momento che, pur evidenziando che la chiusura trimestrale del conto avrebbe avuto effetti sia per gli interessi passivi sia per quelli attivi, non indica quale sia lo spread prodotto sugli stessi dal passaggio a capitale degli interessi maturati in precedenza: ed infatti, il menzionato documento indica i tassi effettivi (TAE) ed afferma che il tasso creditore
7 effettivo, per effetto della liquidazione infrannuale, ammonta allo
0,01000%, e quello debitore effettivo, per effetto della liquidazione infrannuale, al 9,750 % o al 13,750 %, a seconda che si tratti di utilizzi nel fido o ultrafido;
ma non indica, come avrebbe dovuto, i tassi di partenza
(TAN), così precludendo ogni possibilità di verifica.
§ 4.2.2. Quanto, invece, alla eliminazione della commissione di massimo scoperto, l'appellante incidentale invoca il documento di variazione del fido datato 6.10.2024 (doc. VI allegato alla citata memoria di primo grado)
che, a suo dire, e contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, conterrebbe, oltre ad una chiara data, tutti gli elementi per un'adeguata determinazione delle modalità di calcolo di tale commissione.
Ora, è vero che tale documento reca in epigrafe una data leggibile –
6.10.24 – ma quella è la data di redazione del documento, e non quella di spedizione e/o ricezione da parte del correntista che è, come ritenuto dal tribunale, illeggibile. A parte ciò, va però condivisa l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la formulazione di tale documento non consente di superare la doglianza in punto di indeterminatezza. Il documento, infatti, per quel che qui rileva, contiene le seguenti indicazioni: Tasso debitore APC fiduciaria: 8,25000 % (T.A.E.
8.50876 %); Comm. MST su APC fiduciaria: 0,375000%.
Ebbene, per quanto in questa sede la banca dia una (parziale) spiegazione delle sigle adoperate (T = trimestrale), ciò non basta, ad avviso della
Corte, a rendere determinata una clausola dal contenuto oggettivamente oscuro, ove si consideri che le pattuizioni dovrebbero essere chiare alla
8 generalità dei correntisti, e non adoperare acronimi decifrabili solo dai dipendenti bancari.
Da ultimo va osservato, con riferimento alla Commissione Disponibilità
Fondi, che non chiarisce da cosa si evinca che il primo Controparte_1
giudice non ne abbia riconosciuto la validità, dal momento che la sentenza ha eliminato, sulla scorta della CTU, unicamente gli addebiti per capitalizzazione trimestrale e quelli per Commissione di MA
Scoperto.
§ 5. Il rigetto degli appelli, sia principale che incidentale, giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado.
§ 6. Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1
quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre
2012, n. 228 (“quando l'impugnazione anche incidentale è respinta o è dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando suGLI
appelli, principale ed incidentale, avverso la sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, n. 307/2020 del 31.1.2020, così provvede:
- Rigetta l'appello principale proposto dalla Parte_1
;
[...] Parte_1
- Rigetta l'appello incidentale spiegato da;
Controparte_1
- Compensa per intero le spese del presente grado;
9 - dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228 (raddoppio del contributo unificato sia per l'appellante principale, sia per l'appellante incidentale).
Così deciso in Napoli il 27.10.2025
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
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