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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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- 1. Azione di simulazione della vendita, presunzioni e prova del pagamento del prezzoAccesso limitatoFrancesco Toschi Vespasiani · https://www.altalex.com/ · 16 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 4279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4279 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5059/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 4651/2021, emessa dal Tribunale di Napoli, a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 1072/2014, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 07.03.2025, pendente
TRA
, (c.f. ) in proprio e n.q. di erede Parte_1 C.F._1
di , e (c.f. ), n.q. di Persona_1 Parte_2 C.F._2
erede di , rappresentate e difese dall'avvocato Angelo Capaccio (c.f. Persona_1
), in virtù di procura in calce all'atto di appello;
C.F._3
APPELLANTI
CONTRO società a responsabilità limitata con TE
socio unico, e per essa la sua mandataria nuova denominazione CP_2
assunta da giusta atto iscritto nel Registro delle Imprese in data CP_3
25.06.2019, già sino al Controparte_4
30.10.2015), (partita I.V.A. n. , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Paoloandrea Monticelli (c.f. , in virtù di procura allegata C.F._4
all'atto di costituzione di nuovo procuratore;
1 APPELLATA
(C.F. ) n.q. di erede di Controparte_5 C.F._5 PE
) rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Raimondo (c.f.
[...]
; C.F._6
APPELLATO
(C.F. ), residente in [...] C.F._7
Michelangelo n. 33;
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: azione di simulazione e azione revocatoria ordinaria
Conclusioni: per le appellanti: “… si riporta all'atto di citazione in appello ed alle conclusioni ivi rassegnate, che devono intendersi qui reiterate e trascritte, chiedendone l'integrale accoglimento con vittoria di spese, competenze professionali, IVA, CPA e spese generali con distrazione specifica ex art. 93 c.p.c.
Si chiede che la causa venga riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”. per l'appellata “…, rigettare l'appello promosso TE
dalle sigg.re e per le ragioni di cui alla Parte_2 Parte_1
comparsa di costituzione e risposta nonché rigettare tutte le istanze formulate dal sig. con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data Controparte_5
30.09.2022, in quanto infondate in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze. Si chiede, pertanto, che la causa venga decisa con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusive”. per l'appellato ” … precisa le proprie conclusioni riportandosi a Controparte_5
quelle rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta da intendersi qui
2 trascritte e che per chiarezza si riportano di seguito: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Napoli, in rigetto di ogni contraria istanza, eccezione e domanda come in atti chiarito: - accertare e dichiarare, in riforma anche d'ufficio della sentenza impugnata, per i motivi di cui in narrativa e/o per quelli che risulteranno, la qualità di erede accettante con beneficio d'inventario l'eredità del de cuius Persona_1
dell'appellato con ogni conseguenza anche in ordine Controparte_5
all'estensione di tale beneficio alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio;
- gradatamente, in caso di mancato accoglimento di quanto sopra, accogliere per quanto di ragione l'appello principale proposto dalle signore e con vittoria di spese oltre accessori di Parte_2 Parte_1
legge del doppio grado di giudizio …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 10.01.2014, la Controparte_4
conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli, Parte_2 Controparte_5
e , premettendo di essere creditrice della Parte_1 Controparte_6
per la somma complessiva di € 230.546,10 in CP_7 Parte_3
virtù di rapporti bancari intrattenuti con la predetta società e per i quali si erano costituiti fideiussori e con scrittura del 3.04.2006; Parte_2 Persona_1
che a causa dell'inadempimento dei debitori in data 22.11.2006 venivano revocati gli affidamenti concessi;
che, essendo stato dichiarato il fallimento della società debitrice principale con sentenza n. 109/2009 emessa dal Tribunale di Napoli in data
15.07.2009, la banca attrice aveva richiesto ed ottenuto nei confronti dei predetti garanti il decreto ingiuntivo n. 10260/2009 dell'11.09.2009 provvisoriamente esecutivo;
che , al solo fine di pregiudicare le ragioni della banca Persona_1
creditrice, unitamente alla moglie , con atto per Notar del Parte_1 Persona_2
25.07.2006 rep. 60007 racc. 14747, aveva venduto a la nuda Controparte_6
proprietà, riservandosi il diritto di abitazione e di uso vitalizio dell'immobile sito in
Napoli alla via Pomilio n. 33 nel complesso residenziale P.co Vesuvio e,
3 segnatamente, appartamento interno 7 piano 4° Is D composto da cinque vani ed accessori con box e cantinola censito al NCEU sez. PON foglio 16 n. 311/56z.c.9 P4 int. 7 isol. D cat. A/3cl.3 vani 7 R. 397,67 per il prezzo di € 40.000,00; - che tale atto era nullo in quanto simulato, non essendovi prova dell'effettivo pagamento del prezzo, da ritenersi comunque irrisorio;
che sussistevano altresì i presupposti per l'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 2901 cc;
che con precedente atto di citazione notificato in data 26-29.09.2009 era stata richiesta dalla banca la simulazione/revocatoria del medesimo atto, ma il giudizio era stato dichiarato estinto per omessa riassunzione nei termini a seguito dell'interruzione per il decesso di
; tanto premesso, chiedeva di sentire accertare e dichiarare la Persona_1
simulazione e/o l'inefficacia ex art. 2091 cc nei suoi confronti dell'indicato atto di compravendita per Notar del 25.07.2006 rep. 60007 racc. 14747. Persona_2
Si costituivano e che resistevano, Parte_1 Parte_2
rassegnando le conclusioni che seguono: “… dichiarare inesistente il diritto di Contr credito vantato da nei confronti della ovvero dichiararlo esistente ma per Pt_4
un importo decisamente minore rispetto a quanto dichiarato dalla Banca, ed a tale uopo si chiede di rideterminare, se del caso attraverso una CTU contabile, tutti i rapporti di dare-avere in relazione al contratto di conto corrente bancario chiedendo che il Giudice – ex art. 210 c.p.c. – ordini alla il deposito di tutta la Pt_4
movimentazione bancaria di detto conto corrente;
b) dichiarare che il defunto sig.
non era fideiussore della in favore della Persona_1 CP_9 CP_10
attualmente ), per inesistenza, nullità o inefficacia del rapporto di
[...] Pt_4
fideiussione; c) in via subordinata dichiarare estinto il rapporto di fideiussione ex
1955 c.c., ovvero alternativamente, dichiarare il , e quindi gli eredi PE
, liberati dalle obbligazioni fideiussorie ex art. 1957 c.c.; d) in via ancora PE
più subordinata, dichiarare l'atto di compravendita della nuda proprietà dell'immobile reale e pienamente voluto dalle parti con assenza di alcun consilium fraudis;
…”.
4 Si costituiva, altresì, il quale chiedeva l'accoglimento delle Controparte_5
seguenti conclusioni “a) in via preliminare, dichiarare la prescrizione dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2903 c.c.; b) in via principale, dichiarare inesistente il Contr diritto di credito vantato da nei confronti della ovvero dichiararlo Pt_4
esistente ma per un importo decisamente minore rispetto a quanto dichiarato dalla
Banca, e a tal uopo si chiede di rideterminare, se del caso, attraverso una CTU contabile, tutti i rapporti di dare-avere, in relazione al contratto di conto corrente bancario, chiedendo che il Giudice – ex art. 210 c.p.c., ordini alla il deposito Pt_4
di tutta la movimentazione bancaria di detto conto corrente;
c) dichiarare che il defunto sig. non era fideiussore della in favore della Persona_1 CP_9
(attualmente ), per inesistenza, nullità o inefficacia del CP_10 Pt_4
rapporto di fideiussione;
d) in via subordinata dichiarare estinto il rapporto di fideiussione ex 1955 c.c., ovvero alternativamente, dichiarare il , e quindi PE
gli eredi , liberati dalle obbligazioni fideiussorie ex art. 1957 c.c.; e) in via PE
ancora più subordinata, dichiarare l'atto di compravendita della nuda proprietà dell'immobile reale e pienamente voluto dalle parti con assenza di alcun consilium fraudis;
f) in ogni caso e comunque con vittoria di spese, spese generali, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario”.
, benché ritualmente citato in giudizio, restava contumace. Controparte_6
Venivano espletati gli interrogatori formali dei convenuti e Parte_2
Controparte_5
All'udienza del 15.01.2021 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale, così statuiva:
“a) accoglie la domanda di simulazione avanzata dalla
[...]
e, per l'effetto, dichiara la simulazione assoluta Controparte_4
dell'atto di compravendita per Notar del 25.07.2006 rep. 60007 racc. Persona_2
14747 con il quale e hanno venduto a Persona_1 Parte_1 CP_6
la nuda proprietà dell'immobile sito in Napoli alla via Pomilio n. 33 nel
[...]
complesso residenziale P.co Vesuvio e, segnatamente, appartamento interno 7 piano
5 4° Is D composto da cinque vani ed accessori con box e cantinola censito al NCEU sez. PON foglio 16 n. 311/56 z.c.9 P4 int. 7 isol. D cat. A/3 cl.3 vani 7 R. 397,67 (in atti);
b) condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore della parte attrice delle spese processuali che liquida in euro 687,00 per esborsi ed in euro 8.030,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forf. Iva e Cpa come per legge;
c) dichiara la presente pronuncia soggetta ad annotazione, ai sensi dell'art. 2655
c.c., da parte del competente Conservatore dei RR.II., il quale vi provvederà a seguito della presentazione del relativo titolo da parte della parte interessata”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 18.05.2021, non notificata, con citazione notificata in data 10.12.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., e interponevano appello - iscritto a Parte_2 Parte_1
ruolo il 10.12.2021 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza e ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame, in riforma della sentenza impugnata: a) Accogliere integralmente il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza appellata nel senso indicato nel suesteso atto di appello;
b) Rigettare integralmente ogni avversa domanda in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto (per le ragioni ampiamente dedotte), nonché per difetto di prova;
c) dichiarare che l'atto di atto di compravendita per Notar del Persona_2
25.07.2006 rep. 60007 racc. 14747 della nuda proprietà dell'immobile sito in Napoli alla via Pomilio n. 33 censito al NCEU sez. PON foglio 16 n. 311/56z.c.9 P4 int. 7 isol. D cat. A/3 cl. 3 oggetto di causa, è pienamente valido ed efficace in quanto non
è né un atto simulato, né un atto revocabile ex art. 2901 c.c.; d) Ad ogni modo accogliere tutte le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio, che devono intendersi qui nuovamente ed integralmente trascritte;
e) Riformare la sentenza impugnata per la parte relativa alla condanna alle spese del primo grado di giudizio, liquidandole a carico della con Controparte_4
6 distrazione specifica in favore del sottoscritto procuratore;
f) Emettere ogni ulteriore provvedimento opportuno;
g) In ogni caso condannare l'appellata
[...]
al pagamento delle spese e competenze del presente Controparte_4
giudizio di appello oltre, iva e cpa e spese generali 15% come per legge, con attribuzione specifica ex art. 93 c.p.c. all'Avv. Angelo Capaccio”.
Si costitutiva che agisce per il tramite della TE
mandataria già CP_2 Controparte_4
la quale, nel contestare l'avverso dedotto, chiedeva l'accoglimento delle
[...]
seguenti conclusioni “in via preliminare 1) per l'immediata pronuncia di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., atteso che l'appellante si è limitato a riprodurre argomentazioni già svolte in primo grado, senza in alcun modo censurare specificamente i coerenti passaggi motivazionali della sentenza impugnata;
nel merito 2) per il rigetto dell'appello per tutti i motivi espressi in narrativa e per l'integrale conferma della sentenza impugnata;
3) per la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di lite“.
Si costituiva, altresì, il quale chiedeva l'accoglimento delle Controparte_5
seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, in rigetto di ogni contraria istanza, eccezione e domanda come in atti chiarito: - accertare e dichiarare, in riforma anche d'ufficio della sentenza impugnata, per i motivi di cui in narrativa e/o per quelli che risulteranno, la qualità di erede accettante con beneficio d'inventario l'eredità del de cuius dell'appellato Persona_1 Controparte_5
con ogni conseguenza anche in ordine all'estensione di tale beneficio alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio;
- gradatamente, in caso di mancato accoglimento di quanto sopra, accogliere per quanto di ragione l'appello principale proposto dalle signore e con Parte_2 Parte_1
vittoria di spese oltre accessori di legge del doppio grado di giudizio”.
, benché ritualmente citato in giudizio, restava contumace. Controparte_6
La causa, chiamata alla prima udienza di comparizione del 21.10.2022, veniva rinviata al 21.06.2022 per la precisazione delle conclusioni, udienza per esigenze di
7 ufficio. All'esito del deposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., di note di precisazione delle conclusioni il 07.03.2025, la Corte riservava la causa per la decisione.
Le parti depositavano memorie conclusive.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto la domanda con le seguenti motivazioni:
<< … la domanda di simulazione avanzata dalla è fondata e va accolta per Controparte_4
le argomentazioni di seguito esposte.
Giova anzitutto ricordare che, ai sensi dell'art. 1416, 2° comma c.c., i creditori del simulato alienante conservano la garanzia patrimoniale sul bene apparentemente alienato e possono agire per fare accertare la simulazione dell'atto che pregiudichi i loro diritti.
Il pregiudizio sussiste ogni qual volta il contratto che si assume simulato determinerebbe – se efficace - una modifica quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore tale da rendere la soddisfazione del credito più incerta, più difficile o comunque più onerosa (cfr. Cass. 17.settembre 1981 n. 5154).
È legittimato all'azione di simulazione anche il titolare di un credito illiquido e non esigibile (cfr. Cass. 30 gennaio 1990 n. 644).
Orbene, non vi è dubbio che la appare legittimata a far valere la Controparte_4
dedotta simulazione.
Ed invero, – del quale sono eredi gli odierni convenuti Persona_1 Parte_1
, e – risultava essere fideiussore
[...] Parte_2 Controparte_5
rispetto ai crediti vantati dalla banca attrice nei confronti della IA SS
Service srl, di cui era socio accomandante, in virtù di atto di fideiussione omnibus del 3.04.2006.
Per i crediti in questione la a seguito del fallimento della debitrice Controparte_4
principale IA SS Service srl (Tribunale di Napoli sentenza n. 109/2009 n.
15.07.2009) aveva ottenuto da questo Tribunale, in danno dei fideiussori, il decreto
8 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 10260/2009 dell'11.09.2009 (n. 32938/2009 rgac).
Né rileva in questa sede che avverso il predetto d.i. sia stata proposta opposizione dai debitori ingiunti, atteso che ai fini dell'esperimento dell'azione di simulazione non è necessario un credito liquido ed esigibile, accertato giudizialmente. In ordine, poi, al disconoscimento effettuato in questa sede dai convenuti della conformità all'originale dell'atto di fideiussione e delle firme apposte in calce al predetto documento, osserva il Tribunale come lo stesso si appalesi inammissibile in quanto assolutamente generico. E' noto invero che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia (così come della sottoscrizione apposta in calce allo stesso) non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma vada operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr. Cass. 7775/14).
Depone inoltre in senso contrario alla fondatezza dell'assunto disconoscimento anche la circostanza - invero non contestata dai convenuti – che nel giudizio di opposizione proposto avverso l'indicato decreto ingiuntivo lo stesso Persona_1
non aveva effettuato alcun disconoscimento delle sottoscrizioni a lui riconducibili ed apposte in calce al medesimo atto di fideiussione posto a fondamento della pretesa creditoria azionata dalla banca (cfr. atto di opposizione, in produzione parte attrice).
Parimenti generiche, poi, sono le contestazioni sollevate dai convenuti in ordine all'esistenza ed all'ammontare del credito vantato dalla banca attrice, essendosi i convenuti limitati ad eccepire genericamente il difetto del calcolo in relazione agli interessi ed alla ricapitalizzazione applicata, omettendo tuttavia di indicare le singole annotazioni in conto di cui deducevano la illegittimità nonché, anche approssimativamente, l'ammontare complessivo degli addebiti ai quali intendevano opporsi.
Del resto, le medesime doglianze sono state oggetto dell'indicato giudizio di opposizione.
9 Inoltre, a prescindere dal tenore generico delle contestazioni mosse dai convenuti con riferimento al quantum del credito azionato, occorre altresì evidenziare, come le doglianze appaiono in ogni caso precluse al fideiussore, stante la natura autonoma della garanzia prestata dal con atto del 3.04.2006, quale emerge PE
inequivocamente dalle clausole concernenti l'obbligo di pagamento immediato ed a semplice richiesta scritta e l'obbligo dei fideiussori di garantire il pagamento delle somme dovute anche se l'obbligazione principale sia dichiarata invalida.
Va, altresì, disattesa l'ulteriore eccezione sollevata dai convenuti concernente l'intervenuta estinzione della fideiussione, a norma dell'art. 1955 c.c., per avere il fideiussore perso, a causa della condotta inerte della banca, il diritto di surrogarsi nelle ragioni del debitore principale.
La deduzione è infondata, poiché, oltre a risultare assolutamente generica, intende ravvisare il fatto colposo del creditore, dal quale dovrebbe discendere l'estinzione della garanzia, nell'inerzia dal medesimo serbata nell'agire contro il debitore principale.
In senso contrario, deve, peraltro, osservarsi che, secondo la giurisprudenza, se il creditore tace al fideiussore l'involuzione economica subita dal debitore, il "garante" non può ritenersi liberato dall'obbligazione ex art. 1955 c.c., in quanto non è rilevante il comportamento meramente inattivo del creditore, richiedendosi la violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che si sia concretizzato nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (cfr. Cass. Civ. 21645/10).
In ogni caso, l'eccezione in esame è in radice infondata, perché come sopra già osservato il negozio fideiussorio, sottoscritto dal , reca, una clausola in PE
forza della quale si prevede che l'obbligo del fideiussore permane sino alla totale estinzione di ogni credito verso la concedente, che è dispensata, in deroga all'art. 10 1957 c.c., dall'agire verso il debitore principale o qualunque altro coobbligato entro i termini di cui alla citata norma.
Ne consegue che nella specie non è ravvisabile alcuna condotta colposa a carico del creditore ai sensi dell'art. 1955 cc.
Dal contratto risulta, quindi, che il garante aveva rinunciato espressamente al regime della decadenza di cui all'art. 1957 cc. Né, invero, può dubitarsi della validità della richiamata previsione negoziale – peraltro oggetto di specifica e separata approvazione scritta da parte dei garanti – avendo costante giurisprudenza ritenuto che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. Cass. Civ. n. 21867/13,
9455/12).
Ciò posto in ordine alla sussistenza del credito, l'atto che si assume simulato comporta indiscutibilmente un pregiudizio alle ragioni creditorie, determinando una modificazione del patrimonio del debitore tale da rendere la soddisfazione del credito più incerta, più difficile e comunque più onerosa, anche tenuto conto dell'ammontare rilevante del credito.
In diritto, deve osservarsi che “sussiste il pregiudizio del terzo creditore del simulato alienante, necessario per l'esperibilità dell'azione di simulazione a norma dell'art. 1416 c.c., qualora, a seguito dell'atto simulato, si verifichi una diminuzione qualitativa e quantitativa nel patrimonio del debitore, tale da rendere, in rapporto all'ammontare del credito, l'adempimento più incerto, più difficile, o comunque, più oneroso” (cfr. Cass. civ. n. 5154/81).
D'altronde, appare ricorrente anche il requisito dell'attualità del pregiudizio.
11 Secondo quanto affermato, infatti, dalla banca il a seguito delle alienazioni PE
oggetto di lite risultava essersi reso impossidente. Detta circostanza non è stata specificamente contestata da parte convenuta;
infatti, a fronte delle avverse allegazioni, i convenuti non hanno neppure dedotto di essere proprietari di cespiti ulteriori, rispetto a quelli alienati, idonei a costituire una sufficiente garanzia patrimoniale in favore dei creditori.
Ciò posto, a norma degli artt. 1417 e 2697 c.c., l'onere di provare la simulazione
(l'accordo simulatorio) incombe su chi l'allega. Tuttavia, come previsto dal succitato art. 1417 c.c., se la domanda di simulazione è proposta, come nel caso di specie, da creditori o da terzi – che, in quanto estranei al contratto, non possono fornire la prova scritta – non esistono preclusioni di sorta alla prova per testi.
Ne consegue, dunque, l'ammissibilità anche della prova per presunzioni, purchè fondate su elementi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.).
Gli elementi offerti all'attenzione di questo Tribunale depongono inequivocabilmente per l'affermazione della prospettata simulazione con riferimento all'atto di vendita in precedenza indicato.
Invero, l'atto di compravendita risulta stipulato in data 25.07.2006 quando i rapporti tra la e la correntista principale si erano ormai compromessi, attesa la revoca CP_10
dei concessi affidamenti intervenuta solo dopo pochi mesi (racc. del 22.11.2006 inviata a ). Persona_1
Il convenuto , in quanto socio accomandante della Persona_1 CP_11
era indubbiamente a conoscenza della consistente esposizione della
[...]
società nei confronti dell'istituto di credito e, conseguentemente, della pretesa creditoria che la banca poteva azionare nei suoi confronti nella qualità di fideiussore.
Con l'atto di compravendita impugnato nel presente giudizio il debitore si è, sostanzialmente, spogliato all'apparenza del proprio patrimonio immobiliare, non avendo fornito prova contraria da parte dei convenuti.
12 Inoltre, non è stata fornita prova alcuna in ordine al pagamento del corrispettivo fissato nell'atto di compravendita.
Invero, nell'impugnato atto pubblico il Notaio all'art. 5 si limita a dare atto che “i costituiti dichiarano che il prezzo è stato convenuto in Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) ed è stato già pagato prima e fuori di questo atto secondo le modalità di cui al successivo art. 6”, dove le parti indicavano il titolo a mezzo del quale era avvenuto il pagamento (cfr. atto pubblico del 25.07.2006).
In proposito, giova ricordare che, per costante giurisprudenza, in tema di azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti del creditore, atteso che questi è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto, e che possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione (così, Cass., 30.5.2005, n. 11372; ma cfr. anche Cass., 11.10.1999, n. 11361). Tale carenza riveste indubbio significato, avendo, in proposito, la giurisprudenza affermato che “in tema di azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione” (cfr. Cass. civ. n. 8781/13).
Nella specie, rileva il Tribunale come i convenuti, a fronte delle specifiche deduzioni attoree, non abbiano fornito alcuna prova in merito all'avvenuto pagamento del prezzo.
In senso conforme a quanto sopra evidenziato milita, del resto, il dato per cui il convenuto contumace , compratore della nuda proprietà Controparte_6
dell'immobile, al quale veniva ritualmente notificata l'ordinanza ammissiva
13 dell'interrogatorio formale con i relativi capi di interpello, non compariva a rendere l'interrogatorio formale deferitogli dall'attrice.
Tale condotta, consente al Giudice, ai sensi dell'art. 232 c.p.c, valutata unitamente alle altre circostanze, di ritenere come ammessi i fatti oggetto di prova ed in particolare la circostanza relativa all'omesso pagamento del prezzo da parte dell'acquirente (cfr. capi dell'interrogatorio formale articolato dall'attrice nell'atto di citazione).
Va, dunque, accolta la domanda di simulazione dall'attrice con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo della presente sentenza.
La domanda di revocazione dell'atto, esercitata in via alternativa dalla banca risulta assorbita dalla predetta pronuncia. Le spese processuali vanno poste a carico dei convenuti soccombenti, in solido, e liquidate come in dispositivo ai sensi del DM
55/2014, tenuto conto ai fini del valore della causa dell'ammontare del credito>>.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante assume che il Tribunale ha erroneamente accertato la simulazione assoluta dell'atto di compravendita per Notar Persona_2
del 25.07.2006 esclusivamente sulla base di una prova per presunzioni, non fondata su elementi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c..; evidenzia che la non CP_10
ha avanzato alcuna richiesta istruttoria, eccettuato interrogatorio formale, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., tra l'altro, della copia dell'assegno relativo all'atto di compravendita e CTU al fine di accertare il valore di mercato del bene oggetto della compravendita;
dagli esperiti interrogatori formali non è emerso alcun elemento utilizzabile quale prova ai fini della decisione;
deduce che in data 25.07.2006, ovvero dopo soli tre mesi da quando la aveva concesso un fido di € 250.000,00 al CP_10
debitore principale IA SS ed in assenza di qualsivoglia CP_1
inadempimento della medesima società, in un momento in cui la situazione debitoria del debitore principale era stabile e florida, è stato stipulato l'impugnato atto;
che il fallimento della IA SS è avvenuto solo nel 2009, ovvero dopo tre anni CP_1
dall'atto di compravendita dichiarato simulato;
che al momento della stipula del
14 contratto di compravendita, non vi era alcun inadempimento costante e definitivo da parte del debitore principale, tale da far ritenere che il fideiussore potesse stipulare il detto atto di compravendita al fine di sottrarsi ai propri obblighi di garante;
PE
ha venduto il proprio immobile (in comproprietà con la sig.ra
[...] CP_12
a favore di , ovvero, di una persona facoltosa, proprietario
[...] Controparte_6
già di altri svariati immobili nonché proprietario della nota “Radio Kiss Kiss” e, soprattutto, una persona estranea ai venditori, non vicina né sul piano personale, né su quello professionale;
il prezzo della compravendita è assolutamente congruo ed in linea con gli indici di mercato, in considerazione del fatto che si tratta di un acquisto della nuda proprietà laddove gli usufruttuari avevano una prospettiva di vita di almeno altri 20/25 anni all'epoca dei fatti e l'acquirente Controparte_6
proprietario già di altri diversi immobili, aveva deciso di acquistare l'immobile de quo come “investimento”; la neppure ha dimostrato l'eventuale discrasia tra il CP_10
prezzo di compravendita ed il prezzo di mercato dell'immobile; il Tribunale non ha tenuto in considerazione che, ad ogni modo, l''immobile venduto sarebbe potuto essere, al massimo, aggredito dalla mediante una azione esecutiva solo nella CP_10
misura del 50% e solo qualora lo stesso fosse stato divisibile.
Con il secondo motivo parte appellante deduce che il Tribunale ha erroneamente valutato il dato temporale degli eventi, posto che l'atto di compravendita impugnato è stato posto in essere in epoca anteriore sia alla revoca del fido da parte della Banca alla debitrice principale IA SS (novembre 2006); sia alla CP_1
dichiarazione di fallimento della medesima IA SS (2009), sia al CP_1
deposito dei ricorsi per decreto ingiuntivo da parte della Banca nei confronti dei tre fideiussori (2009); pertanto, le vicende accertative dell'inadempimento e dell'insolvenza della società debitrice principale, sono avvenute tutte successivamente al compimento dell'atto impugnato;
ai fini dell'accertamento della simulazione assoluta, l'art. 1414 c.c. richiede la “dolosa preordinazione” del debitore
(in questo caso del fideiussore), nel senso che si deve accertare e provare che il compimento dell'atto di compravendita è stato finalizzato alla precostituzione di una
15 situazione di insolvenza in vista della successiva assunzione dell'obbligazione; carente è la consapevolezza in capo al fideiussore che, con l'atto di Persona_1
compravendita, sarebbe andato ad inficiare la garanzia della di recuperare il CP_10
proprio credito, proprio in quanto al momento della stipula del contratto di compravendita il debitore principale era adempiente e non si prefigurava affatto all'orizzonte una sua insolvenza grave e definitiva, tale da innescare la garanzia fideiussoria;
la al momento della stipula della fideiussione, era ben a CP_10
conoscenza che il fideiussore era proprietario esclusivamente di un Persona_1
immobile “in comproprietà” con la moglie non Parte_1 Persona_1
poteva sapere che per contingenze economiche negative nei mesi successivi la IA
SS avrebbe cominciato ad avere difficoltà finanziarie che si sono CP_1
sempre più aggravate;
al momento della stipula della compravendita non vi era nessun secondo fine rispetto all'alienazione della sola nuda proprietà dell'immobile.
Con il terzo motivo parte appellante deduce che la sentenza impugnata è viziata anche relativamente alla non corretta applicazione dell'art. 232 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 2729 c.c..; che la mancata comparizione a rendere il deferito interrogatorio formale deve essere considerata come semplice elemento indiziario, venendo in rilievo l'inciso “valutato ogni altro elemento di prova” di cui all'art. 232
c.p.c. non potendo dunque da solo giustificare e supportare la decisione, rappresentando una presunzione semplice;
che il Tribunale ha ritenuto provata la circostanza della mancata prova del pagamento del prezzo della compravendita considerando esclusivamente la mancata comparizione dell'acquirente a rendere l'interrogatorio formale;
in ogni caso, il pagamento del prezzo della compravendita e le modalità dello stesso (mediante assegno bancario) sono state precisamente indicate dal Notaio nell'atto traslativo, indicando il numero dell'assegno, l'importo e la Banca trattaria (“il prezzo è stato pagato a mezzo assegno c/c n.
5.512.181.930.08 non trasferibile tratto sul c/c n. 1897 presso la Banca Popolare di Ancona filiale di
Napoli”).
§ 5.
16 I motivi di gravame su trascritti, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
Va premesso che secondo la Suprema Corte, solo qualora l'azione di simulazione di un contratto di compravendita immobiliare si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
in assenza, dunque, di un principio di prova circa il carattere fittizio dell'impugnato atto, la mancata ottemperanza dell'onere di prova a carico di parte acquirente circa il pagamento del prezzo non è sufficiente per ritenere provata l'esistenza di un accordo simulatorio tra l'acquirente ed i venditori, perché altrimenti si verificherebbe un'inversione dell'onere probatorio in violazione dell'art. 2697 c.c.
(cfr. Cassazione civile sez. II - 04/07/2024, n. 18347; Cassazione civile sez. II -
02/03/2017, n. 5326).
Ciò posto, va evidenziato che l'atto ritenuto simulato è stato stipulato il 25.7.2006, ovvero, in data antecedente alla revoca degli affidamenti concessi al debitore cui favore il de cuius degli odierni appellanti si era costituito fideiussore, ovvero, il
22.11.2006, oltre che precedentemente alla dichiarazione di fallimento del debitore e all'emissione del decreto ingiuntivo anche nei confronti del fideiussore. L'Istituto di credito istante non ha fornito alcun elemento per affermare che la società debitrice all'epoca della stipula dell'atto della compravendita in questione, ovvero, in prossimità della medesima stipula, versasse in stato di insolvenza o comunque di crisi finanziaria, di cui , in quanto socio accomandante della Persona_1 [...]
era a conoscenza, come affermato dal Tribunale. TE1
La circostanza, poi, che con la vendita del bene sia rimasto Persona_1
impossidente rileva, piuttosto, sotto il profilo della sussistenza del pregiudizio del creditore e, dunque, dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 1414 c.c. Peraltro, va precisato che trattasi di compravendita della sola nuda proprietà essendosi il
, comproprietario del bene unitamente alla moglie, riservato il diritto di uso PE
17 e abitazione. Pertanto, la permanenza della disponibilità del bene in capo al venditore rappresenta elemento connaturale alla natura dell'atto concluso. Né si ha contezza di particolari rapporti tra i venditori e l'acquisente contumace . CP_6
L' , per vero, in primo grado, come nel presente, ha esclusivamente dedotto Pt_5
l'irrisorietà del prezzo della compravendita come elemento comprovante la dedotta simulazione, senza allegare circostanze a supporto, che tantomeno si rinvengono tout court negli atti, trattandosi nella specie della vendita, come detto, della nuda proprietà allorquando il venditore comproprietario aveva 69 anni. Inoltre, il pertinente capitolato di cui all'interrogatorio formale articolato nei confronti del compratore
, cui quest'ultimo non ha dato risposta perché non comparso alla fissata CP_6
udienza, fa generico riferimento alla circostanza che l'immobile è < commerciale di gran lunga superiore al prezzo di vendita>>, sicché di certo non è sufficiente per fornire prova sul punto.
L'istituto istante, poi, insiste sulla mancata prova della corresponsione del prezzo, che, come già detto, tuttavia, non può rappresentare ex se circostanza atta a dimostrare il carattere fittizio dell'atto impugnato.
Alla luce di tali considerazioni, ritiene la Corte, non sussistenti presunzioni "gravi, precise e concordanti" ai sensi dell'art. 2729 c.c., come, invece, affermato dal
Tribunale, per ritenere provata la dedotta natura fittizia della compravendita in questione.
Non va esaminata la domanda di revocatoria del medesimo atto di compravendita ai sensi dell'art. 2901 c.c., dichiarata assorbita dal Tribunale, siccome non riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Secondo giurisprudenza costante, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice e al fine di valutare l'avvenuta riproposizione della domanda, deve aversi riguardo alla volontà della parte quale emergente dall'intero complesso dell'atto che la contiene e non solo sulla base delle conclusioni, tenendo conto non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell'atto introduttivo, ma anche della condotta
18 processuale delle parti, nonché delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/08/2023, n.25121). Alla luce della valutazione delle difese complessivamente assunte dall'odierna appellante negli atti difensivi e, dunque, non solo nell'atto di appello, ma anche negli atti successivi, non si rinviene la riproposizione della domanda di revocatoria.
§ 6.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello è fondato e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, va rigettata la domanda di simulazione proposta da
TE
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che le spese processuali vanno poste a carico dell' CP_13
appellato ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (con assorbimento della richiesta di
[...]
di regolamentare le spese tenendo conto della accettazione dell'eredità Persona_1
da parte del medesimo con beneficio d'inventario) e sono liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% del compenso relativo alla fase di trattazione/istruttoria in ragione dell'attività svolta, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 52.000,00, nel quale risulta compreso il disputatum.
Le spese di lite sostenute da e nel presente Parte_2 Parte_1
grado vanno distratte in favore dell'avv. Angelo Capaccio dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
19 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
e , con citazione notificata in data 10.12.2021, avverso la
[...] Parte_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di simulazione proposta da TE
e condanna quest'ultima al pagamento, in favore di
[...] Parte_2
e delle spese processuali, che liquida Parte_1 Controparte_5
in euro 6.713,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
b) condanna al pagamento, in favore di TE
e , delle spese processuali del grado di Parte_2 Parte_1
appello, che liquida in euro 36,14 per esborsi e in 8.469,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Angelo Capaccio;
c) condanna al pagamento, in favore di TE
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in Controparte_5
euro 7.800,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 3.7.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Allo svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario dott.ssa Marta Cucco. CP_14
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5059/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 4651/2021, emessa dal Tribunale di Napoli, a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 1072/2014, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 07.03.2025, pendente
TRA
, (c.f. ) in proprio e n.q. di erede Parte_1 C.F._1
di , e (c.f. ), n.q. di Persona_1 Parte_2 C.F._2
erede di , rappresentate e difese dall'avvocato Angelo Capaccio (c.f. Persona_1
), in virtù di procura in calce all'atto di appello;
C.F._3
APPELLANTI
CONTRO società a responsabilità limitata con TE
socio unico, e per essa la sua mandataria nuova denominazione CP_2
assunta da giusta atto iscritto nel Registro delle Imprese in data CP_3
25.06.2019, già sino al Controparte_4
30.10.2015), (partita I.V.A. n. , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Paoloandrea Monticelli (c.f. , in virtù di procura allegata C.F._4
all'atto di costituzione di nuovo procuratore;
1 APPELLATA
(C.F. ) n.q. di erede di Controparte_5 C.F._5 PE
) rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Raimondo (c.f.
[...]
; C.F._6
APPELLATO
(C.F. ), residente in [...] C.F._7
Michelangelo n. 33;
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: azione di simulazione e azione revocatoria ordinaria
Conclusioni: per le appellanti: “… si riporta all'atto di citazione in appello ed alle conclusioni ivi rassegnate, che devono intendersi qui reiterate e trascritte, chiedendone l'integrale accoglimento con vittoria di spese, competenze professionali, IVA, CPA e spese generali con distrazione specifica ex art. 93 c.p.c.
Si chiede che la causa venga riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”. per l'appellata “…, rigettare l'appello promosso TE
dalle sigg.re e per le ragioni di cui alla Parte_2 Parte_1
comparsa di costituzione e risposta nonché rigettare tutte le istanze formulate dal sig. con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data Controparte_5
30.09.2022, in quanto infondate in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze. Si chiede, pertanto, che la causa venga decisa con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusive”. per l'appellato ” … precisa le proprie conclusioni riportandosi a Controparte_5
quelle rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta da intendersi qui
2 trascritte e che per chiarezza si riportano di seguito: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Napoli, in rigetto di ogni contraria istanza, eccezione e domanda come in atti chiarito: - accertare e dichiarare, in riforma anche d'ufficio della sentenza impugnata, per i motivi di cui in narrativa e/o per quelli che risulteranno, la qualità di erede accettante con beneficio d'inventario l'eredità del de cuius Persona_1
dell'appellato con ogni conseguenza anche in ordine Controparte_5
all'estensione di tale beneficio alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio;
- gradatamente, in caso di mancato accoglimento di quanto sopra, accogliere per quanto di ragione l'appello principale proposto dalle signore e con vittoria di spese oltre accessori di Parte_2 Parte_1
legge del doppio grado di giudizio …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 10.01.2014, la Controparte_4
conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli, Parte_2 Controparte_5
e , premettendo di essere creditrice della Parte_1 Controparte_6
per la somma complessiva di € 230.546,10 in CP_7 Parte_3
virtù di rapporti bancari intrattenuti con la predetta società e per i quali si erano costituiti fideiussori e con scrittura del 3.04.2006; Parte_2 Persona_1
che a causa dell'inadempimento dei debitori in data 22.11.2006 venivano revocati gli affidamenti concessi;
che, essendo stato dichiarato il fallimento della società debitrice principale con sentenza n. 109/2009 emessa dal Tribunale di Napoli in data
15.07.2009, la banca attrice aveva richiesto ed ottenuto nei confronti dei predetti garanti il decreto ingiuntivo n. 10260/2009 dell'11.09.2009 provvisoriamente esecutivo;
che , al solo fine di pregiudicare le ragioni della banca Persona_1
creditrice, unitamente alla moglie , con atto per Notar del Parte_1 Persona_2
25.07.2006 rep. 60007 racc. 14747, aveva venduto a la nuda Controparte_6
proprietà, riservandosi il diritto di abitazione e di uso vitalizio dell'immobile sito in
Napoli alla via Pomilio n. 33 nel complesso residenziale P.co Vesuvio e,
3 segnatamente, appartamento interno 7 piano 4° Is D composto da cinque vani ed accessori con box e cantinola censito al NCEU sez. PON foglio 16 n. 311/56z.c.9 P4 int. 7 isol. D cat. A/3cl.3 vani 7 R. 397,67 per il prezzo di € 40.000,00; - che tale atto era nullo in quanto simulato, non essendovi prova dell'effettivo pagamento del prezzo, da ritenersi comunque irrisorio;
che sussistevano altresì i presupposti per l'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 2901 cc;
che con precedente atto di citazione notificato in data 26-29.09.2009 era stata richiesta dalla banca la simulazione/revocatoria del medesimo atto, ma il giudizio era stato dichiarato estinto per omessa riassunzione nei termini a seguito dell'interruzione per il decesso di
; tanto premesso, chiedeva di sentire accertare e dichiarare la Persona_1
simulazione e/o l'inefficacia ex art. 2091 cc nei suoi confronti dell'indicato atto di compravendita per Notar del 25.07.2006 rep. 60007 racc. 14747. Persona_2
Si costituivano e che resistevano, Parte_1 Parte_2
rassegnando le conclusioni che seguono: “… dichiarare inesistente il diritto di Contr credito vantato da nei confronti della ovvero dichiararlo esistente ma per Pt_4
un importo decisamente minore rispetto a quanto dichiarato dalla Banca, ed a tale uopo si chiede di rideterminare, se del caso attraverso una CTU contabile, tutti i rapporti di dare-avere in relazione al contratto di conto corrente bancario chiedendo che il Giudice – ex art. 210 c.p.c. – ordini alla il deposito di tutta la Pt_4
movimentazione bancaria di detto conto corrente;
b) dichiarare che il defunto sig.
non era fideiussore della in favore della Persona_1 CP_9 CP_10
attualmente ), per inesistenza, nullità o inefficacia del rapporto di
[...] Pt_4
fideiussione; c) in via subordinata dichiarare estinto il rapporto di fideiussione ex
1955 c.c., ovvero alternativamente, dichiarare il , e quindi gli eredi PE
, liberati dalle obbligazioni fideiussorie ex art. 1957 c.c.; d) in via ancora PE
più subordinata, dichiarare l'atto di compravendita della nuda proprietà dell'immobile reale e pienamente voluto dalle parti con assenza di alcun consilium fraudis;
…”.
4 Si costituiva, altresì, il quale chiedeva l'accoglimento delle Controparte_5
seguenti conclusioni “a) in via preliminare, dichiarare la prescrizione dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2903 c.c.; b) in via principale, dichiarare inesistente il Contr diritto di credito vantato da nei confronti della ovvero dichiararlo Pt_4
esistente ma per un importo decisamente minore rispetto a quanto dichiarato dalla
Banca, e a tal uopo si chiede di rideterminare, se del caso, attraverso una CTU contabile, tutti i rapporti di dare-avere, in relazione al contratto di conto corrente bancario, chiedendo che il Giudice – ex art. 210 c.p.c., ordini alla il deposito Pt_4
di tutta la movimentazione bancaria di detto conto corrente;
c) dichiarare che il defunto sig. non era fideiussore della in favore della Persona_1 CP_9
(attualmente ), per inesistenza, nullità o inefficacia del CP_10 Pt_4
rapporto di fideiussione;
d) in via subordinata dichiarare estinto il rapporto di fideiussione ex 1955 c.c., ovvero alternativamente, dichiarare il , e quindi PE
gli eredi , liberati dalle obbligazioni fideiussorie ex art. 1957 c.c.; e) in via PE
ancora più subordinata, dichiarare l'atto di compravendita della nuda proprietà dell'immobile reale e pienamente voluto dalle parti con assenza di alcun consilium fraudis;
f) in ogni caso e comunque con vittoria di spese, spese generali, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario”.
, benché ritualmente citato in giudizio, restava contumace. Controparte_6
Venivano espletati gli interrogatori formali dei convenuti e Parte_2
Controparte_5
All'udienza del 15.01.2021 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale, così statuiva:
“a) accoglie la domanda di simulazione avanzata dalla
[...]
e, per l'effetto, dichiara la simulazione assoluta Controparte_4
dell'atto di compravendita per Notar del 25.07.2006 rep. 60007 racc. Persona_2
14747 con il quale e hanno venduto a Persona_1 Parte_1 CP_6
la nuda proprietà dell'immobile sito in Napoli alla via Pomilio n. 33 nel
[...]
complesso residenziale P.co Vesuvio e, segnatamente, appartamento interno 7 piano
5 4° Is D composto da cinque vani ed accessori con box e cantinola censito al NCEU sez. PON foglio 16 n. 311/56 z.c.9 P4 int. 7 isol. D cat. A/3 cl.3 vani 7 R. 397,67 (in atti);
b) condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore della parte attrice delle spese processuali che liquida in euro 687,00 per esborsi ed in euro 8.030,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forf. Iva e Cpa come per legge;
c) dichiara la presente pronuncia soggetta ad annotazione, ai sensi dell'art. 2655
c.c., da parte del competente Conservatore dei RR.II., il quale vi provvederà a seguito della presentazione del relativo titolo da parte della parte interessata”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 18.05.2021, non notificata, con citazione notificata in data 10.12.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., e interponevano appello - iscritto a Parte_2 Parte_1
ruolo il 10.12.2021 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza e ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame, in riforma della sentenza impugnata: a) Accogliere integralmente il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza appellata nel senso indicato nel suesteso atto di appello;
b) Rigettare integralmente ogni avversa domanda in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto (per le ragioni ampiamente dedotte), nonché per difetto di prova;
c) dichiarare che l'atto di atto di compravendita per Notar del Persona_2
25.07.2006 rep. 60007 racc. 14747 della nuda proprietà dell'immobile sito in Napoli alla via Pomilio n. 33 censito al NCEU sez. PON foglio 16 n. 311/56z.c.9 P4 int. 7 isol. D cat. A/3 cl. 3 oggetto di causa, è pienamente valido ed efficace in quanto non
è né un atto simulato, né un atto revocabile ex art. 2901 c.c.; d) Ad ogni modo accogliere tutte le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio, che devono intendersi qui nuovamente ed integralmente trascritte;
e) Riformare la sentenza impugnata per la parte relativa alla condanna alle spese del primo grado di giudizio, liquidandole a carico della con Controparte_4
6 distrazione specifica in favore del sottoscritto procuratore;
f) Emettere ogni ulteriore provvedimento opportuno;
g) In ogni caso condannare l'appellata
[...]
al pagamento delle spese e competenze del presente Controparte_4
giudizio di appello oltre, iva e cpa e spese generali 15% come per legge, con attribuzione specifica ex art. 93 c.p.c. all'Avv. Angelo Capaccio”.
Si costitutiva che agisce per il tramite della TE
mandataria già CP_2 Controparte_4
la quale, nel contestare l'avverso dedotto, chiedeva l'accoglimento delle
[...]
seguenti conclusioni “in via preliminare 1) per l'immediata pronuncia di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., atteso che l'appellante si è limitato a riprodurre argomentazioni già svolte in primo grado, senza in alcun modo censurare specificamente i coerenti passaggi motivazionali della sentenza impugnata;
nel merito 2) per il rigetto dell'appello per tutti i motivi espressi in narrativa e per l'integrale conferma della sentenza impugnata;
3) per la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di lite“.
Si costituiva, altresì, il quale chiedeva l'accoglimento delle Controparte_5
seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, in rigetto di ogni contraria istanza, eccezione e domanda come in atti chiarito: - accertare e dichiarare, in riforma anche d'ufficio della sentenza impugnata, per i motivi di cui in narrativa e/o per quelli che risulteranno, la qualità di erede accettante con beneficio d'inventario l'eredità del de cuius dell'appellato Persona_1 Controparte_5
con ogni conseguenza anche in ordine all'estensione di tale beneficio alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio;
- gradatamente, in caso di mancato accoglimento di quanto sopra, accogliere per quanto di ragione l'appello principale proposto dalle signore e con Parte_2 Parte_1
vittoria di spese oltre accessori di legge del doppio grado di giudizio”.
, benché ritualmente citato in giudizio, restava contumace. Controparte_6
La causa, chiamata alla prima udienza di comparizione del 21.10.2022, veniva rinviata al 21.06.2022 per la precisazione delle conclusioni, udienza per esigenze di
7 ufficio. All'esito del deposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., di note di precisazione delle conclusioni il 07.03.2025, la Corte riservava la causa per la decisione.
Le parti depositavano memorie conclusive.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto la domanda con le seguenti motivazioni:
<< … la domanda di simulazione avanzata dalla è fondata e va accolta per Controparte_4
le argomentazioni di seguito esposte.
Giova anzitutto ricordare che, ai sensi dell'art. 1416, 2° comma c.c., i creditori del simulato alienante conservano la garanzia patrimoniale sul bene apparentemente alienato e possono agire per fare accertare la simulazione dell'atto che pregiudichi i loro diritti.
Il pregiudizio sussiste ogni qual volta il contratto che si assume simulato determinerebbe – se efficace - una modifica quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore tale da rendere la soddisfazione del credito più incerta, più difficile o comunque più onerosa (cfr. Cass. 17.settembre 1981 n. 5154).
È legittimato all'azione di simulazione anche il titolare di un credito illiquido e non esigibile (cfr. Cass. 30 gennaio 1990 n. 644).
Orbene, non vi è dubbio che la appare legittimata a far valere la Controparte_4
dedotta simulazione.
Ed invero, – del quale sono eredi gli odierni convenuti Persona_1 Parte_1
, e – risultava essere fideiussore
[...] Parte_2 Controparte_5
rispetto ai crediti vantati dalla banca attrice nei confronti della IA SS
Service srl, di cui era socio accomandante, in virtù di atto di fideiussione omnibus del 3.04.2006.
Per i crediti in questione la a seguito del fallimento della debitrice Controparte_4
principale IA SS Service srl (Tribunale di Napoli sentenza n. 109/2009 n.
15.07.2009) aveva ottenuto da questo Tribunale, in danno dei fideiussori, il decreto
8 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 10260/2009 dell'11.09.2009 (n. 32938/2009 rgac).
Né rileva in questa sede che avverso il predetto d.i. sia stata proposta opposizione dai debitori ingiunti, atteso che ai fini dell'esperimento dell'azione di simulazione non è necessario un credito liquido ed esigibile, accertato giudizialmente. In ordine, poi, al disconoscimento effettuato in questa sede dai convenuti della conformità all'originale dell'atto di fideiussione e delle firme apposte in calce al predetto documento, osserva il Tribunale come lo stesso si appalesi inammissibile in quanto assolutamente generico. E' noto invero che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia (così come della sottoscrizione apposta in calce allo stesso) non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma vada operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr. Cass. 7775/14).
Depone inoltre in senso contrario alla fondatezza dell'assunto disconoscimento anche la circostanza - invero non contestata dai convenuti – che nel giudizio di opposizione proposto avverso l'indicato decreto ingiuntivo lo stesso Persona_1
non aveva effettuato alcun disconoscimento delle sottoscrizioni a lui riconducibili ed apposte in calce al medesimo atto di fideiussione posto a fondamento della pretesa creditoria azionata dalla banca (cfr. atto di opposizione, in produzione parte attrice).
Parimenti generiche, poi, sono le contestazioni sollevate dai convenuti in ordine all'esistenza ed all'ammontare del credito vantato dalla banca attrice, essendosi i convenuti limitati ad eccepire genericamente il difetto del calcolo in relazione agli interessi ed alla ricapitalizzazione applicata, omettendo tuttavia di indicare le singole annotazioni in conto di cui deducevano la illegittimità nonché, anche approssimativamente, l'ammontare complessivo degli addebiti ai quali intendevano opporsi.
Del resto, le medesime doglianze sono state oggetto dell'indicato giudizio di opposizione.
9 Inoltre, a prescindere dal tenore generico delle contestazioni mosse dai convenuti con riferimento al quantum del credito azionato, occorre altresì evidenziare, come le doglianze appaiono in ogni caso precluse al fideiussore, stante la natura autonoma della garanzia prestata dal con atto del 3.04.2006, quale emerge PE
inequivocamente dalle clausole concernenti l'obbligo di pagamento immediato ed a semplice richiesta scritta e l'obbligo dei fideiussori di garantire il pagamento delle somme dovute anche se l'obbligazione principale sia dichiarata invalida.
Va, altresì, disattesa l'ulteriore eccezione sollevata dai convenuti concernente l'intervenuta estinzione della fideiussione, a norma dell'art. 1955 c.c., per avere il fideiussore perso, a causa della condotta inerte della banca, il diritto di surrogarsi nelle ragioni del debitore principale.
La deduzione è infondata, poiché, oltre a risultare assolutamente generica, intende ravvisare il fatto colposo del creditore, dal quale dovrebbe discendere l'estinzione della garanzia, nell'inerzia dal medesimo serbata nell'agire contro il debitore principale.
In senso contrario, deve, peraltro, osservarsi che, secondo la giurisprudenza, se il creditore tace al fideiussore l'involuzione economica subita dal debitore, il "garante" non può ritenersi liberato dall'obbligazione ex art. 1955 c.c., in quanto non è rilevante il comportamento meramente inattivo del creditore, richiedendosi la violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che si sia concretizzato nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (cfr. Cass. Civ. 21645/10).
In ogni caso, l'eccezione in esame è in radice infondata, perché come sopra già osservato il negozio fideiussorio, sottoscritto dal , reca, una clausola in PE
forza della quale si prevede che l'obbligo del fideiussore permane sino alla totale estinzione di ogni credito verso la concedente, che è dispensata, in deroga all'art. 10 1957 c.c., dall'agire verso il debitore principale o qualunque altro coobbligato entro i termini di cui alla citata norma.
Ne consegue che nella specie non è ravvisabile alcuna condotta colposa a carico del creditore ai sensi dell'art. 1955 cc.
Dal contratto risulta, quindi, che il garante aveva rinunciato espressamente al regime della decadenza di cui all'art. 1957 cc. Né, invero, può dubitarsi della validità della richiamata previsione negoziale – peraltro oggetto di specifica e separata approvazione scritta da parte dei garanti – avendo costante giurisprudenza ritenuto che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. Cass. Civ. n. 21867/13,
9455/12).
Ciò posto in ordine alla sussistenza del credito, l'atto che si assume simulato comporta indiscutibilmente un pregiudizio alle ragioni creditorie, determinando una modificazione del patrimonio del debitore tale da rendere la soddisfazione del credito più incerta, più difficile e comunque più onerosa, anche tenuto conto dell'ammontare rilevante del credito.
In diritto, deve osservarsi che “sussiste il pregiudizio del terzo creditore del simulato alienante, necessario per l'esperibilità dell'azione di simulazione a norma dell'art. 1416 c.c., qualora, a seguito dell'atto simulato, si verifichi una diminuzione qualitativa e quantitativa nel patrimonio del debitore, tale da rendere, in rapporto all'ammontare del credito, l'adempimento più incerto, più difficile, o comunque, più oneroso” (cfr. Cass. civ. n. 5154/81).
D'altronde, appare ricorrente anche il requisito dell'attualità del pregiudizio.
11 Secondo quanto affermato, infatti, dalla banca il a seguito delle alienazioni PE
oggetto di lite risultava essersi reso impossidente. Detta circostanza non è stata specificamente contestata da parte convenuta;
infatti, a fronte delle avverse allegazioni, i convenuti non hanno neppure dedotto di essere proprietari di cespiti ulteriori, rispetto a quelli alienati, idonei a costituire una sufficiente garanzia patrimoniale in favore dei creditori.
Ciò posto, a norma degli artt. 1417 e 2697 c.c., l'onere di provare la simulazione
(l'accordo simulatorio) incombe su chi l'allega. Tuttavia, come previsto dal succitato art. 1417 c.c., se la domanda di simulazione è proposta, come nel caso di specie, da creditori o da terzi – che, in quanto estranei al contratto, non possono fornire la prova scritta – non esistono preclusioni di sorta alla prova per testi.
Ne consegue, dunque, l'ammissibilità anche della prova per presunzioni, purchè fondate su elementi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.).
Gli elementi offerti all'attenzione di questo Tribunale depongono inequivocabilmente per l'affermazione della prospettata simulazione con riferimento all'atto di vendita in precedenza indicato.
Invero, l'atto di compravendita risulta stipulato in data 25.07.2006 quando i rapporti tra la e la correntista principale si erano ormai compromessi, attesa la revoca CP_10
dei concessi affidamenti intervenuta solo dopo pochi mesi (racc. del 22.11.2006 inviata a ). Persona_1
Il convenuto , in quanto socio accomandante della Persona_1 CP_11
era indubbiamente a conoscenza della consistente esposizione della
[...]
società nei confronti dell'istituto di credito e, conseguentemente, della pretesa creditoria che la banca poteva azionare nei suoi confronti nella qualità di fideiussore.
Con l'atto di compravendita impugnato nel presente giudizio il debitore si è, sostanzialmente, spogliato all'apparenza del proprio patrimonio immobiliare, non avendo fornito prova contraria da parte dei convenuti.
12 Inoltre, non è stata fornita prova alcuna in ordine al pagamento del corrispettivo fissato nell'atto di compravendita.
Invero, nell'impugnato atto pubblico il Notaio all'art. 5 si limita a dare atto che “i costituiti dichiarano che il prezzo è stato convenuto in Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) ed è stato già pagato prima e fuori di questo atto secondo le modalità di cui al successivo art. 6”, dove le parti indicavano il titolo a mezzo del quale era avvenuto il pagamento (cfr. atto pubblico del 25.07.2006).
In proposito, giova ricordare che, per costante giurisprudenza, in tema di azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti del creditore, atteso che questi è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto, e che possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione (così, Cass., 30.5.2005, n. 11372; ma cfr. anche Cass., 11.10.1999, n. 11361). Tale carenza riveste indubbio significato, avendo, in proposito, la giurisprudenza affermato che “in tema di azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione” (cfr. Cass. civ. n. 8781/13).
Nella specie, rileva il Tribunale come i convenuti, a fronte delle specifiche deduzioni attoree, non abbiano fornito alcuna prova in merito all'avvenuto pagamento del prezzo.
In senso conforme a quanto sopra evidenziato milita, del resto, il dato per cui il convenuto contumace , compratore della nuda proprietà Controparte_6
dell'immobile, al quale veniva ritualmente notificata l'ordinanza ammissiva
13 dell'interrogatorio formale con i relativi capi di interpello, non compariva a rendere l'interrogatorio formale deferitogli dall'attrice.
Tale condotta, consente al Giudice, ai sensi dell'art. 232 c.p.c, valutata unitamente alle altre circostanze, di ritenere come ammessi i fatti oggetto di prova ed in particolare la circostanza relativa all'omesso pagamento del prezzo da parte dell'acquirente (cfr. capi dell'interrogatorio formale articolato dall'attrice nell'atto di citazione).
Va, dunque, accolta la domanda di simulazione dall'attrice con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo della presente sentenza.
La domanda di revocazione dell'atto, esercitata in via alternativa dalla banca risulta assorbita dalla predetta pronuncia. Le spese processuali vanno poste a carico dei convenuti soccombenti, in solido, e liquidate come in dispositivo ai sensi del DM
55/2014, tenuto conto ai fini del valore della causa dell'ammontare del credito>>.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante assume che il Tribunale ha erroneamente accertato la simulazione assoluta dell'atto di compravendita per Notar Persona_2
del 25.07.2006 esclusivamente sulla base di una prova per presunzioni, non fondata su elementi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c..; evidenzia che la non CP_10
ha avanzato alcuna richiesta istruttoria, eccettuato interrogatorio formale, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., tra l'altro, della copia dell'assegno relativo all'atto di compravendita e CTU al fine di accertare il valore di mercato del bene oggetto della compravendita;
dagli esperiti interrogatori formali non è emerso alcun elemento utilizzabile quale prova ai fini della decisione;
deduce che in data 25.07.2006, ovvero dopo soli tre mesi da quando la aveva concesso un fido di € 250.000,00 al CP_10
debitore principale IA SS ed in assenza di qualsivoglia CP_1
inadempimento della medesima società, in un momento in cui la situazione debitoria del debitore principale era stabile e florida, è stato stipulato l'impugnato atto;
che il fallimento della IA SS è avvenuto solo nel 2009, ovvero dopo tre anni CP_1
dall'atto di compravendita dichiarato simulato;
che al momento della stipula del
14 contratto di compravendita, non vi era alcun inadempimento costante e definitivo da parte del debitore principale, tale da far ritenere che il fideiussore potesse stipulare il detto atto di compravendita al fine di sottrarsi ai propri obblighi di garante;
PE
ha venduto il proprio immobile (in comproprietà con la sig.ra
[...] CP_12
a favore di , ovvero, di una persona facoltosa, proprietario
[...] Controparte_6
già di altri svariati immobili nonché proprietario della nota “Radio Kiss Kiss” e, soprattutto, una persona estranea ai venditori, non vicina né sul piano personale, né su quello professionale;
il prezzo della compravendita è assolutamente congruo ed in linea con gli indici di mercato, in considerazione del fatto che si tratta di un acquisto della nuda proprietà laddove gli usufruttuari avevano una prospettiva di vita di almeno altri 20/25 anni all'epoca dei fatti e l'acquirente Controparte_6
proprietario già di altri diversi immobili, aveva deciso di acquistare l'immobile de quo come “investimento”; la neppure ha dimostrato l'eventuale discrasia tra il CP_10
prezzo di compravendita ed il prezzo di mercato dell'immobile; il Tribunale non ha tenuto in considerazione che, ad ogni modo, l''immobile venduto sarebbe potuto essere, al massimo, aggredito dalla mediante una azione esecutiva solo nella CP_10
misura del 50% e solo qualora lo stesso fosse stato divisibile.
Con il secondo motivo parte appellante deduce che il Tribunale ha erroneamente valutato il dato temporale degli eventi, posto che l'atto di compravendita impugnato è stato posto in essere in epoca anteriore sia alla revoca del fido da parte della Banca alla debitrice principale IA SS (novembre 2006); sia alla CP_1
dichiarazione di fallimento della medesima IA SS (2009), sia al CP_1
deposito dei ricorsi per decreto ingiuntivo da parte della Banca nei confronti dei tre fideiussori (2009); pertanto, le vicende accertative dell'inadempimento e dell'insolvenza della società debitrice principale, sono avvenute tutte successivamente al compimento dell'atto impugnato;
ai fini dell'accertamento della simulazione assoluta, l'art. 1414 c.c. richiede la “dolosa preordinazione” del debitore
(in questo caso del fideiussore), nel senso che si deve accertare e provare che il compimento dell'atto di compravendita è stato finalizzato alla precostituzione di una
15 situazione di insolvenza in vista della successiva assunzione dell'obbligazione; carente è la consapevolezza in capo al fideiussore che, con l'atto di Persona_1
compravendita, sarebbe andato ad inficiare la garanzia della di recuperare il CP_10
proprio credito, proprio in quanto al momento della stipula del contratto di compravendita il debitore principale era adempiente e non si prefigurava affatto all'orizzonte una sua insolvenza grave e definitiva, tale da innescare la garanzia fideiussoria;
la al momento della stipula della fideiussione, era ben a CP_10
conoscenza che il fideiussore era proprietario esclusivamente di un Persona_1
immobile “in comproprietà” con la moglie non Parte_1 Persona_1
poteva sapere che per contingenze economiche negative nei mesi successivi la IA
SS avrebbe cominciato ad avere difficoltà finanziarie che si sono CP_1
sempre più aggravate;
al momento della stipula della compravendita non vi era nessun secondo fine rispetto all'alienazione della sola nuda proprietà dell'immobile.
Con il terzo motivo parte appellante deduce che la sentenza impugnata è viziata anche relativamente alla non corretta applicazione dell'art. 232 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 2729 c.c..; che la mancata comparizione a rendere il deferito interrogatorio formale deve essere considerata come semplice elemento indiziario, venendo in rilievo l'inciso “valutato ogni altro elemento di prova” di cui all'art. 232
c.p.c. non potendo dunque da solo giustificare e supportare la decisione, rappresentando una presunzione semplice;
che il Tribunale ha ritenuto provata la circostanza della mancata prova del pagamento del prezzo della compravendita considerando esclusivamente la mancata comparizione dell'acquirente a rendere l'interrogatorio formale;
in ogni caso, il pagamento del prezzo della compravendita e le modalità dello stesso (mediante assegno bancario) sono state precisamente indicate dal Notaio nell'atto traslativo, indicando il numero dell'assegno, l'importo e la Banca trattaria (“il prezzo è stato pagato a mezzo assegno c/c n.
5.512.181.930.08 non trasferibile tratto sul c/c n. 1897 presso la Banca Popolare di Ancona filiale di
Napoli”).
§ 5.
16 I motivi di gravame su trascritti, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
Va premesso che secondo la Suprema Corte, solo qualora l'azione di simulazione di un contratto di compravendita immobiliare si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
in assenza, dunque, di un principio di prova circa il carattere fittizio dell'impugnato atto, la mancata ottemperanza dell'onere di prova a carico di parte acquirente circa il pagamento del prezzo non è sufficiente per ritenere provata l'esistenza di un accordo simulatorio tra l'acquirente ed i venditori, perché altrimenti si verificherebbe un'inversione dell'onere probatorio in violazione dell'art. 2697 c.c.
(cfr. Cassazione civile sez. II - 04/07/2024, n. 18347; Cassazione civile sez. II -
02/03/2017, n. 5326).
Ciò posto, va evidenziato che l'atto ritenuto simulato è stato stipulato il 25.7.2006, ovvero, in data antecedente alla revoca degli affidamenti concessi al debitore cui favore il de cuius degli odierni appellanti si era costituito fideiussore, ovvero, il
22.11.2006, oltre che precedentemente alla dichiarazione di fallimento del debitore e all'emissione del decreto ingiuntivo anche nei confronti del fideiussore. L'Istituto di credito istante non ha fornito alcun elemento per affermare che la società debitrice all'epoca della stipula dell'atto della compravendita in questione, ovvero, in prossimità della medesima stipula, versasse in stato di insolvenza o comunque di crisi finanziaria, di cui , in quanto socio accomandante della Persona_1 [...]
era a conoscenza, come affermato dal Tribunale. TE1
La circostanza, poi, che con la vendita del bene sia rimasto Persona_1
impossidente rileva, piuttosto, sotto il profilo della sussistenza del pregiudizio del creditore e, dunque, dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 1414 c.c. Peraltro, va precisato che trattasi di compravendita della sola nuda proprietà essendosi il
, comproprietario del bene unitamente alla moglie, riservato il diritto di uso PE
17 e abitazione. Pertanto, la permanenza della disponibilità del bene in capo al venditore rappresenta elemento connaturale alla natura dell'atto concluso. Né si ha contezza di particolari rapporti tra i venditori e l'acquisente contumace . CP_6
L' , per vero, in primo grado, come nel presente, ha esclusivamente dedotto Pt_5
l'irrisorietà del prezzo della compravendita come elemento comprovante la dedotta simulazione, senza allegare circostanze a supporto, che tantomeno si rinvengono tout court negli atti, trattandosi nella specie della vendita, come detto, della nuda proprietà allorquando il venditore comproprietario aveva 69 anni. Inoltre, il pertinente capitolato di cui all'interrogatorio formale articolato nei confronti del compratore
, cui quest'ultimo non ha dato risposta perché non comparso alla fissata CP_6
udienza, fa generico riferimento alla circostanza che l'immobile è < commerciale di gran lunga superiore al prezzo di vendita>>, sicché di certo non è sufficiente per fornire prova sul punto.
L'istituto istante, poi, insiste sulla mancata prova della corresponsione del prezzo, che, come già detto, tuttavia, non può rappresentare ex se circostanza atta a dimostrare il carattere fittizio dell'atto impugnato.
Alla luce di tali considerazioni, ritiene la Corte, non sussistenti presunzioni "gravi, precise e concordanti" ai sensi dell'art. 2729 c.c., come, invece, affermato dal
Tribunale, per ritenere provata la dedotta natura fittizia della compravendita in questione.
Non va esaminata la domanda di revocatoria del medesimo atto di compravendita ai sensi dell'art. 2901 c.c., dichiarata assorbita dal Tribunale, siccome non riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Secondo giurisprudenza costante, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice e al fine di valutare l'avvenuta riproposizione della domanda, deve aversi riguardo alla volontà della parte quale emergente dall'intero complesso dell'atto che la contiene e non solo sulla base delle conclusioni, tenendo conto non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell'atto introduttivo, ma anche della condotta
18 processuale delle parti, nonché delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/08/2023, n.25121). Alla luce della valutazione delle difese complessivamente assunte dall'odierna appellante negli atti difensivi e, dunque, non solo nell'atto di appello, ma anche negli atti successivi, non si rinviene la riproposizione della domanda di revocatoria.
§ 6.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello è fondato e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, va rigettata la domanda di simulazione proposta da
TE
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che le spese processuali vanno poste a carico dell' CP_13
appellato ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (con assorbimento della richiesta di
[...]
di regolamentare le spese tenendo conto della accettazione dell'eredità Persona_1
da parte del medesimo con beneficio d'inventario) e sono liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% del compenso relativo alla fase di trattazione/istruttoria in ragione dell'attività svolta, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 52.000,00, nel quale risulta compreso il disputatum.
Le spese di lite sostenute da e nel presente Parte_2 Parte_1
grado vanno distratte in favore dell'avv. Angelo Capaccio dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
19 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
e , con citazione notificata in data 10.12.2021, avverso la
[...] Parte_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di simulazione proposta da TE
e condanna quest'ultima al pagamento, in favore di
[...] Parte_2
e delle spese processuali, che liquida Parte_1 Controparte_5
in euro 6.713,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
b) condanna al pagamento, in favore di TE
e , delle spese processuali del grado di Parte_2 Parte_1
appello, che liquida in euro 36,14 per esborsi e in 8.469,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Angelo Capaccio;
c) condanna al pagamento, in favore di TE
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in Controparte_5
euro 7.800,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 3.7.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Allo svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario dott.ssa Marta Cucco. CP_14
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