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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/04/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 243/2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 23.04.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa DA
rapp.ta e difesa dall'avv. Mura Annalisa;
Parte_1
RICORRENTE CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Amato;
CP_1
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con ricorso del 17.01.2024 parte ricorrente si è opposta all'avviso di addebito n. 400 2023 00041371 24
000 ricevuto in data 30.12.23 con il quale le è stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 678,35 a titolo di contributi Gestione Commercianti periodo 01/2016 – 03/2017, deducendo la nullità dell'atto per intervenuta prescrizione e decadenza;
instauratosi il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio CP_1
l' che ha concluso per il rigetto della domanda;
oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza CP_1
a seguito del deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto;
I contributi richiesti con l'intimazione di pagamento opposta vanno dichiarati prescritti considerando che tra gli anni cui si riferisce la contribuzione (2016/17 e 2017) e quello di notifica dell'avviso impugnato è intercorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti ingiunti anche considerando i termini di sospensione previsti dal Decreto 18/2020 (sospensione per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020)
e dal Decreto 183/2020 (sospensione per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021).
Con riferimento alla comunicazione di indebita fruizione del regime contributivo agevolato per l'anno CP_ 2016, depositata dall' al fine di dimostrare l'esistenza di un atto interruttivo della prescrizione, l'atto
è inidoneo allo scopo in quanto si riferisce genericamente a somme dovute in base al regime contributivo previsto per l'anno 2016, senza neanche indicare gli importi da corrispondere. 1 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del minimo valore della controversia
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio n..243/2024:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 400 2023 0004137124000 CP_ Condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, che liquida in euro
350,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa e contributo (se versato) con attribuzione al procuratore antistatario.
Nocera Inferiore, 23.4.25 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Raffaella Caporale) 2
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 23.04.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa DA
rapp.ta e difesa dall'avv. Mura Annalisa;
Parte_1
RICORRENTE CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Amato;
CP_1
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con ricorso del 17.01.2024 parte ricorrente si è opposta all'avviso di addebito n. 400 2023 00041371 24
000 ricevuto in data 30.12.23 con il quale le è stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 678,35 a titolo di contributi Gestione Commercianti periodo 01/2016 – 03/2017, deducendo la nullità dell'atto per intervenuta prescrizione e decadenza;
instauratosi il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio CP_1
l' che ha concluso per il rigetto della domanda;
oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza CP_1
a seguito del deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto;
I contributi richiesti con l'intimazione di pagamento opposta vanno dichiarati prescritti considerando che tra gli anni cui si riferisce la contribuzione (2016/17 e 2017) e quello di notifica dell'avviso impugnato è intercorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti ingiunti anche considerando i termini di sospensione previsti dal Decreto 18/2020 (sospensione per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020)
e dal Decreto 183/2020 (sospensione per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021).
Con riferimento alla comunicazione di indebita fruizione del regime contributivo agevolato per l'anno CP_ 2016, depositata dall' al fine di dimostrare l'esistenza di un atto interruttivo della prescrizione, l'atto
è inidoneo allo scopo in quanto si riferisce genericamente a somme dovute in base al regime contributivo previsto per l'anno 2016, senza neanche indicare gli importi da corrispondere. 1 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del minimo valore della controversia
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio n..243/2024:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 400 2023 0004137124000 CP_ Condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, che liquida in euro
350,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa e contributo (se versato) con attribuzione al procuratore antistatario.
Nocera Inferiore, 23.4.25 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Raffaella Caporale) 2