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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 19/06/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 297/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 297 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Lanusei, presso lo studio dell'Avv. Mauro Pretti, che li rappresenta e difende come da delega in calce all'atto di citazione, attori contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Lanusei, presso lo Controparte_1 C.F._3 studio dell'Avv. Mauro Pretti, che la rappresenta e difende come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta e contro
fu fu Controparte_2 Per_1 Controparte_3 Persona_2 CP_4 Per_1
fu fu vedova CP_5 Per_1 CP_6 CP_2 CP_1
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento di acquisto per intervenuta usucapione.
Conclusioni nell'interesse degli attori (memorie ex art. 171 ter, comma I, n. 1 c.p.c.)
“affinché l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, Voglia accertare quanto in premessa esposto, e conseguentemente dichiarare gli istanti e proprietari per Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 6 intervenuta usucapione del fabbricato in comune di Jerzu, con ingressi dalla via Vittorio Emanuele, dalla via Marini e dal vico Marini, articolato su cinque livelli (piano terra, primo piano, secondo piano, terzo piano e quarto piano), censito nel catasto fabbricati del comune di Jerzu al foglio 1, mappali 396 sub 1 (piano T, cat. C/2, classe 4, mq 37, rendita 97.46), 396 sub 2 (piano 1, cat. A/3, classe 1, vani 2.5, rendita 78.76), 396 sub 3 (piano 2-3-4, cat. A/3, classe 1, vani 2, rendita 63.01) e
1495 sub 13 (piano T, cat. C/2, classe 4, mq 19, rendita 50.04).
Vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza”.
Conclusioni nell'interesse della convenuta (comparsa di costituzione e risposta)
“non si oppone alle conclusioni di cui all'atto di citazione, ma chiede di esser tenuta indenne da ogni spesa, competenza ed onorario di giudizio”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare Parte_1 Parte_2
di essere proprietari, per intervenuta usucapione del fabbricato sito in Jerzu, articolato su cinque livelli
(piano terra, piano primo, piano secondo, piano terzo e piano quarto), distinto al Catasto Fabbricati del medesimo comune censuario al foglio 1, particella 396 sub 1, 2 e 3 e particella 1495 subalterno 13.
Gli attori hanno dedotto che il fabbricato oggetto di causa è stato posseduto da la quale Persona_3
aveva esercitato sullo stesso il possesso pacifico, pubblico e continuato dalla metà degli anni Novanta
(1995) e fino al suo decesso, avvenuto nell'anno 2013; inoltre, hanno specificato che il possesso si era estrinsecato attraverso l'utilizzo del fabbricato come abitazione e attraverso la cura e la manutenzione dello stesso (parziale demolizione, ricostruzione e ampliamento).
e hanno assunto di essere succeduti a , nel possesso esercitato sul Parte_1 Pt_2 Persona_3 fabbricato, in virtù della rinuncia all'eredità da parte della madre, nipote di Controparte_1 Per_3
e destinataria per testamento olografo dei beni appartenuti a quest'ultima.
[...]
Gli attori hanno specificato di aver continuato ad esercitare il possesso sull'immobile senza soluzione di continuità con il loro dante causa, dal 2013 e sino all'attualità e di aver locato a terzi le due unità abitative, riscuotendo i canoni di locazione;
in particolare, , nel 2014, ha provveduto alla Parte_1
sistemazione della cantina-magazzino ed a utilizzare la stessa per organizzare cene con amici e parenti.
Quindi, hanno concluso chiedendo l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione.
Si è costituita in giudizio la quale ha riconosciuto i fatti posti a fondamento della Controparte_1
domanda di parte attrice e ha dichiarato di non avere nulla a pretendere sugli immobili oggetto di causa pagina 2 di 6 per aver rinunziato all'eredità devoluta per testamento dalla zia ha concluso chiedendo Persona_3
l'accoglimento della domanda dagli stessi proposta.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e, con decreto del 29 novembre 2023 ne
è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda proposta dagli attori merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere in diritto che, il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.c., “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
pagina 3 di 6 Detto altrimenti, per effetto del principio della “successione nel possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente e consente al possessore attuale di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “Per effetto di una "fictio iuris", il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi” (Cassazione civile sez. II - 18/05/2001, n. 6852).
Pertanto, chi intenda avvalersi della successione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova della sua qualità di erede.
Gli attori hanno provato, in primis, documentalmente la loro qualità di eredi di attraverso Persona_3 la produzione della rinuncia all'eredità di (madre degli attori) e dei certificati storici Controparte_1 di famiglia di quest'ultima e di (documenti allegati al deposito del 12 febbraio 2025). Il Persona_3
decesso della stessa può trarsi dal certificato storico di famiglia e dalla dichiarazione di successione depositata, possibile solo a fronte del certificato di morte del de cuius.
Nel caso di specie la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni per un periodo di oltre vent'anni prima in capo a e poi agli attori. Persona_3
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda, Tes_ riconoscendolo nelle fotografie mostrate loro in udienza, il teste anche nella planimetria
(dichiarazioni dei testi e rese all'udienza del 13 luglio 2024 e del teste Testimone_2 Testimone_3
, resa all'udienza del 10 gennaio 2025). Tes_4
, e hanno riferito che dalla metà dagli anni Novanta e fino Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
al suo decesso avvenuto nel 2013, utilizzava il fabbricato sito in Jerzu - con ingresso Persona_3
dalla via Vittorio Emanuele e dal vico Efisio Marini, confinante con la proprietà , con la Parte_3
proprietà eredi e con le sopraindicate vie - in parte abitandovi e in parte concedendolo in Persona_4
locazione a terze persone;
il teste ha dichiarato che dal 2002 e fino a due anni fa ha Testimone_3 abitato il piano terra dell'immobile di cui è causa e di aver corrisposto i canoni di locazione.
I testi hanno saputo riferire in merito alla struttura dell'immobile che considerato dall'ingresso di via
Vittorio Emanuele si compone di un piano terra, un piano primo e un piano secondo;
dall'ingresso di Tes_ vico Marini è possibile vedere la cantina posta al piano seminterrato;
i testi e hanno CP_1 specificato anche riguardo alla struttura interna dell'immobile che al piano terra è composto da un soggiorno, un sottoscala, un cucinino, due camere e un bagno;
al piano primo è composto da un pagina 4 di 6 soggiorno e un salotto, una cucina, una camera da letto e un bagno;
al piano secondo è composto da due camere da letto e un bagno;
poi, salendo le scale si arriva ad una terrazza.
Tutti i testi hanno dichiarato di essere a conoscenza della ristrutturazione eseguita da Persona_3 sull'immobile a metà degli anni Novanta e dell'utilizzo, nello stesso periodo, dei due locali magazzino Tes_ come deposito di oggetti vari - mobilio della casa di Nuoro per il teste -; il teste ha riferito CP_1
che la ristrutturazione aveva riguardato una parte della copertura e i prospetti.
Dopo avere riferito che dalla metà degli anni Novanta utilizzava il fabbricato di via Persona_3
Vittorio Emanuele, i testi hanno precisato, altresì, che dopo il decesso di nel 2013, Persona_3
e hanno continuato ad utilizzare l'immobile oggetto di causa, locando Parte_1 Parte_2
l'abitazione al piano terra con ingresso dalla via Vittorio Emanuele ai coniugi e Testimone_3
e l'abitazione al primo e secondo piano, utilizzata da , a . Controparte_7 Persona_3 Persona_5
Inoltre, hanno riferito che , circa dieci anni fa, ha sistemato e reso utilizzabile la vecchia Parte_1
cantina nella quale si incontra con gli amici
Infine, gli stessi testi hanno confermato, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile per cui è causa, prima da parte di e dopo la sua morte da parte Persona_3
dei pronipoti e e di aver sempre visto solo loro utilizzarlo dal 2013, Parte_1 Pt_2
comportandosi come gli unici proprietari.
Per quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, ricollegandoli ad eventi personali specifici (il teste è collaboratore nello studio Testimone_2 dell'attore, il teste era locataria del piano terra dell'immobile oggetto di causa) nonché Testimone_3 in ragione dei rapporti di amicizia e frequentazione (il teste è coetaneo dell'attore e da Tes_4
piccolo era vicino di casa).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui ai disposti normativi degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e, in particolare, anche la loro qualità di eredi di
[...]
attraverso la produzione della documentazione versata in atti, e che, pertanto, possa essere Per_3
dichiarato che e hanno acquistato la proprietà degli immobili oggetto di Parte_1 Parte_2
causa per usucapione in forza di successione nel possesso del dante causa (art. 1146, Persona_3
comma 1 c.c.).
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione pagina 5 di 6 della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori. si è costituita senza contestare la domanda di parte attrice anzi chiedendone Controparte_1
l'accoglimento, senza contestare la domanda di parte attrice e chiedendone l'accoglimento, rispetto alla stessa deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) proprietari del fabbricato distinto C.F._1 Parte_2 C.F._2
al Catasto Fabbricati del Comune di Jerzu al foglio 1, particella 396 sub 1, 2 e 3 e particella 1495 subalterno 13;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci, spese compensate per la convenuta costituita.
Lanusei, 19 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 297 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Lanusei, presso lo studio dell'Avv. Mauro Pretti, che li rappresenta e difende come da delega in calce all'atto di citazione, attori contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Lanusei, presso lo Controparte_1 C.F._3 studio dell'Avv. Mauro Pretti, che la rappresenta e difende come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta e contro
fu fu Controparte_2 Per_1 Controparte_3 Persona_2 CP_4 Per_1
fu fu vedova CP_5 Per_1 CP_6 CP_2 CP_1
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento di acquisto per intervenuta usucapione.
Conclusioni nell'interesse degli attori (memorie ex art. 171 ter, comma I, n. 1 c.p.c.)
“affinché l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, Voglia accertare quanto in premessa esposto, e conseguentemente dichiarare gli istanti e proprietari per Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 6 intervenuta usucapione del fabbricato in comune di Jerzu, con ingressi dalla via Vittorio Emanuele, dalla via Marini e dal vico Marini, articolato su cinque livelli (piano terra, primo piano, secondo piano, terzo piano e quarto piano), censito nel catasto fabbricati del comune di Jerzu al foglio 1, mappali 396 sub 1 (piano T, cat. C/2, classe 4, mq 37, rendita 97.46), 396 sub 2 (piano 1, cat. A/3, classe 1, vani 2.5, rendita 78.76), 396 sub 3 (piano 2-3-4, cat. A/3, classe 1, vani 2, rendita 63.01) e
1495 sub 13 (piano T, cat. C/2, classe 4, mq 19, rendita 50.04).
Vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza”.
Conclusioni nell'interesse della convenuta (comparsa di costituzione e risposta)
“non si oppone alle conclusioni di cui all'atto di citazione, ma chiede di esser tenuta indenne da ogni spesa, competenza ed onorario di giudizio”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare Parte_1 Parte_2
di essere proprietari, per intervenuta usucapione del fabbricato sito in Jerzu, articolato su cinque livelli
(piano terra, piano primo, piano secondo, piano terzo e piano quarto), distinto al Catasto Fabbricati del medesimo comune censuario al foglio 1, particella 396 sub 1, 2 e 3 e particella 1495 subalterno 13.
Gli attori hanno dedotto che il fabbricato oggetto di causa è stato posseduto da la quale Persona_3
aveva esercitato sullo stesso il possesso pacifico, pubblico e continuato dalla metà degli anni Novanta
(1995) e fino al suo decesso, avvenuto nell'anno 2013; inoltre, hanno specificato che il possesso si era estrinsecato attraverso l'utilizzo del fabbricato come abitazione e attraverso la cura e la manutenzione dello stesso (parziale demolizione, ricostruzione e ampliamento).
e hanno assunto di essere succeduti a , nel possesso esercitato sul Parte_1 Pt_2 Persona_3 fabbricato, in virtù della rinuncia all'eredità da parte della madre, nipote di Controparte_1 Per_3
e destinataria per testamento olografo dei beni appartenuti a quest'ultima.
[...]
Gli attori hanno specificato di aver continuato ad esercitare il possesso sull'immobile senza soluzione di continuità con il loro dante causa, dal 2013 e sino all'attualità e di aver locato a terzi le due unità abitative, riscuotendo i canoni di locazione;
in particolare, , nel 2014, ha provveduto alla Parte_1
sistemazione della cantina-magazzino ed a utilizzare la stessa per organizzare cene con amici e parenti.
Quindi, hanno concluso chiedendo l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione.
Si è costituita in giudizio la quale ha riconosciuto i fatti posti a fondamento della Controparte_1
domanda di parte attrice e ha dichiarato di non avere nulla a pretendere sugli immobili oggetto di causa pagina 2 di 6 per aver rinunziato all'eredità devoluta per testamento dalla zia ha concluso chiedendo Persona_3
l'accoglimento della domanda dagli stessi proposta.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e, con decreto del 29 novembre 2023 ne
è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda proposta dagli attori merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere in diritto che, il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.c., “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
pagina 3 di 6 Detto altrimenti, per effetto del principio della “successione nel possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente e consente al possessore attuale di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “Per effetto di una "fictio iuris", il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi” (Cassazione civile sez. II - 18/05/2001, n. 6852).
Pertanto, chi intenda avvalersi della successione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova della sua qualità di erede.
Gli attori hanno provato, in primis, documentalmente la loro qualità di eredi di attraverso Persona_3 la produzione della rinuncia all'eredità di (madre degli attori) e dei certificati storici Controparte_1 di famiglia di quest'ultima e di (documenti allegati al deposito del 12 febbraio 2025). Il Persona_3
decesso della stessa può trarsi dal certificato storico di famiglia e dalla dichiarazione di successione depositata, possibile solo a fronte del certificato di morte del de cuius.
Nel caso di specie la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni per un periodo di oltre vent'anni prima in capo a e poi agli attori. Persona_3
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda, Tes_ riconoscendolo nelle fotografie mostrate loro in udienza, il teste anche nella planimetria
(dichiarazioni dei testi e rese all'udienza del 13 luglio 2024 e del teste Testimone_2 Testimone_3
, resa all'udienza del 10 gennaio 2025). Tes_4
, e hanno riferito che dalla metà dagli anni Novanta e fino Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
al suo decesso avvenuto nel 2013, utilizzava il fabbricato sito in Jerzu - con ingresso Persona_3
dalla via Vittorio Emanuele e dal vico Efisio Marini, confinante con la proprietà , con la Parte_3
proprietà eredi e con le sopraindicate vie - in parte abitandovi e in parte concedendolo in Persona_4
locazione a terze persone;
il teste ha dichiarato che dal 2002 e fino a due anni fa ha Testimone_3 abitato il piano terra dell'immobile di cui è causa e di aver corrisposto i canoni di locazione.
I testi hanno saputo riferire in merito alla struttura dell'immobile che considerato dall'ingresso di via
Vittorio Emanuele si compone di un piano terra, un piano primo e un piano secondo;
dall'ingresso di Tes_ vico Marini è possibile vedere la cantina posta al piano seminterrato;
i testi e hanno CP_1 specificato anche riguardo alla struttura interna dell'immobile che al piano terra è composto da un soggiorno, un sottoscala, un cucinino, due camere e un bagno;
al piano primo è composto da un pagina 4 di 6 soggiorno e un salotto, una cucina, una camera da letto e un bagno;
al piano secondo è composto da due camere da letto e un bagno;
poi, salendo le scale si arriva ad una terrazza.
Tutti i testi hanno dichiarato di essere a conoscenza della ristrutturazione eseguita da Persona_3 sull'immobile a metà degli anni Novanta e dell'utilizzo, nello stesso periodo, dei due locali magazzino Tes_ come deposito di oggetti vari - mobilio della casa di Nuoro per il teste -; il teste ha riferito CP_1
che la ristrutturazione aveva riguardato una parte della copertura e i prospetti.
Dopo avere riferito che dalla metà degli anni Novanta utilizzava il fabbricato di via Persona_3
Vittorio Emanuele, i testi hanno precisato, altresì, che dopo il decesso di nel 2013, Persona_3
e hanno continuato ad utilizzare l'immobile oggetto di causa, locando Parte_1 Parte_2
l'abitazione al piano terra con ingresso dalla via Vittorio Emanuele ai coniugi e Testimone_3
e l'abitazione al primo e secondo piano, utilizzata da , a . Controparte_7 Persona_3 Persona_5
Inoltre, hanno riferito che , circa dieci anni fa, ha sistemato e reso utilizzabile la vecchia Parte_1
cantina nella quale si incontra con gli amici
Infine, gli stessi testi hanno confermato, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile per cui è causa, prima da parte di e dopo la sua morte da parte Persona_3
dei pronipoti e e di aver sempre visto solo loro utilizzarlo dal 2013, Parte_1 Pt_2
comportandosi come gli unici proprietari.
Per quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, ricollegandoli ad eventi personali specifici (il teste è collaboratore nello studio Testimone_2 dell'attore, il teste era locataria del piano terra dell'immobile oggetto di causa) nonché Testimone_3 in ragione dei rapporti di amicizia e frequentazione (il teste è coetaneo dell'attore e da Tes_4
piccolo era vicino di casa).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui ai disposti normativi degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e, in particolare, anche la loro qualità di eredi di
[...]
attraverso la produzione della documentazione versata in atti, e che, pertanto, possa essere Per_3
dichiarato che e hanno acquistato la proprietà degli immobili oggetto di Parte_1 Parte_2
causa per usucapione in forza di successione nel possesso del dante causa (art. 1146, Persona_3
comma 1 c.c.).
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione pagina 5 di 6 della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori. si è costituita senza contestare la domanda di parte attrice anzi chiedendone Controparte_1
l'accoglimento, senza contestare la domanda di parte attrice e chiedendone l'accoglimento, rispetto alla stessa deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) proprietari del fabbricato distinto C.F._1 Parte_2 C.F._2
al Catasto Fabbricati del Comune di Jerzu al foglio 1, particella 396 sub 1, 2 e 3 e particella 1495 subalterno 13;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci, spese compensate per la convenuta costituita.
Lanusei, 19 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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