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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/12/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 3638 dell'anno 2021 vertente
TRA
C.F. elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Castelbuono in via Roma n. 59, presso lo studio dell'Avv. Pietro
Minutella che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
C.F. nato il [...] a Controparte_1 CodiceFiscale_2
ET OT ed ivi residente in [...]
CONVENUTO CONTUMACE
pag. 1 OGGETTO: PI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note a trattazione scritta a cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha convenuto in Pt_1
giudizio il sig. per sentire dichiarare nei suoi confronti l'acquisto per CP_1
usucapione dell'appezzamento di terreno sito in agro del Comune di ET
OT, contrada Gisa, identificato al foglio di mappa 21, particella 238 esteso are 92,44 R.D. €. 57,29 R.A. €. 19,10 vigneto 3^ confinante con viottolo strada interpoderale da due lati, con la particella 250 (proprietà ) la particella Per_1
676 (proprietà ) ed altre. Per_2
A fondamento della spiegata domanda affermava di aver posseduto,
pacificamente e pubblicamente, l'anzidetto appezzamento di terreno per circa
26 anni, utilizzandolo per uso pascolo per i propri animali, avendo anche proceduto a recintarlo e avendo provvedendo a curare gli alberi ivi esistenti, a raccoglierne i frutti, ponendo in essere ulteriori attività e comportamenti come esclusivo proprietario.
Rilevava, inoltre, che il convenuto, con atto in Notar del 27.07.2020, Per_3
aveva acquistato l'appezzamento di terreno da potere dei signori Controparte_2
e , ai quali risultava
[...] Controparte_3 Controparte_4
pag. 2 catastalmente intestato il bene;
rappresentava, inoltre, che successivamente alla compravendita, aveva diffidato il convenuto a non molestare il suo possesso senza ricevere alcun riscontro e che lo stesso non era comparso all'incontro del procedimento di mediazione.
Terminata l'istruttoria la causa veniva posta in decisione all'udienza del
03.05.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.-.
Tanto premesso, la domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del signor CP_1
, ritualmente convenuto in giudizio e non costituitosi.
[...]
L'azione è stata proposta nei confronti di coloro che, in base alla certificazione catastale, risultano titolari di diritti reali sui terreni oggetto di causa. Il
contraddittorio risulta perciò integrato in conformità all'art. 102 c.p.c.-.
Giova rammentare che il fondamento dell'acquisto della proprietà per usucapione è, da un lato, il mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, la prolungata signoria di fatto ad opera di un altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Correlativamente, dovrà sussistere l'inerzia del proprietario, consistente nell'omesso esercizio del proprio diritto e nella mancata contestazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore, tale che detto esercizio pag. 3 ininterrotto di poteri dominicali renda inequivoco e pacifico il possesso in capo al medesimo, con conseguente usucapibilità del bene.
Sul soggetto che intenda agire giudizialmente per l'acquisto per usucapione grava l'onere probatorio di fornire tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, del corpus e dell'animus.
Quest'ultimo, che si sostanzia nella determinazione di comportarsi quale titolare del bene, può essere desunto in via presuntiva dal primo, qualora il soggetto ponga in essere attività e comportamenti corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà.
Secondo la Suprema Corte, “ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il
possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto
corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando – con il puntuale
compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua
specifica natura – un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e
piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare” (cfr. Cass. civ. n.
18392/2006; n. 25922/2005).
Con particolare riferimento all'usucapione di terreni agricoli, la giurisprudenza concordemente esclude che la sola coltivazione del fondo sia sufficiente, “in
quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di
possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del
pag. 4 diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che
essa è svolta "uti dominus" (Cass. n. 18215 /2013).
“In tali ipotesi, è allora il convenuto a dover fornire prova contraria, dimostrando che la
disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva
un diritto di carattere soltanto personale” (cfr. Cass. n. 15755/2001).
Svolte le superiori precisazioni, deve ritenersi che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante. Dalle risultanze istruttorie è infatti emerso che il signor ha utilizzato e posseduto per oltre trent'anni Pt_1
l'appezzamento di terreno sito in agro del Comune di ET OT, contrada
Gisa come confermato da tutti i testi escussi.
In particolare, il teste ha dichiarato che “il Sig. Testimone_1 [...]
, direttamente o tramite suoi incaricati, utilizza da oltre trent'anni detto Parte_1
terreno per uso pascolo dei propri animali, a volte concedendolo per uso pascolo anche ad
altri pastori;
Il Sig. direttamente o insieme a suoi incaricati, ha Parte_1
sempre provveduto nel mese di giugno degli ultimi trent'anni - ed ogni due anni circa -
a pulire detto appezzamento di terreno al fine di prevenire il pericolo d'incendio;
Confermo è vero che Il Sig. direttamente o insieme a suoi incaricati, Parte_1
ha sempre provveduto negli ultimi trent'anni a raccogliere le mandorle ed i sorbi dagli
alberi che si trovano in detto appezzamento di terreno;
è vero che Il Sig.
[...]
direttamente o insieme a suoi incaricati, ha sempre provveduto negli ultimi Parte_1
pag. 5 trent'anni a potare gli alberi di sorbi e l'albero di mandorle ed a tagliare la quercia ivi
presenti al fine di ricavarne legna da ardere”. Le medesime circostanze sono state confermate anche dal teste . Testimone_2
Oltre le indicate attività di coltura e cura del terreno, risulta determinante la circostanza che lo stesso abbia proceduto alla recinzione dell'appezzamento,
come confermato dai medesimi testi escussi sul capitolato n 7) “Confermo il
capitolo nel 1996/1997, il Sig. ha recintato con pali in legno e filo spinato detto Pt_1
appezzamento di terreno sito in ET OT, C.da Cella, nelle parti a ridosso delle
due stradelle in terra battuta che riconosco nelle foto che mi vengono esibite;
successivamente nel 2010 circa la recinzione è stata eliminata per creare un unico fondo
con la particella già in suo possesso;
”.
Deve, pertanto, ritenersi che il sig. abbia esercitato sull' immobile Pt_1
oggetto di causa un possesso uti dominus, utile ai fini del maturarsi della usucapione ed abbia fornito adeguata prova, indipendentemente dalla contumacia del convenuto, essendo principio pacifico che la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non risultando in alcun modo alleggerito l'onere gravante sull'attore/ricorrente, né dovendosi ritenere non contestati i fatti dallo stesso dedotti solo in conseguenza della mancata costituzione della parte avversa.
pag. 6 Tanto premesso, deve ulteriormente precisarsi che l'atto di compravendita stipulato dal convenuto , in qualità di acquirente del bene oggetto del CP_1
presente giudizio, in Notar del 27.07.2020 e quindi antecedentemente Per_3
all'instaurazione del presente giudizio, non incide sulla declaratoria di intervenuta usucapione atteso che “non è nullo il contratto di compravendita con
cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia
esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione, sebbene
l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in
contradditorio con il precedente proprietario”.
Secondo i Giudici di legittimità, la sentenza di usucapione si limita a “dichiarare” l'intervenuto acquisto a titolo originario: non ha, dunque, efficacia
“costitutiva” dell'acquisto stesso.
Conseguentemente, “colui che ha maturato tutti i requisiti legalmente richiesti per
perfezionare l'acquisto per usucapione è già diventato proprietario del bene a prescindere
dalla pronuncia giudiziale;
pertanto, egli può disporre del bene come meglio crede, anche
senza esser fornito del titolo giudiziale dichiarativo dell'acquisto. Difatti, se si dovesse aderire alla tesi contraria, “si verificherebbe la strana situazione per cui chi ha
usucapito sarebbe proprietario, ma non potrebbe disporre validamente del bene fino a
quando il suo acquisto non fosse accertato giudizialmente” (Cass. Civ. n. 2485/2007).
pag. 7 La Corte di Cassazione con sentenza n. 8590/2022 si è pronunciata sul tema della risoluzione dei conflitti tra acquirente a titolo derivativo ed acquirente per usucapione, ritenendo prevalente l'acquisto di quest'ultimo a prescindere dalla trascrizione della sentenza di accertamento dell'usucapione o dalla sua anteriorità rispetto a quella dell'acquisto a titolo derivativo.
La Suprema Corte precisa, infatti, che “il conflitto in questione non può essere
risolto ricorrendo al principio di priorità delle trascrizioni di cui all'art. 2644 c.c.,
dettato per la risoluzione dei conflitti tra due acquirenti a titolo derivativo dal medesimo
avente causa, in quanto norma non applicabile agli acquisti a titolo originario, quale è
l'usucapione”.
Per quanto innanzi esposto, ricorrendo i presupposti giuridici dell'acquisto per usucapione dell'immobile da parte dell'attrice e non essendo state proposte opposizioni da parte del convenuto, nonostante la sua regolare citazione in giudizio, la domanda deve essere accolta.
Sussistono giusti motivi per dichiarare non ripetibili dall'attore, nei confronti del convenuto contumace, le spese di lite, considerato l'atteggiamento passivo e la mancata opposizione da parte del convenuto,
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza eccezione o deduzione,
definitivamente pronunciando così provvede:
pag.
8 - Dichiara che C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]snc, è
divenuto esclusivo proprietario per intervenuta usucapione dell'appezzamento di terreno sito in agro del Comune di ET OT, contrada Gisa,
identificato al foglio di mappa 21, particella 238 esteso are 92,44 R.D. €. 57,29
R.A. €. 19,10 vigneto 3^ confinante con viottolo strada interpoderale da due lati,
con la particella 250 (proprietà ) la particella 676 (proprietà ) Per_1 Per_2
ed altre;
- Ordina la trascrizione della sentenza nei pubblici registri immobiliari e di effettuare la relativa voltura con esonero del Conservatore da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
- Dichiara irripetibili nei confronti del convenuto, rimasto contumace, le spese di lite sostenute dall'attore.
Così deciso in Termini Imerese in data 1 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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