Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 2388 /2024
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 26/02/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. CALAMIA LUISA la quale ha insistito in ricorso contestando quanto dedotto ed eccepito dall CP_1
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. la quale ha insistito Controparte_2 nell'accoglimento delle conclusioni della memoria di costituzione e quindi per il rigetto del ricorso
Letti gli atti del fascicolo, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE Parte_1
nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2388 /2024 R.G.L. oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra
, nata a [...] il [...] CF Parte_2 [...]
, in giudizio con l'avv. CALAMIA LUISA giusta procura in atti, ricorrente C.F._1
nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. e dall'avv. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
ALESSANDRO DOA, giusta procura in atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto nel merito “-
Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento delle somme indicate in premessa avanzata dall nei confronti della ricorrente. Accertare e dichiarare l'irrepetibilità CP_1
della somma erogata dall' in favore della ricorrente nel periodo indicato o per il diverso CP_1
periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio, quindi;
- Accertata e dichiarata l'irrepetibilità dell'indebito
CP_ pensionistico de qua, condannare l' alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.
Dichiarare il credito vanato dall' in entrambe le missive prescritto in tutto ovvero in parte.” CP_1
Premetteva a detta domanda di aver ricevuto “due missiva da parte dell'istituto resistente con cui, si chiedeva il pagamento di somme di denaro a titolo di indebita prestazione. In particolare: con la prima veniva chiesto la restituzione di euro 3184,79 per un indebito percepito tra il 1 gennaio 2013 ed il 31 gennaio 2025; con la seconda la restituzione di euro 2199,00 per un indebito percepito tra il 1 gennaio 2012 ed il 30 novembre 2013”.
Allegava a sostegno del ricorso la irripetibilità delle somme per mancanza di dolo di essa percipiente e comunque la prescrizione del credito azionato
Si costituiva l' il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente ed evidenziava in CP_1
ordine alle ragioni dell'indebito che “rispetto ai redditi dichiarati fino al 2011, si evince che tali redditi dal 2012 risultano dichiarati per terreni e fabbricati € 6.751,00. La pensionata stessa con domanda di ricostituzione del 11.01.2014, aveva dichiarato redditi non assolutamente congruenti con quelli effettivi, ma con successiva ricostituzione del 5.02.2015 dichiara invece redditi da terreni superiori a € 5000. Da questa ricostituzione emerge un credito di € 3.970,13 sempre per lo stesso arco temporale, credito portato in detrazione del debito n. 10400272 che attualmente infatti ammonta a € 2199,79” evidenziando che “I redditi rilevanti sono presenti nella dichiarazione dei redditi prodotta dalla pensionata all'agenzia delle Entrate, ma non all' e non risultano CP_1
neanche trasmessi i mod Red per gli anni per cui è causa.”
Chiedeva pertanto “Respingere il ricorso in quanto infondato, in fatto e in diritto”
Il giudizio è stato istruito con il solo deposito di documenti e all'udienza odierna, è stato trattenuto per la decisione.
Con riferimento alla eccepita non ripetibilità delle somme in contestazione, si osserva quanto segue.
È ormai consolidata la giurisprudenza del Giudice della Legittimità secondo la quale in materia di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del
04/08/2010).
Nello specifico detta giurisprudenza afferma che “in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. CP_3
13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” (Cass Sez. L, Sentenza n. 1228 del 20/01/2011).
Tale principio merita tuttavia applicazione se ed in quanto “l' convenuto…nel CP_3
provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 198 del 05/01/2011).
Di contro in tema di indebito assistenziale, ritiene quel Giudice che “la disciplina della ripetibilità delle somme indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
In termini generali, la Corte di Cassazione infatti, ha sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 ma anche la n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenta di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando – ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 – che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (cfr. ord. n. 264/2004).
Al riguardo quella Corte ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del
1993)”.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, da ultimo la Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che ”
l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Detta pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che ''l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Il principio generale di settore richiamato nelle più recenti pronunce della IV sezione, muove dalla tesi prima ricordata secondo cui “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua
«alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431).”
Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 e che anche le Sezioni Unite del giudice della legittimità
(sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Ed ancora con riferimento alla specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale ai fini della ripetizione è necessario -come detto- il “dolo comprovato dell'accipiens” atto a far venir meno l'affidamento di quest'ultimo (Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit.),
l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, è stata esclusa in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza (cass. 31372/19) mentre è stato ritenuto sussistente “ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme” (Cass. 28771/18).
Va tuttavia evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA ed essi fossero perciò conoscibili dall al CP_1
quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni CP_1
presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1
telematica.
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' CP_1
del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 ” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_1
reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1
conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.”
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza la comunicazione di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nella dichiarazione (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all' CP_1
Infine, va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già CP_1 CP_3
conosce.
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_3
tutelabile alla luce di quanto fin qui esposto. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica CP_1
allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
Inoltre, come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio
2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza per la CP_1
raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”.
Il secondo comma 2 stabilisce “Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata della Corte di
Cassazione a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019).
Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte Costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008).
Con riferimento alla fattispecie in esame, lo stesso costituendosi in giudizio dichiara che CP_1
“i redditi rilevanti sono presenti nella dichiarazione dei redditi prodotta dalla pensionata all'agenzia delle Entrate”
I redditi de quibus erano quindi -per ammissione dello stesso resistente- nelle dichiarazioni dei redditi presentata dalla ricorrente con la conseguenza che da una parte essi si presumono conosciuti dall' e dall'altro che non è configurabile l'elemento soggettivo che legittimerebbe la CP_1
ripetizione delle somme.
Quanto alle spese processuali esse seguono la soccombenza e visto il DM 55/2014 come integrato dal DM 147/2022, applicata la riduzione massima del compenso medio in tesi dovuto per ciascuna fase processuale tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in ricorso (€ 11.498,77), della natura delle questioni giuridiche affrontate, della natura solo documentale della espletata istruttoria, si liquidano in complessivi € 2.695,50 (di cui € 464,50 per la fase di studio, €
388,50 per la fase introduttiva, € 832 per la fase istruttoria, € 1010,50 per la fase decisionale e la parte restante ai sensi dell'art 4 comma 1 bis del citato DM 55) oltre rimborso spese generali cassa ed iva nella misura di legge se dovuti, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata,
- in accoglimento del ricorso, dichiara non ripetibili le somme oggetto del presente giudizio
“erogate su pensione della sig.ra cat AS n. 04017668”; Parte_2
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di CP_1
parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.695,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed IVA se dovuti, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Marsala nell'udienza del 26 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo