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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 27/01/2026, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 536/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA SE, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5105/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Cittadella Regionale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Resistente_1 14
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220007100081000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 155/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 05.08.2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.094 2022 00077100081000 notificatagli il 21.07.2025, relativa alla tassa auto anno 2017, eccependo la mancata notifica dell'avviso di accertamento sotteso nonché la prescrizione dalla pretesa tributaria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale assumeva che era maturato il termine prescrizionale e chiedeva, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
Si costituiva la Regione Calabria la quale deduceva l'infondatezza del ricorso poiché forniva la prova dell'avvenuta notifica il 03.02.2021 dell'avviso di accertamento prodromico, osservando che operava in aggiunta la sospensione COVID.
Il ricorrente depositava memorie.
All'udienza di trattazione del 23.01.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito enunciate.
Va rammentato, innanzitutto, che in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art.19, comma
3, d.lg. 31 dicembre 1992 n.546, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti agli atti tributari ad essa sottesi, e già regolarmente notificate e non opposte nei termini (da ultimo, Cass. n.21082/2011).
Ed invero, il D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546, art.19, al comma 3 stabilisce che ognuno degli atti impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, potendosi impugnare attraverso l'impugnazione dell'atto successivo solo gli atti presupposti che non siano stati notificati.
Orbene, va detto che la Regione Calabria ha provato di avere ritualmente notificato ai sensi dell'art.140 c.
p.c. in data 03.02.2021 l'avviso di accertamento sotteso alla cartella qui impugnata, avendo prodotto il relativo avviso di ricevimento.
Ciò posto, deve osservarsi che per il credito per il quale si procede la prescrizione è pacificamente triennale
(tassa automobilistica), sicchè non può che pervenirsi all'accoglimento della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 21.07.2025 era già maturato il triennio utile ai fini prescrizionali dalla data di notifica dell'avviso di accertamento, pur considerando la sospensione dei relativi termini a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, dall'08.03.2020 al 31.05.2020.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico esclusivamente della Regione
Calabria che ha insistito nel rigetto del ricorso nonostante l'agente della riscossione abbia insistito per la cessazione della materia del contendere, e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna la Regione Calabria al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida, in favore del ricorrente, in complessivi € 250,00 oltre accessori di legge, con distrazione ex art.93
c.p.c. in favore dell'avv. Difensore_1. Reggio Calabria, 23.01.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA SE, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5105/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Cittadella Regionale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Resistente_1 14
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220007100081000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 155/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 05.08.2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.094 2022 00077100081000 notificatagli il 21.07.2025, relativa alla tassa auto anno 2017, eccependo la mancata notifica dell'avviso di accertamento sotteso nonché la prescrizione dalla pretesa tributaria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale assumeva che era maturato il termine prescrizionale e chiedeva, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
Si costituiva la Regione Calabria la quale deduceva l'infondatezza del ricorso poiché forniva la prova dell'avvenuta notifica il 03.02.2021 dell'avviso di accertamento prodromico, osservando che operava in aggiunta la sospensione COVID.
Il ricorrente depositava memorie.
All'udienza di trattazione del 23.01.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito enunciate.
Va rammentato, innanzitutto, che in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art.19, comma
3, d.lg. 31 dicembre 1992 n.546, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti agli atti tributari ad essa sottesi, e già regolarmente notificate e non opposte nei termini (da ultimo, Cass. n.21082/2011).
Ed invero, il D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546, art.19, al comma 3 stabilisce che ognuno degli atti impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, potendosi impugnare attraverso l'impugnazione dell'atto successivo solo gli atti presupposti che non siano stati notificati.
Orbene, va detto che la Regione Calabria ha provato di avere ritualmente notificato ai sensi dell'art.140 c.
p.c. in data 03.02.2021 l'avviso di accertamento sotteso alla cartella qui impugnata, avendo prodotto il relativo avviso di ricevimento.
Ciò posto, deve osservarsi che per il credito per il quale si procede la prescrizione è pacificamente triennale
(tassa automobilistica), sicchè non può che pervenirsi all'accoglimento della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 21.07.2025 era già maturato il triennio utile ai fini prescrizionali dalla data di notifica dell'avviso di accertamento, pur considerando la sospensione dei relativi termini a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, dall'08.03.2020 al 31.05.2020.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico esclusivamente della Regione
Calabria che ha insistito nel rigetto del ricorso nonostante l'agente della riscossione abbia insistito per la cessazione della materia del contendere, e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna la Regione Calabria al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida, in favore del ricorrente, in complessivi € 250,00 oltre accessori di legge, con distrazione ex art.93
c.p.c. in favore dell'avv. Difensore_1. Reggio Calabria, 23.01.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna