Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/02/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLIC A ITALIANA
IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO La Cort e di appel lo di Bari / s ezi one 1a ci vile, riunit a i n cam era di conSIlio nell e persone dei s ignori magi strati:
1. dott. Maria Mit ola - President e
2. dott. Michel e P rencipe - ConSIliere relat ore
3. dott. Aless andra Pili ego - ConSIliere ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA definit iva nel procedimento is critto nel Regist ro Generale degli affari ci vili contenzi osi per l 'anno 2024 sott o il numero d 'ordi ne 41, avente per oggett o appell o avvers o l a sent enza definiti va n. 3896/2023 , pubbli cat a in dat a
05/10/2023, del Tri bunale di B ari i n com posi zione coll egi al e,
T R A
el etti vam ente domi cili ato in Noi cattaro (B A) al corso Parte_1
Roma n. 123/ A pres so e nello st udi o d ell 'avv. Giovanni B enedetto , da cui è rappresent ato e difes o i n virt ù di m andato i n cal ce al ri corso in appello deposit at o in dat a 10/01/2024,
– appellante – E
el etti vamente domicili at a i n Noi catt aro (BA) all a vi a Controparte_1
Machi avelli n. 11 press o lo s tudi o dell 'avv. da cui è Controparte_2 rappresent ata e di fes a in vi rtù di m andato allegato alla com parsa di cost ituzione deposit at a i n dat a 30/03/2024,
– appellata – Con provvedim ent o in dat a 26/09/ 2024, pronunci ato al l 'esit o di udienza in pari dat a sostit uit a dal deposit o di not e scritt e contenenti l e sole ist anze e conclusi oni ai sensi dell 'art. 127 ter c.p.c., l a Cort e, preso att o che l e parti cost ituit e aveva n o precisato l e conclusi oni, come da note inviat e t el ematicam ent e, riservava l a caus a per l a decisi one, ass egnando al le parti il t erm ine di giorni sessant a per il depos ito di note ed il termi ne di gi orni venti per il deposit o di replic he.
I. S VOLGIMENTO DEL PROC ESSO
I.A. IL P R O C E S S O D I P R I M O G R A D O.
I.A.1. La sentenza non defini tiva .
Con sent enza non defi niti va n. 3136/2018 , pubbli cat a i n dat a 12/07/2018, il Tri bunal e di B ari in compos izi one coll egiale dichi arava la cessazione degli effet ti civil i del m at rim oni o celebrat o con rit o concordat ario nel Comune di Noicatt aro in data 27/08/1988 tra e Parte_1 Controparte_1 trascritt o nel regis tro degli att i di mat ri monio del predetto Comune (anno 1988, part e II, seri e A, n. 80), provvedendo con separata ordi nanza per il prosi eguo dell a causa.
I.A.2. La sentenza definiti va n. 3896/2023 .
Con sent enza definiti va n. 3896/2023 , pubblicat a in dat a 05/ 10/ 2023 , il Tribunale di Bari i n composi zi one coll egi al e, ogni contraria ist anza , eccezi one, deduzione e conclusi one dis att esa, così provvedeva: 1) accoglie va, per quant o di ragi one, la dom anda accessori a a contenut o economi co, propost a in via riconvenzional e da volt a all 'attribuzi one di un assegno post m atri moni al e;
2) Controparte_1
Proc. n. 41/2024 R.G.A.C.C. M.P.
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poneva, qui ndi, definitivam ent e a cari co di con Parte_1 decorrenza a parti re dal mese di ottobre 2023, l 'obbligo di corrispondere all'ex consorte a tit olo di assegno divorzil e, l 'import o di €. Controparte_1
200,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, olt re increm enti annuali secondo gli i ndi ci Ist at -Foi ; 3) dichiarava defi niti vam ente cessato l 'obbligo di di concorrere al m ant eni mento del figli o Parte_1 Per_1
(06/ 02/ 1996); 4 ) revocava, qui ndi, con effett o imm edi ato , l 'assegno periodico dovut o da a ti tolo di concorso al mant eni mento del Parte_1 figli o;
5) compensava, per ½, le spese processuali t ra le parti e Per_1 condannava in ragione della sua preval ent e soccom benza, Controparte_1 all a ri fusione, i n favore di del resi duo ½, che li quidava Parte_1 in complessivi €. 2.665,50, per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nell a misura del 15% del compenso , C .N.P .A. ed I.V.A. , com e per legge.
A sost egno dell a decisione il Giudi ce di prim o grado osservava (pagg. 2 e ss.) :
«Con ricorso depositato in data 06.11.2017, (d'ora innanzi anche solo “ricorrente”), Parte_1 previa breve esposizione delle vicende concernenti la pregressa fase separativa, nonché previa esplicitazione delle ragioni che avevano determinato l'intervenuta irreversibile cessazione della comunione di vita materiale e spirituale tra coniugi, così concludeva: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Noicattaro (BA) in data 27.08.1988, trascritto nel registro degli atti civili del Comune di Noicattaro;
di procedere, quindi, alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del comune di Noicattaro, alle seguenti condizioni:, atto n. 80 - Parte 2
Serie A, Anno 1988, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di 1) Revocare l'assegno di €. 300,00 che il SI. versa in favore della SI.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1 contribuzione al mantenimento della stessa;
2) Revocare l'assegno di € 200,00 che il SI. Parte_1 versa in favore della SI.ra a titolo di contribuzione al mantenimento del
[...] Controparte_1 figlio;
3) Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di revoca dell'assegno Controparte_3 di €. 200,00 che il SI. versa in favore della SI.ra a titolo di Parte_1 Controparte_1 contribuzione al mantenimento del figlio , ridurre il predetto importo ad € 100,00, Controparte_3 che il SI. corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese.”. Parte_1
Fissata l'udienza di comparizione personale delle parti, con comparsa di costituzione e risposta del 21.02.2018, si costituiva in giudizio la resistente, la quale, aderendo espressamente all'avversa domanda di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti in data
27.08.1988, ma contestando la veridicità delle deduzioni avversarie e la fondatezza delle pretese ex adverso azionate, concludeva, a sua volta, formulando le seguenti testuali richieste: “il Tribunale di Bari voglia DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 27/08/1988
CONFERMANDO, IN TOTO, in favore della moglie e del figlio , Controparte_1 Controparte_3 la convenzione di separazione sottoscritta dai coniugi in data 23/05/2016 e omologata con decreto dal
Tribunale in data 14/06/2016”.
All'udienza presidenziale del 28.02.2018, il Presidente, sentiti i coniugi e dato atto che la riconciliazione non appariva possibile, ex art. 4 L. 898/1970, dava, con ordinanza emessa a seguito dell'udienza, i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole:“1.
Preso atto della ridotta capacità contributiva del ricorrente, per quello che risulta in atti allo stato, riduce, ad € 250,00, l'assegno provvisorio in favore della resistente, atteso che è più che verosimile che la donna tragga altri redditi, oltre a quello da pensione, da un lavoro a nero, perché non potrebbe nemmeno sopravvivere dovendo pagare un fitto di € 470,00 mensili;
2. Riduce, ad € 100,00 mensili, il contributo paterno al mantenimento del figlio , il quale ha sicuramente capacità di lavoro, tant'è che, già Per_1 da alcuni mesi, si è trasferito in Scozia dove sta sicuramente prestando attività lavorativa retribuita, dato che, altrimenti, non avrebbe potuto mantenersi;
3. fa decorrere la riduzione innanzi detta a far data dal corrente mese di febbraio;
4. assegna la causa al dr. Alessandro Carra e fissa l'udienza del 10/5/2018 ora di rito per la comparizione delle parti;
5. dispone che questa ordinanza venga comunicata al P.M.; 6. assegna alla parte ricorrente termine del giorno 30/3/2018 per il deposito di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'art. 163 c.p.c., co 3°, n. 2), 3). 4), 5) e 6);
7. assegna alla parte convenuta
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termine fino al 30/4/2018 per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., co 1° co 1° e 2°, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio, avvertendo che la costituzione oltre il termine suddetto comporta le decadenze di legge e che oltre il suddetto termine non potranno essere proposte le eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio”. All'udienza istruttoria del 10.05.2018, il G.I. autorizzava la precisazione delle conclusioni sullo status ed il Tribunale, con sentenza n. 3136/2018, depositata in Cancelleria il 12.07.2018, pronunciava sentenza parziale di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, il 27.08.1988, sicché, con separata e coeva ordinanza, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c.., fissandosi, per l'ammissione delle prove richieste, la successiva udienza del 27.06.2019.
Espletata la fase istruttoria, all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 29.09.2022, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui alle relative note di comparizione figurata, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e previa trasmissione del fascicolo processuale al P.M. in sede, che veniva reso in data 17.10.2022. Con comparsa conclusionale depositata in data 25.11.2022 il ricorrente così concludeva: “- in via principale, revocare l'assegno che il SI. versa in favore della SI.ra Parte_1 CP_1 a titolo di mantenimento della stessa, nonché revocare l'assegno che il SI.
[...] Parte_1 versa in favore della SI.ra , a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio Controparte_1
; - in via subordinata, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di revoca dei Controparte_3 predetti assegni, ridurre gli stessi nella misura già stabilita dall'On.le Presidente, Dott. Saverio U. De
Simone ovvero in quell'altra misura minore che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento”. Con comparsa conclusionale del 29.11.2022, la resistente così concludeva: “-1 -in via principale, rigettare le richieste di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente Controparte_1 e del figlio e confermare la convenzione di separazione sottoscritta dai coniugi in Controparte_3 data 23/05/2016 ed omologata con decreto dal Tribunale in data 14/06/2016 ; -2 - in via subordinata, confermare, in favore della moglie e del figlio , i provvedimenti Controparte_1 Controparte_3 resi dal Presidente del Tribunale di Bari dr. De Simone in data 28/02/2018 nel verbale di comparizione presidenziale;
-3 - in via ulteriormente gradata, ci si rimette alla sensibilità giuridica e morale che l'illustre
Magistrato adotterà nel decidere il presente Giudizio”. Pronunciata la sentenza non definitiva, n. 3136/2018, depositata il 12 luglio 2018, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dalle parti il 27.08.1988, il Collegio deve senz'altro affrontare e definire le residue questioni che sono, ad oggi, ancora controverse tra le parti.
-ASSEGNO DIVORZILE MULIEBRE-
Quanto alla questione controversa concernente la fondatezza della pretesa economica azionata in via riconvenzionale dalla resistente, volta al riconoscimento di un trattamento economico periodico a titolo di assegno divorzile, valgano le seguenti considerazioni.
Relativamente al profilo controverso dell'an debendi, il Collegio evidenzia, preliminarmente rispetto a ogni altra possibile considerazione, l'insussistenza, almeno rebus sic stantibus, dei presupposti fattuali e giuridici che possano giustificare il diniego puro e semplice della richiesta di assegno divorzile, così come avanzata dalla . Trattasi di una richiesta che, invece, merita accoglimento, per quanto di ragione. CP_1 Infatti, la pretesa del ricorrente, così come formulata originariamente e, quindi, reiterata per tutto il corso del giudizio, volta a una radicale elisione del suo obbligo di erogazione di un trattamento economico, in favore della propria ex consorte, assuntamente giustificata anche dal dato della sopravvenuta percezione, da parte della stessa beneficiaria, di una pensione di invalidità Inps, pari ad € 279,00 lordi mensili, riconosciutale a seguito di un intervento di rimozione di un carcinoma al seno, è stata già disattesa in sede di ordinanza presidenziale del 28.02.2018. Nel caso di specie, infatti, occorre senz'altro garantire, anche per inderogabili eSIenze di equità, la conservazione di un trattamento economico periodico, da riconoscere definitivamente alla , CP_1 ancorché al diverso titolo di assegno post matrimoniale. Militano nel senso della parziale fondatezza della pretesa economica in scrutinio i seguenti insuperabili rilievi.
L'odierna istante ha, allo stato, già 57 anni;
la stessa istante, per tutta la durata del matrimonio, ha svolto il ruolo di casalinga. La , oltretutto, nega fermamente di aver mai lavorato come sarta a nero, CP_1
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secondo quanto dedotto dal Va, poi, osservato come tale ultima deduzione del sia Parte_1 Parte_1 rimasta priva, all'esito dell'espletata istruttoria, di qualsiasi riscontro probatorio.
Tuttavia, attraverso l'espletata attività istruttoria, è stato possibile appurare che la resistente ha effettivamente lavorato, per l'arco temporale che va dal 2017 al 2020, come dipendente a tempo determinato, presso un tabaccaio, percependo emolumenti per € 800 mensili. Tale circostanza è stata, peraltro, confermata dalla stessa resistente, in sede di interrogatorio formale, all'udienza dell'08.10.2020, nonché dalla deposizione rilasciata dal teste , socio della ridetta tabaccheria e amico della Testimone_1 resistente, alla successiva udienza istruttoria del 20.01.2022. Quest'ultimo ha dichiarato che la resistente:
“ha lavorato da marzo 2017 a febbraio 2020, alle dipendenze della mia tabaccheria”, osservando il seguente orario “dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle ore 20.00 nei giorni dal lunedì al sabato”, che “la mansione svolta dalla SI.ra era quella di aiuto ricevitoria e giochi e pagamenti Controparte_1 utenze” e che la stessa “percepiva una retribuzione di circa € 800,00 al mese”. Il fatto che la abbia CP_1 lavorato presso la ridetta tabaccheria è stato ulteriormente confermato anche dall'altro testimone, ES
, il quale, all'udienza del 20.01.2020, ha così dichiarato: “Confermo il capitolo sub 1-C della
[...] memoria del 18.3.2019 e cioè che la SInora lavorava presso la detta tabaccheria” Controparte_1
…”Confermo il capitolo sub 3-C e cioè che la SInora lavorava dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 CP_1 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e tanto lo so perché ogni tanto andavo a comprare le SIarette e caricavo il telefonino e, quindi, vedevo che era a lavorare nella tabaccheria”. Nonostante il dato storico, ormai acclarato, afferente alla pregressa esperienza lavorativa di cui sopra, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, ricorra, comunque, un'eSIenza di solidarietà post coniugale, tale da giustificare il parziale accoglimento della domanda accessoria a contenuto economico, volta all'attribuzione di un assegno post matrimoniale.
Sta di fatto che la resistente è oggi priva di occupazione;
né, d'altronde, l'istante dispone, realisticamente parlando, di concrete prospettive di un suo reinserimento nel mercato del lavoro. Ci si riferisce, lo si ribadisce, al fatto che la ha, ormai, 57 anni: il solo dato anagrafico è CP_1 sufficiente al fine di esprimere una prognosi negativa, circa il reperimento di nuove occupazioni che le assicurino livelli reddituali simili o più appetibili, rispetto a quelli che le sono stati assicurati, per circa tre anni, della pregressa attività di dipendente di una tabaccheria.
Va ulteriormente considerato, ai presenti fini, il fatto che, per l'intero periodo della convivenza coniugale, a sua volta protrattasi per ben 23 anni, la ha ininterrottamente svolto l'attività di CP_1 casalinga.
Si ponga mente, inoltre, al fatto che l'istante ha subito un intervento di rimozione di un carcinoma al seno, al quale è poi seguita la guarigione: ella, da quel momento, dispone, quali unici introiti, della pensione di invalidità Inps, pari ad € 279,00 lordi mensili, nonché dell'assegno divorzile provvisorio, di € 250,00 mensili (dato delle percezione di una pensione di invalidità che è stato, invero, già ponderato in sede di adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 4 L. 898/1970). A tanto si aggiunga il fatto che la vive in un immobile condotto in locazione, per il cui godimento corrisponde un canone di € 470,00 CP_1 mensili;
va, altresì, considerato, ovviamente, l'ulteriore esborso fisso di € 100,00, costituito dalle spese condominiali. Depone, altresì, nel senso della parziale fondatezza della pretesa preordinata al riconoscimento di un assegno divorzile, il fatto che il rapporto matrimoniale si è protratto per ben 23 anni: ci si riferisce, più precisamente, all'ampio spatium temporis che intercorre tra la data di celebrazione delle nozze (27.08.1988)
e quella di comparizione personale delle parti, innanzi al Presidente del Tribunale, nell'ambito della procedura di separazione personale dei coniugi (01.02.2012). Il Collegio ritiene, pertanto, che, nel caso concreto in scrutinio, l'assegno post matrimoniale assolva, unitamente a una funzione assistenziale, anche una funzione compensativo-perequativa.
Alle superiori considerazioni consegue il riconoscimento alla di un assegno post CP_1 matrimoniale, ancorché in misura inferiore a quella dalla stessa pretesa: la , infatti, ha concluso, in CP_1 via principale, per la conferma del quantum di € 300,00, convenuto in sede separativa, con riguardo all'assegno di mantenimento muliebre ex art. 156 co. 1 c.c. e, solo in via subordinata, per la conferma del quantum, più modesto, di € 250,00, statuito con l'ordinanza presidenziale del presente giudizio contenzioso di divorzio. Si stima equo commisurare definitivamente, in € 200,00 mensili, l'assegno divorzile da attribuire alla
. CP_1
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-CONTRIBUTO PATERNO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO CP_3 Deve, inoltre, ritenersi senz'altro formata la prova del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio;
va, quindi, certamente disposta, in accoglimento dell'esplicita richiesta Per_1 formulata sul punto dall'obbligato l'elisione dell'assegno periodico attualmente Parte_1 posto a suo carico, a titolo di concorso paterno al mantenimento ordinario del ridetto figlio.
Va osservato che il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustifichino il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori, aspirazioni. Con specifico al caso de quo, , dopo aver conseguito il diploma di liceo linguistico e, quindi, dopo aver terminato Per_1 il proprio percorso di studi, si è trasferito in Scozia, con alcuni amici, alla ricerca di un lavoro, secondo quanto dichiarato dalla stessa resistente, in sede di udienza presidenziale del 28.02.2018: proprio in ragione delle richiamate circostanze di fatto, il Presidente del Tribunale f.f., con ordinanza emessa immediatamente a seguito dell'udienza ex art. 4 L. 898/1970, riduceva il quantum dell'assegno paterno di concorso al mantenimento del figlio , dall'originario importo di € 200,00 mensili a quello di € 100,00 mensili. Per_1
Lo stesso figlio beneficiario, secondo quanto dichiarato dal padre ricorrente e non contestato dalla madre resistente, si sarebbe trasferito in Scozia, ormai definitivamente: verosimilmente, CP_3 presta, ormai da tempo e in modo continuativo, un'attività lavorativa retribuita in Scozia. Se
[...] così non fosse, sarebbe impossibile comprendere come lo stesso beneficiario dell'assegno periodico de quo riesca a sostentarsi all'estero. Sul punto, appare del tutto irrilevante, ai presenti fini, il fatto che il padre, nel richiedere fondatamente l'elisione dell'assegno di concorso al mantenimento del figlio , abbia Per_1 omesso di specificare la tipologia di attività lavorativa svolta, la durata del rapporto e l'ammontare del compenso contrattuale. Né può eSIersi, realisticamente parlando, che l'obbligato disponga delle suddette specifiche informazioni: d'altronde, il padre ricorrente, non avendo più contatti, ormai da tempo, col suddetto figlio, si è trovato nell'impossibilità oggettiva di procurarsi le informazioni de quibus: le stesse informazioni avrebbero potuto e dovuto essere fornite, secondo buona fede, dalla stessa madre, quale creditore del trattamento economico periodico di cui trattasi, alla stregua del titolo giudiziale costituito, nel caso di specie, dall'ordinanza presidenziale del 28 febbraio 2018, nonché dallo stesso figlio beneficiario del trattamento, in conseguenza del raggiungimento di una condizione di autonomia e, quindi, in conseguenza della sopraggiunta emancipazione, anche economica, dal proprio nucleo familiare di origine.
Pertanto, in ossequio al noto principio di autoresponsabilità, che è stato recentemente affermato, a più riprese, dalla Suprema Corte, deve senz'altro revocarsi l'assegno dovuto dal ricorrente, nella misura di €
100,00 mensili, a titolo di contributo forfettario al mantenimento ordinario del figlio (6 febbraio Per_1
1996).
-REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI-
Le spese di lite vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in omaggio ai parametri di cui al
D.M. 147/2022, ritenuto applicabile ratione temporis, con riguardo al momento di esaurimento dell'attività difensiva. L'esito del procedimento contenzioso giustifica la compensazione parziale, nella misura del 50%, delle spese de quibus, con la conseguenza che la residua parte del 50% segue la prevalente soccombenza della resistente .». Controparte_1
I.B. IL P R O C E S S O D I A P P E L L O. I.B.
1. con ri corso deposit ato i n dat a 10/ 01/2024 , Parte_1 proponeva appel lo, nei confronti di avverso l a sent enza Controparte_1
(defi nitiva ) n. 3896/ 2023 , chiedendo a quest a Cort e di vol er , in ri form a dell a decisi one i mpugnat a, così provvedere: 1) i n vi a pri ncipal e, revocare l 'assegno divorzile stabilit o dal Gi udi ce di prim o grado i n €. 200,00 mensi li;
2 ) in vi a subordi nata , ri durre l 'ass egno di vorzil e a €. 100,00 m ensili o nell a minore mi sura che sarebbe st ata ritenut a di gi usti zi a;
3) condannare l 'appell ata all a ri fusione di spese e compet enze del secondo grado di giudizi o .
I.B.
2. c on comparsa di costituzione deposit at a i n dat a Controparte_1
30/03/2024, s i cost ituiva nel gi udi zio d 'appell o, deducendo l 'infondatezza
CP_ Proc. n. 41/2024 R.G.A.C.C. C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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dell 'im pugnazione . P ert anto, chiedeva a quest a C ort e di vol er così provvedere: 1 ) rigett are l 'appell o;
2) condannare l 'appell ante all a rifusione dell e spes e processual i , disponendo il pagam ento in favore dello S tat o ai sensi dell 'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, at tes o che el la appellat a era stata am messa al p at rocini o a spese dell o S tat o con deli bera n. 913/ 2024 in dat a 27/ 02/ 2024 del ConSIli o dell 'Ordine degli avvocati di Bari.
I.B.
3. Il P.G. i n s ede, con not a deposit at a i n dat a 18/01/2024, non esprim eva al cun parere in ordine all 'i mpugnazione propost a, i n m ancanza di figli d i n Per_2 assenza di alt ri int eressi o m otivi ril evanti per quell'Uffi cio, poi ché dagli atti risul tava che i due fi gli erano gi à da tem po m aggiorenni ed anche autosuffi ci enti , sicché em erg evano unicam ent e questi oni di nat ura pri vatisti ca nel la causa t ra i due ex coniugi .
I.B.
4. C on provvedi ment o in dat a 26/09/ 2024 , pronunci ato al l 'esito di udienza i n pari dat a sostituit a dal deposito di not e scritt e cont enenti le sole ist anze e concl usioni ai s ensi dell 'art . 127 t er c.p.c., l a Corte, preso atto che le parti cost ituit e aveva n o precis ato l e concl usioni, com e da note invi at e t el ematicam ent e, riservava l a caus a per l a decisi one, assegnando all e parti il termine di gi orni sessanta per il deposito di not e ed il termine di gi orni vent i per il deposit o di repli che. II. M OT IV I DE LL A D EC IS IO NE
II.A. L'A P P E L L O.
II.A.
1. A sost egno dell 'appello , diretto ad ott enere l a revoca o quanto m eno l a riduzi one dell 'ass egno divorzil e m ensile da €. 200,00 ad €. 100,00 , l'appel lante ha dedotto: che l 'appell at a, al cont rario di quant o afferm ato dal Gi udi ce di pri mo grado , aveva raggi unto l'indi pendenza o autosuffi ci enza economi c a, in quanto godeva di pi ene capacit à lavorative in rel azione si a all 'età che all a salut e
(dall 'at tivit à ist rutt ori a e dall e st esse dichiarazioni rese dall 'int eressata era em erso, in fatti, che l 'appell at a, subito dopo l a separazione , aveva reperito , all 'età di 53 anni , un'occupazione, pres tando atti vità l avorati va da m arzo 2017 a febbraio
2020 all e dipendenze dell a tabaccheria dei frat elli di Noi cattaro , con una Tes_1 retribuzione di circa €. 800 ,00 al mese); che, al contrario di quanto ritenuto dal Giudi ce di prim o grado , l 'ass egno divorzi le, nel caso concreto, non assolveva una funzione compensat ivo -perequati va, att eso che l'appellat a percepiva alt ri emol umenti (infatti, oltre a percepi re l'assegno di vorzile di €. 200,00 mensili , percepiva una pensi one m ensil e di €. 313,91 ed aveva percepit o una retri buzione mensile di €. 800,00 dalla CC TT ), mentre egli appellante aveva subit o un peggioramento dell e propri e condizi oni economiche [dall e di chiarazi oni dei redditi , i nfatti , s i evinceva che l a ret ribuzi one m edia annua di lui appel lante (bracci ant e agri colo orm ai s ess ant enne , età che non permet teva di lavorare tutti i giorni dell 'anno) era di €. 5.151,00, a cui andava aggi unta un 'indennit à di disoccupazione agricola annua media di €. 2.000,00, per un totale di €. 7.152,00 annui, pari a €. 596,00 m ens ili (ci rcost anza m ai cont est at a dall a contropart e) , sicché, detratt o l 'ass egno divorzil e, residuavano appena €. 396,00 ]. II.A.
2. L'appell o è parzial mente fondat o e m eri ta accogli ment o nei limiti di seguito precis ati .
II.A.
2.a. L'art . 5 comma 6° dell a L. n. 898/1970 , nel t est o novellat o dall'art. 10 comm a 1 ° dell a L. n. 74/ 1987, recita: «Con la sent enza che pronuncia lo sciogli mento o la cess azione degli eff etti ci vili del matri monio, il t ribunal e, tenuto conto dell e condizi oni dei coni ugi, dell e ragi oni della decisione, del contributo personal e ed economi co dato da ciascuno alla conduzi on e f amili ar e
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ed all a f ormazione del patr imonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valut ati tutti i s uddetti elementi anche in rapporto al la durata del matri monio, di spone l 'obbligo per un coni uge di sommini strare periodi camente a favore dell 'alt ro un ass egno quando quest 'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurar seli per ragi oni oggetti ve.».
La Cort e suprem a (dal cui autorevole i nsegnam ento, pi enament e condivisi bil e , non vi è ragione alcuna di dis costarsi ) , che nel 2018 aveva afferm at o che “Il riconosci mento dell 'ass egno di divorzi o in favore del l 'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assi stenziale ed i n pari mi sura compensativa e perequati va, ai s ens i dell 'art . 5, comma 6, dell a l. n. 898 del 1970, richi ede
l'accertamento dell 'inadeguatezza dei mezzi dell 'ex coniuge i stante, e dell 'i mpossibil ità di pr ocurars eli per ragioni oggetti ve, applicandosi i cri teri equiordinati di cui alla pr ima parte dell a norma, i quali costitui scono i l parametro cui occorre at t enersi per decidere si a sul la at tribuzi one sia sull a quant ifi cazi one dell 'ass egno. Il giudi zio dovrà essere espresso, in particolare, alla l uce di una val ut azione comparativa dell e condizi oni economico -patrimoniali dell e part i, i n considerazi one del contributo f ornito dal ri chi edent e alla conduzi one dell a vi ta famili ar e ed al la formazi one del patri monio comune, nonché di quello pers onal e di ciascuno degl i ex coni ugi, in rel azione all a durata del matri monio ed all 'età dell 'avent e di ritt o ”1, ha successivam ent e stat uito (t ra l'altro):
♠ che all a funzione composit a dell 'assegno divorzil e (non solo assi stenzial e, ma anche com pens ativo -perequat iva), che dà att uazi one al pri nci pio di solidariet à posto a bas e del di ritt o del coniuge debol e , “consegue che detto assegno deve es sere ri conosciut o, in presenza del la precondizione di una rilevante dis par ità dell a sit uazi one economico -patrimonial e tra gl i ex coniugi , non s olo quando la ri nunci a a occasioni professionali da part e del 1 così Cass., sez. un., n. 18287/2018, che ha superato il diverso orientamento precedentemente espresso da Cass., n. 11504/2017 [secondo quest'ultima pronuncia, “Il diritto all'assegno di divorzio, di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987,
è condizionato dal suo previo riconoscimento in base ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda può accedersi solo all'esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto): una prima fase, concernente l'an debeatur, informata al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali 'persone singole' ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o meno, del diritto all'assegno divorzile fatto valere dall'ex coniuge richiedente;
una seconda fase, riguardante il quantum debeatur, improntata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro quale persona economicamente più debole
(artt. 2 e 23 Cost.), che investe soltanto la determinazione dell'importo dell'assegno stesso”], precisando altresì che la natura composita dell'assegno divorzile (assistenziale e perequativo- compensativa) “discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate” e che “La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
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coniuge economi cament e pi ù debol e sia i l frutto di un accordo i ntervenuto fra i coniugi, ma anche nell e ipot esi di conduzione uni voca della vita famili ar e – che, s alvo prova contraria, esprime una scelta comune tacit ament e compiut a dai coniugi – a f ront e del contri buto, esclusivo o preval ente, f ornit o dal ri chi edente all a formazione del patri monio familiar e e personale dell 'alt r o coni uge, anche sot to forma di risparmi o ”2;
♠ che “La funzione perequativo -compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economi camente pi ù debol e abbi a sacrifi cato occasi oni lavorati ve o di cr escita prof essi onal e per dedi carsi alla famigli a, rest ando ir ril evanti le mot ivazioni soggettive che abbiano portat o a compi er e t ale s celta, che è s tata comunque accettata e condi visa dal coni uge, perché l'ass egno di divorzio, sott o l 'aspetto i n esame, mi ra a compensare l o squili brio economi co conseguent e all 'i mpi ego dell e proprie energi e e attitudini in s eno al la f ami glia, piutt ost o che in at tività lavorati ve, o in occasi oni di cr es cit a prof es sional e produttive di reddito, indi pendent ement e dal f atto che all a bas e di tale scelta vi fossero ragioni aff etti ve o di sempli ce opportunità economi co -r elazionale”3;
♠ che “In tema di riconoscimento dell 'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assist enzial e, ol tre che compensati vo -perequat iva, il giudi ce del merit o deve val utar e l a mancanza di mezzi adeguati a soddisfare l e normali eSIenz e di una vi ta aut onoma e dignitosa e la dili genza spesa per procur ars eli in concr eto e all 'at tuali tà, tenendo conto del le condizioni personali e di salut e del richi edent e, nonché del contesto anche economi co nel qual e egli opera, res tando irrilevant e la circostanza che l 'ex coniuge abbia gi à goduto di risors e suff ici enti ad assi curarne il sost entamento nel peri odo int er cor rent e tr a la separazione e il divorzi o, i n quanto le eSIenz e assist enziali possono ess er e anche sopravvenut e rispetto all a separazi one ”4.
II.A.
2.b. Ciò chiarit o in punto di di ritto, l a Cort e osserva, i n punto di fatt o, che il
Tri bunal e di Bari corrett am ent e ri conobbe il diritto di di Controparte_1 percepire da un assegno di vorzile (an debeat ur), ma Parte_1 non correttam ente determinò l'as segno in €. 200,00 m ensili (quantum debeatur).
A t ali conclusi oni conducono l e seguenti considerazioni :
♣ indubbi ament e sussi steva (e sussist e) l a precondizi one di una SIni fi cativa disparità dell a sit uazione economi co -patri moni ale t ra il e l a Parte_1
, at tes o che dall e due dichiarazioni fi scal i rel ative al CP_1
present i in atti em erge un reddito com plessi vo annuo Parte_1 dell 'appell ant e os cil lant e tra 8.0 82 e 9.422 euro [è vero che t ali redditi risul tano d a di chiarazioni fi scali riguardanti i peri odi d 'im post a 2014 e 2015
(dunque ris al enti a qual che anno fa ) e che l 'appell ant e ha dedotto di avere subit o un peggiorament o dell e proprie condi zioni econom iche (correl at o all 'increm ent o d ell'et à ed alla nat ura usurante dell 'attivit à svolt a com e bracci ant e agri colo) , ma è alt rett ant o vero : che il non ha Parte_1
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prodott o dichi arazi oni fiscali recenti , att e a dim ost rare l 'asseri to 'peggioramento' delle proprie condizioni reddituali;
che lo stesso
, nell 'at to di appello, ha dedotto di percepi re attual mente €. Parte_1
7.152,00 annui, sicché l a sua sit uazi one economica compl essi va non appare SIni fi cat ivam ent e m utat a i n pej us, consi derando che in sede di separazione consensual e, omologat a con decreto in data 14 -16/ 06/ 2016 del Tribunal e di
Bari (epoca i n cui i reddi ti erano quelli risult anti dall e su indi cat e dichiarazioni fi scali ) , il si era obbligat o al versam ent o di un Parte_1 assegno m ensi le di €. 500,00 (di cui €. 300,00 a titol o di contri buto al mant eni mento dell a DICR IS TO ed €. 200,00 a tit olo di contri buto al mant eni mento del fi glio ), m entre nel successivo procedim ento Per_1 divo rzile l 'im pegno economi co dappri ma era st ato ridot t o ad €. 350,00 mensili (di cui €. 250,00 a titol o di contri buto al m ant enimento dell a DICR ISTO ed €. 100,00 a tit olo di cont ributo al m ant enim ento del figli o
) in s ede presidenzi al e e poi fu ri dotto ad €. 200,00 mensili ( a tit olo Per_1 di assegno divorzil e ) in s ede di pronunci a della sent enza definitiva ];
♣ la situazione economica del la [che, nel corso della convi venza CP_1 coniugal e (prot rattas i per quasi 23 anni e ½, t enuto conto che i l mat rim onio era st ato cel ebrato i n dat a 27/ 08/1988 e che i coni ugi , nell a procedura di separazi one personal e, erano com parsi dinanzi al P resident e del Tri bunal e in dat a 01/02/2012), aveva svol to l 'attivit à di casali nga senza soluzione di continui tà , verosimil ment e s ull a base di un accordo i nt ervenut o fra i coniugi e, in ogni caso , i n ragi one di una conduzione univoca dell a vita fami liare che, in di fett o di prova cont rari a, espri meva una scelt a comune compiut a tacit ament e dai coniugi , im plicante i l SInifi cativo contributo della alla form azione del pat rimoni o famili are e personal e dell 'alt ro CP_1 coniuge, st ant e l a possibilit à del m edesi m o di dedi carsi ad atti vità l avorativa est erna, anche sotto form a di risparmio ], all 'at tualit à, non pare porsi nei termini di pi ena “indipendenza o autosuffi ci enza ” così com e all egat o dal
, perché se è ve ro che l 'appell at a, per un peri odo di quasi t re Parte_1 anni (marzo 2017 / febbraio 2020), aveva prest at o attività l avorativa pres so la tabaccheria dei fratelli di Noi cattaro percependo €. 800,00 al m es e Tes_1
[il che port a ragi onevolm ent e ad afferm are che l a non è priva di CP_1 capacit à l avorati va , nonost ant e l 'et à (58 anni, all 'attual ità ) e talune problemat iche di s al ute patite in passato (int ervento di carcinoma al seno, a seguito del qual e percepis ce una pensi one di i nvalidit à civi le di €. 326,00 mensili)], è però alt ret tanto vero che , al lo st ato , l a non risult a CP_1 essere titol are di st abili e si cure ent rat e economiche .
II.A.
2.c. Orbene, al la l uce di quant o sopra evi denziat o, può quietam ente afferm arsi non solo la sussist enza dell a precondizi one dell a ril evant e disparit à dell a si tuazi one economi co -patrimoni al e tra le parti , ma anche che il coni uge economicam ent e più debol e (l a ) aveva sacri fi cato occasioni lavorative CP_1
e/o di crescita professional e per dedi carsi all a fami gli a (casa, m arito e fi gli ), scelt a che, i ndi pendent em ent e dal le mot ivazioni soggetti ve ad essa sott ese, era stat a comunque accet tat a e condivisa dal coniuge (ed i n ogni caso non contestat a dal , non ess endo st ato fornito al cun el ement o, anche sol o Parte_1 presuntivo, att est ant e l 'eventual e opposi zione del a t al e scelt a). Parte_1
Ne consegue che ri correvano (e ricorrono ) i presupposti non solo per ri conoscere un assegno divorzil e all a (t enuto cont o si a dell a m ancanza di uni voci CP_1 el ementi oggettivi com provanti , all 'att ualit à, che l a si tuazione economi co -
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pat rimoni ale dell 'appell at a si a pari a quell a dell 'appell ant e e che l 'appel lat a, indipendent ement e dall 'ass egno divorzil e, abbi a mezzi adeguati a soddisfare l e norm ali eSIenze di una vit a autonom a e dignitosa , si a della diligenza spes a dall 'appell at a per procurarsel i in concret o e al l 'attuali tà5, avuto ri guardo tanto all e condi zi oni pers onali dell a – i n part icolare et à ed assenza di CP_1 speci fi ca profess ionalità – quanto al cont esto socio -economico nel quale l a st ess a opera), ma anche per att ribuire a tal e assegno non sol o una funzi one assist enzi ale , ma anche una funzione compens ativo -perequati va (con l a doverosa preci sazi one, peraltro, che anche la sol a funzi one assistenzi al e sarebbe potut a essere ex s e suffi ci ent e a fondare , i n presenza dell e su evidenzi ate ci rcost anze di fatto ,
l'attri buzione del l'as segno di vorzile al coniuge richiedent e economi cam ent e più debol e6).
II.A.
2.d. Ciò chi arit o i n ordine all 'an debeat ur, l a Corte osserva , in ordi ne al quant um debeat ur, che l a det erminazione dell 'assegno divorzil e in €. 200,00 mensili operat a dal Giudi ce di prim o grado appare non condi visibil e.
Se è vero, i nfatt i, che l'appellata ha asserito di non svol gere attività l avorati va
[la ha dedotto di es sere, ad oggi, priva di occupazi one e di non CP_1 disporre, realisti cam ent e, di concret e possibilit à di reinseri ment o nel m ercato lavorativo, considerando l a propria età (58 anni ) e l e propri e precari e condizioni di salut e (int ervento di ri mozione di un carcinoma al seno )], è però alt rettanto vero che le risult anze processuali conducono uni vocam ente ad afferm are che l'appell at a svolga una qualche form a di atti vità ret ribuita (evi dentemente 'i n nero '), per l a sem pl ice ragione che l a , se i propri proventi foss ero CP_1 esclusivament e la pensione di i nvalidi tà civil e e l 'assegno divorzi le (ammontanti , com plessivam ent e , a €. 526,00 al m ese), non pot rebbe neppure sost enere gli esborsi relat ivi a l canone di l ocazione e d agli oneri condomini ali [dall a comparsa di costituzione deposit ata i n dat a 30/ 03/2024 emerge che l 'appel lat a paga 'attualmente' €. 570,00 al mese (di cui €. 470,00 per canone di locazione ed €. 100,00 per oneri condomini ali ), si cché deve ragi onevol ment e concludersi che tal i usci te (m enzionate anche nell 'ordi nanza presidenzi al e pronunci ata al l 'esit o dell 'udienza cel ebrata i n dat a 28/ 02/2018 nel procedim ent o di divorzi o, m a all 'epoca si curament e s ost enibili grazie all 'at tivit à l avorati va ret ri buit a svolt a dall a nel tri enni o 2017 -2020 presso l a t abaccheri a dei frat elli CP_1 Tes_1 in Noicatt aro, e nell a s ent enza im pugnat a nel presente giudizio di appello , dall a quale però non em erge che dal la circost anz a de qua fossero stati t rat ti el em enti di valut azione util izza ti ai fini della decisi one in ordi ne al la quantifi cazione dell'assegno divorzile)] e tanto meno 'sopravvivere' (basti pensare alle inel udibili s pese per vitto , abbi gli amento ed alt re esi genze d ell a vita quotidiana) , sicché è del tutt o evidente che l e ent rat e 'di chiarate ' dalla sono i n CP_1 qualche modo i ncrement at e da entrat e 'non ufficial i ' percepit e dall a st essa .
Pert anto, t enuto conto di quanto sopra evidenziato ed avuto riguardo a tutti i cri teri previsti dall 'art. 5 com ma 6° dell a L. n. 898/1970 , l a misura dell 'assegno divorzile , s tabilit a dal Tribunale di Bari in €. 20 0,00 m ensi li , appare non congrua,
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dovendo procedersi a d una ri duzione dell'importo.
Tutt avi a, l 'ass egno non può es sere tout court dimi nuit o nell a misura i nvocat a dal
(e ci oè ess ere det ermi nat o in €. 100,00 m ensil i) , non pot endo non Parte_1 tenersi conto dell a circost anza che , i n di fet to di qual sivogli a elem ento precis o (non offerto dal ) , l e ent rat e 'non di chi arat e ' dalla DICR ISTO, Parte_1 sebbene non es att am ent e cal col abili , sono ragionevolm ent e da i nquadrare, allo stat o, nell 'ambito di sem pli ci 'arrotondamenti ' derivanti da pi ccoli l avori occasional i , più che ad una vera e propri a atti vit à st abi lment e ret ri buit a (e fermo restando , ad ogni modo, che, nel caso di sopravveni enza di giustifi cati m otivi , l a disposizione de qua – al pari di tut te quelle in materi a di cont ributi economi ci –
è sempre sus cettibil e di revisi one ).
II.A.
2.e. Appare dunque equo, s ull a scort a dei predetti el em enti, det erminare l a misura dell 'ass egno divorzile in €. 150 ,00, a decorrere da febbraio 2024 (oss ia dal primo mese successi vo a quello di deposit o del ri corso in appell o) .
II.B. CO N C L U S I O N I.
In concl usione, l 'appello è parzialment e fondato e m erit a accoglimento nei limiti sopra precisati e per l 'effetto, i n parzi al e ri forma dell a sentenza impugnat a ,
l'assegno di vorzil e che è obbli gat o a corrispondere a Parte_1
è det erminato , a decorrere da febbrai o 2024, i n €. 150,00 Controparte_1 mensili. Nel rest o, l 'appell o va ri gettato, con conseguente conferm a, anche per le ragioni di fatto e di di ritto espost e nell a presente sent enza e per quanto non diversam ent e dis post o con la st essa, dell a decisione i mpugnat a .
II.C. IL R E G O L A M E N T O D E L L E S P E S E D E L P R E S E N T E G R A D O D I G I U D I Z I O. L'accoglim ent o s olo parzial e dell 'appello , nei lim iti sopra precisati, giusti fica la com pensazi one, per ⅔, dell e spes e del present e grado di giudizio {liquidat e, com e da di spositivo, in mi sura pari ai val ori m i nimi [all 'uopo si precisa: che per l a fas e di studio dell a cont roversi a e l a fase introdutti va del giudi zio si reput a congruo, avuto riguardo all e caratt eristi che dell 'at tivit à prestat a, all a natura ed all 'ogget tiva s empli cit à dell 'impugnazione, all 'eSIuo num ero ed all a facilit à dell e questi oni gi uridiche e di fatto t rat tat e, operare una dimi nuzione del com penso nel la misura massim a del 50%; che per l a fase ist ruttori a – compres a, com 'è noto, nell a fase di t rattazi one (che nel giudizio di appello è ineludibil e e coi nci de con l e at ti vità previst e dall 'art. 350 c.p.c.7, le quali possono ess ere equiparat e a quel le espletat e nel present e procedim ent o di appello – discipli nat o dal rito cam eral e – alle udi enze cel ebrate in dat e 23/ 05/ 2024 e 26 /09/ 2024), per la quale i param et ri vigenti prevedono un com penso uni tario anche a prescindere dall 'effettivo s vol gi ment o, nel corso del singolo grado del gi udi zio di m erito, di attività a cont enuto i strut torio, essendo sufficiente l a sempl ice t rattazi one dell a causa8 – si reputa congruo operare, pari menti , una diminuzi one del compens o nell a misura mas sim a del 50%, essendovi st at a solo l a t ratt azione dell a caus a, senza il concreto svolgimento di attività di natura i struttori a;
che ugualment e, per la fase decisi onal e, s i reput a congruo operare una diminuzione del com penso nell a misura m assi ma del 50%, in consi derazi one dell e modest e prestazi oni espl et at e dall 'appell ant e ri conducibili al novero di quelle previ ste dal l 'art. 4 comm a 5° lett.
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d) del D.M. n. 55/20149 e s ucc. modd.10 (consistit e nel deposit o di note scritte ex art . 127 ter c.p.c. )], applicando l e disposizioni del D.M. Gi ustizi a n. 55/201411 e succ. modd.12 [da int erpret ars i all a luce dell 'autorevol e insegnament o del la Cort e
Suprem a13, form ul ato con ri ferim ento al D.M. Giusti zi a n. 140/2012, m a da rit enersi pi enament e vali do anche dopo l 'ent rata i n vigore del D.M. Giusti zi a n.
55/2014 (nonché dei DD.M M. Giusti zia nn. 37/2018 e 147/2022), in ragione dell 'identit à dell 'art . 28 del D.M. Giust izi a n. 55/2014 (nonché dell 'art. 6 del
D.M. Giustizia n. 37/ 2018 e dell 'art. 6 del D.M. Giust izi a n. 147/2022) all 'art . 41 del D.M. Giusti zi a n. 140/ 2012], t enendo cont o – sull a scorta del val ore dell a controversia, det erm inat o ai s ensi dell 'art . 13 comm a 1° c.p.c.14 (e dunque rientrante nello scaglione da €. 1.100,01 a €. 5.200,00) – dei parametri di cui alla tabell a “12. Giudizi innanzi alla Cort e di appello” allegata al citato D.M. Giust izi a n. 55/ 2014 e succ. modd. ed escludendo, ex art . 92 comma 1° c.p.c., l a ripeti zione delle spese ecces sive o superflue sost enut e dall a part e vittori osa} , ai sensi dell 'art. 92 comma 2° c.p.c., si cché l 'appellata va condannata all a ri fusi one, in favore dell 'appell ant e, del residuo ⅓.
P.Q.M.
definit ivament e pronunci ando , nel procedim ento n. 41/ 2024 R.G.A.C.C., sull'appello propost o da con ri corso deposit ato i n dat a Parte_1
10/01/2024, nei confront i di avverso l a sentenza n. Controparte_1
3896/ 2023, pubbli cat a i n dat a 05/ 10/2023 , del Tri bunal e di B ari in composizione coll egi al e, così provvede:
1) accogli e per quant o di ragione l 'appello e per l 'effetto, i n parzi al e ri form a dell a s ent enza i mpugnat a, pone a carico di Parte_1
l'obbligo di corri spondere a a decorrere dal mese di Controparte_1 febbraio del 2024 , l a somma di €. 150,00 al m ese, a titolo di assegno divorzile , da adeguarsi aut om ati cam ente di anno in anno con ri feri mento agli indici di svalut azione monet aria elaborati dal l 'Ist at;
2) rigett a, nel rest o , l'appello e per l 'effetto conferm a, anche per l e ragioni di fat to e di di ritt o es post e nella present e sent enza , per quanto non divers am ent e dis post o con la st essa, la decisi one im pugnat a;
3) com pens a, per ⅔ , le spes e del present e grado di giudi zi o t ra l e parti e condanna l 'appell at a all a ri fusi one, in favore del l'appel lante, del residuo ⅓,
Proc. n. 41/2024 R.G.A.C.C. M.P. C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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liquidando il tutto in €. 1.554 ,50 (euro millecinquecentocinquant aquatt ro / 50 ), di cui €. 147,00 per esborsi ed €.
1.407,50 per com penso, e determi nando il dovuto i n €. 518,17
(ci nquecentodi ciott o/17 ), di cui €. 49,00 per esborsi ed €. 469,17 per com penso , oltre ri mborso spese forfettarie nell a misura del 15% del com penso tot al e per la prest azione, C.N.P .A.F. ed I.V.A. come per l egge .
Così deciso in B ari, nell a cam era di conSIlio del la sezi one 1ª civile dell a Cort e d'appell o, i l gi orno 04/02/2025 .
I L CO N S I G L I E R E E S T E N S O R E
D O T T. MI C H E L E PRENC IP E
I L PR E S I D E N T E D O T T. MA R I A MITOLA
CP_ Proc. n. 41/2024 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 così Cass., ord. n. 4328/2024. Cfr., altresì, Cass., n. 35434/2023, circa la possibilità di accertare anche mediante presunzioni (sempre nell'ottica della funzione composita – non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa – dell'assegno di divorzio) che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare. 3 così Cass., ord. n. 27945/2023. 4 così Cass., ord. n. 13420/2023. 5 cfr. Cass., ord. n. 35710/2021, circa la necessità, in materia di assegno divorzile, di improntare il giudizio sull'adeguatezza dei redditi degli ex coniugi – cui consegue, nell'ipotesi di accertato squilibrio determinato dallo scioglimento del vincolo, l'operatività del meccanismo compensativo- retributivo per l'attribuzione e determinazione in concreto – al criterio dell'effettività, con valutazione da svolgersi all'attualità e non in forza di un giudizio ipotetico. 6 cfr. Cass., ord. n. 19306/2023 (in motivazione). 7 v. Cass., ord. n. 37994/2022; Cass., ord. n. 14483/2021; Cass., ord. n. 31559/2019; Cass., ord. n.
21743/2019 (non massimate). Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023. 8 v. Cass., ord. n. 8561/2023. Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023, cit. 9 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 10 v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. 11 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 12 v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. 13 Cass., sez. un., nn. 17405/2012 e 17406/2012. V. altresì, più di recente: Cass., ord. n. 31884/2018;
Cass., n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.). 14 v. Cass., ord. n. 14365/2024 che ha sancito che “In tema di giudizio di divorzio, le spese di lite relative alla domanda per l'ottenimento dell'assegno, sebbene questo non abbia natura strettamente alimentare, vanno liquidate tenendo conto dello scaglione relativo non alle controversie di valore indeterminabile, bensì a quelle afferenti ad assegni alimentari ex art. 13, comma 1, c.p.c.” (il medesimo principio, per identità di ratio, appare applicabile, mutatis mutandis, con riferimento alle spese di lite relative alla domanda diretta ad ottenere la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile).
In senso conforme Cass., n. 3826/1977.