Sentenza breve 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 16/06/2025, n. 4502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4502 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04502/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02471/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2471 del 2025, proposto da
Gan s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Vingiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellammare di Stabia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
a) - del provvedimento di cui alla nota A3DDF3 – reg.prot - 0018282 del 14/03/2025 recante archiviazione con esito negativo della S.C.I.A. prot. n. 919 del 04/01/2024, pratica SUED_SCIA_00002-2024;
nonché
b) - di ogni altro provvedimento e/o atto presupposto, preordinato, collegato, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
RILEVATO CHE:
in data 4/1/2024 parte ricorrente ha protocollato al Comune di Castellammare di Stabia una segnalazione certificata avente ad oggetto la sanatoria di interventi edilizi eseguiti presso l’immobile sito alla via Quisisana n. 74, consistenti in realizzazione di divisori interni (tramezzature) ed apertura e chiusura di porte interne con interessamento anche di murature portanti;
in data 25/10/2024 il Comune ha chiesto a GAN s.r.l. di integrare la documentazione, con espresso riferimento agli elaborati grafici dello stato “preesistente” e
“di fatto”, nonché ai titoli edilizi in precedenza ottenuti ed alle pratiche di condono pendenti;
in data 11/11/2024 G.A.N. s.r.l. ha riscontrato - per spirito collaborativo - la richiesta dell’amministrazione, chiedendo una proroga per il deposito della documentazione;
in data 14/3/2025 il Comune ha notificato alla G.A.N. s.r.l. un provvedimento di “archiviazione” della s.c.i.a., sul presupposto della omessa integrazione documentale;
avverso tale provvedimento è insorta la ricorrente lamentando, in estrema sintesi:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE (art. 19, comma 6 bis, L. 7/8/1990 n. 241, art. 97 della Costituzione) - ECCESSO DI POTERE (CARENZA E/O ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ ED EFFICIENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA NONCHÉ DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO);
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE (art. 21 nonies L. 7/8/1990 n. 241, art 97 della Costituzione) - ECCESSO DI POTERE (CARENZA E/O ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ ED EFFICIENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA NONCHÉ DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO);
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE (art. 1 L. 7/8/1990 n. 241, art. 97 della Costituzione) - ECCESSO DI POTERE (CARENZA E/O ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO ANCHE DELL’ATTO PRESUPPOSTO (“RICHIESTA INTEGRAZIONE”) – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA ED EFFICIENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA NONCHÉ DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO);
il Comune di Castellammare di Stabia, benché ritualmente intimato, non ha preso parte al giudizio;
alla camera di consiglio del 5 giugno 2025 il ricorso è stato assunto in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione della causa ex art. 60 c.p.a.;
CONSIDERATO CHE:
ai sensi dell’art. 19 l. n. 241/90: “1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies”;
CONSIDERATO, dunque, che l’art. 19, commi 3 e 6-bis l. n.241/1990 prevede che il Comune possa inibire l’esecuzione dei lavori entro il termine perentorio di trenta giorni e successivamente, mediante un atto che rispetti i presupposti per l’esercizio dei poteri di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della stessa L. n. 241/1990, entro il termine perentorio di dodici mesi;
CONSIDERATO CHE nel caso di specie (in cui, peraltro, non vi sono opere a farsi) il Comune ha lasciato inutilmente spirare il termine di cui al precedente comma 3, salvo richiedere una integrazione documentale circa nove mesi dopo la presentazione della segnalazione;
RITENUTO, altresì, che ove il provvedimento di “archiviazione” impugnato dovesse intendersi emesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 co. 4 e 21 nonies l. n. 241/90, esso sarebbe comunque illegittimo siccome difetta nel corpo del provvedimento qualsiasi riferimento all’eventuale carenza dei presupposti per sanare a mezzo s.c.i.a. l’intervento eseguito e comunque alla sussistenza di un interesse pubblico valevole a porre nel nulla gli effetti già prodotti dalla segnalazione;
RILEVATO CHE: “ Una volta perfezionatasi e divenuta efficace la S.C.I.A., l'attività del Comune deve necessariamente essere condotta nell'ambito di un procedimento di secondo grado, ex art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990, avente ad oggetto il riesame di un'autorizzazione implicita che ha già determinato la piena espansione del c.d. ius aedificandi. Il potere residuale della p.A., pertanto, deve essere esercitato secondo i principi in materia di autotutela, con particolare riferimento alla necessità dell'avvio di un apposito procedimento in contraddittorio, al rispetto del limite del termine ragionevole e, soprattutto, alla necessità di una valutazione comparativa, di natura discrezionale, degli interessi in rilievo, idonea a giustificare la frustrazione dell'affidamento incolpevole maturato in capo al denunciante a seguito del decorso del tempo e della conseguente consumazione del potere inibitorio” (ex multis cfr TAR Puglia sede di Bari, sez. III n.9/2019) ” – Tar Campania, Salerno, sez. II, sent. n. 1926/2024;
RITENUTO CHE, in ragione di quanto precede ed assorbita ogni censura ulteriore, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato;
ritenuto che le spese di lite vadano regolate in omaggio al principio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento comunale prot. n. 0018282 del 14/3/25.
Condanna il Comune di Castellammare di Stabia alla refusione delle spese di lite nei confronti della parte ricorrente che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge. C.U. rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viviana Lenzi | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO