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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/10/2025, n. 10723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10723 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 92/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice,
letti gli atti della causa n. 92 r.g. 2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e pendente tra e in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore (Avv. Luca Semproni) nei confronti di ( CP_1
Avv. Emanuele De Lucia), nonché di , in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore (Avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari) e di (Avv. Controparte_3
CO Monteleone); rilevato che l'odierna opposizione, all'esito del presente giudizio, appare fondata atteso che parte opponente ha compiutamente dimostrato che all'erogazione dei crediti azionati in monitorio è tenuto l'istituto previdenziale, come ammesso dallo stesso CP_4 convenuto in memoria, oltre che documentalmente dimostrato, e pacifico anche per la Con ricorrente in monitorio, che la richiesta di erogazione della in via diretta dall' CP_2 era stata accolta e l' aveva anche proceduto alle prime erogazioni;
CP_2 rilevato che l'accertato difetto di legittimazione impone perciò solo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e induce a ritenere assorbita e comunque superata ogni altra questione inerente i pagamenti effettuati dall' ; CP_2 rilevato che il tenore della pronuncia impone l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando;
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa le spese. Roma, 2.7.2025 Il G.L. P. Farina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice,
letti gli atti della causa n. 92 r.g. 2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e pendente tra e in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore (Avv. Luca Semproni) nei confronti di ( CP_1
Avv. Emanuele De Lucia), nonché di , in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore (Avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari) e di (Avv. Controparte_3
CO Monteleone); rilevato che l'odierna opposizione, all'esito del presente giudizio, appare fondata atteso che parte opponente ha compiutamente dimostrato che all'erogazione dei crediti azionati in monitorio è tenuto l'istituto previdenziale, come ammesso dallo stesso CP_4 convenuto in memoria, oltre che documentalmente dimostrato, e pacifico anche per la Con ricorrente in monitorio, che la richiesta di erogazione della in via diretta dall' CP_2 era stata accolta e l' aveva anche proceduto alle prime erogazioni;
CP_2 rilevato che l'accertato difetto di legittimazione impone perciò solo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e induce a ritenere assorbita e comunque superata ogni altra questione inerente i pagamenti effettuati dall' ; CP_2 rilevato che il tenore della pronuncia impone l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando;
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa le spese. Roma, 2.7.2025 Il G.L. P. Farina
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