Articolo 1 della Legge 26 maggio 1969, n. 241
Articolo 2
Versione
31 maggio 1969
Art. 1.
Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , sono estese alle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali.
Gli oneri derivanti dalle facilitazioni tariffarie per le elezioni comunali, provinciali e regionali saranno rimborsati a titolo specifico dal bilancio dello Stato alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo le norme stabilite dalla legge 29 novembre 1957, n. 1155 .
Entrata in vigore il 31 maggio 1969
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