Articolo 54 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910
Articolo 53Articolo 55
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24 novembre 1966
Art. 54. (Erogazioni in favore degli enti di sviluppo)

Le somme occorrenti per la realizzazione di opere, attivita' e di interventi rientranti in piani o programmi elaborati dagli enti di sviluppo ed approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione della presente legge e delle altre leggi in vigore, sono assegnate ed erogate ai sensi dell' articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901 .
Entrata in vigore il 24 novembre 1966
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