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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 26/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice rel. ed est. dott.ssa Anna Wegher Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2169/2024 R.G., avente ad oggetto: modifica condizioni di mantenimento figli nati fuori dal matrimonio, promossa da
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. PEZZONI FEDERICO ricorrente
CONTRO
c.f. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. PIZZARULLI ROBERTA;
resistente con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege -
Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente il recepimento da parte del Tribunale delle condizioni concordate, di cui alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore all'udienza del 25.3.2025.
Fatto e Diritto ha instato per la modifica delle vigenti condizioni Parte_1 inerenti il mantenimento della figlia maggiorenne nata dalla relazione Per_1 more uxorio dallo stesso intrattenuta con riconosciuta da Controparte_1 entrambi i genitori.
La convenuta si è costituita in giudizio opponendosi alla richiesta avversaria di riduzione dell'importo dovuto dal padre per il mantenimento della figlia ed ha proposto domanda ex art. 473-bis.39 c.p.c. di risarcimento dei danni conseguenti ai reiterati inadempimenti del ricorrente agli obblighi di carattere economico sullo stesso gravanti.
All'odierna udienza, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore, che ha quindi provveduto a disporre il mutamento del rito da giudiziale a congiunto, rimettendo la causa al collegio per la decisione. Ritiene il tribunale che le condizioni concordate tra le parti (consistenti, in definitiva, nella rinuncia alle reciproche domande formulate) non siano contrarie a norme imperative di legge e possano quindi essere interamente recepite dal
Collegio, dovendosi peraltro evidenziare come le statuizioni inerenti i figli maggiorenni siano soggette al principio della domanda. Le spese della procedura vanno dichiarate integralmente compensate, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della conforme istanza delle parti.
P.Q.M.
visti gli artt. 473-bis e ss. c.p.c., dà atto dell'accordo raggiunto dalle parti, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore all'udienza del 25.3.2025; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito a parti private e a P.M. in sede.
Macerata, 25 marzo 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala' Pag. 3 a 3